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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.12.2006 10.2006.9

December 18, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,101 words·~6 min·4

Summary

delibazione di sentenza germanica: designazione di assistente

Full text

Incarto n. 10.2006.9

Lugano 18 dicembre 2006      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza del 7 agosto 2006 presentata da

 IS 1  (patrocinata dall'avv. __________)  

                                         per ottenere la delibazione della decisione emessa il 9 aprile 2002 con cui il Tribunale di __________(Amtsgericht __________, Vormundschaftsgericht) ha ricondotto fino al 1° aprile 2007

                                         l'istante, unitamente al padre

                                         ing. __________, ora in ,

                                         nella funzione di assistente del marito

__________, ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con decisione del 9 aprile 2002 il Tribunale di __________ (D) ha ricondotto fino al 1° aprile 2007 IS 1, unitamente al padre ing. __________, nella funzione di assistente (Betreuer) del marito __________ (1960), cittadino germanico domiciliato a __________, sofferente di danni ipossiemici al cervello con sindrome di persistente stato vegetativo in seguito a un intervento chirurgico;

                                         che IS 1 ha instato il 7 agosto 2006 davanti alla Camera civile di appello per ottenere la delibazione di tale decisione, dovendo dimostrare di essere la sola detentrice dell'autorità parentale sul figlio M__________ (1996);

                                         che con ordinanza del 9 agosto 2006 il giudice delegato di questa Camera ha fissato all'istante un termine fino al 15 settembre 2006, successivamente prorogato fino al 15 dicembre 2006, per documentare il carattere definitivo della decisione germanica;

                                         che l'interessata ha fatto seguire quanto richiesto;

                                         che l'istanza non è stata intimata a __________, la notifica apparendo già di primo acchito inattuabile;

                                         che, interpellato dal giudice delegato, __________ ha confermato per scritto, il 5 dicembre 2006, il suo pieno accordo alla domanda di delibazione;

                                         che nelle circostanze citate nulla osta all'emanazione del giudizio;

e considerando

in diritto:                        che in materia di “tutela e altri provvedimenti protettivi” l'art. 85 cpv. 1 LDIP dichiara unilateralmente applicabile erga omnes, anche a soggetti maggiorenni (art. 85 cpv. 2 LDIP), la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 concernen­te la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori (RS 0.211.231.01), sia per quanto riguarda la competenza e il diritto applicabile, sia per quanto attiene al riconoscimento di decisioni o provvedimenti stranieri;

                                         che tra la Svizzera e il Germania vige ancora, in materia di sentenze civili e commerciali, la Convenzione del 2 novembre 1929 circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali (RS 0.276.191.361), la quale prevarrebbe – in quanto trattato internazionale – sull'art. 85 cpv. 1 LDIP (art. 1 cpv. 2 LDIP);

                                         che, nondimeno, sul riconoscimento di provvedimenti stranieri la Convenzione dell'Aia prevede – di massima – una disciplina più favorevole, di modo che alla citata convenzione bilaterale si fa capo solo in via sussidiaria (Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 61 ad art. 85);

                                         che non è ancora attuale, invece, la Convenzione dell'Aia del     13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti, la quale entrerà in vigore solo prossimamente (v. Bucher, L'enfant en droit international privé, Basilea 2003, pag. 177 n. 514);

                                         che nel caso specifico si tratta di riconoscere e di dichiarare esecutiva – come detto – una decisione con cui il Tribunale di __________ ha confermato l’istante, fino al 1° aprile 2007, nella funzione di assistente del marito, incapace di provvedere a sé stesso;

                                         che la nomina di un assistente prevista dal § 1896 cpv. 1 prima frase BGB, come la relativa conferma, è un atto di volontaria giurisdizione (§ 3 e 14 Rechtspflegergesetz, § 65 Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit) pronunciato dal tribunale tutelare (Vormundschaftsgericht);

                                         che la decisione in esame emana senza dubbio dall'autorità competente (art. 1 della Convenzione dell'Aia), __________

                                         avendo – allora come ora – la sua residenza abituale in Germania;

                                         che il “carattere definitivo” della decisione richiesto dall'art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP riguarda proprio gli atti di volontaria giurisdizione, i quali possono anche – per loro indole – non acquisire forza di giudicato (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ª edizione, n. 9 in fine ad art. 25 e n. 4 ad art. 31; v. anche Volken in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 2ª edizione, n. 61 ad art. 25 LDIP);

                                         che tale requisito va documentato dall'istante, salvo ove la controparte ammetta di non avere inoltrato contro l'atto da delibare alcun rimedio giuridico (SJ 114/1992 pag. 411 consid. c);

                                         che in concreto la designazione di un assistente o la proroga di un'assistenza è impugnabile, senza che esista un termine di ricorso (§ 19 Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts­barkeit);

                                         che finora, in ogni modo, contro la decisione in rassegna non è stato introdotto ricorso, come risulta dall'attestazione rilasciata il 24 novembre 2006 dal Tribunale di __________;

                                         che, per altro, la decisione in esame non appare contraria all'ordine pubblico svizzero (art. 16 della Convenzione), né per i motivi enunciati all'art. 27 LDIP né per le riserve apportate dalla Svizzera alla Convenzione dell'Aia;

                                         che, invero, l'autorità germanica non risulta avere sentito __________, ma ciò è ragionevole, viste le condizioni in cui egli si trova;

                                         che nelle circostanze descritte la decisione con cui il Tribunale di __________ ha ricondotto IS 1 nella sua funzione di assistente può essere riconosciuta e dichiarata esecutiva, fermo restando che le attribuzioni dell'interessata rimangono disciplina­te dalla legge germanica (§ 1901 BGB), criterio di collegamento rimanendo la residenza abituale dell'assistito (salvo qualora l'attuazione del “provvedimento protettivo” richieda atti d'esecuzione in un altro Stato: art. 2 della Convenzione dell'Aia combinato con l'art. 7);

                                         che, pertanto, contrariamente a quanto l'istante chiede, questa Camera non può equiparare la decisione germanica a una decisione di interdizione svizzera, né decidere essa medesima sull'attribuzione dell'autorità parentale esclusiva all'istante;

                                         che le spese del giudizio odierno vanno a carico dell'istante, in mancanza di qualsiasi opposizione nes­suno potendosi reputare “soccombente” (nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC);

                                         che per gli stessi motivi non è il caso di attribuire ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'istanza è accolta, nel senso che la decisione del 9 aprile 2002 con cui il Tribunale di __________ (Amtsgericht __________, Vormundschaftsgericht) ha confermato IS 1 quale assistente di __________ fino al 1° aprile 2007 è riconosciuta e dichiarata esecutiva con gli effetti a essa conferiti dal relativo diritto nazionale.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'istante. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione all'avv. __________.

                                         Comunicazione all'ing. __________.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

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