Incarto n.: 11.96.00193
Lugano 22 giugno 1998/lcg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n._________ (accertamento di paternità e azione di mantenimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 15 luglio 1994 da
__________ __________, __________, e __________ __________ (1993), __________ (patrocinati dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione del 13 dicembre 1996 presentata da __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il 6 dicembre 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se deve essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria contestuale all’appello;
3. Se deve essere accolto l’appello adesivo presentato l’8 gennaio 1997 da __________ __________ contro la medesima sentenza;
4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1961) e __________ __________ (1955) hanno convissuto dal 1989 al 1993. __________ __________ ha dato alla luce il 13 novembre 1993 il figlio __________. Invitato a riconoscere il bambino, __________ __________ ha chiesto una perizia per l’accertamento di paternità biologica. Il referto, rassegnato il 17 marzo 1994, ha concluso che la paternità di __________ __________ era verosimile con una probabilità del 99,62%. __________ __________ è già padre di __________ __________, nato nel 1987 da una precedente relazione, per il quale versa un contributo alimentare di fr. 683.– mensili. Egli lavora per il __________ __________ __________, mentre __________ __________, già dipendente dello stessa ditta, dopo la separazione ha lavorato come segretaria.
B. __________ __________ e __________ __________, quest’ultimo rappresentato dal curatore __________ __________, hanno introdotto il 15 luglio 1994 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona un’azione intesa all’accertamento della paternità e al mantenimento nei confronti di __________, chiedendo un contributo mensile di fr. 800.– fino al sesto anno di età, di fr. 900.– dal settimo al dodicesimo anno, di fr. 1’000.– dal tredicesimo al sedicesimo anno e di fr. 1’100.– dal diciassettesimo al ventesimo anno di età, da indicizzare. In via provvisionale essi hanno postulato un contributo di fr. 800.– mensili dal 13 novembre 1993 e un’indennità di fr. 2’000.– per le prime spese di corredo.
C. Alla discussione del 23 agosto 1994 il convenuto ha offerto un contributo alimentare mensile di fr. 500.– compresi gli assegni familiari, oltre un’indennità di primo corredo di fr. 1’000.–. Le parti hanno poi concordato nel settembre 1994 un contributo alimentare provvisionale di fr. 604.– mensili, compreso l’asse-gno familiare. Il 21 novembre 1994 __________ e __________ __________ hanno instato per una trattenuta dello stipendio del convenuto, che non rispettava gli impegni assunti. Con decreto emanato senza contraddittorio il 22 novembre 1994, il Pretore ha ingiunto alla __________ __________ di __________ di trattenere dallo stipendio di __________ __________ fr. 604.– ogni mese e di versarli direttamente a __________ __________. Il convenuto si è in seguito impegnato a rispettare gli accordi e la trattenuta di stipendio è stata revocata.
D. __________ __________ ha aderito con risposta del 5 gennaio 1995 all’azione di paternità e ha offerto un contributo alimentare mensile di fr. 424.– fino al sesto anno di età, di fr. 530.– dal settimo al dodicesimo anno, di fr. 636.– dal tredicesimo al sedicesimo anno e di fr. 742.– dal diciassettesimo al ventesimo anno, oltre gli assegni familiari. Ultimata l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, rimettendosi al contenuto delle comparse scritte. Nel loro allegato del 19 novembre 1996 gli attori hanno confermato quanto esposto nella petizione, aumentando la pretesa di contributo alimentare indicizzabile a fr. 780.– fino al sesto anno, a fr. 980.– dal settimo al dodicesimo anno, a fr. 1’040.– dal tredicesimo al sedicesimo anno e a fr. 1’300.– dal diciassettesimo al ventesimo anno di età, oltre gli assegni familiari, e chiedendo che il convenuto fosse condannato ad assumere la metà delle spese straordinarie. __________ __________ ha postulato una volta ancora, nel suo memoriale del 27 novembre 1996, le domande di giudizio contenute nella risposta.
E. Statuendo il 6 dicembre 1996, il Pretore ha accertato la paternità di __________ __________ e ha ordinato l’iscrizione della filiazione nei registri dello stato civile. Ha poi fatto obbligo al convenuto di corrispondere un contributo alimentare per il figlio di fr. 604.– mensili indicizzati (compreso l’assegno familiare) dal novembre 1993 al 30 novembre 1999, di fr. 680.– mensili dal 1° dicembre 1999 al 30 novembre 2005, di fr. 780.– dal 1° dicembre 2005 al 30 novembre 2009 e di fr. 1’040.– dal 1° dicembre 2009 alla maggiore età del figlio. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese sono state poste per un terzo a carico degli attori, ammessi al beneficio dell’assistenza giudiziaria, e per due terzi a carico del convenuto, tenuto a rifondere alle controparti l’importo di fr. 1’500.– complessivi per ripetibili.
F. Insorti contro la sentenza del Pretore con un appello del 13 dicembre 1996, __________ e __________ __________ chiedono – previa concessione dell’assistenza giudiziaria – un aumento dei contributi alimentari mensili a fr. 700.–, rispettivamente a fr. 980.–, a fr. 1’040.– e a fr. 1’300.– secondo le diverse fasce d’età, fino ai 20 anni, compresi gli assegni familiari. In via subordinata essi postulano un contributo alimentare mensile di fr. 433.–, rispettivamente di fr. 541.35, di fr. 650.– e di fr. 758.– fino al ventesimo anno di età, oltre gli assegni familiari e una partecipazione alla metà delle spese straordinarie per il figlio. Nelle sue osservazioni dell’8 gennaio 1997 __________ __________ propone di respingere l’appello e con appello adesivo chiede che gli oneri processuali siano posti a suo carico per un terzo e a carico degli attori per due terzi, compensate le ripetibili. Gli attori concludono per la reiezione dell’appello adesivo.
G. La giudice delegata di questa Camera ha assunto agli atti, con ordinanze dell’11 e del 27 maggio 1998, nuovi documenti, sui quali le parti hanno avuto la possibilità di esprimersi.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello principale
1. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre nuovi fatti o mezzi di prova in seconda sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le relazioni fra genitori e figli minorenni, rette dal principio inquisitorio (DTF 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 10 ad art. 96 e nota 1 ad art. 321). Nuove allegazioni possono essere considerate in tal caso – a titolo eccezionale – ove servano a ridefinire il fabbisogno del figlio, ma solo verso l’alto, poiché il principio inquisitorio giova in primo luogo al figlio minorenne, non ai genitori (Rep. 1994 DTF dell’11 marzo 1993 in re C., consid. 2b). In concreto i documenti prodotti dal convenuto il 26 maggio 1998 non hanno simile finalità e sono quindi inammissibili. Dandosi cambiamenti di apprezzabile rilievo e durevolezza circa i redditi o i fabbisogni, spetterà al genitore che intende ottenere una riduzione degli obblighi di mantenimento postulare una modifica dell’assetto contributivo davanti al Pretore, non alla Camera civile di appello statuire per la prima volta, sostituendosi d’autorità al primo grado di giurisdizione.
2. Il Pretore ha determinato il fabbisogno di __________ sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, senza accertare redditi e fabbisogni dei genitori. Egli ha ritenuto che la madre contribuisce in natura alle cure, all’edu-cazione e all’alloggio, motivo per cui ha posto a carico del padre la rimanenza, ossia fr. 680.– dal settimo al dodicesimo anno, fr. 780.– dal tredicesimo al sedicesimo anno e fr. 1’040.– dal diciassettesimo al diciottesimo anno, confermando fino al sesto anno di età il contributo provvisionale concordato dalle parti. Il Pretore ha ritenuto compresi in tali importi gli assegni familiari e ne ha previsto l’adeguamento al rincaro. Egli ha infine respinto la domanda di porre a carico del padre la metà delle spese straordinarie, da un lato perché le parti non l’avevano discussa al dibattimento finale e dall’altro lato perché le spese invocate dagli attori (cure mediche e dentarie, spese per educazione e formazione, attività sportive) erano già considerate nelle raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo.
3. Gli appellanti ribadiscono che il contributo alimentare in favore del figlio deve essere aumentato già per il fatto che il convenuto ha offerto nelle proprie conclusioni fr. 713.– mensili (fr. 530.– oltre assegni familiari) dal settimo al dodicesimo anno e fr. 819.– (fr. 636.– oltre assegni familiari) dal tredicesimo al sedicesimo anno, oltre gli assegni familiari, ossia complessivamente più di quanto stabilito dal Pretore, che ha fissato per tali fasce d’età fr. 680.–, rispettivamente fr. 780.– mensili, compresi gli assegni familiari. A detta degli attori il primo giudice non poteva quindi statuire in favore dell’obbligato alimentare oltre le domande delle parti. In via subordinata gli appellanti rivendicano la parità di trattamento tra i due figli riconosciuti dal convenuto, che per il figlio __________ si è impegnato nel 1992 a versare un contributo mensile scalare, indicizzato, di fr. 400.–, fr. 500.–, fr. 600.– e fr. 700.– oltre gli assegni familiari, assumendo inoltre la metà delle spese straordinarie che si fossero rese necessarie (doc. 1, sentenza del 9 aprile 1992).
4. Per l’art. 276 cpv. 1 CC entrambi i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli, incluse le spese di educazione e di formazione, secondo le loro esigenze fisiche, intellettuali e morali. Giusta l’art. 285 cpv. 1 CC, in particolare, il contributo per il mantenimento del figlio va commisurato ai di lui bisogni, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, a seconda delle loro condizioni economiche (DTF 120 II 285 consid. 3a/CC, 116 II 110, 83 II 358 consid. 1). La misura del contributo alimentare deve essere concretamente determinata avuto riguardo alla capacità economica: per sostanza, per reddito del lavoro effettivo o, a seconda delle circostanze, per il reddito dei genitori conseguibile facendo uso di buona volontà (cfr. Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4a edizione, pag. 140, n. 21.15c). Nella determinazione dei contributi alimentari ai figli (così come di ogni altra questione loro inerente: affidamento, diritto di visita ecc.) vige la massima ufficiale illimitata: il giudice di ogni grado non è vincolato né alle allegazioni, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii; 118 II 93; Rep. 1984 307). La decisione di primo grado non limita nemmeno il potere cognitivo dell’autorità di ricorso, che può assumere le prove ritenute più idonee a formare il proprio convincimento (Vogel, Freibeweis in der Kinderzuteilung, in: Festschrift Hegnauer, Berna 1986, pag. 610 seg.).
5. Il convenuto ha offerto nelle sue conclusioni un contributo alimentare mensile leggermente superiore a quello fissato dal Pretore (fr. 33.– e fr. 39.– mensili) per la seconda e la terza fascia d’età, rilevando tuttavia che non lo si poteva costringere a intaccare il fabbisogno minimo (conclusioni, pag. 4). La massima ufficiale, destinata a tutelare gli interessi del figlio, si applica in linea di principio anche alla parte convenuta, ma nella fissazione di alimenti, pura questione patrimoniale, l’intervento d’ufficio del giudice a protezione dell’obbligato si giustifica solo in presenza di un’offerta di quest’ultimo manifestamente eccessiva o sproporzionata, per evitare che gli siano imposte prestazioni che superano con ogni evidenza la propria capacità contributiva (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 184 ad art. 156 CC; Rep. 1994 pag. 237 consid. 2b). Ciò si verifica in concreto, poiché il convenuto stesso, pur ribadendo di voler offrire a entrambi i figli equitativamente le stesse prestazioni, ha fatto valere che non gli si poteva imporre di intaccare il suo fabbisogno minimo. Si tratta quindi di verificare se l’offerta sia consona alla situazione economica dell’interessato.
6. Dall’istruttoria è emerso che il convenuto, dipendente di una società anonima di cui è azionista maggioritario, ha percepito nel 1995 e nel 1996 uno stipendio mensile netto di fr. 3’088.35 (doc. 9 e 10), oltre gli assegni familiari ricevuti per i due figli, un’indennità per rimborso spese di fr. 500.– e una rendita INSAI di fr. 248.–. L’assegno familiare ricevuto per __________ gli viene riversato (versamento complessivo di fr. 683.–: doc. 1 e 11), mentre quello destinato all’attore (fr. 183.– mensili) può essere considerato nel reddito del padre solo finché gli sarà effettivamente erogato. L’istruttoria complementare condotta dalla giudice delegata di questa Camera ha consentito di accertare che l’assegno familiare per __________ è stato versato al padre solo fino al 31 dicembre 1997 (lettera 21 gennaio 1998 dell’Istituto delle assicurazioni sociali a __________ __________). Il diritto di incassare l’assegno familiare compete infatti in primo luogo al genitore che ha la custodia del figlio (art. 11 cpv. 2 della legge sugli assegni di famiglia: RS 6.4.1.1), vale a dire, nel caso concreto, alla madre. Solo se il genitore affidatario non svolge attività salariata, l’assegno viene versato all’altro genitore con attività salariata (art. 11 cpv. 3). La madre di __________ risulta essere stata in disoccupazione e dal settembre 1997 si trova in riqualificazione professionale AI (lettera 7 maggio 1998); essa dovrebbe quindi essere considerata come attiva professionalmente e avere il diritto di percepire l’assegno familiare.
Gli appellanti sostengono invero che il reddito del convenuto sarebbe superiore a quello da lui dichiarato, poiché egli godrebbe di vantaggi in natura dalla __________ __________ e riscuoterebbe introiti della società che non figurerebbero nella contabilità aziendale. A prescindere dalla rilevanza penale e/o fiscale di tali addebiti, l’istruttoria al riguardo non consente di trarre conclusioni nel senso auspicato dagli attori, che non hanno per altro indicato concretamente a quanto ammonterebbero tali vantaggi. Il convenuto, nel suo interrogatorio formale, ha dichiarato di non rammentare taluni episodi menzionati dalla ex convivente, relativi a presunti incassi non contabilizzati, ma ha ammesso di aver fatto addebitare piccole riparazioni e acquisti privati alla ditta (verbale, pag. 5, risposte n. 3, 4 e 5). Il revisore della __________ __________, dal canto suo, ha riferito di non aver constatato operazioni contabili della società in favore del convenuto, come pagamenti di acquisti privati dai conti aziendali o vendite private di beni aziendali (deposizione __________, verbale dell’11 ottobre 1995). Gli attori non hanno quindi dimostrato l’esistenza di illeciti contabili e le loro tesi sono rimaste allo stadio di affermazioni. Quanto all’elevato tenore di vita del convenuto, che a detta degli appellanti condurrebbe “vita da signore”, i testimoni hanno riferito di qualche pranzo o cena al ristorante (deposizione __________, verbale del 29 novembre 1995), di trasferte per tre giorni o una settimana sui circuiti motociclistici in occasione di gare, con pernottamenti in albergo o nel furgone contenente la moto da corsa (deposizione __________, verbale dell’11 ottobre 1995). Ancora una volta, però, gli appellanti non forniscono indicazioni concrete sulle spese del convenuto, limitandosi a generiche affermazioni. A ogni buon conto l’autorità fiscale ha ritenuto di aggiungere al reddito del convenuto, per i presunti vantaggi economici derivanti dalla sua partecipazione azionaria, fr. 3’500.– annui per l’imposta 1991/92 (notifica della tassazione del 31 gennaio 1994, fascicolo grigio “richiami”). Tale ripresa, usuale a livello fiscale per gli azionisti di una società della quale sono anche dipendenti (deposizione __________) corrisponde a un importo di fr. 290.– mensili e non risulta essere stata contestata, poiché il revisore dei conti ha accennato a un reclamo, ma per la tassazione relativa alla società. Il reddito del convenuto può quindi equamente essere maggiorato in tal misura, per un totale, al netto delle consuete deduzioni sociali, di fr. 3’809.35 mensili (compreso l’assegno familiare di fr. 183.– destinato a __________, ma escluso quello per __________) fino al 31 dicembre 1997 e a fr. 3’626.35 mensili dal 1° gennaio 1998.
7. Il fabbisogno del convenuto può essere stimato, sulla base dell’istruttoria, in fr. 2’862.85 (minimo del diritto esecutivo fr. 1’025.–, alloggio fr. 520.–, riscaldamento fr. 92.15, premio di cassa malati limitato all’assicurazione obbligatoria fr. 250.–, imposte fr. 445.45, assicurazioni fr. 30.25, contributo per __________ fr. 500.–). Il premio per l’assicurazione sulla vita, di fr. 301.25, non può essere inserito nel computo, mancando ogni indicazione concreta al riguardo. Le spese per la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro sono per contro da considerare coperte dall’in-dennità per rimborso di spese versata dal datore di lavoro nella misura di fr. 500.– mensili, che non rientra nel reddito determinante del convenuto. Con una disponibilità mensile di fr. 946.50 fino al 31 dicembre 1997 e di fr. 763.50 dal 1° gennaio 1998 l’appellato può quindi versare all’attore il contributo alimentare da lui offerto nelle conclusioni senza intaccare il proprio fabbisogno minimo. L’offerta rientrava perciò nelle possibilità economiche dell’obbligato (DTF 123 III 1, consid. 3b/bb) e il Pretore non aveva motivo per ridurla.
8. Per prassi invalsa di questa Camera il fabbisogno dei figli si determina in base alle raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Cantone Zurigo (edizione 1996 in: RDT 51/1996 pag. 33), adattate al singolo caso in base alla particolarità della fattispecie (Rep. 1994 pag. 298 consid. 5). Per un figlio unico le citate raccomandazioni prevedono un fabbisogno medio in denaro (escluse le cure e l’educazione fornite in natura dal genitore affidatario) di fr. 700.–, fr. 980.–, fr. 1’040.– e fr. 1’300.– mensili secondo le fasce d’età. Nel caso concreto il reddito dei genitori è inferiore di circa il 20% rispetto a quello considerato nelle citate raccomandazioni (circa fr. 7’000.– mensili) poiché la madre, segretaria, ha una possibilità di reddito di circa fr. 2’000.– mensili per un’attività a metà tempo (interrogatorio formale del 7 settembre 1994, ad 3). Essa non può per altro contribuire in denaro al mantenimento del figlio, non essendo in grado di coprire con il suo reddito nemmeno le proprie necessità. Il suo fabbisogno, infatti, può essere stimato sulla base dei dati istruttori (fascicoli richiamati) in fr. 2’056.10 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1’025.–, quota personale per l’alloggio fr. 700.–, premio di cassa malati fr. 247.50, assicurazioni mobilio domestico e RC fr. 51.–, assicurazione infortuni fr. 32,60). Un miglioramento della situazione a breve o medio termine non appare prospettabile, già per il fatto che entrambi i genitori risultano al beneficio di prestazioni INSAI per esiti di infortunio (doc. I; interrogatorio formale del convenuto), ciò che incide negativamente sulla loro capacità di reddito. Non si giustifica quindi di mettere a carico della madre, oltre alla cura e all’educazione, anche la quota di alloggio del figlio, come stabilito dal primo giudice. Visto il modesto reddito complessivo dei genitori, si giustifica inoltre una riduzione di circa il 10% per rapporto agli ammontari previsti nelle note raccomandazioni. Il fabbisogno di __________ può essere stimato, su queste basi, in fr. 630.–, fr. 882.–, fr. 936.– e fr. 1’170.– mensili nelle rispettive fasce d’età. L’assegno familiare deve essere tenuto in considerazione nel calcolo del contributo alimentare (Hegnauer, op. cit., pag. 139, n. 21.15a). Tale prestazione, attualmente di fr. 183.– mensili, spetta al figlio indipendentemente dal genitore che lo percepisce. Al netto dell’assegno familiare il fabbisogno del figlio, da colmare con un contributo alimentare a carico del padre, ammonterebbe di conseguenza a fr. 447.– mensili fino al 30 novembre 1999, a fr. 699.– dal 1° dicembre 1999 al 30 novembre 2005, a fr. 753.– dal 1° dicembre 2005 al 30 novembre 2009 e infine a fr. 987.– dal 1° dicembre 2009 fino al 30 novembre 2011. Considerato tuttavia che il fabbisogno minimo del convenuto deve essere rispettato, il contributo alimentare dovuto da quest’ultimo non può superare fr. 763.50 mensili (cfr. consid. 6).
Ciò posto, in parziale accoglimento dell’appello il contributo alimentare (arrotondato) dovuto dal padre per __________ deve essere stabilito in fr. 445.– mensili fino al 30 novembre 1999, in fr. 700.– dal 1° dicembre 1999 al 30 novembre 2005, in fr. 750.– dal 1° dicembre 2005 al 30 novembre 2009 e in fr. 760.– dal 1° dicembre 2009 al 30 novembre 2011. In tali importi non è compreso l’assegno familiare, che dovrà essere versato al figlio in aggiunta al contributo alimentare se percepito dal padre, rispettivamente potrà essere incassato direttamente dalla madre. Spetterà a quest’ultima verificare con l’Istituto delle assicurazioni sociali la titolarità dell’assegno familiare, che non è più stato versato dal padre dal 1° gennaio 1998, alla luce delle recenti modifiche legislative. Rimane ovviamente riservata al figlio e al genitore la possibilità di chiedere una modifica di tali importi in caso di cambiamento delle circostanze, conformemente a quanto previsto dall’art. 286 CC.
9. Gli appellanti rivendicano l’assoluta uguaglianza di trattamento di __________ rispetto a __________, primogenito del convenuto, in favore del quale è stato pattuito nel 1992 un contributo alimentare superiore fino al compimento dei vent’anni, con obbligo del padre di contribuire inoltre alle spese straordinarie in ragione della metà. Essi pretendono quindi che l’obbligo alimentare in favore di __________ si estenda fino ai venti anni di età, come per __________ (doc. 1) e chiedono, in via subordinata, che il convenuto sia tenuto a contribuire in ragione della metà a spese straordinarie, vale a dire spese per cure mediche, dentarie, per educazione, formazione e attività sportive.
a) L’obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio e può estendersi, se questi non ha ancora una formazione appropriata, fino al momento in cui una simile formazione si conclude normalmente (art. 277 CC). Dal 1° gennaio 1996 la maggiore età è fissata a diciotto anni (art. 14 CC). La differenza esistente tra la sentenza che stabilisce i contributi in favore del primo figlio, che prevede il versamento di contributi fino al compimento dei venti anni, e quella impugnata trova quindi origine in una modifica legislativa e come tale non può essere censurata. La discriminazione è del resto teorica perché __________ non ha nemmeno iniziato la scuola elementare. Parlare già ora della sua futura formazione professionale non ha significato pratico, visto il lungo lasso di tempo che sarà necessario prima che siano possibili previsioni per il suo futuro. Non è quindi necessario stabilire già ora un obbligo alimentare del padre oltre la maggiore età del bambino. Spetterà a quest’ultimo, al momento in cui potrà formulare previsioni attendibili sulla propria formazione professionale, chiedere se mai una modifica del contributo alimentare (art. 286 CC). L’appello su questo punto si rivela pertanto infondato.
b) Il convenuto ha assunto spontaneamente l’obbligo di contribuire alle eventuali spese straordinarie per il primo figlio, nell’ambito di una transazione extragiudiziale omologata dal Pretore (doc. 1). Gli appellanti chiedono che tale clausola sia applicabile anche a __________. La pretesa, ancora una volta, non ha alcuna finalità pratica. Come ha rilevato il Pretore, le raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo tengono conto dei bisogni medi correnti, comprenso vitto, alloggio, premi assicurativi, cassa malati, cure mediche e dentarie, costi per la formazione sportiva e denaro per le piccole spese (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, allegato 2, pag. 660). Non risulta – né gli appellanti sostengono – che __________ abbia già ora per tali voci bisogni particolari superiori alla media. Qualora in futuro dovesse presentarsi la necessità di una spesa straordinaria imprevedibile, il figlio potrà sempre chiedere al padre – dandosene gli estremi – un’equa partecipazione, senza che questi possa opporgli l’omnicomprensività del contributo alimentare (Rep. 1995 pag. 146). Anche al proposito l’appello si rivela di conseguenza sprovvisto di buon fondamento.
II. Sull’appello adesivo di __________ __________
10. Il Pretore, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti sul contributo alimentare e dell’acquiescenza del convenuto all’azione di paternità, ha posto a carico del convenuto stesso due terzi degli oneri processuali, con obbligo di rifondere agli attori un’indennità complessiva di fr. 1’500.– per ripetibili. L’appellante adesivo contesta simile ripartizione degli oneri e chiede che la quota a suo carico sia ridotta a un terzo, sostenendo di aver aderito all’azione di paternità e di non poter quindi essere considerato soccombente. Dall’istruttoria è emerso che le parti avevano fatto allestire privatamente una perizia di paternità. Il referto, rassegnato il 17 marzo 1994, concludeva per una paternità del convenuto altamente probabile, dell’ordine del 99,62% (doc. C). L’appellante adesivo non ha tuttavia riconosciuto il bambino, come avrebbe potuto fare in ogni momento (art. 260 cpv. 3 CC) e solo con la risposta del 5 gennaio 1995 ha ammesso la sua paternità. A giusta ragione pertanto il Pretore lo ha ritenuto soccombente sull’azione di accertamento della filiazione, che avrebbe potuto essere evitata se solo il convenuto, al quale era noto da mesi l’esito della perizia privata, avesse riconosciuto spontaneamente il figlio senza attendere il processo. L’appello adesivo, infondato, deve dunque essere respinto.
III. Sulle spese e le ripetibili
11. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La domanda di assistenza giudiziaria presentata dagli appellanti con il loro gravame può essere accolta, essendo in concreto adempiuti sia il requisito dell’indigenza, sia quello della probabilità di buon esito, quanto meno parziale (art. 157 CPC). Vista la parziale soccombenza degli attori sull’appello principale, si giustifica ripartire gli oneri processuali a metà e di compensare le ripetibili. Sull’appello adesivo, per contro, il convenuto è soccombente e deve sopportare i relativi oneri processuali, oltre versare agli attori un’equa indennità per ripetibili. Dato che l’incasso di tale importo appare difficile, è sin d’ora opportuno ammettere gli attori al beneficio dell’assistenza giudiziaria anche per le prestazioni del loro patrocinatore relative alle osservazioni all’appello adesivo.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
2. __________ __________ è tenuto a versare a __________ __________, per il tramite della madre __________ __________, un contributo alimentare anticipato, entro il 5 di ogni mese, di fr. 445.– fino al 30 novembre 1999, di fr. 700.–dal 1° dicembre 1999 al 30 novembre 2005, di fr. 750.– dal 1° dicembre 2005 al 30 novembre 2009 e di fr. 760.– dal 1° dicembre 2009 al 30 novembre 2011.
2.1 Il contributo alimentare non comprende l’assegno familiare, che spetta al figlio in aggiunta a quanto versato dal padre.
2.2 Gli importi dei contributi sono riferiti all’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre 1996 e saranno adeguati ogni anno, dal 1° gennaio, sulla base dell’indice del mese di novembre precedente.
Per il resto la sentenza impugnata è confermata.
2. __________ e __________ __________ sono ammessi al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. dott. __________ __________.
3. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti per metà a carico degli appellanti – e per essi a carico dello Stato – e per metà a carico di __________ __________, compensate le ripetibili.
4. L’appello adesivo è respinto.
5. Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico di __________, che rifonderà a __________ e __________ __________ l’importo complessivo di fr. 300.– per ripetibili di appello.
6. Intimazione a:
– avv. dott. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria