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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.03.2000 11.1996.195

March 29, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,101 words·~16 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 11.96.00195

Lugano 29 novembre 1997/cs  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n.___ .___(modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 23 settembre 1996  da

__________ __________ (1984), __________ (rappresentata dalla madre __________ __________, __________, e patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)   

contro

__________ __________, __________ (ora patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);   

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se deve essere accolto l’appello del 16 dicembre 1996 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 3 dicembre 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;

                                         3.   Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con le osservazioni all’appello;

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 18 marzo 1986 il Tribunale comunale di __________ (Bosnia-Erzegovina) ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ (1954) e __________ __________ nata __________ (1961). La figlia __________ (nata il __________ 1984) è stata affidata alla madre, con l’autorità parentale, e il padre è stato obbligato a versare un contributo alimentare per la figlia di 5’000 dinari mensili. Gli ex coniugi si sono poi trasferiti in Svizzera ed entrambi si sono risposati. Da tali matrimoni non sono nati figli. __________ __________ vive separato dalla seconda moglie; anche il nuovo matrimonio di __________ __________ è naufragato. __________ __________ risiede a __________, mentre __________ __________ vive a __________, dove lavora come cameriera; la figlia __________ frequenta la scuola media.

                                  B.   Il 23 settembre 1996 __________ __________, rappresentata dalla madre, ha convenuto il padre davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo un contributo alimentare di fr. 990.– mensili indicizzati, retroattivamente dal 1° ottobre 1995, oltre una trattenuta di stipendio dal datore di lavoro del padre, rispettivamente dalla competente Cassa di disoccupazione. Alla discussione del 29 ottobre 1996 l’istante ha confermato le sue richieste; __________ __________ ha offerto un contributo alimentare di fr. 100.–/150.– mensili. Esperita l’istruttoria, alla discussione finale del 3 dicembre 1996 l’istante ha ribadito la sua domanda di giudizio. Il convenuto non si è presentato all’udienza.

                                  C.   Statuendo il 3 dicembre 1996, il Pretore ha obbligato il convenuto a corrispondere per la figlia un contributo alimentare di fr. 740.– mensili indicizzati (compreso l’assegno familiare percepito dalla madre). Il Pretore ha rinunciato a prelevare tassa di giustizia e spese, ma ha condannato il convenuto a versare all’istante fr. 1’200.– per ripetibili.

                                  D.   Insorto contro la sentenza del Pretore con un appello del 16 dicembre 1996, __________ __________ chiede che – conferitogli il beneficio dell’assistenza giudiziaria – la sentenza impugnata sia dichiarata nulla, in via subordinata che sia annullata e in via ancor più subordinata che l’istanza della figlia sia respinta. Nelle sue osservazioni del 27 dicembre 1996 __________ __________ postula il rigetto dell’appello, instando a sua volta per il beneficio dell’assistenza giudiziaria.

                                         Con ordinanza del 17 settembre 1997 il giudice delegato di questa Camera ha acquisito agli atti i documenti prodotti dalle parti in appello e ha assegnato loro un termine fino al 6 ottobre 1997 per esprimersi. Nessuna di esse ha inoltrato osservazioni in proposito.

Considerando

in diritto:                  1.   L’istante ha postulato un contributo alimentare a suo favore di fr. 990.– mensili sulla base dell’art. 279 CC (azione di mantenimento). Il Pretore ha trattato la causa secondo la procedura prevista dagli art. 425 segg. CPC (assistenza tra parenti) e ha fissato il contributo alimentare a fr. 740.– mensili dal 1° ottobre 1995, già compreso l’assegno familiare percepito dalla madre. Ora, una sentenza di divorzio può essere modificata in merito alle relazioni tra genitori e figli nel caso di mutate circostanze “per causa di matrimonio, partenza o morte di uno dei genitori, o per altri motivi”. Ove siano in discussione contributi alimentari, la modifica è disciplinata non solo dagli art. 285 e 286 cpv. 2, ma anche dall’art. 157 CC (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 3a edizione, note 102 e 144 ad art. 157).

                                   2.   Sostiene l’appellante che la figlia non ha qualità di parte nell’ azione di modifica a norma dell’art. 157 CC, a suo parere data unicamente agli ex coniugi, di modo che l’intera procedura sarebbe nulla. Se non che, giurisprudenza e dottrina riconoscono anche al figlio la legittimazione attiva (DTF 99 II 356; I CCA, sentenza del 19 settembre 1995 nella causa A. contro A., consid. 3; del 13 aprile 1995 nella causa M. e M. contro M., consid. 2; del 21 marzo 1995 nella causa G. contro G., consid. 1; Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband, n. 67 ad art. 157 CC; Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Basilea 1996, n. 19 ad art. 157 CC; Stettler in: SPR III/2, pag. 359 seg., Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, § 196 n. 37). Ne discende che l’appello, su questo punto, è infondato.

                                   3.   L’appellante sostiene che la sentenza impugnata sarebbe nulla poiché l’azione non è stata avviata al foro di domicilio del convenuto, a suo giudizio inderogabile. A torto. È vero che secondo dottrina e giurisprudenza il foro dell’azione di modifica della sentenza di divorzio è quello del domicilio della parte convenuta (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 530; DTF 104 II 291 consid. 3). Tuttavia la dottrina ammette espressamente che, quando è avviata dal figlio, l’azione di modifica del contributo alimentare a favore del figlio stesso può essere proposta anche al domicilio dell’attore (art. 279 cpv. 2 e 286 cpv. 2 CC: Hinderling/Steck, op. cit., pag. 530, nota 26 con riferimenti; Stettler in TDPS, vol. II/1, pag. 386; Reusser, Die Geltendmachung des Unterhaltsanspruches des Scheidungskindes – eine unorthodoxe Meinung, in: Festschrift Hegnauer, pag. 411; Spühler/Frei-Maurer, op. cit., art. 157 CC n. 39). Non vi sono motivi per scostarsi da tale orientamento, che è nell’interesse del figlio minorenne. Su tale punto l’appello non è destinato quindi a miglior sorte.

                                   4.   L’appellante ritiene che la sentenza impugnata debba essere annullata perché la procedura semplificata adottata erroneamente dal Pretore (art. 425 segg. CPC, assistenza tra parenti), in luogo di quella ordinaria, avrebbe limitato ingiustamente i suoi diritti di difesa. La censura, ancorché fondata nel principio, non ha portata pratica. La Camera civile di appello si è finora attenuta al principio per cui un’azione tendente a far modificare il dispositivo di una sentenza di divorzio, anche solo in relazione al contributo alimentare per figli minorenni – come nella fattispecie – è una causa fondata sull’art. 157 CC, da trattare perciò con rito ordinario (da ultimo: I CCA, sentenza dell’11 settembre 1997 nella causa C. contro C., consid. 2; del 20 giugno 1997 in causa L. contro L., consid. 1; del 27 marzo 1997 nella causa B. contro B., consid. 4; del 13 aprile 1995 nella causa G. contro G., consid. 1a). Tale impostazione trova conforto nella dottrina e nella giurisprudenza (Sandoz, Le point sur le droit de la famille, in: SJZ 91/1995 pag. 113 a metà; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4a edizione, pag. 172 n. 853 segg.; DTF 120 II 178 consid. 3a).

                                         Nella sua opera più recente Hegnauer sostiene invero che l’azione intesa a far modificare una sentenza di divorzio sul solo contributo alimentare per figli minorenni è regolata dall’art. 286 cpv. 2 CC, non dall’art. 157 CC (Berner Kommentar, Berna 1997, nota 53 ad art. 286 CC cui rinvia la nota 139 ad art. 279-280 CC). Tale opinione manca nondimeno di ulteriore conforto. Intanto non risulta che l’art. 280 cpv. 1 CC (che istituisce una procedura semplificata per le azioni di mantenimento) sia mai stato applicato, per giurisprudenza, a cause volte alla modifica di una sentenza di divorzio. In secondo luogo il Tribunale federale non considera il figlio minorenne, in una causa tendente alla modifica di una sentenza di divorzio, alla stregua di un convenuto (tant’è che in DTF 120 II 178 e 108 II 83 la legittimazione passiva della madre non è stata messa in discussione). Infine il saggio di Rapp cui si riferisce il citato commentatore nella nota 53 ad art. 286 CC non precisa alcunché, salvo ammettere che per modificare formalmente il dispositivo di una sentenza di divorzio occorre un’azione fondata sull’art. 157 CC (BJM 1980 pag. 295 in basso).

                                         Ne segue che, effettivamente, l’intero processo davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona è stato trattato con una procedura diversa da quella stabilita dalla legge. Ora, né il giudice né le parti possono adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge (art. 101 CPC). La norma non disciplina però gli effetti di una simile disattenzione. In concreto l’ipotesi che gli atti siano nulli (art. 142 CPC) può tuttavia essere esclusa, poiché il giudice adito era senz’altro competente a decidere (Bühler/Spühler, op. cit., art. 157 CC n. 39) ed è stato rispettato, anche se in modo informe, il principio del contraddittorio.

                                   5.   Quanto a un’eventuale annullabilità, il problema non merita particolare disamina già per il fatto che l’appellante non si è prevalso di irregolarità processuali davanti al primo giudice, ma solamente in questa sede. L’eccezione di annullabilità di un atto non è ammessa tuttavia quando la parte che la oppone ha compiuto o ha espressamente o tacitamente lasciato compiere altri atti successivi (art. 143 cpv. 2 CPC; DTF non pubblicata del 24 marzo 1997 in re O.F. SA contro D. G).

                                         Il convenuto sostiene genericamente di aver subìto un pregiudizio, poiché non ha potuto formulare le proprie osservazioni e la propria presa di posizione per iscritto e in maniera compiuta nell’ambito dello scambio degli allegati, ma non spiega concretamente in che modo egli si sarebbe visto limitare nei suoi mezzi di difesa. Occorre inoltre rilevare che egli ha avuto ampio spazio per far valere le sue ragioni in sede di discussione orale, tant’è che l’udienza si è svolta in francese proprio per tenere conto delle sue difficoltà linguistiche in italiano; dal verbale di udienza risulta altresì che egli ha fatto valere chiaramente le sue ragioni, illustrando i motivi della sua opposizione all’istanza e che ha pure notificato mezzi di prova. Se si considera infine che dal profilo giuridico la vertenza non poneva soverchie difficoltà e che il Pretore ha applicato la massima ufficiale, trattandosi di questione inerente ai figli minorenni, la tesi dell’appellante non può essere condivisa.  Anche su questo punto l’appello si rivela quindi infondato.

                                   6.   L’appellante postula l’annullamento della sentenza e di tutti gli atti successivi all’istanza, facendo valere una violazione dell’art.  39 CPC poiché, stante la sua incapacità a difendersi, il Pretore non lo avrebbe diffidato a munirsi di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione d’ufficio.

a)   Ogni persona avente l’esercizio dei diritti civili, come pure le società in nome collettivo e quelle in accomandita, possono procedere in lite con atti propri (art. 38 cpv. 1 CPC). La capacità processuale comprende, appunto, la facoltà di compiere personalmente tutti gli atti di causa (art. 39 cpv. 1 CPC). Nel Ticino, come in tutto il resto della Svizzera, le parti non sono obbligate a farsi patrocinare in giudizio, obbligo che esiste invece in Germania e in Italia per la maggior parte dei procedimenti civili (DTF del 23 novembre 1995 in re T., consid. 3a con rinvii). Quando il giudice ritiene però che una persona non sia capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria – se convenuta – della nomina di un avvocato d’ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC).

b)   La nomina di un avvocato d’ufficio (e la diffida che precede tale nomina) configura una restrizione della capacità processuale. Per il suo carattere di eccezione essa deve giustificarsi alla luce di particolari circostanze, oggettive e soggettive, che il Pretore valuta facendo capo al suo ampio potere di apprezzamento (Rep. 1989 pag. 168 in alto, 1988 pag. 375 consid. a). Il solo fatto che un convenuto sia sprovvisto di patrocinatore ancora non significa, quindi, che tale convenuto vada diffidato a munirsi di un legale o che il giudice gli debba nominare un avvocato d’ufficio. Se così fosse, la capacità di compiere personalmente tutti gli atti processuali sarebbe svuotata di senso. Determinante è la ponderazione delle capacità personali della parte per rapporto al grado di difficoltà che la causa presenta, considerato anche lo stadio in cui il processo si trova. Un convenuto può apparire incapace di difendersi, ad esempio, per insufficienti cognizioni giuridiche, ma anche per malattia, per incapacità di provvedere a sé medesimo o per il suo contegno sconveniente, che turba l’ordine del processo (Poudret in: Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I, n. 7.2 ad art. 29). La situazione va apprezzata di caso in caso.

c)   In concreto nulla induce a ritenere che il convenuto non fosse in grado di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa. Egli è originario della Bosnia-Erzegovina, risiede a § ed è sprovvisto di conoscenze linguistiche italiane, nondimeno risulta dal verbale della discussione del 20 ottobre 1996 che egli ha fatto valere le sue ragioni e ha spiegato in modo chiaro i motivi per i quali offriva un contributo alimentare di fr. 100.–/150.– mensili. Del resto, proprio per tenere conto delle sue scarse conoscenze dell’italiano, l’udienza si è svolta in francese, lingua che l’appellante neppure pretende di non conoscere adeguatamente. Per di più, come si è accennato, trattandosi del mantenimento di una figlia minorenne, il giudice ha applicato la massima ufficiale, chiarendo la fattispecie di propria iniziativa senza essere vincolato alle richieste di giudizio (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii). Anche su questo punto l’appello deve quindi essere respinto.

                                   7.   L’appellante censura in via subordinata il contributo alimentare per la figlia di fr. 740.– mensili posto a suo carico dal Pretore e chiede di essere esonerato da ogni pagamento. Sostiene che con le sue esigue entrate egli non sarebbe in grado di corrispondere alcunché alla figlia.

                                         Nella fattispecie il fabbisogno della minore non è contestato. Il Pretore, sulla base delle raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo edizione 1993, lo ha stabilito in fr. 1’220.– mensili. In realtà, avesse fatto capo all’edizione più recente (pubblicata in: RDT 1996 pag. 33), il fabbisogno medio di una ragazza unica di dodici anni sarebbe risultato finanche di fr. 1’280.– mensili, di cui fr. 300.– per cure ed educazione. Tenuto conto che la madre affidataria lavora a tempo pieno, non si può ragionevolmente pretendere che essa fornisca in natura l’integrale cura ed educazione della figlia (I CCA, sentenza del 12 marzo 1996 in re W.S./S.). Il fabbisogno calcolato dal Pretore può dunque, in ultima analisi, reputarsi adeguato e merita conferma. Si aggiunga che a nulla giova all’appellante il richiamo al principio inquisitorio e alla massima ufficiale illimitata. Tali principi, destinati a tutelare degli interessi del figlio (DTF 109 II 198 consid. 2), si applicano in linea di principio anche ai genitori. Nella fissazione di contributi alimentari, questione meramente patrimoniale, l’intervento d’ufficio a protezione dell’obbligato si giustifica tuttavia solo in presenza di un contributo manifestamente eccessivo o sproporzionato, per evitare che al genitore siano imposte prestazioni esorbitanti per rapporto alla sua capacità contributiva (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, Berna 1994, n. 21.05, pag. 144; DTF dell’11 marzo 1996 in re C./F., pubblicata in Rep. 1994 pag. 237 segg. consid. 2b). Ciò non è il caso nella fattispecie.

                                   8.   Rimane da esaminare se l’appellante è in grado di corrispondere il contributo litigioso. Il Pretore ha computato al convenuto un reddito ipotetico annuo di fr. 45’500.– accertato dalla Commissione __________ di __________ Città con decisione 9 luglio 1996, con cui era stata respinta una domanda di rendita AI al 50%. L’appellante sostiene che il Pretore gli avrebbe imputato a torto un tale reddito potenziale, distanziandosi dal reddito effettivamente percepito di fr. 950.– mensili, pari alle indennità di disoccupazione (al 50%) di cui egli beneficia e assevera che tale reddito non terrebbe conto della situazione del mercato del lavoro e del fatto che in passato egli mai avrebbe conseguito un importo del genere.

.

a)   Il guadagno determinante per il calcolo dei contributi alimentari non è necessariamente quello percepito dal debitore. Decisivo è il reddito che si può ragionevolmente esigere dall’interessato, ovvero l’introito che quest’ultimo potrebbe conseguire dando prova di buona volontà (DTF 119 II 316 consid. 4a con richiami). Ora, il reddito considerato dal Pretore è fondato sulla valutazione operata dalla Commissione AI, che ha esaminato la richiesta di rendita dell’appellante. Quest’ultimo si limita ad addurre genericamente problemi congiunturali, ma non spiega per quale motivo egli – disoccupato dal 1° agosto 1993 – non sarebbe in grado di conseguire un tale reddito, peraltro relativamente modesto. Invano si cercherebbero negli atti spiegazioni in proposito. Neppure il certificato medico indica alcunché (incarto disoccupazione, richiamato); anzi, neppure specifica se l’asserita invalidità (al 50%) sia da ascrivere a malattia o a infortunio. Così stando le cose, non vi sono motivi per distanziarsi dal reddito potenziale valutato dall’Autorità AI e fatto proprio dal Pretore. Considerato che l’importo di fr. 45’000.– annui è lordo, ben si può concludere che l’appellante è senz’altro in grado di percepire un reddito di almeno fr. 3’000.– netti mensili quale ausiliario o autista (lettera 18 luglio 1996 dell’Ufficio cantonale del lavoro di __________ __________).

b)   Il fabbisogno mensile dell’appellante, su cui il Pretore non si è espresso, può essere stimato, grazie alla documentazione prodotta in appello, in fr. 1’972.25 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1’025.–, premio della cassa malati fr. 273.25, alloggio fr. 674.–). In conclusione all’interessato rimane un’eccedenza di fr. 1’027.25 mensili, che gli consente di versare all’attrice il contributo di fr. 740.– stabilito dal Pretore. L’appello, destituito di fondamento, deve pertanto essere respinto.

                                   9.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La domanda di assistenza giudiziaria contestuale all’appello non può essere accolta, il gravame mancando sin dall’inizio di buon diritto (art. 157 CPC). Deve essere accolta invece la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall’appellata, dal momento che l’incasso delle ripetibili appare sin d’ora difficile, se non impossibile.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermato.

                                   2.   La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.

                                   3.   __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.

                                   4.   Gli oneri processuali consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili di appello.

                                   5.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

11.1996.195 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.03.2000 11.1996.195 — Swissrulings