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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.09.2001 10.2001.29

September 13, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·696 words·~3 min·6

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 10.2001.00029

Lugano, 13 settembre 2001/dp    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 26 agosto 2001 presentata da

__________  

                                         riguardante la sentenza emanata il 23 maggio 2001 dal Gerichts-kreis VI __________, nella causa di divorzio tra l'istante ed

__________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 23 maggio 2001 il Tribunale circondariale VI (Gerichtskreis VI) di __________ (Canton Berna) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il __________ 1971 da __________ ed __________;

                                         che con il dispositivo n. 2 della sentenza il tribunale ha omologato la convenzione sulle conseguenze del divorzio, in cui __________ dichiarava di cedere all'ex marito, in liquidazione del regime matrimoniale, la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulla particella n. __________ RFP di __________ (edificio con terreno annesso, 90 m²), corrispondente alla nuova particella n. __________ RFD, impegnandosi da parte sua ad assumere il relativo carico ipotecario (clausola n. 9.4);

                                         che __________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 26 agosto 2001, la delibazione della predetta sentenza nel Cantone Ticino;

                                         che l'udienza del 12 settembre 2001 indetta da questa Camera per il contraddittorio è andata deserta, l'istante avendo dichiarato di rinunciare a comparire, mentre la convenuta è rimasta silente;

                                         che nulla osta, ciò premesso, all'emanazione della sentenza sulla base degli atti, come si preannunciava nella citazione al contraddittorio;

e considerando

in diritto:                        che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);

                                         che il dispositivo n. 2 con cui tribunale confederato ha omologato la clausola n. 9.4 della convenzione sulle conseguenze del divorzio in merito al noto trapasso immobiliare, invitando l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di __________ a iscrivere il trasferimento dei beni dalla comproprietà dei coniugi a quella esclusiva del marito, sono i soli suscettibili di essere eseguiti nel Ticino;

                                         che gli altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;

                                         che la sentenza in questione ha acquisito forza di giudicato l'8 giugno 2001, come risulta dall'attestato accluso dal tribunale confederato all'esemplare autenticato della sentenza esibito per la delibazione;

                                         che che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere

                                         riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);

                                         che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando per altro la convenzione sulle conseguenze del divorzio da loro presentata al tribunale per l'approvazione;

                                         che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 lett. a e c CPC;

                                         che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante (come tutte le spese correlate al trapasso di proprietà immobiliare: clausola n. 9.4.7 della convenzione sugli effetti del divorzio), la convenuta non essendosi opposta alla delibazione e non potendo in ogni modo essere considerata soccombente nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

                                          che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza emanata fra le parti il 23 maggio 2001 dal Tribunale circondariale VI (Gerichtskreis VI) di __________ è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – __________;

                                         – __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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