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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.07.2009 10.2009.6

July 9, 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,095 words·~10 min·6

Summary

Delibazione di sentenza di divorzio italiana in merito al riparto del "secondo pilastro" maturato da un coniuge

Full text

Incarto n. 10.2009.6

Lugano, 9 luglio 2009/sc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 1° aprile 2009 presentata da

 IS 1  

                                         relativa alla sentenza del 18 dicembre 2008 con cui il Tribunale civile di Verbania ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto a __________ l'11 ottobre 1986 con

 CO 1  ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 18 dicembre 2008 il Tribunale civile di Verbania ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a __________ l'11 ottobre 1986 da CO 1 (1964) e IS 1 (1968), cittadini italiani, omologando le conclusioni comuni formulate dalle parti sugli effetti del divorzio. Nelle stesse i coniugi si davano atto di nulla pretendere l'uno dall'altro; CO 1 si impegnava inoltre a riconoscere alla moglie il 50% della prestazione d'uscita da lui maturata per la durata del matrimonio presso il suo istituto di previdenza professionale (la Fondazione LPP CO 2, __________), accettando che IS 1 riscuotesse direttamente la somma. Il Tribunale civile di Verbania ha dato atto così “dell'impegno del CO 1 ad acconsentire alla IS 1 di chiedere al datore di lavoro Fondazione LPP CO 2 la liquidazione del 50% del secondo pilastro spettante all'ex marito”. Tale sentenza è passata in giudicato il 15 maggio 2009.

                                  B.   Nel frattempo, il 1° aprile 2009, IS 1 ha introdotto un'istanza di delibazione alla Camera civile di appello, così sollecitata dal marito, che il 18 marzo 2009 si era visto invitare dalla CO 3, rappresentante della Fondazione LPP CO 2 cui egli si era rivolto per far riversare l'indennità all'ex moglie, affinché la pattuizione omologata dal Tribunale civile di Verbania fosse riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera. Nella sua lettera la CO 3 precisava altresì che per eseguire il trasferimento di capitale le sarebbe occorsa l'indicazione precisa, da parte del giudice, della cifra da riversare con le istruzioni necessarie sul modo di procedere. Esaminata l'istanza di delibazione, il presidente di questa Camera ha fissato il 21 aprile 2009 ad IS 1 un termine di 30 giorni per produrre un'attestazione del Tribunale di Verbania che certificasse il passaggio in giudicato della sentenza (ovvero che la sentenza non fosse stata impugnata con un rimedio giuridico ordinario o fosse definitiva), come pure una dichiarazione in cui l'ex marito dichiarasse di non opporsi alla delibazione.

                                  C.   L'istante ha ottemperato alla richiesta, inviando il 4 giugno 2009 un esemplare della sentenza di divorzio munita dell'attestazione del passaggio in giudicato e una dichiarazione del 4 maggio 2009 in cui CO 1 confermava di non opporsi alla delibazione. Ciò rende superfluo indire un'udien­za per il contraddittorio davanti a questa Camera e permette di emanare il giudizio senza indugio.

Considerando

in diritto:                  1.   La Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili pronunciate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC). La procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 CPC).

                                   2.   L'art. 25 LDIP stabilisce che una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era la competenza dei tribu­nali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata (lett. a), se la decisione non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c). La decisione deve, in altri termini, essere passata in giudicato o avere carattere definitivo (art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP). Quanto all'art. 27, esso esclude il riconoscimen­to di sentenze manifesta­mente incompatibili con l'ordine pubblico svizzero (cpv. 1), ma anche di sentenze emanate in difetto di regolare citazione (cpv. 2 lett. a), in violazione di principi fondamen­tali del diritto procedurale svizzero, segnatamente in disattenzione del diritto d'essere sentito (cpv. 2 lett. b), come pure di sentenze pronunciate allorché tra le stesse parti già pendesse o fosse stata decisa in Svizzera – o in uno Stato terzo – una causa sul medesimo oggetto (cpv. 2 lett. c).

                                   3.   La “competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata” la decisione prevista dall'art. 25 lett. a LDIP è regolata, in materia di divorzio o di separazione, dall'art. 65 LDIP. Più delicata è la questione relativa agli effetti del divorzio: mentre per quanto riguarda la liquidazione del regime matrimoniale l'art. 58 cpv. 2 LDIP rinvia chiaramente all'art. 65, per quel che è di altre conseguenze la situazione non è esplicita (Bopp in: Basler Kommentar, IPRG, 2ª edizione, n. 7 ad art. 65). In materia di previdenza professionale, ad ogni modo, la dottrina reputa che la “competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui [la decisione] fu pronunciata” è quella – generale – dello Stato in cui il convenuto aveva il domicilio al momento del divorzio (art. 26 lett. a LDIP), senza escludere per ciò soltanto le altre possibilità enunciate dall'art. 65 LDIP (Bopp, op. cit., n. 35 ad art. 65 LDIP).

                                   4.   Non applicabile agli effetti del divorzio è, per contro, la Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni, conchiusa all'Aia il 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3), la quale non concerne “i provvedimenti o le condanne accessori pronunciati nella decisione di divorzio o di separazione, segnatamente le condanne di ordine pecuniario” (art. 1 cpv. 2). Tutt'al più può tornare applicabile nella fattispecie, ove risulti più favorevole alla delibazione rispetto agli art. 26 lett. a e 65 LDIP, la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, del 3 gennaio 1933 (RS 0.276.194.541). Sull'esigenza si tornerà, se mai, in appresso.

                                   5.   La conseguenza del divorzio omologata dal Tribunale civile di Verbania concerne, nel caso specifico, il riparto della prestazione d'uscita maturata da CO 1 in costanza di matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale (Fondazione LPP CO 2). Al momento del divorzio entrambe le parti erano domiciliate a __________, dove risiedono tuttora. La “competenza dei tribu­nali o delle autorità dello Stato in cui [la decisione] fu pronunciata” era quindi data (art. 26 lett. a LDIP), come sarebbe data – del resto – a norma dell'art. 65 cpv. 1 LDIP, il quale prevede la competenza delle autorità dello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi. Per il resto, la sentenza da delibare è regolarmente passata in giudicato il 15 maggio 2009, come attesta la stampiglia apposta dal cancelliere del Tribunale sull'esemplare della sentenza prodotta dall'istante il 4 maggio 2009 a questa Camera.

                                   6.   Ciò posto, rimane da verificare che alla delibazione non ostino – per ipotesi (sopra, consid. 2) – una manifesta incompatibilità con l'ordine pubblico svizzero (art. 27 cpv. 1 LDIP), il difetto di una regolare citazione in giudizio (art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP), la violazione di principi fondamen­tali del diritto procedurale svizzero come il diritto d'essere sentito (art. cpv. 2 lett. b LDIP), il rispetto di sentenze pronunciate allorché tra le stesse parti già pendesse o fosse stata decisa in Svizzera – o in uno Stato terzo – una cau­sa sul medesimo oggetto (art. 27 cpv. 2 lett. c LDIP). Ora, nulla di tutto ciò si ravvisa nella fattispecie, il che esime dall'analizzare i motivi che disciplinano la delibazione in virtù della Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, del 3 gennaio 1933, alla quale si fa capo solo – come si è spiegato (consid. 4 in fine) – qualora la sentenza estera non possa essere delibata conforme­mente al diritto interno. In definitiva soccorrono dunque i requisiti per riconoscere e dichiarare esecutiva la sentenza con cui il Tribunale di Verbania ha dato atto “dell'impegno del CO 1 ad acconsentire alla IS 1 di chiedere al datore di lavoro Fondazione LPP CO 2 la liquidazione del 50% del secondo pilastro spettante all'ex marito”.

                                   7.   Gli oneri dell'odierno giudizio andrebbero a carico dell'istante, non essendovi un convenuto “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC. Non si deve trascurare tuttavia che nel caso specifico la delibazione della sentenza estera non basta perché la Fondazione LPP CO 2 esegua il divisato trasferimento di capitale. Come la CO 3 ha accennato nella lettera del 18 marzo 2009 a CO 1 (sopra, lett. B), il giudice del divorzio deve comunicare agli istituti di previdenza professionale non solo “le disposizioni della sentenza passata in giudicato che li concernono”, ma anche “le indicazioni necessarie al trasferimento della somma concordata” (art. 141 cpv. 2 CC). Ove si limiti a fissare le proporzioni secondo cui suddividere le prestazioni d'uscita (come nella fattispecie), il giudice del divorzio deve rimettere la causa d'ufficio, non appena tale riparto abbia acquisito carattere definitivo, al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio (art. 142 cpv. 2 CC). Spetterà poi a quest'ultimo definire le somme da trasferire e impartire agli istituti di previdenza le indicazioni necessarie sul modo di procedere (SJ 129/2007 I 540 consid. 5.3.3 e 5.3.4). Qualora la sentenza di divorzio sia pronunciata da un'autorità

                                         estera, il “giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio” procede egli medesimo al riconoscimento della sentenza in via pregiudiziale (Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Paquier/Paquier [curatori], Le nouveau droit du divorce, Losanna 2000, pag. 219 in alto, nota 110 con rinvio agli art. 29 cpv. 3 LDIP e 26 cpv. 3 della Convenzione di Lugano).

                                   8.   Nel Cantone Ticino il “giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio” è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 8 cpv. 1 LALPP, RL 6.4.8.1). Avesse quest'ultimo proceduto alla delibazione in via pregiudiziale, conformemente al diritto federale, all'istante non sarebbero derivati costi. Non è il caso di prelevarne dunque in esito all'attuale giudizio. Si impone per converso la trasmissione dell'incarto al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 142 cpv. 3 CC), unico abilitato a fissare la cifra esatta da trasferire all'istante e a impartire alla Fondazione LPP CO 2 le indicazioni necessarie sul modo di procedere.

                                   9.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale, “le decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni” possono formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF), il valore litigioso superando verosimilmente la soglia di fr. 30 000.– cui si riferisce l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (la metà prestazione di fr. 24 561.45 evocata dalla CO 3 nella lettera del 18 marzo 2009 risale al 31 dicembre 2005, mentre il divorzio è stato pronunciato il 18 dicembre 2008 ed è passato in giudicato il 15 maggio 2009, allorché la prestazione di libero passaggio accumulata da CO 1 raggiungeva almeno fr. 66 210.–).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L’istanza è accolta, nel senso che il dispositivo della sentenza emessa il 18 dicembre 2008 con cui il Tribunale civile di Verbania dà atto “dell'impegno del CO 1 ad acconsentire alla IS 1 di chiedere al datore di lavoro Fondazione LPP CO 2 la liquidazione del 50% del secondo pilastro spettante all'ex marito” è riconosciuto e dichiarato esecutivo.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Il fascicolo della causa è trasmesso d'ufficio al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

                                   4.   Intimazione:

–   ; –    .

                                         Comunicazione alla , .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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