Incarto n.: 10.2001.00033
Lugano 13 maggio 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 29 novembre 2001 presentata da
__________ (patrocinata dall'avv. __________)
relativa alla sentenza emanata il 30 novembre 2000 dalla prima Camera del Tribunale di prima istanza di Ginevra (Tribunal de première instance, première chambre) nella causa che opponeva l'istante e __________ a
__________ e __________ (patrocinati dall'avv. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________, __________, __________ e __________, eredi fu __________, hanno raggiunto un accordo davanti alla prima Camera del Tribunale di prima istanza di Ginevra (Tribunal de première instance, première chambre), presso cui pendevano numerose cause, sulla liquidazione del regime matrimoniale del defunto e sulla divisione della successione;
che con sentenza del 30 novembre 2000 il tribunale ha ordinato la liquidazione del regime matrimoniale e ha preso atto degli accordi intercorsi sul riparto dell'eredità;
che in forza di ciò __________ è diventata proprietaria esclusiva della particella n. __________ RFD di __________, ora intestata alla comunione ereditaria composta di __________;
che il 29 novembre 2001 __________ ha chiesto alla Camera civile di appello la delibazione della sentenza nel Cantone Ticino;
che gli altri eredi hanno comunicato a questa Camera di non opporsi alla delibazione e di rinunciare al contraddittorio, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che secondo che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b, testo in vigore fino al 29 marzo 2002) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o citate in contumacia (lett. c);
che per “sentenze civili” non si intendono solo pronunciati di merito, ma anche decisioni che – come in concreto – pongono fine al processo per transazione, desistenza o acquiescenza (Knapp in: Commentaire de la Constitution fédérale, n. 36 ad art. 61; CFPG, Il Ticino e il diritto, Lugano, 1997, pag. 34 in fondo);
che il dispositivo della decisione (n. 15) con cui il tribunale confederato ha preso atto dell'attribuzione in proprietà esclusiva a __________ della particella n. __________ RFD di __________, intestata alla comunione ereditaria composta di __________, è il solo in rapporto con il Cantone Ticino;
che la decisione del tribunale ha acquisito forza di giudicato il 15 novembre 2001, come risulta dall'attestazione rilasciata quello stesso giorno dal cancelliere della Corte di giustizia di Ginevra;
che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va considerato caduco quand'anche fosse ancora applicabile al caso in esame;
che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la decisione confederata dovendosi – appunto – a una transazione da loro condotta davanti al tribunale;
che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 CPC;
che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, gli altri eredi non essendosi opposti alla delibazione e non potendosi dunque considerare soccombenti nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che non essendovi parti resistenti, non si pone il problema di attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 15 della decisione emanata il 30 novembre 2000 dal Tribunale di prima istanza di Ginevra, prima Camera (Tribunal de première instance, première chambre) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________;
– __________;
– avv. __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario