Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.06.2001 10.2001.13

June 26, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·550 words·~3 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n.: 10.2001.00013

Lugano 26 giugno 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 27 aprile 2001 presentata da

__________  

                                         relativa alla sentenza emessa il 6 settembre 2000 dal presidente del Tribunale distrettuale di __________ (Bezirksgericht __________, Präsidium) nella procedura di annullamento di una cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 200'000.– gravante in I rango la particella n. __________ RF di __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 6 settembre 2000 il presidente del Tribunale distrettuale di __________ ha accolto un'istanza presentata il

                                         10 giugno 1999 da __________, annullando una cartella ipotecaria al portatore di fr. 200'000.– costituita il 23 maggio 1979 in I grado sulla particella n. __________ RF di __________;

                                         che __________ chiede ora al Tribunale di appello, con istanza del 27 aprile 2001, la delibazione della predetta sentenza nel Cantone Ticino;

                                         che l'istante ha rinunciato a comparire all'udienza per il contraddittorio indetta da questa Camera;

                                         che all'udienza non è comparso nemmeno lo sconosciuto detentore del titolo, citato per via edittale;

                                         che nelle circostanze descritte nulla osta all'emanazione della sentenza sulla base degli atti;

e considerando

in diritto:                        che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);

                                         che in concreto il dispositivo n. 1 della sentenza ha acquisito forza di giudicato, come risulta dall'attestazione apposta il 5 marzo 2001 dalla cancelleria del Tribunale cantonale di San Gallo in calce all'esemplare del giudizio prodotto davanti a questa Camera;

                                         che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);

                                         che l'istante si è regolarmente costituita in giudizio davanti al Tribunale distrettuale di __________, mentre lo sconosciuto detentore del titolo non è comparso, nonostante la pubblicazione della diffida a produrre il titolo apparsa nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (art. 870 cpv. 2 e 3 CC, 983 segg. CO);

                                         che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;

                                         che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, non essendovi alcun soccombente nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 1 della sentenza emanata il 6 settembre 2000 dal presidente del Tribunale distrettuale di __________ (Bezirksgericht __________, Präsidium) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                         c) pubblicazioni (2x)     fr. 415.–

                                                                                 fr. 665.–

                                         sono posti a carico dell'istante.

                                   3.   Intimazione:

                                         – __________;

                                         – sconosciuto detentore della cartella ipotecaria, per via edittale.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                   Il segretario

10.2001.13 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.06.2001 10.2001.13 — Swissrulings