Incarto n.: 10.2002.00005
Lugano 28 marzo 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 8 marzo 2002 presentata da
__________ (patrocinati dall'avv. __________) e __________ (patrocinata dall'avv. __________),
relativa alla decisione del 27 febbraio 2002 con cui il Tribunale cantonale di __________, prima sezione (Kantonsgericht des Kantons __________, 1. Abteilung) ha preso atto di una transazione conclusa dalle parti, disponendo un trasferimento di proprietà nel registro fondiario;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 5 novembre 1998 __________ ha convenuto __________ e __________ davanti al Tribunale cantonale di __________ per ottenere la consegna di un legato lasciatole per testamento da __________ (deceduta il __________ 1998), consistente nella particella n. __________ RFD di __________, oltre all'importo di DM 200'000.– e a un'indennità mensile di dilazione pari a fr. 4'500.– fino alla consegna dell'immobile e dell'inventario;
che i convenuti si sono opposti all'azione con risposta del 27 aprile 1999;
che il 13/21 febbraio 2002, in pendenza di procedura, le parti hanno raggiunto una transazione stragiudiziale secondo cui i convenuti riconoscono la pretesa dell'attrice sulla particella
n. __________ RFD __________ e sul mobilio, ad eccezione di alcuni oggetti, mentre la legataria rinuncia al versamento di DM 200'000.– e all'indennità di dilazione;
che, preso atto di ciò, con decisione del 27 febbraio 2002 il Tribunale cantonale, prima sezione, ha stralciato la causa dai ruoli e ha invitato l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di __________ a trasferire la proprietà del fondo in conformità alla clausola
n. 1 della transazione;
che l'8 marzo 2002 le parti hanno chiesto congiuntamente alla Camera civile di appello, per mezzo del Tribunale cantonale di __________, la delibazione del predetto giudizio nel Cantone Ticino;
che la richiesta congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio in questa sede, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b), e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);
che per “sentenze civili” non si intendono solo pronunciati di merito, ma anche decisioni che – come in concreto – pongono fine al processo per transazione, desistenza o acquiescenza (Knapp in: Commentaire de la Constitution fédérale, n. 36 ad art. 61; CFPG, Il Ticino e il diritto, Lugano 1997, pag. 34 in fondo);
che il dispositivo della decisione con cui il tribunale confederato invita l'ufficiale del registro fondiario a cancellare la restrizione della facoltà di disporre iscritta in corso di causa e a trasferire la proprietà della particella n. __________ RFD di __________, dapprima agli eredi di __________ e poi alla legataria __________, è il solo suscettibile di delibazione nel Cantone Ticino;
che la decisione del tribunale ha acquisito forza di giudicato il 6 marzo 2002, come ha dichiarato la giudice relatrice nell'istanza dell'8 marzo 2002 a questa Camera;
che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);
che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la decisione di stralcio dovendosi – appunto – a un accordo da loro raggiunto;
che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 CPC;
che gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico delle parti (art. 10 cpv. 1 LTG) in ragione di metà ciascuno, secondo la stessa chiave di riparto prevista nella transazione (clausola n. 11);
che non è il caso invece di attribuire ripetibili, nessuna delle parti potendosi considerare “soccombente” a norma dell'art. 148
cpv. 1 CPC;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 della decisione emanata tra le parti il 27 febbraio 2002 con cui il Tribunale cantonale di __________, prima sezione (Kantonsgericht des Kantons __________, 1. Abteilung) invita l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di __________ a trasferire la proprietà della particella n. __________ RFD di __________, previa cancellazione della restrizione di disporre, dapprima agli eredi __________ e __________ e poi alla legataria __________ è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti solidalmente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________;
– avv. __________.
Comunicazione al Kantonsgericht des Kantons __________, 1. Abteilung.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario