Incarto n. 10.2003.21
Lugano 4 settembre 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 7 agosto 2003 presentata da
_____________________ (patrocinata dall')
relativa alla sentenza emanata il 18 novembre 2002 dal Tribunale cantonale di Sciaffusa (Kantonsgericht Schaffhausen) nella causa di divorzio che l'ha opposta a
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 18 novembre 2002 il Tribunale cantonale di Sciaffusa (Kantonsgericht Schaffhausen) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto a Neuhausen am Rheinfall il __________ 1975 da __________ e __________, omologando la convenzione sugli effetti del divorzio sottoscritta dalle parti;
che in tale accordo __________ dichiara di cedere alla moglie, in liquidazione del regime dei beni, la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulla proprietà per piani n. __________ di __________ (pari a 100/1000 della particella n. __________ RFD), la moglie impegnandosi da parte sua ad assumere l'intero onere ipotecario gravante l'immobile (clausola n. 5.2) e a concedere all'ex marito un diritto di prelazione per 5 anni sulla proprietà (clausola n. 5.2.3);
che __________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 7 agosto 2003, la delibazione della sentenza predetta nel Cantone Ticino, in modo da ottenere il trapasso della quota di comproprietà ancora intestata all'ex marito nel registro fondiario;
che con ordinanza del 13 agosto 2003 il giudice delegato di questa Camera ha convocato le parti al contraddittorio del 3 settembre 2003, alle ore 15.00, avvertendole che in caso di mancata comparsa la sentenza sarebbe stata emanata sulla base degli atti;
che l'udienza è andata deserta;
che in simili circostanze nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);
che le clausole n. 2 e 2.3 della convenzione sulle conseguenze del divorzio in cui __________ dichiara di cedere alla moglie la sua quota della nota proprietà per piani n. __________ del fondo base n. __________ RFD di __________ e la moglie dichiara, da parte sua, di assumere l'intero onere ipotecario gravante l'immobile e di concedere all'ex marito un diritto di prelazione per 5 anni sulla proprietà sono i soli punti della sentenza confederata suscettibili di esecuzione nel Ticino;
che gli altri dispositivi della sentenza riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;
che la sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il 2 dicembre 2002, come risulta dalla dichiarazione apposta del tribunale medesimo in calce al dispositivo n. 8 della sentenza prodotta a questa Camera per la delibazione;
che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando la convenzione sugli effetti del divorzio da loro sottoposta al tribunale per l'approvazione nel quadro di un divorzio su richiesta comune;
che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;
che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi opposto alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC, libera l'istante di chiedere poi all'ex marito il rimborso di metà della somma in virtù di quanto prevede la clausola n. 4 della convenzione (come pure il dispositivo n. 2.2 della sentenza);
che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che le clausole n. 2 e 2.3 della convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata con il dispositivo n. 5 della sentenza emanata fra le parti il 18 novembre 2002 dal Tribunale Cantonale di Sciaffusa (Kantonsgericht Schaffhausen) sono riconosciuti e dichiarati esecutivi nel Cantone Ticino.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
–_ __________________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria