Incarto n. 10.2002.00004
Lugano 2 marzo 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 22 febbraio 2002 presentata da
__________ (patrocinata dall'avv. __________) __________ (patrocinata dall'avv. __________) e __________ formanti la Comunione ereditaria fu __________ (1907-1990), già in __________
relativa alla sentenza emessa il 4 aprile 2001 dalla prima sezione del Tribunale cantonale di __________ (Kantonsgericht des Kantons __________, 1. Abteilung) nella procedura di divisione dell'eredità;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 4 aprile 2001 la prima sezione del Tribunale cantonale di __________ ha accertato che __________ nata __________ è usufruttuaria dell'intera eredità lasciata dal marito __________ e che la figlia __________ è divenuta proprietaria esclusiva delle particelle n. __________ e __________ RFD di __________ (“Case __________ ”);
che con la sentenza stessa il Tribunale ha invitato l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di __________ a trasferire la proprietà dei fondi, ancora intestati a __________, a __________, e a iscrivere __________ quale usufruttuaria;
che il 22 febbraio 2002 gli eredi hanno chiesto congiuntamente alla Camera civile di appello, per mezzo del Tribunale cantonale di __________, la delibazione del predetto giudizio nel Cantone Ticino;
che la richiesta congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio in questa sede, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);
che il dispositivo della decisione con cui il tribunale confederato ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a trasferire la proprietà delle particelle n. __________ e __________ RFD di __________ a __________ e a iscrivere __________ quale usufruttuaria (n. 15) è il solo suscettibile di delibazione nel Cantone Ticino;
che la decisione del tribunale ha acquisito forza di giudicato il
6 aprile 2001, come ha dichiarato il giudice relatore del Tribunale nell'istanza del 22 febbraio 2002 a questa Camera;
che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);
che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio davanti al Tribunale cantonale di __________, tanto da chiedere ora la delibazione del noto dispositivo nel Cantone Ticino;
che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 CPC;
che gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico delle parti (art. 10 cpv. 1 LTG);
che non è il caso invece di attribuire ripetibili, nessuna delle parti potendosi considerare “soccombente” a norma dell'art. 148
cpv. 1 CPC;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 15 della sentenza emanata il 4 aprile 2001 con cui il Tribunale cantonale di __________, 1ª sezione (Kantonsgericht des Kantons __________, 1. Abteilung) invita l'ufficiale del registro fondiario a trasferire la proprietà delle particelle n. __________ e __________ RFD di __________ a __________ e a iscrivere __________ quale usufruttuaria è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico degli istanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– avv. __________;
– avv. __________;
– __________.
Comunicazione al Kantonsgericht des Kantons __________, 1. Abteilung.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario