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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.11.2000 11.1998.168

November 9, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,029 words·~15 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n.: 11.1998.00168

Lugano 9 novembre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Bottinelli Raveglia, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.__._____ (accertamento di servitù) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 21 agosto 1996 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)  

contro

__________ __________ -__________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 16 ottobre 1998 presentato da __________ __________ -__________ contro la sentenza emessa il 25 settembre 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Nel 1976 __________ __________ ha costruito sulle particelle n. __________ (vecchio n. __________) e __________ (vecchio n. __________) RFD di __________ due case d'abitazione. __________ __________ ha acquistato la particella n. __________, mentre __________ __________ -__________ è divenuta proprietaria della n. __________. A carico della particella n. __________e a favore della sottostante n. __________ è stata iscritta, durante la costruzione delle case, una servitù di passo pedonale e di posteggio. Sulla particella n. __________la casa è sormontata da una soletta in calcestruzzo parallela alla strada comunale, adibita a parcheggio e sotto la quale si trova un posteggio coperto, accessibile dalla via pubblica mediante una rampa.

                                  B.   Il 9 maggio 1986 __________ __________ -__________ ha convenuto __________ __________ davanti alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna per far accertare che la servitù di posteggio era limitata a un posto auto e non a tutta la superficie del piazzale. Nel 1987 __________ __________ -__________ ha ampliato la superficie della soletta adibita a posteggio. __________ __________ ha venduto la particella n. __________ a __________ __________ nel gennaio 1988, avvertendolo dell'esistenza di una contestazione giudiziaria sull'estensione del diritto di posteggio. La causa è stata stralciata dai ruoli il 31 gennaio 1994 per intervenuta perenzione processuale. Il 29 maggio 1995 __________ __________ -__________ ha introdotto davanti allo stesso Pretore un'azione possessoria, chiedendo che fosse ordinato a __________ __________ di rimuovere un segnale di divieto di posteggio e tre paletti verticali delimitanti i parcheggi sulla soletta. Il Pretore ha accolto l'istanza con sentenza del 13 febbraio 1996. Un appello presentato da __________ __________ è stato stralciato dai ruoli il 4 aprile 1996 per mancato versamento dell'anticipo (inc. __________.__________.__________).

                                  C.   Il 21 agosto 1996 __________ __________ ha convenuto __________ __________ -__________ davanti al Pretore di Locarno Campagna perché fosse accertata l'esistenza di un diritto di passo e di posteggio di dimensioni normali secondo le norme VSS e di attuazione del piano regolatore di __________, da determinare con perizia, a favore del proprio fondo e a carico della particella della convenuta. Nella sua risposta del 18 settembre 1996 __________ __________ -__________ ha aderito parzialmente alla petizione, postulando l'accertamento di un diritto di posteggio con le dimensioni attualmente segnate nell'area esistente e “in maniera da evitare immissioni di fumo e fuliggine al sottostante tetto della particella n. __________”. In via riconvenzionale essa ha chiesto che __________ __________ fosse condannato a rimuovere un pilastro in granito situato sul proprio fondo e a risarcirle almeno fr. 600.– oltre accessori. Con replica del 21 ottobre 1996 __________ __________ ha postulato, in via subordinata, l'accertamento di un diritto di posteggio obliquo o perpendicolare alla strada comunale, opponendosi alla domanda riconvenzionale. Nei successivi allegati le parti hanno ribadito le loro posizioni.

                                  D.   Il 23 aprile 1998 il Pretore ha respinto un'istanza di assunzione suppletoria di prove del 1° aprile 1998 presentata da __________ __________ -__________. Esperita l'istruttoria, le parti sono comparse al dibattimento finale del 17 settembre 1998. Nel suo memoriale scritto del 31 agosto 1998 __________ __________ ha chiesto che fosse accertato un diritto di posteggio parallelo alla strada comunale su tutta l'area contrassegnata con la lettera B sul piano di mutazione depositato a registro fondiario e in via subordinata si è rimesso al giudizio del Pretore per quel che concerne le dimensioni del posteggio, ribadendo l'opposizione alla domanda riconvenzionale. __________ __________ -__________ ha postulato con le sue conclusioni dell'11 settembre 1998 l'accertamento di un diritto di posteggio con le dimensioni dell'attuale posto auto n. 3, secondo la planimetria allegato 1 alla perizia giudiziaria, e ha confermato la richiesta di far ordine all'attore di rimuovere il pilastro in granito con la comminatoria dell'esecuzione effettiva, rinunciando alla richiesta di risarcimento.

                                  E.   Statuendo il 25 settembre 1998, il Pretore ha accolto la petizione e ha accertato che la servitù di posteggio iscritta a carico della particella n. __________e a favore della n. __________si estende su tutta la superficie della soletta, per un solo posto auto parallelo alla strada comunale. La tassa di giustizia di fr. 900.– e le spese sono state poste a carico di __________ __________ -__________, condannata a rifondere a __________ __________ fr. 1500.– per ripetibili. Il Pretore ha respinto altresì la domanda riconvenzionale e ha posto a carico di __________ __________ -__________ la tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 400.– per ripetibili.

                                  F.   Contro la citata sentenza __________ __________ -__________ è insorta con un appello del 16 ottobre 1998 nel quale chiede che il giudizio impugnato sia annullato e gli atti rinviati al Pretore per far accertare dal geometra revisore la linea di confine tra la strada comunale e la particella n. __________. In subordine essa postula l'accertamento di un diritto di posteggio a carico della particella n. __________e a favore della n. __________, con le dimensioni del posto auto indicato con il

                                         n. 3 sulla planimetria allegato 1 alla perizia giudiziaria, ovvero 5.25 m di lunghezza e 2.68 m di larghezza, e chiede che in accoglimento della riconvenzione l'attore sia condannato a rimuovere il pilastro in granito situato al lato est della particella n. __________. __________ __________ propone con osservazioni del 16 novembre 1998 la reiezione dell'appello e la conferma del giudizio pretorile.

Considerando

in diritto:                  1.   L'attore ha indicato nella petizione un valore litigioso di fr. 10'000.–, non contestato dalla convenuta. Nulla osta pertanto, da questo profilo, all'esame dell'appello nel merito.

                                   2.   L'art. 738 cpv. 1 CC stabilisce che l'estensione di una servitù è determinata dall'iscrizione a registro fondiario, sempre ch'essa definisca chiaramente i diritti e le obbligazioni che ne derivano. Se è chiara, l'iscrizione prevale su ogni altro genere di interpretazione (DTF 123 III 461, 115 II 434 consid. 2b, 88 II 271, 86 II 243 consid. 4; Liver in: Zürcher Kommentar, n. 36, 103 e 109 ad art. 738 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2 edizione, pag. 330 n. 2291). Entro i limiti dell'iscrizione, l'estensione della servitù può risultare dal titolo di acquisto o dal modo in cui essa fu esercitata per molto tempo, pacificamente e in buona fede (art. 738 cpv. 2 CC). Decisivi sono il senso e lo scopo per il quale la servitù è stata costituita, come pure l'interesse e le necessità del fondo dominante (DTF 121 II 54 consid. 2, 117 II 534 consid. 4;

                                         I CCA, sentenza del 23 settembre 1992 in re M. contro T), ritenuto che ogni servitù va interpretata restrittivamente e non deve limitare i diritti del fondo serviente più di quanto occorre al suo normale esercizio (Steinauer, op. cit., pag. 331 n. 2292).

                                   3.   Il Pretore ha rilevato anzitutto che l'iscrizione a registro fondiario e i documenti giustificativi non consentono di determinare l'estensione della servitù. Egli ha accertato che il progetto originario per l'edificazione delle particelle n. __________e __________prevedeva la formazione di due posti auto paralleli alla strada comunale, di cui uno a favore del fondo dominante. Se non che, era poi stato costruito solo un posteggio e la servitù è così stata esercitata perpendicolarmente alla strada comunale dopo l'ampliamento della soletta, invadendo il suolo pubblico. Ciò premesso, il Pretore ha concluso che l'estensione del diritto di posteggio non poteva comprendere il suolo comunale, libero da servitù, ma consentiva un solo posto auto, parallelo alla pubblica via, donde l'accoglimento della petizione.

                                   4.   L'appellante rimprovera al Pretore di averle respinto a torto l'istanza di assunzione suppletoria di prove intesa ad accertare il confine tra la sua proprietà e la strada comunale. Essa sostiene che la linea di confine ricostruita dal perito non corrisponde alla delimitazione con dadi in pietra esistente sul posto. Osserva poi che se il confine fosse quello delimitato dal perito, la scala d'accesso al fondo n. __________risulterebbe parzialmente edificata su suolo comunale. Inoltre, il perito ha misurato 5 m fra l'angolo nord della scala d'accesso e il cordolo a nord della strada comunale, come risulta dall'allegato 1 alla perizia, mentre sulla planimetria ufficiale 28 luglio 1997 del geometra revisore ing. __________ __________, allegato 8 alla stessa perizia, tale tratto risulta avere la dimensione di almeno 6 m. Infine l'appellante afferma che l'accertamento del confine non compete al perito giudiziario, ma al geometra revisore, in contraddittorio con gli interessati. Per tali ragioni chiede che gli atti siano rinviati al Pretore affinché stabilisca esattamente, tramite il geometra revisore, il confine tra la strada comunale e la sua proprietà.

                                   5.   La Camera civile di appello, a istanza di una parte, può assumere le prove rifiutate dal Pretore, comprese quelle proposte con istanza di assunzione suppletoria (art. 192 cpv. 2 che rinvia all'art. 182, 309 cpv. 2 lett. g, 322 lett. b CPC). Un rinvio degli atti al primo giudice non sarebbe quindi necessario ove questa Camera ritenesse di esperire la prova respinta dal primo giudice. Nella fattispecie il perito ha appurato, sulla base delle informazioni fornite dal geometra revisore, che il bordo in dadi di pietra naturale ai limiti del piazzale si trova su suolo pubblico e che i tre posteggi delimitati invadono il suolo comunale per circa 90 cm in corrispondenza del posto auto n. 1 e per circa 1 m verso il n. 3 (perizia del 12 settembre 1997, fascicolo giallo, pag. 4, 6, 11 e 14). L'appellante contesta tali risultanze e chiede che il geometra revisore delimiti ufficialmente la linea di confine tra la sua proprietà e la strada comunale, in contraddittorio con le parti. A prescindere dal fatto che una verifica del genere richiederebbe il coinvolgimento del Comune di __________, proprietario della strada confinante con il piazzale, l'accertamento è superfluo ai fini del giudizio. La causa verte sull'estensione della servitù di posteggio iscritta nel 1976 a carico della proprietà dell'appellante e non sul numero di posteggi che è possibile ricavare dalla superficie attuale del piazzale litigioso, ampliata a spese della convenuta nel 1976 e nel 1987. Non vi è dunque motivo, come si vedrà ancora in seguito, di assumere la prova respinta dal Pretore.

                                   6.   L'appellante sostiene che il Comune non ha mai reclamato per l'occupazione del “presunto” suolo pubblico, di cui tollera l'uso dal 1976, e che il giudice civile non è legittimato a esaminare la validità di un'eventuale concessione a titolo di precario da parte dell'ente pubblico. Essa ribadisce pertanto che pure la superficie della strada eventualmente compresa nel piazzale dev'essere computata per calcolare le dimensioni dei posteggi, i quali risulterebbero così sostanzialmente conformi alle norme VSS, una volta rimosso il pilastro in granito abusivamente posato dall'attore. Le diffuse argomentazioni dell'appellante sulla tolleranza dell'ente pubblico e sulle dimensioni del piazzale e dei posteggi si dipartono tuttavia dal convincimento – fallace – che la lite verta sulle possibilità di sfruttare a uso di posteggio il piazzale così come questo si presenta dopo gli ampliamenti del 1976 e del 1987. Se non che, oggetto della lite è solo l'estensione della servitù di posteggio iscritta nel 1976. Le meticolose contestazioni dell'appellante sulle dimensioni del piazzale, sui suoi confini e sulle misure dei posteggi non sono quindi pertinenti, ciò che rende inutile esaminare nei particolari le singole censure ai rilievi del perito giudiziario.

                                   7.   Dall'istruttoria risulta che la servitù di posteggio controversa grava la superficie della particella n. __________ delimitata in rosso e segnata con la lettera B sulla planimetria n. ____________________ (istanza di iscrizione di servitù del 19 gennaio 1976, doc. B, inc. __________/__________richiamato; allegato n. 7 alla perizia). Il perito ha precisato che il posteggio a favore del fondo dominante, sulla base del noto documento giustificativo, aveva una lunghezza di 7.50 m verso la strada, di 6.50 m verso la valle e una profondità media di 3.90 m, per una superficie complessiva di 27.30 m2 (referto, pag. 8). Il piazzale eseguito conformemente alla domanda di costruzione dell'aprile 1976 consentiva il posteggio di una sola autovettura in senso parallelo alla strada (perizia, pag. 9; doc. D, perizia del 20 dicembre 1990, incarto richiamato n. __________; testimonianze di __________ __________ e __________ __________, del 15 settembre 1987 e del 3 febbraio 1989, nell'incarto richiamato n. __________). La convenuta ha ampliato il piazzale nel 1976 e nel 1987: ha prolungato di circa 70 cm la piattaforma verso ovest (fotografia n. 4 allegata alla perizia) e l'ha allargata, eliminando i caraci originari e le stanghe di protezione e posando una lamiera grecata in guisa di cornicione, ciò che le ha consentito di ottenere un'area rialzata dalla quale gli autoveicoli sporgono rispetto alla superficie originaria del piazzale (perizia, pag. 9, fotografie 7-9; doc. M, inc. __________.__________.__________richiamato). Il perito ing. __________ __________ ha accertato che sul piazzale è di fatto possibile posteggiare tre veicoli perpendicolarmente alla strada comunale, ma ha precisato che i posteggi delimitati sulla piattaforma non rispettano le misure minime indicate dalle norme VSS (perizia, pag. 10) e costituiscono una fonte di pericolo per la sicurezza stradale (perizia, pag. 14).

                                         Quest'ultima constatazione ricalca quella contenuta nella perizia allestita nel 1990 dall'arch. __________ __________, il quale aveva rilevato che “Nella situazione attuale l'unica possibilità di posteggio dimensionato VSS è quella parallela alla strada con un solo posto macchina. (...) L'attuale sistemazione del posteggio in maniera perpendicolare alla strada non rispetta le norme di PR e soggiace alle norme di polizia” (doc. D, perizia del 20 dicembre 1990, pag. 4, inc. n. __________). L'arch. __________ __________, consultato dalla convenuta, ha invero espresso il parere che lo sfruttamento della superficie del piazzale per un unico posteggio parallelo sarebbe irrazionale (doc. S, nell'inc. __________.__________.__________richiamato). Tuttavia – giovi ripeterlo – in discussione è l'estensione della servitù di posteggio iscritta a registro fondiario nel gennaio 1976 e nulla giova all'appellante invocare lo sfruttamento razionale del posteggio. Ora, il Pretore ha accertato che la servitù di posteggio grava la superficie della soletta originaria, ciò che l'appellante non contesta. Ne discende che la proprietaria del fondo serviente deve lasciare a disposizione del titolare del diritto la superificie gravata, senza poter rivendicare un uso concorrente del posteggio. Il titolare della servitù, a sua volta, può posteggiare sulla parte del piazzale preesistente ai lavori, ma non sulla parte aggiunta dalla convenuta. In altre parole, la servitù si estende solo sulla superficie non rialzata del piazzale, senza possibilità di sporgenza sulla pensilina aggiunta dalla convenuta (fotografie 7-9 allegate alla perizia).

                                   8.   Sostiene ancora l'appellante che la domanda dell'attore costituisce un abuso di diritto, poiché sia il precedente proprietario della particella n. __________sia l'attore hanno sempre posteggiato i loro veicoli perpendicolarmente alla strada comunale. Il posteggio perpendicolare alla strada comunale, usato dalle parti da oltre vent'anni, consentirebbe l'esercizio della servitù nel rispetto del principio del minor aggravio al fondo serviente, contrariamente a quanto avverrebbe con il posteggio parallelo. Infine, la convenuta insiste nel ribadire che l'autorità comunale non ha mai imposto il rigido rispetto delle norme VSS, alle quali l'attore non potrebbe pertanto riferirsi senza incorrere in abuso di diritto. L'argomentazione non è solo infondata, ma sfiora la temerarietà se solo si pensa che l'uso del piazzale non è mai avvenuto pacificamente, come ammetteva la stessa appellante nella petizione del 9 maggio 1986 (inc. n. __________richiamato) e come emerge dalle numerose procedure giudiziarie promosse davanti alla Pretura e al Giudice di pace, richiamate in causa. Per di più, le censure dell'appellante, incentrate esclusivamente sulle possibilità di sfruttamento ottimale del piazzale a uso di posteggio, sono inconcludenti ai fini del giudizio. Il documento giustificativo dell'iscrizione a registro fondiario (doc. M, inc. __________.__________.__________richiamato) prevede a chiare lettere che la servitù di posteggio a favore della particella n. __________grava tutta la superficie segnata in rosso, indicata con la lettera B sul piano di mutazione n. __________. La convenuta non può quindi pretendere di ridurre unilateralmente la superficie gravata dalla servitù (art. 737 cpv. 3 CC).

                                   9.   Il Pretore ha respinto la riconvenzione per il motivo che questa doveva essere diretta contro il costruttore del pilastro in granito, non trattandosi in concreto di un'opera sporgente ai sensi dell'art. 674 CC. L'appellante ribadisce di avere sollecitato l'attore a rimuovere il pilastro, che costituisce “addirittura pericolo per la proprietà sottostante”, e soggiunge che il costo per la rimozione e la posa di una bucalettere di altra natura è di fr. 500.–, che il pilastro “costituisce un certo ostacolo” all'esercizio della servitù sul posteggio n. 3, e che l'appellante non è in buona fede (art. 674 cpv. 3 CC). Così argomentando, però, la convenuta ripete pedissequamente quanto esposto davanti al Pretore, senza confrontarsi con le motivazioni contenute nella sentenza impugnata. Non debitamente motivato, su questo punto l'appello si rivela irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Giovi in ogni modo rilevare che il pilastro in granito si trova sulla proprietà dell'appellante, la quale ne ha acquisito la proprietà per accessione (art. 671 cpv. 1 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2ª edizione, pag. 75 n. 1636, pag. 77 n. 1639c segg.). Essa può quindi disporne a piacimento, la servitù non comprendendo altri diritti oltre a quelli di passo pedonale e di posteggio.

                                10.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alla controparte, inoltre, un'equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 450.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 500.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

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