Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.12.2007 10.2007.13

December 27, 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,600 words·~8 min·6

Summary

Delibazione di sentenza germanica in materia di rapporti patrimoniali fra coniugi

Full text

Incarto n. 10.2007.13

Lugano 27 dicembre 2007/lw  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 7 settembre 2007 presentata dalla

IS 1 (D), insieme con IS 2 (D) e IS 3 (D)  (patrocinati dall'avv. PA 1)  

riguardante la sentenza del 19 dicembre 2006 con cui l'Amtsgericht Hagen ha liquidato il regime dei beni matrimoniali tra la stessa IS 1 e il defunto marito __________., come pure la decisione del 23 febbraio 2007 con cui il medesimo Tribunale ha rettificato un errore di scritturazione in tale sentenza;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che in esito a un'azione promossa da IS 1 (1934) contro IS 2 (1954) e IS 3 (1956), figli nati dal primo matrimonio del defunto marito __________ (1908-1997), per ottenere la liquidazione del regime dei beni matrimoniali (comunione dei beni secondo il diritto svizzero) tra lei e l'ex coniuge, con sentenza del 19 dicembre 2006 l'Amtsgericht di Hagen ha condannato l'attrice ad accettare un piano di divisione (Auseinandersetzungsund Teilungsplan) che pone termine alla lite;

                                         che in virtù di tale sentenza IS 1 riceve in proprietà assoluta le particelle n. 2241 (1117 m²), n. 2787 (588 m²), n. 2388 (580 m²) e n. 721 (860 m²) RFD di __________, iscritte in proprietà comune di lei e dei due figli del defunto marito, con obbligo di as­sumere tutti gli oneri gravanti i fondi, compresi i pegni, liberando gli altri proprietari da ogni obbligo (dispositivi n. I/1) e dichiarando all'ufficiale del registro fondiario l'accordo ai trapassi di proprietà (dispositivo n. II/1);

                                         che con decisione (Beschluss) del 23 febbraio 2007 l'Amtsgericht di Hagen ha rettificato un errore di scritturazione rinvenuto nella menzionata sentenza (consid. I/1), precisando che la particella indicata con il numero 2787 RFD di __________ è in realtà la particella n. 2387;

                                         che con istanza del 7 settembre 2007 IS 1, IS 2 e IS 3 chiedono a questa Camera di riconoscere e dichiarare esecutiva la citata sentenza con la relativa rettifica, in modo da postulare l'iscrizione delle quattro particelle nel registro fondiario a nome della sola IS 1;

                                         che l'istanza congiunta delle parti, con espressa rinuncia al contraddittorio, dispensa dall'indire un'udienza davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;

e considerando

in diritto:                        che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme della legge sul diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);

                                         che la sentenza del 19 dicembre 2006 è designata dall'Amtsgericht di Hagen come Anerkenntnisurteil, ovvero come giudizio emanato in seguito all'acquiescenza di una parte (Musielak in: Münchener Kommentar, ZPO, vol. I, Monaco 1992, n. 26 e 27 al § 307; Hartmann in: Beck'sche Kurz-Kommentare, ZPO, 47ª edi­zione, n. 3A e 4 al § 307);

                                         che ciò vale anche per la decisione di rettifica emessa dal medesimo tribunale il 23 febbraio 2007, la quale segue per sua indole la stessa natura della sentenza principale;

                                         che le decisioni straniere concernenti i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono riconosciute in Svizzera, a norma dell'art. 58 cpv. 1 LDIP, se sono state pronunciate o vengano riconosciute nello Stato di domicilio del coniuge convenuto (lett. a) o nello Stato di domicilio del coniuge attore, sempre che il convenuto non fosse domiciliato in Svizzera (lett. b), oppure nello Stato il cui diritto è applicabile secondo la LDIP (lett. c), oppure se tali sentenze concernono fondi e sono state pronunciate o vengono riconosciute nello Stato di situazione dei medesimi (lett. d);

                                         che accanto all'art. 58 LDIP si applicano i trattati multilaterali o bilaterali ratificati dalla Svizzera, in particolare – per quanto riguarda il caso in esame – la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Reich Germanico circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali, del 2 no­vembre 1929 (RS 0.276.191.361);

                                         che, dandosi concorso tra l'art. 58 LDIP e un trattato internazionale, prevale di massima il trattato internazionale (art. 1 cpv. 2 LDIP), a meno che il diritto interno risulti più favorevole al riconoscimento della sentenza estera (Courvoisier in: Basler Kommentar, IPR, 2ª edizione, n. 22 ad art. 58 LDIP);

                                         che di regola, per stabilire se il convenuto fosse domiciliato nello Stato in cui è intervenuta la sentenza da delibare, fa stato il momento della litispendenza (Berti/Däppen in: Basler Kommentar, IPR, op. cit., n. 9 ad art. 26; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ª edizione, n. 4 ad art. 26 LDIP);

                                         che sotto tale profilo le disposizioni sulla competenza dell'autorità estera contenute nella Convenzione con il Reich Germanico sono più favorevoli al riconoscimento della sentenza straniera per rapporto al diritto interno, bastando ai fini dell'art. 2 n. 1 della Convenzione che la sentenza sia stata emanata nello Stato di domicilio del convenuto al momento dell'inizio dell'azione o – come nella fattispecie – al momento in cui la decisione è stata presa (Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier, Répertoire de droit international privé suisse, vol. 2, Berna 1983, pag. 174, n. 25);

                                         che non spetta invece allo Stato di esecuzione verificare la competenza per territorio del tribunale estero entro i confini dello Stato in cui è stato pronunciato il giudizio (Dutoit/Knoepfler/Lalive/ Mer­cier, loc. cit.);

                                         che la riserva posta dall'art. 1 della nota Convenzione non entra in linea di conto, la Svizzera non vantando la competenza esclusiva per giudicare sulla proprietà di fondi situati sul proprio territorio (lo stesso art. 96 cpv. 2 LDIP riferisce tale eventualità ad altri Stati);

                                         che, accertata la competenza del tribunale adìto (art. 2 della citata Convenzione), occorre verificare gli altri requisiti della delibazione, ovvero l'avvenuto passaggio in giudicato della decisione (art. 1 e 7 cpv. 1 n. 1 della Convenzione), il rispetto dell'ordine pubblico nazionale (art. 4 cpv. 1 della Convenzione), l'applicazione della “legge giusta” (art. 4 cpv. 2 della Convenzione) e la regolare citazione delle parti (art. 7 cpv. 1 n. 2 della Convenzione), presupposti che si identificano in larga misura con quelli degli art. 29 lett. b e 27 LDIP;

                                         che il passaggio in giudicato della sentenza del 19 dicembre 2006 e della decisione di rettifica del 23 febbraio 2007 risulta dall'attestazione apposta l'11 gennaio 2007 sulla prima pagina in alto a sinistra della sentenza (brevetto n. 732 del notaio __________, il cui originale è stato esibito al presidente della Camera), rispettivamente da quella apposta il 28 marzo 2007 sulla seconda pagina in basso della decisione (brevetto n. 734 del medesimo notaio);

                                         che i giudizi in esame non denotano una qualsivoglia contrarietà con l'ordine pubblico svizzero, le parti essendosi peraltro costituite in giudizio ed essendo state debitamente patrocinate davanti al tribunale tedesco;

                                         che il requisito “della legge giusta” (art. 4 cpv. 2 della Convenzione) non entra in linea di conto, la parte in favore della quale è postulato il riconoscimento della decisione estera – IS 1 – non essendo “attinente del paese” (ovvero cittadina svizzera), bensì, come gli altri due istanti, cittadina germanica (sentenza del 19 dicembre 2006, pag. 2);

                                         che, in definitiva, ricorrono le condizioni cumulative per riconoscere e dichiarare esecutive in Svizzera le decisioni in rassegna;

                                         che non essendovi alcun “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC, gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico delle parti (art. 10 cpv. 1 LTG);

                                         che, circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze civili sono impugnabili con ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF), il valore complessivo ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF superando ampiamente nel caso specifico la soglia di fr. 30 000.–, ove appena si consideri il valore di stima fiscale dei fondi oggetto del trapasso di proprietà (complessivi fr. 1 278 320.–);

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza emanata fra le parti il 19 dicembre 2006 dall'Amtsgericht Hagen e la relativa decisione di rettifica del 23 febbraio 2007 con le quali IS 1 è stata tenuta ad assumere la proprietà assoluta delle particelle n. 2241, 2387, 2388 e 721 RFD di __________, liberando gli altri proprietari da ogni onere, sono riconosciute e dichiarate esecutive.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico degli istanti in solido.

                                   3.   Intimazione all'avv. PA 1,.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

10.2007.13 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.12.2007 10.2007.13 — Swissrulings