Incarto n.: 11.97.00204
Lugano 18 novembre 1998/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Poretti Schuhmacher
sedente per statuire nella causa __.__.______ (modifica di misure provvisionali in causa di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 21 gennaio 1997 da
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello dell’8 dicembre 1997 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 25 novembre 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante il 12 dicembre 1997;
3. Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con le osservazioni del 29 dicembre 1997;
4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1944) e __________ nata __________ (1948) si sono uniti in matrimonio il ____________________ 1968 a __________. Il 13 gennaio 1991 essi hanno adottato __________ __________ (detta __________), cittadina colombiana nata il __________ __________ 1983, a loro affidata dal __________ __________ 1983. Il marito lavora alla __________ di __________ __________, nel reparto amministrativo, mentre la moglie ha esercitato diverse attività a tempo parziale.
B. __________ __________ ha instato il 13 giugno 1994 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 5 settembre 1994. Con petizione del 17 marzo 1995 essa ha chiesto la pronuncia del divorzio e la regolamentazione degli effetti accessori; inoltre, con istanza provvisionale di stessa data, essa ha postulato l’affidamento della figlia __________a, riservato il diritto di visita del padre (da concordare direttamente fra le parti), come pure un contributo alimentare per la figlia di fr. 1’050.– mensili dal marzo 1995 e uno per sé di fr. 1’500.– in via supercautelare, aumentato in via cautelare a fr. 3’185.– dal marzo 1995 e a fr. 3’685.– dal momento della cessazione delle indennità di disoccupazione da lei percepite. L’istante ha poi chiesto, sempre in via cautelare e per entrambi i contributi alimentari, l’indicizzazione annuale (indice base marzo 1995), riservandosi per il suo contributo la possibilità di sollecitare un adeguamento qualora la situazione si modificasse e in seguito alle risultanze dell’istruttoria. __________ __________ ha inoltre postulato la condanna del marito al pagamento di fr. 14’000.– relativi ai contributi arretrati per la figlia e per sé nel periodo dal 1° luglio 1994 al 28 febbraio 1995 e di fr. 3’000.– quale prima rata della provvigione ad litem; in via subordinata, essa ha instato per l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
C. Con decreto cautelare del 13 novembre 1995 il Pretore ha affidato __________ alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre, ha imposto al convenuto un contributo alimentare mensile di fr. 1’050.– per la figlia (assegni familiari compresi) e di fr. 2’314.– fino al mese di maggio 1995 per la moglie, ridotto poi a fr. 1’779.–, e infine ha concesso all’istante una provvigione ad litem di fr. 3’000.–. Un appello presentato dall’attrice a questa Camera contro il citato decreto è stato ritirato l’8 febbraio 1996 (__________.__________. __________).
D. Con istanza del 21 gennaio 1997 __________ __________ ha postulato la trattenuta dal salario del marito di fr. 2’829.– quali contributi alimentari per la figlia e per sé, a partire dal mese di gennaio 1997. La domanda è stata accolta con decreto emanato il 22 gennaio 1997 senza contraddittorio. A seguito dell’istanza di revoca presentata il 28 gennaio 1997 da __________ __________, alla discussione del 21 febbraio 1997 il marito si è opposto all’istanza della moglie, presentando seduta stante una richiesta di modifica dell’assetto provvisionale. Il convenuto ha proposto un contributo alimentare provvisionale di fr. 825.– (assegni familiari inclusi) dal 1° gennaio 1997 per la figlia e di fr. 890.30 dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996 per la moglie, il contributo essendo soppresso dal 1° gennaio 1997.
E. Con decreto del 28 marzo 1997, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza del marito e ha ridotto il contributo alimentare per la figlia a fr. 850.– mensili (assegni familiari compresi) e quello per la moglie a fr. 540.– dal marzo 1997, adeguando nella stessa misura l’ordine di trattenuta del salario del marito. Esperita l’istruttoria, al dibattimento finale dell’11 settembre 1997 le parti si sono riconfermate nelle rispettive richieste.
F. Statuendo il 25 novembre 1997, il Pretore ha obbligato il marito a stanziare un contributo alimentare di fr. 825.– mensili per la figlia (compresi gli assegni familiari) e di fr. 568.– per la moglie, da versare con trattenuta di stipendio dal dicembre 1997. Per il resto egli ha mantenuto in vigore il decreto cautelare del 13 novembre 1995, salvo i contributi alimentati dovuti da ottobre a dicembre 1996, stabiliti in fr. 1’050.– per la figlia e in fr. 890.– per la moglie.
G. Contro tale decreto è insorta __________ __________ con un appello dell’8 dicembre 1997 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, il marito sia tenuto a versarle mensilmente gli importi stabiliti dal decreto cautelare del 13 novembre 1995, ossia fr. 1’050.– per la figlia (compresi gli assegni familiari) e fr. 1’779.– per sé, con relativa trattenuta di stipendio per complessivi fr. 2’829.–, e infine che la tassa di giustizia sia posta a carico del marito, tenuto a rifonderle di fr. 6’000.– per ripetibili di prima istanza. Il 12 dicembre 1997 l’appellante ha postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria nella procedura di appello.
Nelle sue osservazioni del 29 dicembre 1997 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare il giudizio pretorile, instando a sua volta per il beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. L’appellato propone di respingere l’appello in ordine poiché il memoriale non conterrebbe la descrizione dei fatti né il calcolo dei rispettivi fabbisogni. Il rinvio alle conclusioni di causa, esplicitamente riservato dall’appellante, sarebbe inammissibile, in specie per una parte rappresentata da un legale. L’argomentazione non può essere condivisa. L’appellante si è invero limitata a rinviare, per quel che concerne i temi oggetto del gravame, al memoriale conclusivo presentato all’udienza finale nella procedura provvisionale. Ora, giusta l’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda, pena la nullità del ricorso (art. 309 cpv. 5 CPC). La giurisprudenza di questa Camera ha tuttavia precisato che ai fini della ricevibilità dell’appellazione è sufficiente la concisa enunciazione dei motivi. L’appello, in siffatte circostanze, sarà però esaminato – salvo l’applicazione d’ufficio del diritto – nei limiti di quell’enunciazione (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 9 ad art. 309 CPC). L’appello, ancorché ai limiti, può pertanto essere considerato ricevibile.
2. Il Pretore ha ritenuto giustificata una riduzione del contributo alimentare dovuto a moglie e figlia, poiché dopo l’emanazione del precedente decreto cautelare il reddito del marito era sceso da fr. 6’584.– mensili a fr. 3’610.– e non gli si poteva imputare un reddito ipotetico superiore. Il primo giudice ha calcolato il fabbisogno del marito in fr. 2’217.– e della moglie in fr. 2’740.–; dopo aver imputato a quest’ultima un reddito potenziale mensile di fr. 1’993.–, ha concluso che il marito poteva versare per la famiglia al massimo fr. 1’393.–, di cui fr. 568.– per la moglie e fr. 825.– per la figlia.
3. Le misure provvisionali adottate durante una causa di separazione o di divorzio (art. 145 cpv. 2 CC) possono sempre essere modificate dal giudice, non solo ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione, ma anche quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo, 1995, pag. 545 nota 77). Un decreto cautelare non più impugnabile con un rimedio giuridico ordinario acquisisce forza di giudicato (formelle Rechtskraft). Per contro, esso non acquisisce mai o mai completamente - autorità di forza giudicata (materielle Rechtskraft: Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3a edizione, pag. 583; Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losannna 1987, pag. 6 in alto con richiami di dottrina), di modo che il giudice può statuire nuovamente sull’oggetto del litigio. Nell’ambito di un’istanza di modifica non è decisivo sapere, quindi, se l’istante avrebbe potuto far valere prima la causa di modifica invocata: decisivo è sapere se tale causa sia rilevate e duratura. Solo a tali premesse il giudice può statuire nuovamente sulla controversia. Ciò posto, il coniuge che omette di allegare con tempestività elementi di fatto a suo favore non perde per ciò soltanto il diritto alla modifica dell’assetto provvisionale. Perde invece – di regola – il diritto di recuperare quanto versato in esubero, giacché non può beneficiare di alcuna modifica retroattiva (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 3a edizione, nota 445 ad art. 145 CC; Rep. 1996, pag. 121 e segg.).
4. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Al coniuge debitore del contributo deve in ogni modo essere garantito almeno il minimo previsto dal diritto esecutivo, l’eventuale ammanco rimanendo a carico del coniuge privo di reddito o con reddito insufficiente a coprire il proprio fabbisogno (DTF 123 III 1, 121 I 97, 121 III 301). Dapprima si procede quindi alla determinazione del fabbisogno di tutta la famiglia, prendendo come punto di partenza per le necessità dei coniugi i minimi esistenziali fissati secondo i principi validi in materia esecutiva (DTF 114 II 301 e segg., SJ 1992 380 e segg.). Nel fabbisogno minimo vanno però considerati i rispettivi oneri fiscali per il corrente periodo d’imposta e i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b.; Hausheer /Reusser/ Geiser, Kommentar zum Eherecht, 1988, n. 11 ad art. 163 CC; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429; Rep. 1994 297).
Nella determinazione dei contributi alimentari si può tenere conto di un reddito ipotetico superiore a quello effettivamente conseguito da un coniuge solo a condizione che quest’ultimo possa ragionevolmente ottenere un guadagno superiore facendo prova di buona volontà (DTF 119 II 314 consid. 4a; Bräm/Hasenböhler in: Zürcher Kommentar 1993, n. 83 ad art. 163 CC; Spühler/Frei-Maurer in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 141 ad art. 145 CC). Se l’obbligato alimentare ha rinunciato volontariamente e immotivatamente a un lavoro redditizio, i contributi a suo carico per il coniuge e per i figli sono determinati tenendo conto del reddito al quale egli ha rinunciato (Rep. 1983 pag. 48, 1981 pag. 88).
5. L’appellante chiede che siano confermati i contributi alimentari stabiliti nel decreto emanato il 13 novembre 1995, che ammontavano a fr. 1’050.– per la figlia (assegni familiari compresi) e a fr. 1’779.– per la moglie, con adeguamento della trattenuta di stipendio a fr. 2’829.–. L’attrice contesta la modifica decisa dal Pretore, argomentando che quest’ultimo sarebbe partito da un’errata interpretazione del concetto di reddito potenziale e avrebbe fondato il suo giudizio sul reddito mensile effettivamente conseguito dal marito, senza tenere in considerazione quello superiore versato in precedenza. La censura non regge all’esame.
L’appellante non __________ che il reddito del marito non è più quello di fr. 6’125.– attestato per il 1995 (doc. 16) e che dal 1997 il convenuto percepisce uno stipendio di fr. 4’335.50 lordi mensili (comprensivi di indennità per trasferte, di residenza e assegni familiari: doc. 33), pari fr. 3’617.15 netti (doc. 17). Contrariamente a quanto adduce l’appellante, già nel 1996 il convenuto aveva subito una consistente riduzione di stipendio, il reddito netto mensile essendo sceso a fr. 5’057.50, compresa la gratificazione di fine anno (certificato di salario fiscale: doc. 18). L’istruttoria ha permesso di appurare che la riduzione di stipendio dal gennaio 1997 è da ricondurre al cambiamento di funzioni all’interno della ditta e ai problemi di salute del marito, insorti nel 1995. Il marito ha dichiarato di avere avuto problemi di consumo eccessivo di alcolici anche sul posto di lavoro e di essere affetto da depressione e da disturbi epatici (interrogatorio formale del 3 luglio 1997). La datrice di lavoro ha comunicato il 31 ottobre 1996 al dipendente che lo manteneva alle proprie dipendenze, nonostante il calo di prestazioni e di affidabilità, in considerazione della sua difficile situazione familiare, ma con mansioni di operaio generico e con stipendio ridotto (doc. 27). Il direttore __________ ha confermato tale circostanza (deposizione del 21 maggio 1995), riferendo che il rendimento del dipendente era assai calato negli ultimi tre anni per problemi personali dovuti all’alcol e alla depressione. Nonostante ciò, la ditta ha deciso di mantenere il rapporto di lavoro per non peggiorare ulteriormente la situazione del dipendente, relegando quest’ultimo però a un ruolo di minore responsabilità (e di conseguenza meno retribuito), soluzione già adottata nei confronti di lavoratori con problemi di tossicodipendenza. Il teste ha altresì precisato che il comportamento del convenuto non si riconduceva a indifferenza, ma era la diretta conseguenza di uno stato di malessere generale e di prostrazione dovuto in parte anche ai farmaci assunti (cfr. verbale pag. 2). Nelle sue attuali mansioni l’interessato continua a lavorare a tempo pieno (circa 8 ore al giorno), ma il direttore ha ribadito che la ditta lo considera un caso sociale, pur confidando nelle sue potenzialità. Sempre a parere del teste, il processo di divorzio è fonte di angoscia per il dipendente, che caratterialmente tende a non affrontare i problemi.
Il Pretore ha ritenuto verosimile, sulla base della citata deposizione e dei documenti prodotti, la modifica dell’attività lucrativa e la conseguente riduzione di stipendio. L’appellante, per contro, ritiene che la testimonianza non sia fedefacente, visti i rapporti di amicizia tra il direttore e il marito, i quali imporrebbero estrema cautela nella valutazione della deposizione. Dagli atti risulta invero che negli anni Settanta entrambi avevano frequentato a __________ __________ la stessa scuola, anche se non la stessa classe, ritrovandosi poi casualmente in Ticino più di vent’anni dopo. Non risulta che essi si frequentino al di fuori dell’ambiente di lavoro né consta che siano legati da comuni interessi. La critica dell’appellante alla valutazione del Pretore manca perciò di consistenza. Ciò posto, si può ragionevolmente ritenere che il marito ha reso verosimile come le sue attuali attitudini psico-fisiche non gli consentano più di esercitare il lavoro di responsabilità avuto in precedenza. Accettando mansioni meno qualificate e una riduzione di stipendio, egli ha comunque mantenuto un impiego relativamente sicuro, vista la comprensione dimostrata dai dirigenti. Un reddito ipotetico superiore a quello conseguito non può quindi entrare in considerazione, anche perché non si vede nella difficile situazione in cui versa il mercato ticinese del lavoro come un uomo cinquantaquattrenne, con problemi personali e di alcolismo, possa ragionevolmente conseguire un reddito mensile di fr. 6’000.–. L’appellante sostiene che il marito dovrebbe annunciarsi alle assicurazioni sociali, ma ciò non basta a rendere verosimile che in tal modo egli potrebbe ottenere un reddito superiore. Anzi, tenendo conto dello stipendio di fr. 5’025.– conseguito nel 1996 (doc. 18), le indennità di disoccupazione dovrebbero essere più o meno equivalenti al reddito del lavoro attuale. A un sommario esame dei fatti come quello che presiede all’emanazione di procedimenti cautelari non si può dare per certo nemmeno il diritto a una rendita di invalidità né si può presumere che le prestazioni sociali complessive sarebbero superiori al reddito conseguito dall’interessato lavorando a tempo pieno.
6. L’appellante contesta il reddito di fr. 3’610.– accertato dal Pretore e afferma che il marito percepisce fr. 3’782.40 mensili netti. Su questo punto l’argomentazione è fondata. Il primo giudice infatti ha ripreso lo stipendio di fr. 3’610.– indicato nel certificato di salario del mese di gennaio 1997 (doc. 28). Agli atti figura però un certificato di salario intermedio relativo ai primi cinque mesi del 1997, più completo (doc. 31), dal quale risulta un salario mensile netto di fr. 3’782.40. Contrariamente a quanto adduce l’appellante, la tredicesima mensilità non può tuttavia essere aggiunta a tale importo. Dagli atti e dalla deposizione del teste __________ emerge invero che il versamento della tredicesima è facoltativo e viene deciso dal Consiglio di amministrazione nella seduta di novembre 1997. Viste le prolungate assenze del dipendente e il suo basso rendimento, il versamento della tredicesima o della gratificazione non può essere dato per certo.
7. Il Pretore ha calcolato in fr. 2’216.60 mensili il fabbisogno minimo del marito (minimo del diritto esecutivo fr. 1’025.–, alloggio fr. 800.–, premio della cassa malati per l’assicurazione di base fr. 241.60, imposte stimate fr. 150.–). L’appellante insorge contro tale importo, sostenendo che il costo dell’alloggio sarebbe eccessivo e andrebbe ridotto a fr. 500.– mensili. A torto. Il canone di fr. 800.– corrisponde infatti ai costi effettivi dell’appar-tamento di 2½ locali da lui occupato a __________ __________ __________ (doc. 24), né vi sono nella fattispecie elementi per ritenere che si tratti di una pigione eccessiva. Il rimprovero appare anzi ai limiti della temerarietà se si solo si considera che la moglie abita con la figlia in un appartamento da fr. 1’600.– mensili (doc. MM1).
L’appellante contesta anche il premio di cassa malati del marito, riconosciuto dal Pretore limitatamente all’assicurazione di base (doc. 32), asserendo – in tono inutilmente polemico – che lo stesso deve essere decurtato di fr. 14.–, corrispondenti alla parte di premio relativa all’assicurazione indennità giornaliera e al rischio di infortunio, già obbligatoriamente coperti per un dipendente. La censura è pretestuosa. L’importo ammesso dal Pretore corrisponde all’assicurazione obbligatoria di base, che rientra nel fabbisogno fondamentale della famiglia (Hausheer/ Brunner, in Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 3.66 pag. 143). Tenuto conto dei problemi di salute dell’assicu-rato, è senz’altro nell’interesse della famiglia mantenere invariata la copertura esistente, che comporta solo un lieve costo supplementare. L’attrice insiste nel chiedere che il premio di cassa malati del marito sia ridotto a fr. 100.– mensili perché il coniuge avrebbe trascurato di chiedere i sussidi cantonali cui avrebbe avuto diritto. Se non che, nel fabbisogno deve essere inserito l’onere effettivamente versato, che è quello ammesso dal Pretore (doc. 32). Non vi è quindi motivo, ancora una volta, per scostarsi dai calcoli del primo giudice.
8. In conclusione, quindi, il marito dispone di un reddito netto medio di fr. 3’782.40 mensili (doc. 31), con cui far fronte al proprio fabbisogno e alle necessità di moglie e figlia. Non occorre invece, nella fattispecie, esaminare le critiche rivolte dall’appellante al calcolo del proprio reddito e del proprio fabbisogno, che nella fattispecie si rivelano ininfluenti. Al marito deve essere garantito infatti il fabbisogno minimo di fr. 2’216.60 mensili (DTF 123 III 1, 121 III 301, 121 I 97), già ridimensionato dal Pretore in modo rigoroso per tenere conto della situazione precaria della famiglia. Dal 21 febbraio al 31 dicembre 1997 il marito può dunque destinare a moglie e figlia, al massimo, fr. 1’565.– mensili (arrotondati). Bisogna inoltre tenere presente che dopo l’entrata in vigore della legge sugli assegni di famiglia egli ha perso il diritto di incassare gli assegni familiari, i quali spettano alla genitrice affidataria (art. 4 LAF). Notoriamente dal 1° gennaio 1998 l’Istituto delle assicurazioni sociali procede al recupero sistematico degli assegni versati ai padri non affidatari e ciò non può essere ignorato. Dal 1° gennaio 1998 il reddito del interessato si riduce pertanto di fr. 183.– e il contributo per moglie e figlia risulterebbe di fr. 1’385.– mensili, una cifra finanche inferiore a quella calcolata dal Pretore, il cui apprezzamento resiste alla critica. L’appello deve pertanto essere accolto in misura parziale, limitatamente ai contributi alimentari dovuti per il 1997. Non vi è quindi motivo per modificare l’ordine di trattenuta di stipendio, che garantisce i contributi futuri. In conclusione, il marito deve versare dal 21 febbraio al 31 dicembre 1997 un contributo alimentare di fr. 1’050.– (compresi gli assegni familiari) per la figlia e di fr. 518.– per la moglie.
9. Spese e ripetibili seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L’appellante vede parzialmente accolto il suo gravame, ma in misura molto limitata. Si giustifica pertanto di porre a suo carico nove decimi della tassa di giustizia, volutamente contenuta a motivo delle precarie condizioni finanziarie delle parti.
Il 12 dicembre 1997, dopo la presentazione dell’appello, l’inte-ressata ha chiesto l’assistenza giudiziaria. La domanda non ha portata pratica, giacché potrebbe essere accolta tutt’al più per gli atti compiuti dopo il suo inoltro. Un conferimento dell’assi-stenza giudiziaria a titolo retroattivo non è invece possibile (DTF 122 I 203; Rep. 1994 385). Dopo il 12 dicembre 1997 il patrocinatore dell’appellante non ha più compiuto atti di procedura, essendo semplicemente in attesa della sentenza (egli si è limitato a comunicare con lettere del 13 e 16 gennaio 1998 di rimettersi al giudizio di questa Camera relativamente all’esito della richiesta di assistenza giudiziaria); può avere svolto qualche minimo atto di patrocino, ma ciò non giustifica il conferimento dell’assistenza giudiziaria.
Quanto all’assistenza giudiziaria postulata dal marito, l’attribu-zione di ripetibili renderebbe la domanda – di per sé – senza oggetto. Dato nondimeno che la relativa indennità apparirebbe di difficile (se non impossibile) incasso, si giustifica di concedere ugualmente il gratuito patrocinio. Le spese processuali e le ripetibili di prima sede possono invece rimanere invariate, l’attuale riforma non incidendo in maniera apprezzabile sul loro ammontare né sul loro riparto.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così riformato:
__________ __________ è tenuto a versare nelle mani della moglie, per il periodo dal 21 febbraio al 31 dicembre 1997, fr. 1’050.– mensili per la figlia (assegni familiari compresi) e fr. 515.– mensili per la moglie.
Per il resto il decreto è confermato.
2. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
3. __________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
4. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti per nove decimi a carico dell’appellante e per il resto a carico di __________ __________ e per quest’ultimo, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
5. Intimazione a: – avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria