Incarto n. 11.1998.00153
Lugano 5 settembre 2000/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. __.__.______ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 24 marzo 1997 da
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 19 settembre 1998 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa l'11 agosto 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell'appello;
3. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ il 19 ottobre 1998;
4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 28 settembre 1993 il Tribunale distrettuale di Pfäffikon (Bezirksgericht Pfäffikon) ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ (1957) e __________ nata __________ (1963). La convenzione sugli effetti accessori del divorzio omologata con la sentenza prevedeva, fra l'altro, i seguenti contributi alimentari indicizzati:
– per la moglie:
fr. 1900.– mensili fino al 31 gennaio 2001 e
fr. 1400.– dal 1° febbraio 2001 al 31 gennaio 2007;
– per i figli __________ (nata il ____________________ 1989) e __________ (nato il ____________________ 1991), affidati alla madre:
fr. 700.– fino al compimento del 6° anno di età,
fr. 750.– fino al compimento del 12° anno di età,
fr. 800.– fino al compimento del 16° anno di età e
fr. 850.– fino alla maggiore età o al raggiungimento della piena capacità di guadagno, il tutto oltre gli assegni familiari.
B. Il 24 marzo 1997 __________ __________ ha promosso azione di modifica della sentenza di divorzio davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere la liberazione dal pagamento del contributo alimentare in favore dell'ex moglie dopo il 1° marzo 1997. In via cautelare egli ha instato perché tale obbligo fosse immediatamente soppresso o quanto meno ridotto fino alla decisione di merito. Nella sua risposta del 23 maggio 1997 __________ __________ si è opposta alla petizione. Entrambe le parti hanno postulato l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria. All'udienza del 26 maggio 1997, indetta per discutere la domanda cautelare, la convenuta ha concluso per il rigetto dell'istanza. Il 24 ottobre 1997 __________ __________ ha nuovamente instato per ottenere l'adozione delle postulate misure provvisionali inaudita parte.
C. Chiusa l'istruttoria provvisionale e di merito, nel suo memoriale conclusivo del 23 maggio 1998 __________ __________ ha chiesto la soppressione o almeno, in via subordinata, la riduzione del contributo alimentare per l'ex moglie. __________ __________ ha ribadito il suo punto di vista in un allegato del 25 maggio 1998. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, come pure all'emanazione di un decreto cautelare sulle istanze del 24 marzo e del 24 ottobre 1997, sicché il Pretore ha statuito direttamente l'11 agosto 1998 sulla petizione, respingendola. __________ __________ è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria, mentre l'analoga richiesta presentata da __________ __________ è stata respinta. La tassa di giustizia di fr. 700.– e le spese di fr. 479.– sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 1000.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza predetta __________ __________ è insorto con un appello del 19 settembre 1998 nel quale chiede che, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, in riforma del giudizio impugnato la petizione sia accolta. Nelle sue osservazioni del 19 ottobre 1998 __________ __________ conclude per il rigetto dell'appello e sollecita anch'essa il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. In seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, con ordinanza del 7 marzo 2000 il giudice delegato di questa Camera ha invitato le parti a formulare eventuali osservazioni sui temi toccati dalla modifica legislativa. Le parti si sono confermate nelle rispettive domande, l'appellante producendo il 13 aprile 2000 nuovi documenti a sostegno delle sue tesi. __________ __________ si è opposta alle prove offerte in uno scritto del 27 aprile 2000. Le parti hanno avuto inoltre occasione di esprimersi sui nuovi mezzi di prova all'udienza del 28 giugno 2000.
Considerando
in diritto: 1. Per l'art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC la modifica di una sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura. Alla modifica di contributi alimentari in favore del coniuge divorziato continua ad applicarsi, quindi, il diritto previgente (Leuenberger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b tit. fin. CC; Geiser in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 251 n. 6.06). In concreto l'azione verte sulla soppressione o la riduzione del contributo alimentare per l'ex moglie stabilito in una convenzione sugli effetti accessori del divorzio omologata con sentenza del 28 settembre 1993 (doc. A). Dal profilo sostanziale la causa soggiace dunque al diritto applicabile prima della modifica legislativa del 26 giugno 1998. Gli aspetti procedurali sono disciplinati invece dalla legge nuova (cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 11 ad art. 7a tit. fin. CC; Leuenberger, op. cit., n. 9 ad art. 7a-7b tit. fin. CC).
2. L'appellante ha prodotto il 13 aprile 2000 nuovi documenti, in particolare una dichiarazione fiscale datata 17 dicembre 1999 dalla quale risulta – a suo dire – un ulteriore peggioramento della propria situazione finanziaria. Contrariamente a quel che sostiene l'appellata, l'esibizione di nuovi documenti in appello è di per sé ammissibile, l'art. 138 cpv. 1 CC essendo senz'altro applicabile alla modifica – nel merito – di sentenze di divorzio passate in giudicato secondo il diritto anteriore (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC; cfr. Meier, Nouveau droit du divorce: questions de droit transitoire, in: JdT 2000 I 83 nel mezzo; Spühler, Neues Scheidungsverfahren, Zurigo 1999, pag. 88 in fine; Sutter/Freiburghaus, loc. cit.). Se non che, l'ordinanza del 7 marzo 2000 con la quale il giudice delegato di questa Camera ha assegnato un termine di quindici giorni alle parti per esprimersi sulla modifica legislativa, prorogato di ulteriori quindici giorni il 23 marzo 2000, è giunta all'appellante – per sua stessa ammissione – il 13 marzo 2000. Il termine è scaduto perciò il 12 aprile 2000. Ne discende che la notifica di nuovi mezzi di prova, datata 13 aprile 2000, risulta tardiva. Comunque sia, e come si vedrà in appresso (consid. 10), i nuovi documenti non sono suscettibili di influire sull'esito del giudizio.
3. L'art. 153 cpv. 2 vCC stabilisce che il coniuge obbligato a fornire una rendita a titolo di alimenti può domandare di esserne liberato o che sia ridotta quando il bisogno più non esista o sia sensibilmente diminuito, come pure quando le condizioni economiche del debitore più non corrispondano all'importo della rendita. Poco importa che la rendita sia dovuta per sentenza o per convenzione omologata dal giudice, oppure sia fondata sull'art. 151 cpv. 1 vCC o sull'art. 152 vCC: decisivo è che, dal profilo economico, le circostanze siano cambiate in modo ragguardevole, duraturo e non prevedibile all'epoca in cui la rendita è stata fissata (DTF 117 II 363 consid. 3 in fine). Inoltre la modifica del contributo non deve dipendere da decisioni unilaterali del debitore (DTF 121 III 299 consid. 3b). Sapere in che misura un mutamento ragguardevole, imprevisto e duraturo delle circostanze giustifichi la soppressione – o la riduzione – di una rendita all'ex coniuge è, in ogni modo, una questione di equità (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 363). Essa presuppone quindi un raffronto tra la situazione economica delle parti al momento in cui è stata emanata la sentenza di divorzio (rispettivamente al momento in cui è stata modificata la sentenza di divorzio l'ultima volta) e la situazione che risulta dal fascicolo processuale dell'azione di modifica. L'onere di allegare e dimostrare i fatti determinanti incombe, come di regola, a chi li invoca (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 54 ad art. 153 vCC), il diritto federale non imponendo l'applicazione del principio inquisitorio (Bühler/Spühler, op. cit., n. 87 ad art. 153 vCC).
4. In concreto il Pretore si è interrogato anzitutto sulla natura della rendita, rilevando che il contributo alimentare è fondato per metà sull'art. 151 cpv. 1 vCC e per l'altra metà sull'art. 152 vCC. Ciò posto, egli ha lasciato indecisa la questione di sapere se la parte di rendita dovuta in base all'art. 151 cpv. 1 vCC fosse destinata a risarcire la perdita di aspettative (Anwartschaftsersatz) o ad assicurare il mantenimento dell'ex coniuge. Ha ritenuto infatti che, fosse come fosse, la situazione dell'obbligato non era mutata in maniera rilevante e duratura rispetto all'epoca del divorzio. La relativa sentenza indicava bensì un reddito netto mensile di fr. 5500.–, ma stando al primo giudice ciò non è determinante, l'attore non essendo riuscito a dimostrare quale fosse il suo guadagno netto del 1997, da paragonare con quello (netto) al momento del divorzio. Donde la necessità di far capo ad altri elementi atti a fornire un valido termine di raffronto tra le entrate attuali e quelle conseguite negli anni precedenti il divorzio, che il Pretore ha identificato nel reddito lordo risultante dalle tassazioni. Egli ha quindi accertato, sulla base dei dati fiscali disponibili, che il reddito dell'attore negli anni dal 1989 al 1992 ammontava in media a fr. 4120.– mensili lordi (non a 5500.– mensili netti, come risultava dalla convenzione sugli effetti accessori) e quello dal 1993 al 1996 a fr. 4847.– mensili lordi. Ne ha dedotto che la situazione finanziaria dell'attore non si è degradata rispetto al momento del divorzio, ma è anzi migliorata.
5. L'appellante contesta tale conclusione e sostiene che le sue entrate sono drasticamente diminuite negli anni successivi al divorzio, al punto che con il suo reddito attuale di fr. 3073.– mensili egli non è più in grado di sopperire nemmeno al proprio fabbisogno minimo di fr. 4363.90, né tanto meno di erogare un qualsiasi contributo alimentare in favore della convenuta. Soggiunge che il Pretore avrebbe calcolato il suo reddito iniziale in modo superficiale, dipartendosi da premesse errate. Rimprovera in particolare al primo giudice di essersi fondato soltanto sui dati fiscali e di non avere tenuto in debita considerazione le indicazioni fornite dal legale delle parti all'epoca del divorzio, sentito in causa come testimone, secondo cui la convenzione era stata elaborata sulla base di un'analisi dettagliata dei rendiconti annuali dell'attività dell'attore, segnatamente per gli anni 1989 e 1990, che meglio rispecchiavano l'effettivo andamento degli affari. Il reddito netto di fr. 5500.– mensili riportato nella sentenza di divorzio corrisponde dunque a quanto da lui effettivamente conseguito.
6. La rendita controversa, come ha rilevato il Pretore, è fondata in parte sull'art. 151 cpv. 1 vCC e in parte sull'art. 152 vCC (doc. A, pag. 4, punto 5.1 lett. b). La convenzione sugli effetti accessori del divorzio precisa inoltre che essa è dovuta per metà come contributo di mantenimento (Unterhaltsersatz) e per il resto a titolo di risarcimento per la perdita di aspettative in seguito al divorzio (Anwartschaftsersatz). Diversamente da quanto reputa il primo giudice, non v'è motivo per scostarsi in concreto dalla chiara indicazione sulla natura della rendita contenuta nella convenzione omologata dal giudice del divorzio. L'applicazione dell'art. 153 cpv. 2 vCC è stata invero estesa, come si è accennato dianzi (consid. 3), anche alle rendite dovute a norma dell'art. 151 cpv. 1 vCC (DTF 117 II 362 consid. 3), ma ciò è il caso solo per le rendite erogate a titolo di contributo alimentare (loc. cit.), non per quelle destinate a compensare la perdita di aspettative in seguito al divorzio (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 356; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 147 n. 737). La rendita litigiosa risulta riducibile, perciò, nella sola misura della metà percepita dalla convenuta a titolo di contributo alimentare, ossia fr. 950.– mensili indicizzati, ridotti a fr. 700.– dal 1° febbraio 2001 al 31 gennaio 2007. Si aggiunga in ogni modo che, come si vedrà in seguito, tale distinzione non è decisiva, la petizione dovendo in qualsiasi caso essere respinta.
7. L'appellante, titolare di una ditta individuale di __________ e __________, svolge un'attività lucrativa indipendente, come all'epoca del divorzio. A ragione il Pretore ha ritenuto quindi che il reddito determinante non è quello conseguito al momento del giudizio di divorzio o della modifica del contributo alimentare, ma quello medio, calcolato sull'arco di più anni (Hausheer/Spycher in: Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 42 n. 01.34; Rep. 1994 pag. 141 con richiami; I CCA, sentenza del 14 settembre 1999 in re N., consid. 7). La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, nondimeno, che per valutare la modifica delle circostanze il giudice deve attenersi al reddito fissato nella sentenza di divorzio o nella convenzione sugli effetti accessori, e ciò quand'anche egli constatasse che il reddito indicato non corrisponde a quello effettivo (DTF 117 II 367 consid. 6). La modifica del contributo alimentare non trascende in effetti in una revisione della sentenza di divorzio e non deve quindi servire per correggere erronee indicazioni date dalle parti al momento in cui è stata fissata la rendita (loc. cit.). Nella fattispecie il reddito conseguito dall'attore all'epoca del divorzio, da confrontare con quello attuale, ammontava a fr. 5500.– mensili netti (doc. A, pag. 4, punto 5.1 lett. c). Poco importano al riguardo gli altri atti di causa.
8. Per quel che è delle entrate attuali dell'appellante, dal fascicolo processuale si evince che nel 1993 egli ha conseguito un reddito di fr. 62 385.– (dichiarazione fiscale 1995, pag. 2 punto 2 nell'incarto fiscale richiamato), nel 1994 di fr. 71 993.– (doc. citato, loc. cit.), nel 1995 di fr. 52 632.–, oltre a fr. 2325.– di indennità per perdita di guadagno (dichiarazione fiscale 1997, pag. 2 punti 2 e 5 nell'incarto fiscale richiamato) e nel 1996 di fr. 42 177.–, oltre a fr. 1125.– di indennità per perdita di guadagno (loc. cit.). L'appellante sostiene che dal reddito conseguito nel 1996 occorre dedurre fr. 5300.– provenienti dalla vendita di una sua motocicletta. Di tale operazione non v'è traccia però nell'incarto, né l'appellante indica su quali prove egli fondi la sua affermazione. Dalle dichiarazioni fiscali appena citate emerge anzi che egli ha sempre posseduto soltanto una motocicletta, acquistata nel 1987, la quale è stata dichiarata anche nella sostanza al 31 dicembre 1996 (doc. citati, ultima pagina punto 38). La censura appare quindi destituita di fondamento.
Dato quanto precede, l'interessato ha conseguito dal 1993 al 1996 un reddito annuo medio di fr. 58 159.25, pari a fr. 4846.60.– mensili, già dedotti gli oneri sociali del titolare, unico impiegato della falegnameria (cfr. doc. B, ultimo foglio; conti economici allegati alle predette dichiarazioni fiscali). Paragonato a quello di fr. 5500.– mensili indicato nella sentenza di divorzio, risulta una contrazione di oltre fr. 600.– mensili. Alle entrate provenienti dall'attività della falegnameria occorre nondimeno aggiungere quelle derivanti dalla locazione – dal 1994 (dichiarazione fiscale 1995, punto 8a) – di un appartamento nella casa di sua proprietà, per una pigione annua di fr. 14 400.–, pari a fr. 1200.– mensili (cfr. doc. C, foglio 4 in basso e la documentazione allegata alle dichiarazioni fiscali dal 1995 al 1997). Il reddito complessivo attuale ammonta pertanto a fr. 6045.– mensili arrotondati. Ne segue che la situazione finanziaria dell'appellante non è peggiorata rispetto all'epoca del divorzio, ma è anzi migliorata. Su questo punto, ancorché per motivi diversi da quelli indicati dal Pretore, la sentenza impugnata merita dunque conferma.
9. L'appellante adduce che, comunque sia, il suo reddito attuale non gli consente di far fronte all'obbligo alimentare nei confronti della convenuta senza intaccare il proprio fabbisogno minimo, valutato in fr. 4363.90 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, canone di locazione fr. 800.–, premio della cassa malati fr. 182.50, premio della cassa malati complementare fr. 31.70, elettricità fr. 100.–, telefono fr. 120.–, costo dell'automobile fr. 300.–, onere fiscale fr. 250.–, contributi alimentari per i figli fr. 1554.70). Conclude dunque per la soppressione o quanto meno per una riduzione del contributo destinato all'ex moglie. La convenuta eccepisce che la richiesta subordinata intesa alla riduzione del contributo è improponibile, poiché non cifrata. Contesta inoltre, nelle osservazioni all'appello, le spese per l'elettricità e il telefono, il canone di locazione, i costi dell'automobile e l'ammontare dei contributi alimentari indicizzati.
a) L'argomentazione della convenuta circa la domanda subordinata non può essere condivisa. La causa di soppressione e quella di riduzione del contributo alimentare non sono azioni diverse. La richiesta di soppressione implica la possibilità, per il giudice, di ridurre semplicemente l'ammontare della rendita (in maiore minus), senza riguardo alla circostanza che l'attore non abbia cifrato la sua pretesa o non abbia formulato conclusioni subordinate (Bühler/Spühler, op. cit., n. 56 e 76 ad art. 153 vCC; Rep. 1996 pag. 139 consid. 1). L'appello è quindi ricevibile per intero. Si seguisse la tesi della convenuta, del resto, il rigetto di una domanda di soppressione non impedirebbe all'attore di introdurre una nuova causa fondata sugli stessi fatti per ottenere una riduzione della rendita, ciò che offenderebbe l'economia processuale.
b) Per quanto concerne le spese telefoniche di fr. 120.–, secondo giurisprudenza tale onere non va aggiunto al minimo esistenziale del diritto esecutivo (Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag. 298 consid. 5), né rientra nel fabbisogno allargato definito dal Tribunale federale (che comprende le imposte e gli oneri assicurativi domestici: DTF 114 II 393). Quanto alle spese per l'elettricità (fr. 100.–), a prescindere dal fatto che l'appellante non precisa se si tratti di costi per la luce (già compresi nel minimo esistenziale del diritto esecutivo) o per il riscaldamento (da conteggiare separatamente), risulta dai documenti evocati in appello (doc. H, I e L) che tutte le fatture sono state indirizzate alla falegnameria, ragion per cui tali oneri non rientrano nel fabbisogno personale dell'attore, ma configurano tutt'al più spese aziendali, di cui già si è tenuto conto nel calcolo delle entrate (doc. B, ultimo foglio in basso e conti economici allegati alle dichiarazioni fiscali).
c) In merito al canone di locazione di fr. 800.–, lo stesso appellante ammette di essere proprietario dell'appartamento in cui vive (appello, punto 10 pag. 10 in alto; doc. C, foglio 4 in basso), sicché non può essergli riconosciuto un onere di locazione inesistente. Egli potrebbe invero far valere nel proprio fabbisogno eventuali oneri ipotecari e spese di manutenzione. Non indica però a quanto ammontino simili costi, i quali per di più risultano già essere stati conteggiati – almeno in parte – in quelli della falegnameria (doc. B, ultimo foglio; conti economici allegati alle dichiarazioni fiscali) ed essere stati posti in deduzione quindi del reddito aziendale.
d) La pretesa di fr. 300.– per spese di automobile non può a sua volta essere accolta, ove appena si consideri che l'appellante non dichiara il possesso di alcun autoveicolo personale (doc. C, ultimo foglio, punto 38). Egli fa dunque capo – con ogni verosimiglianza – a un'automobile della ditta, i cui costi sono stati tuttavia dedotti dalle entrate aziendali (doc. B, ultimo foglio; conti economici citati) e non possono quindi essere computati in doppio.
e) Quanto all'ammontare dei contributi alimentari per i figli, occorre rilevare anzitutto che tale onere non va incluso nel fabbisogno del padre. Per determinare se le entrate dell'attore sono sufficienti per coprire il fabbisogno minimo personale e far fronte ai propri obblighi alimentari appare nondimeno necessario stabilire a quanto ammontano attualmente i contributi indicizzati in favore dell'ex moglie e dei figli. Agli atti non risulta alcun documento che comprovi l'adeguamento al rincaro dell'importo originario di fr. 3400.– (fr. 1900.– per la convenuta, fr. 750.– per ciascun figlio). L'indicizzazione dei contributi non è per altro automatica, ma dipende dal relativo adeguamento delle entrate dell'appellante (doc. A, pag. 3 punto 5 e pag. 5 punto 5.1 lett. d). Tuttavia la convenuta, pur contestando la cifra di fr. 3524.– dichiarata dalla controparte, ha riconosciuto davanti al Pretore che nel 1996 l'adeguamento al rincaro era stato di fr. 70.65 mensili per il contributo in suo favore e di fr. 27.90 mensili per quello in favore di ciascun figlio (risposta, ad 2 pag. 2 in basso), ossia di fr. 126.45 mensili in tutto. Tale somma appare finanche superiore ai fr. 124.– mensili fatti valere dall'attore. L'indicizzazione dei contributi alimentari deve di conseguenza essere riconosciuta perlomeno nella misura invocata dall'appellante, onde un obbligo alimentare complessivo di fr. 3524.– mensili.
10. Da quanto precede discende che l'appellante può contare su un reddito mensile di fr. 6045.–, mentre il suo fabbisogno minimo ammonta a fr. 1489.20 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, cassa malati fr. 214.20, onere fiscale fr. 250.–). Ne risulta un'eccedenza di fr. 4555.80 che gli consente senz'altro di far fronte ai contributi alimentari di fr. 3524.– mensili per l'ex moglie e i figli. Nulla muterebbe al riguardo neppure se si tenesse conto delle entrate risultanti dalla dichiarazione fiscale per il 1999, esibita (tardivamente) in appello. Da tale documento si evince che l'attore ha dichiarato un reddito aziendale nel 1997 di fr. 52 331.– e nel 1998 di fr. 41 931.–, oltre a fr. 525.– di indennità per perdita di guadagno (pag. 2, punti 2 e 5). Dal 1995 al 1998 egli ha conseguito perciò, in media, un reddito annuo di fr. 48 261.50. A tale importo deve ancora essere aggiunto il noto canone di locazione di fr. 14 400.–, per un'entrata annua complessiva di fr. 62 661.50, pari a fr. 5220.– mensili arrotondati. Ciò posto, all'appellante rimane pertanto, una volta dedotto dal suo reddito il fabbisogno personale minimo di fr. 1489.20, un agio di fr. 3730.80 con il quale egli può far fronte agli obblighi alimentari di fr. 3524.– mensili. Anche su questo punto l'appello è destinato perciò all'insuccesso.
11. Gli oneri processuali seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili. La domanda di assistenza giudiziaria presentata con l'appello non può essere accolta, il ricorrente non trovandosi in una situazione di indigenza (art. 155 CPC) e al gravame mancando sin dall'inizio ogni seria possibilità di successo (art. 157 CPC). Per i motivi testé citati dev'essere respinta anche la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'attore per gli oneri di prima sede. Quella presentata dalla convenuta con le osservazioni all'appello sarebbe invece di per sé fondata, essendo adempiuti i requisiti cumulativi dell'indigenza (essa non percepisce alcun reddito oltre al contributo versatole dall'ex marito) e della parvenza di buon esito. Se non che, l'attribuzione di congrue ripetibili all'appellata rende la domanda di assistenza giudiziaria senza oggetto.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
4. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è dichiarata senza oggetto.
5. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario