Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.03.2001 10.2001.3

March 13, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·575 words·~3 min·6

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 10.2001.00003

Lugano 13 marzo 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 23 febbraio 2001 presentata da

__________   e   __________  

riguardante la sentenza di divorzio pronunciata fra le parti il 18 gennaio 2001 dal Giudice unico del Tribunale distrettuale di __________ (Der Einzelrichter der bezirksgerichtlichen Kommission __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 18 gennaio 2001 il Giudice unico del Tribunale distrettuale di __________ ha sciolto il matrimonio tra __________ e __________, omologando una convenzione sugli effetti del divorzio in cui la moglie accetta di trasferire al marito, in liquidazione del regime dei beni, la sua quota di un quarto sulle particelle n. __________ e __________ RFP di __________ (dispositivo n. 2, ultima parte);

                                         che in tale sentenza il giudice ha invitato l'ufficiale del registro fondiario, su richiesta delle parti, a iscrivere il citato trasferimento di proprietà (dispositivo n. 4);

                                         che il 23 febbraio 2001 le parti hanno postulato, per il tramite del Tribunale distrettuale di __________, la delibazione nel Cantone Ticino dei due dispositivi inerenti alla sentenza di divorzio;

                                         che la richiesta congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del presente giudizio;

e considerando

in diritto:                        che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);

                                         che in concreto i dispositivi n. 2 e 4 della sentenza di divorzio hanno acquisito forza di giudicato il 12 febbraio 2001, come risulta dall'attestazione in calce alla sentenza presentata a questa Camera;

                                         che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);

                                         che entrambe le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio davanti al Tribunale distrettuale di __________, tanto da chiedere congiuntamente ora la delibazione dei noti dispositivi nel Cantone Ticino;

                                         che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;

                                         che gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico degli istanti (art. 9 cpv. 4 LTG), i quali si sono impegnati per il resto, nella convenzione sugli effetti del divorzio, ad assumere internamente in ragione di metà ciascuno gli oneri giudiziari (clausola n. 8);

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'istanza è accolta, nel senso che i dispositivi n. 2 (ultima parte) e n. 4 della sentenza emanata fra le parti il 18 gennaio 2001 dal Giudice unico del Tribunale distrettuale di __________ (Der Einzelrichter der bezirksgerichtlichen Kommission __________) sono riconosciuti e dichiarati esecutivi nel Cantone Ticino.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico degli istanti in solido.

                                   3.   Intimazione:

                                         – __________;

                                         – __________.

                                         Comunicazione al Giudice unico del Tribunale distrettuale di __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

10.2001.3 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.03.2001 10.2001.3 — Swissrulings