Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 01.02.2000 11.1997.72

February 1, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,382 words·~22 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n.: 11.97.00072

Lugano 1° febbraio 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__._____ (nullità di testamento) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione del 16 ottobre 1992 da

__________, __________, __________ e __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________)  

contro  

__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. dott. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 20 aprile 1997 presentato da __________, __________, __________ e __________ __________ contro la sentenza emanata il 7 aprile 1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1901), nata __________, cittadina svizzera domiciliata a __________ e abitualmente residente a __________, è deceduta – senza lasciare discendenti – all'Ospedale __________ __________ di __________ il __________ 1992. Essa era proprietaria di un ingente patrimonio mobiliare e immobiliare, in __________ e a __________, di cui ha disposto in sei testamenti olografi del 23 settembre 1982, del 10 aprile 1986, del 19 marzo 1988, del 30 giugno 1988 e del 7 aprile 1990. L'8 luglio 1990 __________ __________ è stata ricoverata all'Ospedale “__________ __________ ” di __________ per complicazioni sorte in seguito all'asportazione di un adenocarcinoma all'intestino, eseguita nel 1989. Durante questo ricovero essa ha sostanzialmente confermato in un testamento pubblico del 20 luglio 1990 il contenuto delle precedenti disposizioni di ultime volontà, ha nominato __________ __________– amministratore del suo patrimonio in Italia – esecutore testamentario e ha istituito eredi del suo patrimonio, in parti uguali, quest'ultimo e il pronipote __________ __________, disponendo diversi lasciti a favore dei pronipoti __________, __________ ed __________ __________ e della famiglia dell'amico __________ __________. Con testamento pubblico del 9 agosto 1990 del notaio __________ __________ la testatrice ha poi revocato ogni precedente disposizione, ha nominato suo esecutore testamentario __________ __________ e ha istituito quest'ultimo e il pronipote __________ __________ suoi eredi, disponendo inoltre diversi legati per lo stesso __________ __________ e i suoi figli __________, __________ e __________, per il suo commercialista __________ __________ e il di lui figlio __________ e, infine, per i tre pronipoti __________. Il 10 settembre 1990 __________ __________ è stata ricondotta all'Ospedale __________ __________ di __________, dove è rimasta in convalescenza fino al 6 ottobre 1990, quando è tornata a __________ in compagnia di __________ __________.

                                  B.   Dopo il suo rientro in Italia, __________ __________ è stata ospite della famiglia di __________ __________, con la quale intratteneva da anni rapporti di amicizia. Il 3 novembre 1990 __________ __________ ha tentato invano, con l'ausilio delle forze dell'ordine e dei suoi legali, di riportare in Svizzera la prozia. Il 13 novembre 1990 quest'ultima è stata ricoverata nella casa di cura __________ di __________. In occasione del suo soggiorno __________, il 5 e il 25 novembre 1990, essa ha tra l'altro incontrato il notaio __________ __________ di __________– chiamato da __________ __________– il quale rifiutò di ricevere atti dispositivi, giudicando la testatrice incapace di disporre. Al secondo incontro partecipò anche il notaio __________ __________. All'inizio di dicembre 1990 __________ __________ si è trasferita a __________, presso il pronipote __________ __________i. Il 24 dicembre 1990 essa è stata ricoverata, una volta ancora, all'Ospedale __________ __________. Durante la sua permanenza a __________, il 10 gennaio 1991, essa ha sottoscritto un testamento pubblico ricevuto dal notaio __________ __________, con il quale ha revocato le precedenti disposizioni di ultima volontà, ha nominato esecutore testamentario __________ __________, istituito erede universale, e ha confermato i diversi legati elencati nel testamento del 9 agosto 1990. Lo stesso giorno la testatrice ha rilasciato al pronipote __________ una procura generale, revocando quelle precedenti a favore di __________ __________o, al quale ha chiesto la restituzione di tutti i suoi beni. Successivamente, con un testamento olografo aggiuntivo del 21 gennaio 1991 __________ __________ ha revocato ogni disposizione a favore di __________ __________ e dei suoi figli, destinando i beni a loro precedentemente lasciati a __________ __________, moglie di __________. Dimessa dall'istituto di cura, __________ __________ ha vissuto a __________ con la famiglia del pronipote.

                                  C.   Il 5 aprile 1991 __________ __________, non riuscendo più a incontrare __________ __________ dopo il suo rientro in Ticino, ha segnalato alla Delegazione tutoria di __________ la situazione, che a suo avviso costituiva un caso di circonvenzione di incapace. Il 15 aprile 1991 l'autorità tutoria ha sospeso provvisoriamente i diritti civili a __________ __________, designando quale suo rappresentante __________ __________i. Nel contempo essa ha inoltrato un'istanza di interdizione al Consiglio di Stato. Il 2 luglio 1991 l'autorità di vigilanza ha disposto in via provvisoria l'inabilitazione dell'interdicenda e ha nominato in qualità di assistente __________ __________, decisione confermata il 10 settembre 1991 dal Tribunale federale. Il 20 settembre 1991 __________ __________ è stata ricoverata un'ultima volta all'Ospedale __________ __________ di __________, dove è rimasta fino al decesso avvenuto – appunto – il __________ 1992. Nel frattempo, il 7 gennaio 1992, la Delegazione tutoria di __________ ha denunciato __________ __________ per avere estinto senza autorizzazione un conto deposito intestato alla prozia presso la succursale di __________ della Banca __________ __________ e due libretti al portatore, trattenendo denaro contante e titoli per un valore complessivo di fr. 1'150'000.–.

                                  D.   Il 2 aprile 1992 il notaio __________ __________ ha pubblicato il testamento pubblico del 9 agosto 1990 e il 6 aprile 1992 il notaio __________ __________ ha fatto altrettanto per i testamenti del 10 e del 21 gennaio 1991. Il 14 aprile 1992 __________ __________ si è opposto al rilascio del certificato ereditario e ha postulato davanti al Pretore di Locarno-Città la nomina di un amministratore giudiziario, richiesta alla quale si sono opposti gli altri eredi. Il 15 aprile 1992 il Pretore ha nominato __________ __________ amministratore giudiziario. Il 21 aprile 1992 il notaio __________ __________ ha pubblicato i sei testamenti olografi redatti dalla defunta tra il 1982 e il 1990. Il 21 settembre 1992 __________ __________ ha denunciato il notaio __________ __________ per falsità in atti pubblici.

                                  E.   Il 16 ottobre 1992 __________ __________ con i figli __________, __________ e __________ ha promosso davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città un'azione di annullamento del testamento olografo 21 gennaio 1991, convenendo __________ __________. Il 22 ottobre 1992 questa Camera, adita dai convenuti, ha riformato il decreto pretorile 15 aprile 1992, confermando __________ __________ quale esecutore testamentario (inc. __________/__________). L'11 dicembre 1992 è stata constatata la scomparsa dall'ufficio del notaio __________ __________ dell'atto di pubblicazione originale dei testamenti 10 e 21 gennaio 1991. Quello stesso giorno il Pretore, su richiesta degli attori, ha sospeso la causa civile in attesa dell'esito del procedimento penale avviato nei confronti del notaio. Nella sua risposta del 14 dicembre 1992 la convenuta si è opposta alla petizione. Il 27 aprile 1993 il Pretore, adito da __________ __________o, ha nominato amministratore giudiziario __________ __________ e con ordinanza 1° luglio 1994 egli ha confermato la sospensione della causa. Il 23 dicembre 1994 il procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento penale a carico del notaio __________ __________ (____________________/__________). Il 26 gennaio 1995 il Pretore ha riattivato la causa. Il 27 febbraio 1995, in replica, gli attori hanno confermato la loro proposta di giudizio. Con la duplica del 2 maggio 1995 __________ __________, a sua volta, ha ribadito le sue allegazioni e domande. L'udienza preliminare ha avuto luogo il 7 luglio 1995. Esperita l'istruttoria, il 9 settembre 1996 la convenuta ha prodotto il suo memoriale conclusivo, nel quale ha riaffermato le proprie domande di giudizio. Alla stessa stregua, nelle loro conclusioni del 10 settembre 1996 gli attori hanno proposto l'accoglimento della petizione.

                                  F.   Statuendo il 7 aprile 1997, il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 15'000.– e le spese sono state poste a carico degli attori, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 55'000.– di ripetibili.

                                  G.   __________, __________, __________ e __________ __________ sono insorti contro la sentenza del Pretore con un appello del 20 aprile 1997 con cui postulano la riforma del giudizio nel senso di accogliere la petizione. Nelle sue osservazioni del 9 giugno 1997 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.

Considerando

in diritto:                  1.   Il Pretore ha dapprima ritenuto che la fotocopia agli atti del testamento olografo 21 gennaio 1991 è un documento sufficiente per dimostrare l'esistenza di un valido testamento ai sensi dell'art. 505 CC, tanto più che gli attori non hanno contestato la non conformità della fotocopia al testamento originale, che essi sostengono essere falso. Accertato che incombeva alla convenuta provare l'esistenza e il contenuto del testamento originale 21 gennaio 1991, il Pretore ha ritenuto, vista la perizia giudiziaria e i pareri tecnici di parte, che le disposizioni di ultime volontà litigiose erano state redatte di proprio pugno dalla testatrice e che una falsificazione era improbabile. Analizzando le risultanze istruttorie, egli è poi giunto alla conclusione che la data figurante sul testamento corrispondeva al giorno della sua stesura e non all'ottobre 1991, come sostenevano gli attori. Infine il Pretore ha constatato che non vi sono documenti clinici dai quali si possa desumere un'incapacità di discernimento della testatrice il 21 gennaio 1991, i referti agli atti riferendosi al giugno 1991. Egli ha quindi respinto la petizione e ha posto a carico degli attori gli oneri processuali, dipartendosi da un valore litigioso di fr. 2'000'000.–.

                                   2.   In concreto è in discussione la validità del testamento olografo datato 21 gennaio 1991, aggiuntivo al testamento pubblico del 10 gennaio 1991 (oggetto della parallela causa n. __________.__________.__________), con il quale la testatrice ha revocato le disposizioni di ultima volontà anteriori limitatamente agli attori, attribuendo alla convenuta i beni in precedenza assegnati agli appellanti. Il testamento olografo originale, pubblicato contemporaneamente al testamento pubblico del 10 gennaio 1991, formava parte integrante del rogito n. 139 del notaio __________ __________ (prodotto in copia fotostatica come doc. AF). La scomparsa del rogito e dei suoi allegati è stata constatata in occasione di un furto con scasso avvenuto nello studio del legale l'11 dicembre 1992 (doc. AQ, verbale di polizia del 15 dicembre 1992). Mancando l'originale del testamento contestato, si pone il quesito di sapere se la fotocopia agli atti possa essere considerata alla stregua di un testamento a norma dell'art. 505 CC. Il Pretore vi ha risposto affermativamente.

                                   3.   Gli appellanti danno atto al Pretore di aver correttamente impostato le questioni di diritto, ma gli rimproverano di avere stravolto l'onere della prova, avendo egli fatto riferimento solo alle prove addotte da loro stessi, senza considerare che era compito della convenuta dimostrare l'autenticità del testamento originale, in particolare la sua integrità. In realtà essi equivocano sui termini. La convenuta, beneficiaria del testamento aggiuntivo 21 gennaio 1991, doveva invero provare l'esistenza e il contenuto di una valida disposizione testamentaria. Ora, agli atti figura una fotocopia del testamento aggiuntivo 21 gennaio 1991, la cui conformità al documento originale non è seriamente contestata neppure dagli attori. La fotocopia, conforme all'originale (art. 201 cpv. 2 CPC) attesta l'esistenza del testamento 21 gennaio 1991, in particolare il contenuto dello stesso (revoca delle precedenti disposizioni testamentarie in favore degli attori). Dalla copia agli atti (doc. AF) traspare inoltre che il testamento è stato interamente scritto a mano, firmato dalla testatrice con luogo (__________) e data (21 gennaio 1991), conformemente a quanto prescrive l'art. 505 cpv. 1 CC per il testamento olografo. Ciò basta per ammettere l'esistenza di un testamento a favore della convenuta (Piotet in:Traité de droit privé suisse, § 42, pag. 245; Forni/Piatti in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 27 ad art. 519-520 CC).

                                         A detta degli appellanti non era loro compito dimostrare che il testamento litigioso era manipolato, ma incombeva alla beneficiaria provare l'integrità delle disposizioni testamentarie in suo favore. L'argomentazione degli attori poggia tuttavia sul fallace convincimento secondo cui chi promuove un'azione di nullità o di annullamento di un testamento può limitarsi a contestarne genericamente l'autenticità (appello, pag. 19). Chi chiede la nullità di un testamento deve provare invece che nella fattispecie sono adempiuti i requisiti degli art. 519 e 520 CC (Forni/Piatti, op. cit., loc. cit.; Tuor/Picenoni in: Berner Kommentar, n. 13 ad art. 519 CC). Nel caso specifico, quindi, incombeva agli attori dimostrare che la testatrice era incapace di discernimento o priva di libera volontà, rispettivamente che il testamento era falso.

                                   4.   Gli appellanti partono dal presupposto che il furto di un testamento dallo studio di un notaio crei una fortissima presunzione di irregolarità del testamento scomparso, tanto più che in prima sede gli attori avevano esplicitamente annunciato la loro intenzione di far allestire una perizia calligrafica del documento (appello, pag. 16). La sparizione del testamento, quindi, dimostrerebbe che vi era “qualcosa da nascondere”. Essi rilevano che era nel loro interesse disporre dell'originale del testamento, contrariamente a quanto accertato dal Pretore, per il quale “entrambe le parti avevano interesse ad occultare l'atto”. La misteriosa scomparsa del testamento originale suscita invero perplessità, ma nulla dalle risultanze istruttorie consente di dare la preferenza alla versione degli attori rispetto a quella della convenuta. Come che sia, gli appellanti si sono limitati a muovere aspre critiche all'operato del Procuratore pubblico incaricato dell'inchiesta e a sollevare pesanti dubbi sulle responsabilità della controparte nel furto con scasso, con chiare accuse al notaio, senza tuttavia portare alcun concreto elemento in contrasto con le argomentazioni del Pretore. La scomparsa del testamento originale non è quindi una prova di irregolarità del testamento e al riguardo l'appello è infondato.

                                   5.   Gli attori ribadiscono che tutte le prove da loro recate, in particolare il referto del prof. __________, denotano irregolarità del testamento 21 gennaio 1991. Fondandosi sulle opinioni raccolte in tale esposizione di parte (Expertenbericht, doc. AV), gli appellanti argomentano che non è stata provata l'autenticità del testamento, impossibile in mancanza del documento originale. Ciò porterebbe a concludere che la beneficiaria delle disposizioni di ultime volontà non ha fatto fronte all'onere della prova che le incombeva, con conseguente accoglimento della petizione. Se non che, come si è visto, la convenuta ha dimostrato l'esistenza e il contenuto di disposizioni di ultime volontà in suo favore, nel rispetto apparente dei requisiti di forma prescritti dall'art. 505 cpv. 1 CC. Spettava agli attori, che tacciano di falsità il testamento litigioso, dimostrare che l'atto presentava vizi di forma tali da inficiarne la validità. Ora, il Pretore ha esposto in modo approfondito le risultanze della perizia giudiziaria e delle opinioni di parte espresse dagli specialisti, spiegando per quali motivi aderiva alle conclusioni della prima (sentenza, pag. 8 a 10). Gli appellanti non si confrontano con le argomentazioni del primo giudice, tanto che al riguardo ci si potrebbe finanche interrogare sulla ricevibilità dell'appello. Essi – una volta ancora – ribadiscono che incombeva alla convenuta dimostrare l'autenticità del testamento, rilevando che tale prova sarebbe impossibile sulla base di una fotocopia. Quest'ultima affermazione si fonda sul citato parere del prof. __________, il quale ha esposto nel suo referto varie tesi di professori universitari sul valore probatorio dei documenti fotocopiati.

                                         Ora, il menzionato parere sul quale gli appellanti fondano le loro tesi non prende posizione sul documento contestato, ma espone in modo astratto diverse tesi di specialisti germanici sul valore probatorio delle fotocopie (Exposé del 5 settembre 1994, doc. AT), giungendo alla conclusione che esse non consentono accertamenti sull'autenticità o sulla falsità dell'originale. Se non che, in concreto nemmeno gli appellanti pretendono che la fotocopia agli atti (annesso C al rogito n. 139, doc. AF) sia difforme dall'originale, in particolare che essa sia stata manipolata. Il parere sul valore probatorio delle fotocopie è pertanto irrilevante ai fini del giudizio. Nel rapporto specialistico di parte redatto il 5 settembre 1994 (doc. AV) il prof. __________ ha esaminato il documento litigioso, che ha ritenuto essere stato scritto dalla testatrice di suo pugno (pag. 11, 13), senza poter escludere falsificazioni (fotomontaggio), con la precisazione che sia la data sia il testo dovevano essere stati scritti non il 21 gennaio 1991, ma in un periodo in cui la calligrafia della testatrice era limitata dall'età e dalla malattia (pag. 14).

                                         A prescindere dal fatto che il 21 gennaio 1991 la testatrice, all'epoca ormai novantenne, era sofferente da due anni, motivo per cui la sua calligrafia ben poteva essere alterata dalla malattia e dall'età, i referti di parte prodotti dagli attori, come rileva con pertinenza il Pretore, si contraddicono l'un l'altro. Il consulente tecnico __________, estensore del parere 7 luglio 1994 (doc. AT), ha infatti dichiarato che l'indicazione del luogo figurante sul testamento (__________) è falsa, poiché non redatta dalla testatrice ma ottenuta con tracopiatura. La perita giudiziaria, dopo aver esaminato il testamento olografo litigioso e la procura sottoscritta lo stesso giorno dalla testatrice, ha spiegato nel suo referto peritale del 22 dicembre 1995 che il testamento era stato redatto nello stesso periodo della procura e che non vi erano indizi per ritenere che la data e il luogo figuranti sul testamento siano stati ottenuti per ricalco, usando come modello la data della lettera indirizzata al legale della testatrice (perizia 22 dicembre 1995, act. VI, fascicolo giallo, pag. 5, 7 e 8). Non vi è quindi ragione per scostarsi dal parere del Pretore, sorretto dalle risultanze di una perizia giudiziaria neutra, dalla quale non emerge indizio di falsità del testamento. L'appello si rivela pertanto infondato anche su questo punto.

                                   6.   A detta degli attori, il testamento impugnato sarebbe in ogni modo viziato, poiché dall'insieme delle circostanze risulterebbe evidente una predatazione. Il Pretore, come si è visto, ha escluso tale ipotesi, in particolare sulla base della perizia giudiziaria. Gli appellanti pretendono tuttavia che numerosi indizi concorrerebbero a dimostrare che il testamento è stato redatto dopo il 21 gennaio 1991 e che sarebbe stato antidatato. In primo luogo essi citano la deposizione testimoniale del dott. __________, ritenuta indizio troppo labile dal Pretore, affermando che essa sarebbe corroborata da altri concordanti indizi. Tra questi essi annoverano un'incongruenza contenuta nell'appello 27 aprile 1992 della controparte (doc. AV, pag. 10), dalla quale risulterebbe evidente che la testatrice non poteva avere redatto un testamento datato 21 gennaio 1991 dopo aver preso visione di un documento datato 7 marzo 1991. Il passo da essi citato, tuttavia, non è un'ammissione della testatrice, ma un'affermazione di una parte nell'ambito di un processo civile. Non si vede quindi come potrebbe provare un'asserita irregolarità del testamento.

                                         Secondo gli attori la lettera del 20 gennaio 1991 (doc. AZ) inviata dalla testatrice a __________ __________ sarebbe finanche di tono affettuoso e mal si concilierebbe con il testamento olografo, che pertanto sarebbe stato redatto in data posteriore. Gli appellanti citano nel loro gravame i passi della missiva che confermano l'amicizia fra la testatrice e il destinatario, ma non riportano il testo integrale, che contiene un ordine perentorio e un avvertimento, più o meno velato, al destinatario. La lettera ha infatti il seguente tenore: “Consegna a mia nipote __________ __________ in presenza dell'avv. __________ __________ di __________ tutti i miei documenti, testamento olografo, certificati di deposito nel tuo segreto privato, nella vetrina del tuo salone, unitamente a tutti i gioielli di mia spettanza. Faccio questo metodo per evitare eventuali sospetti che diano agio a malizia. Io non vengo meno all'amicizia e tu sai che non vengo meno, e ognuno avrà il suo merito. E con questo tu mi puoi capire perché ho preso questa decisione e con un forte abbraccio spero di presto rivederti. Ciao, __________ __________.” Il tono è fors'anche amichevole, ma non scevro di sospetti. Il fatto quindi che la testatrice abbia revocato nel testamento litigioso le disposizioni precedenti a favore degli appellanti motivando la decisione con “il comportamento tenuto nei miei confronti e privo di riconoscenza per l'immeritata fiducia tenuta da me per tanti anni“ (doc. AF, allegato C) ha una sua logica, visto l'ordine di riconsegna di tutti i documenti e dei gioielli. Anche su questo punto l'appello si rivela perciò inconsistente.

                                   7.   Gli appellanti ravvisano ancora in un passaggio del testamento, che accenna a un periodo di malattia e di solitudine, la prova che l'atto sarebbe stato redatto ben dopo il 21 gennaio 1991, data alla quale la testatrice, che era stata dimessa dall'ospedale e risiedeva presso i pronipoti, non poteva pensare a malattia e solitudine. L'argomentazione non può essere condivisa. La testatrice è stata ricoverata almeno cinque volte dopo l'asportazione del carcinoma (1989) e l'accenno alla malattia è pertanto comprensibile, così come quello alla solitudine, considerati i lunghi periodi di ricovero anteriori alla stesura del testamento litigioso. Nel gennaio 1991 la testatrice non era affatto guarita, tant'è vero che è poi stata nuovamente ricoverata nel settembre 1991. Non sorprende dunque che essa abbia alluso il 21 gennaio 1991 alla malattia e alla solitudine. Gli appellanti, ancora una volta, non si confrontano con la motivata argomentazione del Pretore e tentano di sollevare dubbi, senza però portare elementi concreti a sostegno delle proprie illazioni e dei sospetti che essi adombrano sulla controparte.

                                   8.   A comprova dell'irregolarità del testamento litigioso gli attori sottolineano le ambigue circostanze in cui l'atto sarebbe stato consegnato al notaio che l'ha preso in deposito. Il Pretore non ha disconosciuto tale episodio, ma non l'ha ritenuto decisivo per inficiare la data figurante sul testamento (sentenza impugnata, pag. 13). Egli ha valutato nel complesso le risultanze istruttorie, fra le quali le deposizioni del notaio stesso (verbali del 6 novembre 1995, pag. 7, fascicolo verde), della convenuta nel suo interrogatorio formale (verbali del 6 novembre 1995, pag. 9-10) e della teste __________ -__________, alla quale la testatrice aveva detto nel gennaio 1991 di non fidarsi più di __________ __________ e di essere intenzionata a cambiare il proprio testamento (verbali del 6 marzo 1996, pag. 4). Gli attori ribadiscono la loro argomentazione, rinviando al memoriale conclusivo, ma non spendono una parola per criticare l'apprezzamento delle prove motivato dal primo giudice. Come si è visto, quest'ultimo non si è limitato alle affermazioni puramente soggettive dell'una o dell'altra parte, ma ha soppesato criticamente tutti gli elementi agli atti, dandone spiegazione. Non vi è quindi motivo per scostarsi da tale ponderazione, gli attori limitandosi a contrapporre la loro percezione soggettiva dei fatti, senza portare alcun riscontro oggettivo a comprova delle loro affermazioni. 

                                   9.   Né è destinato a miglior sorte l'accenno degli appellanti alla denuncia sporta dalla Delegazione tutoria di __________ e alle risultanze peritali sul testo portato a giustificazione dell'appropriazione, ciò che avrebbe, a loro modo di vedere, perlomeno la portata di un indizio e sul quale il Pretore avrebbe sorvolato (memoriale, pag. 26 in alto). Il rimprovero al primo giudice è invero vago e può essere compreso solo risalendo alle conclusioni della parte attrice (pag. 38), ciò che è di per sé contrario a quanto prevede l'art. 309 cpv. 2 lett. d CPC. Sia come sia, il fatto che in una procedura avviata dalla Delegazione tutoria di __________ sia stata messa in dubbio la datazione (21 luglio 1990) di un atto di donazione sottoscritto dalla testatrice (doc. AC) non basta per trarre conclusioni sulla data del testamento litigioso. Gli appellanti sostengono che anche quest'ultimo elemento costituirebbe un indizio, ma nemmeno si danno cura di spiegare in modo chiaro a che cosa esso dovrebbe riferirsi, ciò che non è ammissibile.

                                10.   Infine gli appellanti asseriscono che la testatrice non poteva esprimersi senza condizionamenti al momento di redigere il testamento litigioso. In prima sede essi hanno esplicitamente affermato che la testatrice era stata “isolata e suggestionata al punto da non essere più in grado di comprendere quale fosse la realtà delle cose. Non dev'essere stato infatti oltremodo difficile per i signori __________, una volta braccata l'anziana zia, convincerla per mesi delle più mostruose nefandezze del __________, raccontando che questi la voleva derubare del suo intero patrimonio e che essa avrebbe terminato i suoi giorni in un ricovero e senza soldi, senza il loro provvidenziale intervento” (conclusioni, act. VIII, pag. 30). Se non che, l'istruttoria non ha confermato che il 21 gennaio 1991, data del testamento litigioso – e sola determinante per il giudizio – la testatrice fosse in balìa dei pronipoti. La già citata teste __________ -__________, che ha visitato l'anziana nel gennaio 1991 anche in casa dei pronipoti a __________, l'ha trovata aggressiva ed energica, anche più del solito e non ha constatato una situazione di dipendenza (verbale del 6 marzo 1996, pag. 4). Il teste __________ non ha percepito, dal canto suo, tentativi di isolare la testatrice durante la sua permanenza a __________ (verbale del 6 marzo 1996, pag. 2).

                                         Né giova agli appellanti ricordare le audizioni eseguite dalla Delegazione tutoria di __________ e dall'avv. __________ __________ dell'autorità di vigilanza sulle tutele, che lascerebbero supporre il contrario. Tali colloqui sono infatti avvenuti dopo la redazione del testamento e sono quindi inidonei per valutare la situazione personale della testatrice il 21 gennaio 1991. In effetti, la Delegazione tutoria di __________ ha proceduto all'audizione il 12 aprile 1991 (doc. V), l'avv. __________ __________ ha visto la testatrice il 7 giugno 1991 (doc. Z) e il dott. __________ __________ l'ha visitata, per allestire la perizia sulla capacità di intendere e di volere, il 22 giugno 1991 (doc. AAA). Le constatazioni eseguite in tali circostanze non sono quindi di alcun ausilio per valutare se il 21 gennaio 1991 la testatrice era libera di esprimere la sua volontà senza essere condizionata da quella di terzi. Gli attori non sono di conseguenza riusciti a provare le loro affermazioni al riguardo, di modo che nella fattispecie non sono adempiuti i requisiti posti dall'art. 519 cpv. 1 n. 2 CC. A giusta ragione, pertanto, il Pretore ha respinto la petizione, non essendo stati provati motivi di nullità del testamento o vizi di forma. L'appello, infondato in ogni suo punto, deve dunque essere respinto. 

                                11.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli appellanti rifonderanno inoltre alla controparte un'indennità per ripetibili commisurata al valore della causa, alla sua complessità e all'impegno del patrocinatore.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 7'500.–

                                         b) spese                         fr.      50.–

                                                                                fr. 7'550.–

                                         sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla convenuta, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 8'000.– per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. dott. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

11.1997.72 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 01.02.2000 11.1997.72 — Swissrulings