Incarto n. 10.2002.00011
Lugano 28 maggio 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 23 aprile 2002 presentata da
__________ __________ __________, e __________ (patrocinati dall'avv. __________)
relativa alla decisione 31 gennaio 2002 con cui l'Amtsgericht __________ ha attribuito a __________ il diritto di stabilire il luogo di residenza, di scegliere le scuole e di domandare aiuti sociali a favore del nipote __________, affidato alla madre;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 28 febbraio 1997 l'Amtsgericht di Amburgo ha pronunciato il divorzio tra __________ e __________, affidando il figlio __________ (nato il __________ 1990) alla madre;
che con decisione del 16 novembre 2000 l'Amtsgericht di __________ (Schleswig-Holstein) ha modificato la predetta decisione, conferendo l'autorità parentale a entrambi i genitori e attribuendo a __________ il diritto di stabilire il luogo di residenza, di scegliere le scuole e di domandare aiuti sociali a favore del figlio;
che con decisione del 31 gennaio 2002 l'Amtsgericht di __________ ha trasferito a __________, madre di __________, il diritto di stabilire il luogo di residenza, di scegliere le scuole e di domandare aiuti sociali a favore del nipote __________;
che con istanza del 23 aprile 2002, __________, __________, __________ e __________ hanno chiesto a questa Camera di riconoscere e dichiarare esecutiva la predetta sentenza;
che l'istanza congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);
che secondo l'art. 85 cpv. 1 LDIP in materia di protezione dei minori il riconoscimento di decisioni o provvedimenti stranieri è regolato dalla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni (RS. 0.211.231.01, entrata in vigore per la Svizzera il 4 febbraio 1969 e per la Germania il 17 settembre 1971);
che alla predetta Convenzione soggiacciono tutte le decisioni aventi per scopo la protezione del minore, comprese quelle disciplinanti le relazioni personali o i rapporti d'autorità tra genitori e figli, le misure tutelari e le decisioni rientranti nel campo dell'assistenza educativa o dell'aiuto alla gioventù (Bucher, Droit international privé suisse, Basilea 1992, pag. 275, n. 840; Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Internationales Privatrecht, n. 24 ad art. 85);
che ci si può domandare se in concreto i provvedimenti adottati dal tribunale germanico circa l'educazione e la scelta della scuola sottostiano alla citata Convenzione (Schwander, op. cit., n. 25 ad art. 85; Siehr in: IPRG Kommentar, n. 11 ad art. 85);
che il quesito ha portata meramente teorica, la decisione in esame adempiendo – come si vedrà oltre – sia i requisiti del riconoscimento a norma della Convenzione, sia i requisiti dell'art. 25 segg. LDIP;
che la decisione straniera, in effetti, emana dallo Stato di cittadinanza dei genitori e del figlio (nonché di dimora del minore), onde la competenza dell'autorità germanica;
che la decisione è passata in giudicato ed è esecutiva dal 15 marzo 2002, come risulta dall'attestazione apposta il 14 maggio 2002 dal tribunale sulla prima pagina della sentenza presentata a questa Camera;
che al riconoscimento della sentenza in oggetto non osta l'ordine pubblico svizzero, tale riserva mirando a impedire che attraverso la delibazione esplichino effetti nello Stato richiesto norme estere che contrastino con la legislazione di quest'ultimo (DTF 98 Ia 533 consid. 3b), ciò che non può dirsi nella fattispecie;
che, in particolare, all'udienza indetta a __________ la madre ha aderito all'adozione delle misure prospettate, così come una rappresentante dell'Ufficio della gioventù e della famiglia vi ha acconsentito senza riserve;
che del resto la madre neppure si oppone, in questa sede, alla delibazione;
che, per altro, la possibilità di delegare a terzi (genitori affilianti) alcune facoltà dell'autorità parentale è possibile anche in Svizzera (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5a edizione, pag. 182, n. 25.11 segg.);
che, ciò posto, ricorrono le condizioni cumulative per riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera la decisione straniera;
che gli oneri processuali vanno solidalmente a carico delle parti, non essendovi alcun “soccombente” nel senso dell'art 148 cpv. 1 CPC;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la decisione del 31 gennaio 2002 con cui l'Amstgericht di __________ ha attribuito a __________ il diritto di stabilire il luogo di residenza, di scegliere le scuole e di domandare aiuti sociali a favore di __________ è riconosciuta e dichiarata esecutiva.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico degli istanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione all'avv. __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario