Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.11.2000 11.1995.69

November 10, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,613 words·~23 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 11.95.00069

Lugano 20 luglio 1995  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani  

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. ____ spec. (misure cautelari in procedura di stato) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 30 agosto 1988 da

__________, nata __________, __________,  (patrocinata dall’avv. __________, __________),   

contro

____________________,  (già patrocinato dall’avv. __________, __________ e ora dall’avv. __________, __________),   

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

                                   1.   Se dev’essere accolta l’appellazione del 20 giugno 1994 di __________ contro il decreto cautelare 7 giugno 1994 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;

                                   2.   Se dev’essere accolta l’appellazione del 20 giugno 1994 di __________ contro il decreto cautelare 10 giugno 1994 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;

                                   3.   Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria formulata dall’appellante il 4 luglio 1994;

                                   4.   Se dev’essere accolta l’appellazione adesiva del 18 luglio 1994 di __________ contro il decreto cautelare 7 giugno 1994 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;

                                   5.   Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria formulata dall’appellante adesiva  il 18 luglio 1994;

                                   6.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:

                                  A.   __________ (1944) e __________ nata __________ (1949) si sono sposati il __________ maggio 1980 a __________. Dalla loro unione è nato il figlio __________ (1980). Il marito, insegnante presso le scuole medie di __________, negli anni 1992 e 1993 ha ottenuto un congedo per una ricerca sulla metodologia di laboratorio per materiali viventi usati nei corsi di biologia. La moglie, che durante l’unione coniugale si è occupata dell’economia domestica, attualmente lavora presso il chiosco delle __________ di __________ quale venditrice. La coppia vive separata dalla primavera del 1993.

                                  B.   Il 25 agosto 1993 __________ ha instato per il tentativo di conciliazione, che ha avuto luogo senza successo il 7 settembre successivo. Nel frattempo, il 30 agosto 1993, la moglie ha presentato un’istanza per l’adozione di misure provvisionali tendenti, tra l’altro, a ottenere un contributo alimentare di fr. 3’000.– per sé e il figlio. Dopo che alla discussione del 16 settembre 1993, indetta per il contraddittorio, il rappresentante del marito ha chiesto l’aggiornamento dell’udienza, con decreto di medesima data il Pretore ha stabilito in fr. 4’000.– mensili il contributo alimentare a favore della moglie e del figlio. All’udienza del 10 novembre 1993, nuovamente indetta per la discussione, le parti hanno sottoscritto un accordo giudiziale mediante il quale il marito si impegnava a versare alla moglie e al figlio l’importo di fr. 2’500.– mensili. Tale contributo è stato vincolato alla condizione che la moglie potesse conservare il posto di lavoro presso la __________ e occupare gratuitamente l’abitazione coniugale.

                                  C.   Con istanza del 22 febbraio 1994, dopo un secondo tentativo di conciliazione, la moglie si è nuovamente rivolta al Pretore per ottenere che il contributo provvisionale fosse portato a

                                         fr. 3’500.– per tenere conto dell’onere di locazione assunto nel frattempo. Il 16 marzo successivo essa ha postulato inoltre la trattenuta del contributo dallo stipendio del marito. All’udienza del 21 marzo 1994 il Pretore ha formulato una proposta di transazione, accettata dalla moglie, ma respinta dal marito. Successivamente con decreto supercautelare del 1° aprile 1994 lo stesso giudice ha fissato in fr. 1550.– il contributo per la moglie e in fr. 950.– quello per il figlio.

                                  D.   Il 5 aprile 1994 __________ ha postulato la soppressione del contributo a favore della moglie e ha chiesto la riduzione a fr. 850.– del contributo a favore del figlio. All’udienza del 21 aprile 1994, indetta per la discussione delle istanze 22 febbraio e 16 marzo 1994 della moglie e 5 aprile 1994 del marito, le parti si sono confermate nelle proprie domande e argomentazioni. Le parti hanno implicitamente rinunciato alla discussione finale (cfr. verbale pag. 8).

                                  E.   Statuendo il 7 giugno 1994 il Pretore ha fissato il contributo alimentare per il figlio in fr. 990.– e quello per la moglie in

                                         fr. 2’238.60 dal 1° giugno 1993 al 31 ottobre 1993, in

                                         fr. 2’052.10 dal 1° novembre 1993 al 31 gennaio 1994 e in

                                         fr. 1’320.25 dal 1° febbraio 1994 . Le spese e la tassa di giustizia di fr. 300.– sono state poste a carico per 1/5 dell’istante e per 4/5 a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte l’importo di fr. 500.– per ripetibili.

                                         Il 10 giugno successivo il Pretore ha decretato inoltre la trattenuta dal salario percepito dal marito del contributo dovuto alla moglie e al figlio.

                                  F.   __________ ha introdotto il 20 giugno 1994 un appello in cui chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo, la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la sua istanza di ridurre a fr. 850.– il contributo alimentare per il figlio e di sopprimere quello a favore della moglie. Con separato appello introdotto in medesima data __________ ha chiesto anche il rigetto dell’istanza di trattenuta dallo stipendio presentata dalla moglie il 16 marzo 1994.

                                         Il 24 giugno 1994 la presidente di questa Camera ha dichiarato irricevibile la richiesta di effetto sospensivo formulata dall’appellante.

                                  G.   Nelle sue osservazioni del 18 luglio 1994 __________ propone di rigettare entrambi i gravami e con appello adesivo insta perché il contributo a suo favore sia aumentato a fr. 2’500.– dal 1° febbraio 1994. __________ si è pronunciato il 27 luglio 1994 per la reiezione dell’appello adesivo.

                                         Entrambe le parti hanno chiesto di essere poste al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

Considerato

in diritto:

                                   1.   Le misure provvisionali adottate dal Pretore giusta l’art. 145 cpv. 2 CC sono emanate in procedura sommaria (art. 376 cpv. 1 lett. a CPC). Ora l’art. 382 cpv. 1 CPC stabilisce che solo i provvedimenti cautelari preceduti da contraddittorio possono essere impugnati. Per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, bensì la discussione finale (cfr. art. 395 CPC), indetta dopo l’eventuale istruttoria (Rep. __________ 280 consid. 1 con rinvii). Tale giurisprudenza è sempre stata confermata dal Tribunale di appello (da ultimo: I CCA 7 ottobre 1993 i re T./ CDM SA e V SA; Cocchi/Trezzini, CPC annotato n. 2 ad art. 382). La ricevibilità dell’appello, che non è stata contestata dalle parti, va nondimeno verificata d’ufficio, come quella di ogni singolo atto processuale (art. 95 n. 5 CPC). Orbene nel caso concreto il Pretore, dopo l’udienza del 21 aprile 1994, ha richiamato dall’autorità fiscale e esecutiva documenti, sulle cui risultanze le parti non hanno potuto esprimersi. Sennonché il Pretore, dopo la discussione si è riservato di giudicare senza ulteriore contraddittorio (cfr. verbale 21 aprile 1994 pag. 8). Le parti, entrambe assistite da legali, hanno sottoscritto il verbale d’udienza senza sollevare obiezioni sul modo di procedere adottato, ragione per cui si può ritenere che lo hanno autorizzato a statuire sulle domande provvisionali senza procedere alla discussione finale. Gli appelli sono pertanto ricevibili.

                                   2.   I due appelli introdotti da __________ hanno la medesima natura, la medesima origine, si fondano sugli stessi fatti e sono in un certo senso dipendenti l’uno dall’altro. Si giustifica pertanto trattarli nell’ambito di un’unica sentenza.

I.       Sull’appello principale contro il decreto del 7 giugno 1994

                                   3.   Preliminarmente l’appellata chiede la verifica della tempestività dell’appello. Il decreto impugnato, datato 7 giugno 1994, è stato intimato per raccomandata lo stesso giorno ed è stato ricevuto dall’appellante il giorno successivo (come egli stesso ammette nell’atto di appello a pagina 2). Ne discende che l’appello introdotto il 20 luglio 1994 direttamente a questa Camera e trasmesso il giorno successivo alla Pretura di Mendrisio Nord, è tempestivo (Cocchi /Trezzini, op. cit., n. 5 ad art. 308).

                                   4.   L’appellante censura anzitutto il contributo alimentare di

                                         fr. 3’228.60 per il periodo dal 1° giugno 1993 al 31 ottobre 1993., da un canto poichè il riconocimento retroattivo del contributo non è giustificato, l‘istanza di misure cautelari essendo stata presentata solo nel mese di agosto 1993 e dall’altro poichè egli ritiene di non dovere più nulla a titolo di contributi alimentari per quel periodo, avendo i coniugi sottoscritto il 10 novembre 1993 un accordo giudiziale mediante il quale egli si impegnava a versare un contributo alimentare di fr. 2’500.–. Analoga critica egli solleva per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 gennaio 1994, ritenuto che l’istanza di modifica del contributo alimentare è stata introdotta nel mese di febbraio 1994.

                                         Dal fascicolo processuale risulta che all’udienza del 10 novembre 1993 le parti, dopo ampia discussione, hanno sottoscritto a verbale una convenzione in cui il marito si impegnava a versare un contributo di fr. 2’500.– mensili per la moglie e il figlio (act. __________). Il Pretore avrebbe potuto rifiutare l’omologazione dell’accordo (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3a edizione, nota 426 segg. ad art. 145), ciò che tuttavia non ha fatto (ha firmato anzi il verbale di udienza senza intervenire). Certo, l’intesa era subordinata alla condizione che la moglie potesse mantenere il posto di lavoro presso la __________, dove percepiva fr. 500.– mensili, e che non dovesse assumere oneri di locazione. Ma proprio per la decadenza della seconda condizione la moglie ha postulato il 22 febbraio 1994 la modifica dell’assetto cautelare, in modo da ottenere un aumento del contributo pari all’entità della nuova pigione. Il che era senz’altro proponibile, ma non con effetto retroattivo alla stipulazione dell’accordo (Bühler/Spühler, op.cit., note 438 e 445 ad art. 145). Ne segue che, per quanto riguarda il contributo alimentare relativo al periodo dal 1° giugno 1993 all’introduzione dell’istanza (22 febbraio 1994), il Pretore non poteva più modificare a posteriori l’assetto provvisionale. Nella fattispecie si giustifica tuttavia una piccola eccezione, nel senso che appare giusto far decorrere la modifica dal 1° febbraio 1994. La convenzione infatti era espressamente subordinata alla condizione che la moglie potesse usufruire gratuitamente dell’alloggio coniugale (clausola n. 3). Già il 19 gennaio 1994 essa ha scritto al marito, tuttavia, comunicandogli che l’immobile sarebbe stato oggetto di imminente esecuzione forzata e che quindi si sarebbe dovuta trasferire con il figlio in un appartamento (doc. L). Da quel momento il marito era perfettamente cognito che una delle condizioni cui era vincolato l’accordo del 10 novembre 1993 era decaduta, ciò che giustifica di far decorrere la modifica dal 1° febbraio 1994. Entro questi limiti l’appello è fondato e il decreto cautelare dev’essere riformato.

                                   5.   L’appellante chiede che il contributo a favore del figlio sia ridotto a fr. 850.– mensili dal 1° febbraio 1994.

                                         Il Pretore, sulla base delle raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, ha fissato il contributo in

                                         fr. 990.–. L’appellante non spende una parola per motivare la prospettata riduzione del contributo a favore del figlio, ciò che rende il gravame irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC). Il principio inquisitorio imposto dal diritto federale in materia di filiazione è destinato infatti, e in primo luogo, a tutelare gli interessi del minorenne, non del genitore. Trattandosi di fissare i contributi di mantenimento - mera questione patrimoniale - l’intervento del giudice a tutela del genitore è limitato nei casi in cui l’offerta del genitore al figlio è manifestamente eccessiva o sproporzionata (DTF dell’11 marzo 1993 in re C., consid. 2b). Se non ricorrono tali estremi il giudice non è abilitato a ridurre un contributo alimentare di mantenimento. In concreto la somma destinata al figlio, calcolata dal Pretore in applicazione delle note raccomandazioni, e corrispondente al fabbisogno medio in denaro per un ragazzo dell’età di __________, non appare affatto eccessiva o sproporzionata. In assenza di una valida - ovvero motivata - censura dell’obbligato, questa Camera non può quindi ridurre l’importo fissato dal primo giudice. In proposito l’appello sfugge a un esame di merito.

                                   6.   L’appellante chiede dipoi di essere esonerato dal versamento di un contributo per la moglie, sempre dal 1° febbraio 1994.

                                  a)   In merito ai contributi dovuti tra coniugi, giova preliminarmente rilevare che la metodica per il calcolo del contributo alimentare è stabilita dal diritto federale e va applicata d’ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Si procede dapprima alla determinazione del fabbisogno di tutta la famiglia, prendendo come punto di partenza per le necessità dei coniugi i minimi esistenziali fissati secondo i principi validi in materia esecutiva (DTF 114 II 304; SJ 1992 380). Le spese per l’elettricità, la luce, il telefono e simili (ad esempio l’abbonamento TV via cavo) non rientrano nella nozione di supplemento ai minimi esecutivi (I CCA 28.12.1992 in re S./S.; cfr. Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, edita dalla CEF), né nel fabbisogno “allargato” definito dal Tribunale federale. Nel fabbisogno minimo va inoltre tenuto conto dei rispettivi oneri fiscali per il corrente periodo d’imposta e dei premi d’assicurazione relativi alla copertura di rischi d’interesse per l’intera comunione domestica (DTF 114 II 393; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 11 ad art. 163 CC). L’onere fiscale, in assenza di dati attendibili può essere prudentemente stimato, non essendo compito dell’autorità giudiziaria, in procedura sommaria, di procedere al suo calcolo. L’eccedenza che ne dovesse risultare dopo aver dedotto dal reddito complessivo della famiglia la somma dei fabbisogni dei coniugi e dei figli, va ripartita tra i coniugi in linea di principio in ragione di metà ciascuno (DTF 119 II 319; 114 II 31 consid. 7; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit.. n. 26 ad art. 176 CC).

                                  b)   I rispettivi  fabbisogni devono essere corretti d’ufficio stralciando tutto quanto non rientra nella definizione di fabbisogno dianzi citata, ossia la posta relativa all’elettricità stimata in fr. 150.–. Il fabbisogno della moglie dev’essere corretto di conseguenza.

                                   7.   Il Pretore ha valutato in fr. 8’900.– il reddito complessivo della famiglia (fr.7’800.– per il marito e fr. 1’110.– per la moglie). Deducendo dal citato reddito  i rispettivi fabbisogni, valutati in

                                         fr. 2’748.95 per la moglie, fr. 990.– per il figlio e fr. 5’489.75 per il marito e risultandone un ammanco di fr. 328.70, il primo giudice ha riconosciuto alla moglie un contributo di fr. 1’320.25, corrispondente all’eccedenza del marito, già dedotto il contributo per il figlio.

                                  a)   L’appellante rimprovera dapprima al Pretore di aver determinato in modo errato il suo reddito, che ritiene essere di fr. 7’244.55. La censura è priva di fondamento se solo si considera che il  primo giudice ha tenuto conto della quota parte di tredicesima che il marito, impiegato __________, notoriamente percepisce. Il reddito dell’appellante, fissato dal Pretore in fr. 7’800.– mensile merita pertanto piena conferma.

                                  b)   L’appellante insorge contro la determinazione del suo fabbisogno, calcolato dal Pretore in fr. 5’489.75 mensili. Egli lamenta che il primo giudice non ha tenuto conto dei pasti presi fuori domicilio stimati in fr. 180.–, dei costi per telefono, telefax, materiale informatico e spostamenti diversi per fr. 500.–, dei costi per il contratto leasing dell’autovettura, nonché dei costi relativi all’utilizzazione della stessa per fr. 1’200.–. Egli chiede inoltre che gli oneri fiscali siano fissati in fr. 1’100.– e che la decurtazione operata dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti sul suo salario a seguito di un pignoramento sia fissata in fr. 730.–. In sostanza egli ritiene che il suo fabbisogno ammonti a fr. 6’135.–.

                                  c)   In merito all’importo di fr. 500.– esposto per spese di telefono, telefax, materiale informatico, l’appellante non dà alcun ragguaglio. Egli afferma che queste spese sono connesse a un lavoro di ricerca per il quale egli deve mantenere regolari contatti con altri ricercatori e scienziati in Svizzera tedesca e all’estero. Analogo discorso è stato esposto per le spese dovute all’utilizzazione dell’autovettura, che il Pretore ha riconosciuto in fr. 820.– (fr. 570.– per il leasing e fr. 250.– per le assicurazioni). In linea di principio, in mancanza di elementi che rendano verosimile la pretesa, queste spese non sono riconosciute. Certo agli atti figurano una bolletta telefonica e una bolletta per tassa di teleinformatica, nonché fatture per le spese di riparazione dell’autovettura, ma queste spese non rendono ancora attendibile che la pretesa avanzata sia connessa all’esercizio della professione. Ciò nonostante, e sulla scorta della sentenza del 27 maggio 1994 con la quale la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello ha riconosciuto all’appellante l’importo di

                                         fr. 500.– per spese varie e fr. 1’060.– per le spese relative all’utilizzazione dell’autovettura, in questa sede si può, in via del tutto eccezionale, stimare prudenzialmente in fr. 1’000.– le spese d’utilizzazione dell’autovettura e in fr. 130.– quelle per le altre spese professionali. Tenuto conto che ad entrambi i coniugi va garantito - in quanto possibile e di massima (cioè fatte salve circostanze che giustifichino altre soluzioni : DTF 114 II 26, con riferimento a 111 II 106 e 115 II 424) - un tenore di vita tra di loro equivalente e uguale a quello precedente la sospensione della comunione domestica, nella fattispecie non si giustifica di riconoscere importi superiori, poiché verrebbe a crearsi un ammanco. Resta inteso, in ogni caso e come già deciso dalla CEF, che queste spese sono riconosciute sino al 31 agosto 1994, dopo di che esse non sono più computate nel fabbisogno dell’appellante.

                                         Vista la sentenza 27 maggio 1994 della CEF, che ha ridotto da fr. 2’000.– a fr. 730.– l’eccedenza mensile pignorabile, la richiesta dell’appellante di computare quest’ultimo importo nel suo fabbisogno merita accoglimento.

                                         Quanto alle spese relative ai pasti consumati fuori domicilio, le stesse possono essere ammesse, ritenuta la lontananza del domicilio dal posto di lavoro, e sono pertanto fissate in fr. 180.– (fr. 9.– x 5 x 4), corrispondenti all’importo massimo riconosciuto dalla tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, edita dalla CEF.

                                         Infine la voce oneri fiscali va prudenzialmente rivalutata in fr. 1’000.– per tenere conto della situazione (doc. I incarto fiscale richiamato).

                                  d)   In conclusione il fabbisogno mensile del marito è valutato in

                                         fr. 5’310.– (minimo base fr. 1’025.–, locazione fr. 990.–, cassa malati fr. 255.–, pasti fuori domicilio fr. 180.–, spese professionali fr. 130.-, assicurazioni autovettura, spese di utilizzo e leasing autovettura fr. 1’000.–, pignoramento salario fr. 730.–, onere fiscale fr. 1’000.–).

                                         Quello della moglie, con lo stralcio della posta relativa all’elettricità, è fissato fr. 2’600.– e quello del figlio a fr. 990.–, per un totale complessivo di fr. 8’900.–.

                                   8.   L’appellante ritiene infine che il Pretore avrebbe dovuto computare alla moglie un reddito di fr. 3’500.– per tenere conto delle sue potenzialità di reddito. Essa dispone infatti di un diploma di fotografa e è di lingua madre tedesca. A torto.

                                  a)   Giusta l’art. 163 CC l’obbligo di mantenimento della famiglia non incombe più prioritariamente al marito, ma ai coniugi in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze. Così la moglie non ha più una pretesa legale a essere di principio esentata dall’obbligo di assolvere un’attività lavorativa prestando il suo contributo con il governo della casa. In caso di separazione o di divorzio, il coniuge che non aveva sino ad allora esercitato un’attività lucrativa o che l’aveva esercitata solo in misura limitata, può essere tenuto, a seconda delle circostanze (in particolarità dell’età, della formazione professionale, dello stato di salute, del ruolo svolto in precedenza nell’ambito familiare e della durata del matrimonio) a riprendere o a estendere la propria attività lavorativa. Un tale obbligo può segnatamente intervenire nel caso in cui il reddito del marito non è sufficiente per coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate (DTF 114 II 57 consid. 5; 302 consid. 3a).

                                  b)   Ora in concreto, la moglie non ha mai esercitato un’attività lavorativa durante l’unione coniugale. Attualmente essa è impiegata presso il chiosco della stazione __________ di __________ quale venditrice e percepisce mensilmente uno stipendio di circa fr. 1’200.–  (doc. S). Certo essa ha una formazione di fotografa, ma è ragionevolmente impensabile che alla sua età e dopo tanti anni essa possa riprendere senz’altro questa attività, considerata l’evoluzione tecnica nel settore. Sennonché, come visto in precedenza i fabbisogni della famiglia risultano coperti dagli attuali redditi dei coniugi e non vi è dunque motivo, quanto meno nella situazione attuale, per far obbligo alla moglie di estendere la sua attività remunerata. L’appello si rileva dunque infondato nella misura in cui vorrebbe calcolare un reddito superiore alla moglie.

                                  c)   In conclusione, accertato un reddito della famiglia di fr. 8’900.– e un fabbisogno complessivo di fr. 8’900.–, non vi è eccedenza da suddividere. Il contributo alimentare a favore della moglie ammonterebbe quindi a fr. 1’650.– (fabbisogno della moglie

                                         fr. 2’750.– /. reddito proprio fr. 1’100.–). Ne discende che l’appello principale dev’essere respinto.

II.      Sull’appello adesivo

                                   9.   Preliminarmente va rilevato che l’appello adesivo, nonostante l’opinione dell’appellante principale, è ammissibile anche nella procedura cautelare (I CCA 24.10.1991 in re C./C., massima pubblicata in Cocchi/Trezzini, op. cit. n. 7 ad art. 314 e n. 1 ad art. 382).

                                10.   L’appellante adesiva chiede che il contributo a suo favore sia aumentato a fr. 2’500.–, contestando l’inserimento nel fabbisogno del marito dell’importo di fr. 2’000.–, corrispondente alla trattenuta operata dall’Ufficio esecuzione e fallimenti per i debiti da lui contratti. Essa, nel caso fossero ammessi questi debiti, ritiene che l’importo debba essere ridotto a fr. 730.– così come proposto dal marito, e reputa inoltre che il canone di locazione di fr. 990.– sia eccessivo per una persona sola.

                                         Orbene in linea di principio i debiti verso terzi non sono prioritari nei confronti del mantenimento della famiglia (Rep. __________92). Essi possono essere riconosciuti a determinate condizioni, se il mantenimento della famiglia è assicurato (Bühler/Spühler, op. cit. n. 162 ad art. 145), oppure quando si tratta di spese decise in comune e che sono andate a beneficio di entrambi i coniugi (Perrin in SJ 1993 437; Steinauer, in RFJ 1992 7). Nella fattispecie risulta che questi debiti sono in parte sorti in pendenza dell’unione coniugale (doc. 7), mentre altri riguardano debiti di imposte o oneri sociali (doc. 2), di modo che essi possono essere inseriti nel calcolo del fabbisogno del marito, ritenuto pure che, come che sia, il mantenimento della famiglia è assicurato.

                                         In merito alla richiesta di riduzione dell’onere in questione, la censura merita accoglimento. Come visto in precedenza (consid. 5c), il marito stesso ha proposto di ridurre a fr. 730.– la quota di pignoramento, ragion per cui essa viene ammessa in tale misura.

                                         Quanto all’onere di locazione, dal fascicolo processuale risulta che il marito ha locato un appartamento di tre locali a __________ per una pigione di fr. 990.–. E’ vero che tale appartamento è adibito a abitazione familiare per due persone, ma una pigione di fr. 990.–, già comprensiva delle spese accessorie, non può essere definita eccessiva e non contravviene il principio della parità di trattamento dei coniugi.

                                         In conclusione, come dianzi visto (consid. 6c) il contributo alimentare a favore dell’appellante adesiva ammonta a fr. 1’650.–, di modo che è solo in questa misura che l’appello adesivo può essere accolto.

III.     Sull’appello contro il decreto del 10 giugno 1994

                                11.   Con il decreto del 10 giugno 1994 il Pretore ha ordinato al Dipartimento delle finanze e dell’economia del Cantone Ticino di trattenere sul salario del marito l’importo mensile di fr. 2’310.25 e di versarlo direttamente alla moglie.

                                         L’appellante, contestando di dovere un contributo alla moglie, e facendo valere di aver sempre versato regolarmente il contributo alimentare, ritiene la misura ingiustificata e ne chiede la revoca. A torto. Dagli atti risulta che il marito non ha sempre versato con regolarità i contributi dovuti (doc. N, O e lettera 6 aprile 1994 con copia del bonifico bancario), circostanza del resto confermata dallo stesso all’udienza del 21 aprile 1994 (cfr. verbali pag. 12). In queste circostanze, e tenuto conto della situazione debitoria dell’appellante, la richiesta di trattenuta dello stipendio merita tutela. D’altro canto le giustificazioni addotte nell’appello non sono tali da consentire la revoca del provvedimento, ritenuto che non vi è alcuna relazione tra il pagamento dei contributi alimentari e la necessità di aver a disposizione tutto il suo salario per ultimare il suo lavoro di ricerca.

                                         Si aggiunga che in assenza di un appello adesivo il decreto in questione non è modificato dall’odierno giudizio sull’ammontare del contributo alimentare.

IV.           Sulle spese

                                12.   Il parziale accoglimento dei due appelli giustifica una diversa ripartizione degli oneri processuali di prima sede. Dato che il marito si vede ottenere lo stralcio dell’obbligo di versare un contributo supplementare per il periodo dal 1° giugno 1993 al 31 gennaio 1994, ma che per il periodo successivo lo stesso, oltre a soccombere sul principio del contributo, vede aumentare a

                                         fr. 1’650.– quello a favore della moglie, si giustifica una suddivisione di in 1/3 a carico della moglie e di 2/3 a carico del marito, tenuto a rifondere fr. 350.– per ripetibili.

                                         In questa sede l’appellante principale ha ottenuto lo stralcio dell’obbligo di versare un contributo supplementare per il periodo antecedente il 31 gennaio 1994, ma perde sul principio del contributo stesso dopo questa data, motivo per cui si giustifica ripartire gli oneri processuali in ragione di metà ciascuno. Visto l’esito dell’appello adesivo gli oneri sono posti a carico della moglie in ragione di 1/3 e del marito in ragione di 2/3. Tenuto conto che il marito, limitatamente a quest’ultima procedura, beneficia dell’aiuto dello Stato per le spese legali, non si giustifica nel caso concreto di accordare ripetibili.

                                         Gli oneri dell’appello relativo alla trattenuta dello stipendio sono a carico dell’appellante, pure tenuto a rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili ridotte.

                                13.   Per quel che concerne l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio presentata dall’appellante principale il 4 luglio 1994, la stessa può essere accolta, visto che il richiedente non dispone di mezzi necessari e che il suo appello presentava probabilità di esito favorevole, almeno parziale. Il beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio decorre però solo dal momento in cui è stato chiesto, non essendovi effetto retroattivo (Cocchi/Trezzini, CPC commentato, n. 6 ad art. 155).

                                         Tenuto conto dell’indigenza e della probabilità di esito favorevole, l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio presentata dalla moglie può essere integralmente accolta.

Per questi motivi

vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:

                                   1.   L’appello principale è parzialmente accolto e di conseguenza il decreto impugnato è così riformato:

                                         “   IIa. annullato.

                                            IIb. annullato.

                                            VI. Le spese con una tassa di giustizia di fr. 300.–, da anticipare alla moglie, restano a suo carico in ragione di 1/3 e per la rimanenza a carico del marito, che dovrà altresì rifondere alla moglie fr. 350.– a titolo di ripetibili “.

                                   2.   A __________ è concesso il beneficio dell’assistenza giudiziaria a decorrere dal 4 luglio 1994, con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.

                                   3.   Gli oneri dell’appello principale, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                        fr.      250.–

                                         b) spese                                           fr.        50.–

                                                                                                  fr.      300.–

                                         sono posti a carico dell’appellante principale in ragione di ½ e dell’appellata, e per essa a beneficio dell’assistenza giudiziaria a carico dello Stato, per l’altra metà. Le ripetibili sono compensate.

                                   4.   L’appello adesivo è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così modificato:

                                         “IIc.   __________ è tenuto a versare alla moglie __________, anticipatamente ogni mese, a partire dal 1° febbraio 1994:

                                                 fr. 1’650.– per il di lei mantenimento,

                                                 fr.   990.– per il figlio __________ (AF compresi)”.

                                   5.   __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.

                                   6.   Gli oneri dell’appello adesivo, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                        fr.      250.–

                                         b) spese                                           fr.        50.–

                                                                                                  fr.      300.–

                                         sono posti a carico dell’appellante adesiva, e per essa a carico dello Stato, in ragione di 1/3 e dell’appellato adesivo, e per esso a beneficio dell’assistenza giudiziaria a carico dello Stato, per 2/3. Non si accordano ripetibili.

                                   7.   L’appello del 20 giugno 1994 di __________ è respinto e il decreto 10 giugno 1994 è confermato.

                                   8.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                        fr.      150.–

                                         b) spese                                           fr.        50.–

                                                                                                  fr.      200.–

                                         sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 200.– per ripetibili.

                                   9.   Intimazione a:

                                         avv. __________, __________

                                         avv. __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord e, limitatamente al dispositivo n. 2, all’avv. __________, __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

11.1995.69 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.11.2000 11.1995.69 — Swissrulings