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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.02.2001 11.1997.13

February 26, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·384 words·~2 min·6

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n.: 11.1997.00013

Lugano 26 febbraio 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____._____ della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 20 settembre 1995 da

__________ __________, __________ (__________) (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)  

contro

__________ __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. dott. __________ __________, __________);  

premesso che il 21 gennaio 1997 il __________ __________ __________ ha presentato appello contro un decreto del 23 dicembre 1996 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha respinto un'eccezione di irricevibilità dell'azione;

ricordato che il Pretore ha concesso il 27 gennaio 1997 effetto sospensivo all'appello;

osservato che la procedura di appello è stata sospesa per legge (art. 31 CPC), il __________ __________ __________ avendo proposto il 21 gennaio 1997 istanza di ricusa nei confronti di tutti i giudici componenti la prima Camera civile del Tribunale di appello (inc. __________.__________.__________);

preso atto che il 27 dicembre 2000 __________ __________ e il __________ __________ __________ hanno sottoscritto una convenzione mediante la quale hanno definito i reciproci rapporti in via extragiudiziale;

accertato che il 9 febbraio 2001 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha stralciato dai ruoli per intervenuta transazione tutte le cause pendenti fra le parti (inc. __________.__________.___________, __________.__________.__________, __________.___________.__________);

ritenuto che lo stralcio della causa __________.__________.__________ rende privo d'interesse l'appello interposto il 21 gennaio 1997, che deve pertanto essere stralciato dai ruoli;

considerato che gli oneri processuali vanno adeguatamente ridotti per tenere conto della buona volontà dimostrata dagli interessati, la causa non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);

rilevato che non vi è motivo per attribuire ripetibili alla parte appellata, la procedura essendo stata sospesa prima ancora che l'appello le fosse notificato;

richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC,

decreta:                   1.   L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dai ruoli.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. dott. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

11.1997.13 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.02.2001 11.1997.13 — Swissrulings