Incarto n. 10.2007.16
Lugano 19 dicembre 2007/lw
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 15 ottobre 2007 presentata dall'
IS 1
relativa al decreto del 14 settembre 2007 con cui il Tribunale di Modena lo ha nominato curatore dell'eredita fu
__________ __________ (1971-2007), già in __________;
vista l'istanza 15 ottobre 2007 dell'avv. IS 1 volta a ottenere la delibazione del decreto del 14 settembre 2007 con cui il Tribunale di Modena lo ha nominato curatore dell'eredita fu __________ __________;
ricordato che il 31 ottobre 2007 l'istante è stato invitato da questa Camera a depositare entro il 24 novembre 2007, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 250.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale di appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, scaduto il termine, l'istanza sarebbe stata stralciata dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC per analogia);
accertato che nessun versamento risulta essere intervenuto finora, né l'istante consta avere chiesto un'eventuale restituzione del termine (art. 137 CPC);
ritenuto che nelle circostanze descritte l'istanza di delibazione sfugge a qualsiasi esame;
rammentato che gli oneri processuali (con tassa di giustizia ridotta a norma dell'art. 21 LTG) andrebbero a carico di chi li ha provocati, ma nelle circostanze specifiche si può rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo;
richiamato l'art. 12 cpv. 1 e 2 LTG,
decreta: 1. L'istanza è stralciata dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
2. Non si riscuotono spese o tasse.
3. Intimazione all'avv..
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.