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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.01.2003 10.2002.36

January 10, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·595 words·~3 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 10.2002.36

Lugano 10 gennaio 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 26 novembre 2002 presentata da

__________, e __________ (patrocinati dall'avv. __________)  

                                         riguardante la sentenza di divorzio pronunciata tra le parti il

                                         19 giugno 2002 dalla quarta Camera del Tribunale di prima istanza del Canton Ginevra (Tribunal de première instance,

                                         4ème chambre);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 19 giugno 2002 la quarta Camera del Tribunale di prima istanza del Canton Ginevra (Tribunal de première instance, 4ème chambre) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il __________ 1963 da __________ e __________;

                                         che con il dispositivo n. 3 di quella sentenza il tribunale ha omologato, tra l'altro, una dichiarazione con cui __________ confermava di cedere alla moglie, in liquidazione del regime dei beni, la proprietà della particella n. __________ RFD di __________;

                                         che con istanza del 26 novembre 2002 gli ex coniugi chiedono ora a questa Camera la delibazione della citata sentenza nel Cantone Ticino, in modo da ottenere il trapasso della proprietà ancora intestata a __________ nel registro fondiario;

                                         che l'istanza congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;

e considerando

in diritto:                        che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);

                                         che il dispositivo n. 3 con cui il tribunale confederato ha omologato la dichiarazione di __________, nel senso di cedere alla moglie la proprietà della particella n. __________ RFD di __________ è il solo punto della sentenza confederata suscettibile di esecuzione nel Ticino;

                                         che gli altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;

                                         che la sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il 27 agosto 2002, come risulta dall'attestazione apposta dal Tribunale confederato sul retro dell'ultima pagina dell'esemplare esibito per la delibazione;

                                         che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio (istanza, pag. 2. n. 2);

                                         che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;

                                         che gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico degli istanti, libera l'ex moglie di chiedere poi all'ex marito il rimborso di metà della somma in virtù di quanto prevede il dispositivo n. 3 della sentenza;

                                         che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili a una parte o all'altra, nessuna delle parti potendosi definire “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L’istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 3 della sen­ten­za emanata fra le parti il 19 giugno 2002 dalla quarta Camera del Tribunale di prima istanza del Canton Ginevra (Tribunal de première instance, 4ème chambre) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico degli istanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione all'avv. __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

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