Incarto n. 10.2001.00001
Lugano, 12 febbraio 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 30 gennaio 2001 presentata da
__________ e __________
riguardante la sentenza di divorzio pronunciata fra le parti il 29 novembre 2000 dalla Giudice unica nei procedimenti ordinari del Tribunale cantonale di Zugo (Kantons-gerichtspräsidium Zug, Einzelrichterin im ordentlichen Verfahren);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 29 novembre 2000 la Giudice unica nei procedimenti ordinari del Tribunale cantonale di Zugo ha sciolto il matrimonio contratto l'__________ 1969 da __________ e __________, omologando una convenzione sugli effetti del divorzio in cui la moglie accetta di trasferire al marito, in liquidazione del regime dei beni, la sua quota di un mezzo sulla proprietà per piani n. __________, pari a 82/1000 della particella
n. __________ RFD di __________, e sulla proprietà per piani lett. c, pari
a 102/1000 della particella n. __________ RFP di __________ (dispositivo n. 2);
che in tale sentenza la giudice ha invitato l'ufficiale del registro fondiario, su richiesta delle parti, a iscrivere il citato trasferimento di proprietà (dispositivo n. 4);
che il 30 gennaio 2001 le parti hanno postulato, per il tramite del Tribunale cantonale di Zugo, la delibazione nel Cantone Ticino dei due dispositivi inerenti alla sentenza di divorzio;
che la richiesta congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del presente giudizio;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);
che in concreto i dispositivi n. 2 e 4 della sentenza di divorzio hanno acquisito forza di giudicato il 2 dicembre 2000, come ha accertato la Giudice unica del Tribunale cantonale di Zugo nell'istanza di delibazione presentata a questa Camera per conto delle parti;
che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);
che entrambe le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio davanti al Tribunale cantonale di Zugo, tanto da chiedere congiuntamente ora la delibazione dei noti dispositivi nel Cantone Ticino;
che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;
che gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico degli istanti (art. 9 cpv. 4 LTG), i quali si sono impegnati del resto, nella convenzione sugli effetti del divorzio, ad assumere internamente in ragione di metà ciascuno i costi legati al trasferimento della proprietà immobiliare (clausola n. 3.3 cpv. 2);
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che i dispositivi n. 2 e 4 della sentenza emanata fra le parti il 29 novembre 2000 dalla Giudice unica nei procedimenti ordinari del Tribunale cantonale di Zugo (Kantonsgerichtspräsidium Zug, Einzelrichterin im ordentlichen Verfahren) sono riconosciuti e dichiarati esecutivi nel Cantone Ticino.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico degli istanti in solido.
3. Intimazione:
– __________;
– __________.
Comunicazione alla Giudice unica nei procedimenti ordinari del Tribunale cantonale di Zugo.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario