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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.06.2001 10.2001.24

June 11, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·597 words·~3 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n.: 10.2001.00024

Lugano 11 giugno 2001/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 5 giugno 2001 presentata da

__________ (patrocinato dall'avv. __________)  

                                         riguardante la sentenza emessa il 1° marzo 2001 dal Giudice unico del Tribunale distrettuale di Uster (Bezirksgericht Uster, Einzelrichter im ordentlichen Verfahren) nella causa di divorzio che ha opposto l'istante a

__________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 1° marzo 2001 il giudice unico del Tribunale distrettuale di Uster ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto da __________ e __________;

                                         che nella convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata dal giudice __________ dichiara – tra l'altro – di cedere al marito, in liquidazione del regime matrimoniale, la sua quota di comproprietà sulla particella n. __________ RT di __________ (dispositivo n. 2 lett. h);

                                         che il giudice unico del Tribunale distrettuale ha omologato tale clausola nel dispositivo n. 2 lettera h della sentenza;

                                         che __________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 5 giugno 2001, la delibazione del predetto dispositivo nel Cantone Ticino;

                                         che __________ ha previamente consentito al riconoscimento e all'esecuzione del dispositivo con formale dichiarazione del 31 maggio 2001;

                                         che nelle circostanze descritte non ha senso indire un contraddittorio e nulla osta all'emanazione della sentenza sulla base degli atti;

e considerando

in diritto:                        che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);

                                         che in concreto il dispositivo n. 2 lett. h della sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il 6 aprile 2001, come risulta dall'attestazione apposta dalla cancelleria del tribunale in calce all'esemplare del giudizio prodotto davanti a questa Camera;

                                         che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);

                                         che entrambe le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio davanti al Tribunale distrettuale di Uster, tant'è che le conseguenze del divorzio sono state regolate da loro stesse per convenzione e che la convenuta aderisce alla delibazione chiesta ora dall'ex marito;

                                         che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;

                                         che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, la convenuta non essendosi opposta alla delibazione e non potendo in ogni modo essere considerata soccombente a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

                                         che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 lett. h della sentenza emanata fra le parti il 1° marzo 2001 dal Giudice unico del Tribunale distrettuale di Uster (Bezirksgericht Uster, Einzelrichter im ordentlichen Verfahren) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia               fr. 200.–

                                         b) spese                                 fr.   50.–

                                                                                         fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________;

                                         – __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                   Il segretario

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