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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.12.2006 10.2006.18

December 29, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·774 words·~4 min·4

Summary

Delibazione di sentenza bosniaca di divorzio

Full text

Incarto n. 10.2006.18

Lugano, 29 dicembre 2006/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Epiney-Colombo

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 23 novembre 2006 presentata da

 IS 1  (patrocinato dall'  PA 1 )  

                                         riguardante la sentenza emanata il 9 novembre 2006 dal Tribunale principale di  (Repubblica Srpska, Bosnia ed Erzego­vina) nella causa di divorzio fra l'istante e

 CO 1 ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che il 18 ottobre 2006 IS 1 (1978) e CO 1 (1968), cittadini della Bosnia ed Erzegovina, hanno adito congiuntamente il Tribunale principale di __________ (Repubblica Srpska, Bosnia ed Erzego­vina) per ottenere lo scioglimento del matrimonio da loro contratto a __________ il 30 marzo 2002, unione dalla quale non erano nati figli;

                                         che con sentenza del 9 novembre 2006 il giudice unico del Tribunale, sentite le parti, ha pronunciato il divorzio a norma dell'art. 55 cpv. 1 della legge nazionale sulla famiglia (gra­ve turbativa delle relazioni coniugali);

                                         che con istanza del 23 novembre 2006 IS 1 ha chiesto a questa Camera di riconoscere e dichiarare esecutiva tale sentenza in Svizzera, allegando una dichiarazione del 17 novembre 2006 in cui conferma di rinunciare al contraddittorio;

                                         che all'istanza egli ha accluso un'identica dichiarazione del 17 no­vembre 2006 in cui l'ex moglie conferma a sua volta, con firma autenticata, di rinunciare al contraddittorio;

                                         che nelle circostanze descritte giova procedere senza indugio all'emanazione del giudizio;

e considerando

in diritto:                        che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);

                                         che la relativa istanza è trattata nelle forme della procedura con­tenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg. CPC);

                                         che le sentenze straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in Svizzera, a norma dell'art. 65 LDIP, se sono pronunciate o vengono riconosciute nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi (cpv. 1), riservata l'ipotesi – estranea alla fattispecie – in cui la sentenza sia stata emessa in uno Stato di cui nessuno dei coniugi o soltanto il coniuge attore sia cittadino (cpv. 2);

                                         che accanto all'art. 65 LDIP si applicherebbero – ove fossero più favorevoli al riconoscimento della sentenza – le convenzioni multilaterali o bilaterali ratificate dalla Svizzera, a cominciare da quella dell'Aia sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni, del 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3, la quale però non è stata firmata dalla Bosnia ed Erzegovina);

                                         che, ad ogni modo, la sentenza in esame è stata pronunciata nello Stato di origine di entrambe le parti, sicché la competenza del tribunale straniero era data già in virtù dell'art. 65 cpv. 1 LDIP;

                                         che, ciò premesso, rimangono da verificare gli altri requisiti della delibazione, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza estera e il rispetto dell'ordine pubblico svizzero, sostanziale e proces­suale (art. 29 lett. b, 27 cpv. 1 e 27 cpv. 2 LDIP);

                                         che nel caso specifico la sentenza di divorzio, seppure impugnabile entro 30 giorni davanti al Tribunale circondariale di __________, risulta essere passata in giudicato il giorno stesso della sua emanazione, come attesta la stampiglia apposta dal Tribunale principale di __________ sulla prima pagina in alto dell'esemplare prodotto dall'istante dinanzi a questa Camera;

                                         che la sentenza in questione non appare contraria all'ordine pub­blico sostanziale o processuale svizzero, sebbene il tribunale bosniaco si sia limitato a sciogliere il matrimonio senza nulla disporre in merito alla liquidazione del regime dei beni o ad altre conseguenze del divorzio;

                                         che, pertanto, la sentenza in rassegna adempie i requisiti posti dal diritto svizzero ai fini della delibazione;

                                         che gli oneri del giudizio attuale vanno addebitati all'istante, la convenuta non essendosi opposta all'istanza e non potendosi reputare “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

                                         che per motivi analoghi non si giustifica di attribuire ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza emanata il 9 novembre 2006 dal Tribunale principale di __________ (Repubblica Srpska, Bosnia ed Erzego­vina) nella causa di divorzio intercorsa fra le parti è riconosciuta e dichiarata esecutiva.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–    ; –   .

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

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