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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.02.2003 10.2002.22

February 17, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,850 words·~9 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 10.2002.22

Lugano, 17 febbraio 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

 Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 26 luglio 2002 presentata da

__________ (rappresentata dalla Commissione tutoria regionale __________)

  riguardante   –  la decisione del 5 marzo 1996 con cui il giudice tute­lare presso il Tribunal d'Instance di __________ l'ha sottoposta a tutela,   –  la decisione del 29 settembre 2000 con cui il consiglio di fami­glia designato dal giudice tutelare presso il Tribunal d'Instan­ce di __________ le ha designato come tutrice

                                             __________,

                                         –  e la decisione del 25 febbraio 2002 con cui il medesimo consiglio di famiglia ha autorizzato l'espa­trio della minorenne dalla Francia unitamen­te alla famiglia della tutrice;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con ordinanza del 5 marzo 1996 il giudice tutelare presso il Tribunal d'Instance di __________ ha sottoposto a interdizione __________, cittadina francese nata __________ 1987 a __________, i cui genitori __________ e __________ erano deceduti rispettivamente l'11 marzo 1995 e il 14 giugno 1990;

                                         che il consiglio di famiglia designato dallo stesso giudice tutelare ha nominato il 1° aprile 1996 __________, sorellastra della minorenne, in qualità di tutrice e __________, fratellastro di lei, in qualità di tutore sostituto, decidendo di affidare la minorenne in custodia ad __________;

                                         che entrambe le decisioni sono passate in giudicato;

                                         che con decisione del 29 settembre 2000 il nuovo consiglio di famiglia designato dal giudice tutelare presso il Tribunal d'Instan­ce di __________ ha designato un altro tutore a __________, trasferitasi dal 1° luglio 2000 presso i coniugi __________ e __________, nella persona della stessa __________, mentre in qualità di sostituta è stata nominata la precedente tutrice __________;

                                         che il 25 febbraio 2002, accertata l'intenzione manifestata dai coniugi __________ di trasferirsi a Friburgo dal 1° luglio 2002, il medesimo consiglio di famiglia ha autorizzato l'espatrio della tutelata alla volta della Svizzera insieme con la famiglia affidataria;

                                         che queste due ultime decisioni sono pure passate in giudicato;

                                         che il 20 luglio 2002 la famiglia della tutrice ha preso domicilio a __________;

                                         che la Commissione tutoria regionale __ ha instato il 26 luglio 2002 davanti alla Camera civile di appello in rappresentanza di __________ per la delibazione della tutela e del­le due decisioni prese dal consiglio di famiglia il 29 settembre 2000 e il 25 febbraio 2002, in modo da evitare l'avvio di una nuova procedura di interdizione nel Cantone Ticino;

                                         che il giudice delegato di questa Camera ha invitato il 6 agosto 2002 la Commissione tutoria regionale a procurarsi un esemplare completo e autenticato delle decisioni emesse dalle autorità francesi, con le attestazioni del passaggio in giudicato;

                                         che il 2 ottobre 2002, accertato come nulla fosse pervenuto, il giudice delegato ha fissato alla Commissione tutoria regionale un termine di 60 giorni per produrre la documentazione citata;

                                         che il 4 novembre 2002 la Commissione tutoria regionale ha trasmesso gli atti richiesti;

                                         che, accertato ciò, con ordinanza del 6 novembre 2002 il giudice delegato ha impartito alla tutrice __________ un termine di 10 giorni per dichiarare se intendesse opporsi alla richiesta della Commissione tutoria, con l'avvertimento che il silenzio sarebbe stato interpretato come acquiescenza;

                                         che __________ è rimasta silente;

                                         che il 13 dicembre 2002, appurato come __________ (quindicenne capace di discernimento) non fosse stata sentita dall'autorità tutoria, il giudice delegato ha convocato lei medesima per un'audizione;

                                         che al colloquio, tenutosi il 28 gennaio 2002, __________ ha mostrato di capire perfettamente il significato della procedura di delibazione, precisando che nessun problema di alcun genere è mai insorto fra lei e la tutrice;

                                         che la tutrice, ascoltata dalla Camera subito dopo il colloquio, ha confermato la perfetta intesa personale con la tutelata;

                                         che nelle circostanze descritte nulla osta all'emanazione del giudizio;

e considerando

in diritto:                        che in materia di “tutela e altri provvedimenti protettivi” sul piano internazionale l'art. 85 cpv. 1 LDIP dichiara applicabile – sia per quanto riguarda la competenza e il diritto applicabile, sia per quanto attiene al riconoscimento di decisioni o provvedimenti stranieri – la convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 concernen­te la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori (RS 0.211.231.01);

                                         che secondo l'art. 7 prima frase di tale convenzione, in effetti, le misure prese dalle autorità competenti “sono riconosciute in tutti gli stati contraenti”;

                                         che tra la Svizzera e Francia vigeva invero una convenzione bilaterale del 15 giugno 1869 (RS 0.276.193.491), il cui art. 10 sembrava prevalere – almeno in parte – sulla citata convenzione dell'Aia (Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier, Répertoire de droit international privé suisse, vol. 2, Berna 1983, pag. 83 n. 327 segg.), ma tale accordo è stato abrogato con l'entrata in vigore della convenzione di Lugano (Berti/Schnyder in: Kommen­tar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 19 ad art. 25 LDIP);

                                         che l'esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri relativi a tutele o altre misure protettive è disciplinata invece – ove la misura si riferisca a persone di età inferiore ai 16 anni – dalla convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e sul ristabilimento dell'affidamento, del 20 maggio 1980 (art. 1 lett. a), ratificata tanto dalla Svizzera quanto dalla Francia (RS 0.211.230.01);

                                         che sotto questo profilo le due convenzioni si integrano a vicenda: l'una disciplina l'exequatur del provvedimento estero, l'altra la messa in atto del provvedimento medesimo nello Stato richiesto (Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, op. cit., n. 58 ad art. 85 LDIP; Greiner in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, pag. 966, n. 105 sul diritto internazionale privato; si veda anche l'art. 7 seconda frase della citata convenzione dell'Aia);

                                         che la convenzione europea del 20 maggio 1980 prevede, certo, un'autorità centrale – in Svizzera: l'Ufficio federale di giustizia – pre­posta a ricevere le richieste (e a trasmettere all'estero le richieste elvetiche), ma tale autorità non esegue direttamen­te le misure estere, limitandosi essa a selezionare le domande, a cooperare con le altre autorità straniere e a vigilare sul rapido svolgimento dell'azione (FF 1983 I pag. 111, n. 5);

                                         che, ciò premesso, la competenza funzionale della Camera civile di appello è data in ossequio ai combinati disposti degli art. 29 cpv. 1 prima frase LDIP (secondo cui un'istanza di riconoscimen­to o di esecuzione dev'essere proposta all'autorità competente del Cantone in cui è fatta valere la decisione straniera) e 511 cpv. 1 e 2 CPC;

                                         che nel caso specifico si tratta, in sostanza, di riconoscere e di dichiarare esecutivi tre provvedimenti esteri: l'interdizione di __________ pronunciata il 5 marzo 1996 dal giudice tutelare presso il Tribunal d'Instance di __________, la sostituzione della tutrice decisa il 29 settembre 2000 dal consiglio di famiglia designato dal giudice tutelare presso il Tribunal d'Instan­ce di __________ e l'autorizzazione all'espatrio insieme con la nuova tutrice rilasciata il 25 febbraio 2002 dal medesimo consiglio di famiglia;

                                         che provvedimenti del genere, per essere delibati, devono emanare dai tribunali o dalle autorità competenti dello Stato in cui sono stati emessi, devono avere acquisito carattere definito e devono rispettare l'ordine pubblico svizzero (art. 25 e 28 LDIP);

                                         che tutte e tre le decisioni in esame emanano senza dubbio dall'autorità competente, __________ essendo cittadina francese e avendo mantenuto la dimora abituale in Francia fino all'espatrio (art. 1 e 3 della convenzione dell'Aia, art. 7 della convenzione europea);

                                         che tutte e tre le decisioni hanno acquisito carattere definitivo, non essendo state oggetto di ricorso, come attestano il Tribunal d'Instance di __________ e il Tribunal d'Instance di __________ con dichiarazioni del 15 e del 17 ottobre 2002;

                                         che, salvo quanto si dirà in appresso, nessuna delle tre decisioni risulta contraria all'ordine pubblico svizzero (art. 16 della convenzione dell'Aia, art. 9 e 10 della convenzione europea), nemmeno per i motivi enunciati all'art. 27 LDIP o per le riserve apportate dalla Svizzera alle due convenzioni e nemmeno dopo l'audizione della minorenne, avvenuta il 28 gennaio 2002 in ossequio all'art. 15 lett. a della convenzione europea;

                                         che nelle circostanze descritte l'interdizione decisa il 5 marzo 1996 dal giudice tutelare presso il Tribunal d'Instance di __________ può essere riconosciuta e dichiarata esecutiva come decisione di tutela a norma dell'art. 368 cpv. 1 CC;

                                         che la sostituzione della tutrice decisa il 29 settembre 2000 dal consiglio di famiglia designato dal giudice tutelare presso il Tribu­nal d'Instan­ce di __________ può essere riconosciuta e dichiarata esecutiva come nomina di tutore a norma dell'art. 379 cpv. 1 CC;

                                         che non può essere riconosciuta invece la designazione della tutrice sostituta, figura ignota al diritto svizzero (il quale prevede, se mai, più tutori agenti in comune: art. 379 cpv. 2 CC) e non compatibile con l'ordine pubblico interno, una persona domiciliata all'estero – per di più a grande distanza – potendo essere designata in veste di tutrice solo per motivi assolutamente ecce­zionali (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 50 ad art. 379 CC), in concreto neppure prospettati dalla Commissione tutoria;

                                         che l'autorizzazione all'espatrio insieme con la nuova tutrice rilasciata il 25 febbraio 2002 dal consiglio di famiglia designato dal giudice tutelare presso il Tribu­nal d'Instan­ce di __________ non ha portata propria in Svizzera, essendo destinato anzitutto a legittimare la partenza della minorenne davanti alle autorità francesi;

                                         che nondimeno l'autorizzazione potrebbe eventualmente tornare utile – nel Ticino – per questioni legate a permessi in materia di polizia degli stranieri, onde l'opportunità di riconoscerla e di dichiararla esecutiva, anche per agevolare l'opera della tutrice;

                                         che in concreto non risultano sussistere formali decisioni delle autorità francesi, per converso, sull'affidamento della minorenne alla famiglia della tutrice, tranne quella presa il 1° aprile 1996 dal consiglio di famiglia designato del giudice tutelare presso il Tribu­nal d'Instance di __________ (or­mai superata), sicché al riguardo statuirà – dandosi il caso – la Commissione tutoria;

                                         che le spese del giudizio odierno andrebbero a carico dell'istante, nessuno potendosi reputare “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC in mancanza di qualsiasi opposizione alla domanda;

                                         che l'istante tuttavia non chiede la delibazione dei tre provvedimenti a suo esclusivo vantaggio, ma anche nell'interesse pubblico, per evitare l'avvio di una nuova procedura nel Cantone Ticino avente il medesimo scopo;

                                         che in tali circostanze si giustifica equitativamente di rinunciare al prelievo di oneri processuali;

pronuncia:              1.   L'istanza è accolta, nel senso che:

                                         a)   l'interdizione di __________ pronunciata il 5 marzo 1996 dal giudice tutelare presso il Tribunal d'Instance di __________ è riconosciuta e dichiarata esecutiva come decisione di tutela a norma dell'art. 368 cpv. 1 CC;

                                         b)   la sostituzione della tutrice decisa il 29 settembre 2000 dal consiglio di famiglia designato dal giudice tutelare presso il Tribunal d'Instan­ce di __________ è riconosciuta e dichiarata esecutiva come nomina di tutore a norma dell'art. 379 cpv. 1 CC;

                                         c)    l'autorizzazione all'espatrio insieme con la famiglia della tutrice rilasciata il 25 febbraio 2002 dal medesimo consiglio di famiglia è a sua volta riconosciuta e dichiarata esecutiva.

                                   2.   Non si riscuotono tasse né spese.

                                   3.   Intimazione:

– __________; – Commissione tutoria regionale __________; – __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

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