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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.09.2003 10.2003.13

September 15, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·620 words·~3 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n° 10.2003.13

Lugano 15 settembre 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 4 aprile 2003 presentata da

__________ e __________ (patrocinati dall'avv. __________)  

                                         relativa alla sentenza del 16 luglio 2002 con cui la Corte della Contea di Barnet, Londra (Barnet County Court) ha pronunciato lo scioglimento del loro matrimonio;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 16 luglio 2002 la Corte della Contea di Barnet (Barnet County Court) ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato l'__________ 1996 a Hendon (Distretto londinese di Barnet) tra i cittadini italiani __________ e __________;

                                         che il 4 aprile 2003 __________ e __________ hanno chiesto alla Camera civile di appello la delibazione di tale sentenza;

                                         che le parti hanno dichiarato di rinunciare al contraddittorio davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del presente giudizio;

e considerando

in diritto:                        che la Camera civile di appello  è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);

                                         che l'esecutività in Svizzera di sentenze pronunciate in Gran Bretagna sullo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio è retta dalla Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni conchiusa all'Aia il 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3), entrata in vigore per la Svizzera il 17 luglio 1976 e per la Gran Bretagna il 24 agosto 1975;

                                         che sussidiariamente, nella misura in cui non leda la convenzione dell'Aia o risulta più favorevole di quest'ultima al riconoscimento delle decisioni estere, fa stato in Svizzera la legge federale sul diritto privato (art. 17 della Convenzione in relazione con gli art. 1 cpv. 2, 25 segg. e 65 LDIP);

                                         che secondo l'art. 2 cpv. 2 della citata Convenzione i divorzi stra­nieri sono riconosciuti in qualsiasi altro Stato contraente se al mo­mento della domanda nello Stato del divorzio l'attore vi aveva la propria dimora abituale e i coniugi vi avevano da ultimo abitualmente dimorato insieme;

                                         che tale condizione è adempiuta nel caso in esame, il marito – attore – avendo la sua residenza abituale in Gran Bretagna sin dal maggio del 1999;

                                         che inoltre la convenuta ha formalmente aderito alla domanda di divorzio, come risulta dalla sentenza (doc. _), e ne postula ora il riconoscimento in Svizzera, congiuntamente con l'ex marito (doc. _);

                                         che non risultano motivi di ordine pubblico per cui il riconoscimento della sentenza dovrebbe essere negato (art. 6 e 10 della Convenzione medesima);

                                         che per il resto la sentenza in oggetto è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione rilasciata il 29 agosto 2002 dalla stessa Corte della Contea di Barnet (doc. _);

                                         che in definitiva la sentenza del 16 luglio 2002 adempie i requisiti per il riconoscimento previsti dalla Convenzione dell'Aia e può essere delibata;

                                         che i costi dell'attuale procedura vanno a carico degli istanti, non essendovi parti soccombenti (nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC) che possano essere tenuti a sopportarli;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza del 16 luglio 2002 con cui la Corte della Contea di Barnet (Barnet County Court) ha sciolto il matrimonio contratto l'11 aprile 1996 da __________ e __________ è riconosciuta e dichiarata esecutiva.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico degli istanti in solido.

                                   3.   Intimazione all'avv. __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

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