Incarto n. 10.2000.00004
Lugano, 14 aprile 2000/ld
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione dell'8 novembre 1999 presentata da
__________ (patrocinata dall'avv. __________)
riguardante la sentenza emanata il 29 novembre 1999 dal Tribunale distrettuale di __________ (Bezirksgericht __________) nella causa di divorzio che ha opposto l'istante a
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 21 dicembre 1999 (inc. __________) questa Camera ha riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino un dispositivo del 10 giugno 1998 con cui il Tribunale distrettuale di __________ ha pronunciato il divorzio fra __________ e __________ (entrambi del __________), omologando la convenzione sulle conseguenze accessorie in cui l'attore dichiarava di cedere alla convenuta – in liquidazione del regime matrimoniale – la sua proprietà per piani n. __________, pari a 10/1000 della particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________, mentre la convenuta si impegnava ad assumere il relativo carico ipotecario e il contratto di locazione in vigore (clausola n. 4.1);
che sulla proprietà per piani gravava tuttavia una restrizione della facoltà di disporre ordinata dallo stesso tribunale come misura a protezione dell'unione coniugale, restrizione che questa Camera ha delibato il 20 ottobre 1997 (inc. __________) e che il giudice confederato ha omesso per svista di revocare nella sentenza di divorzio;
che pertanto, con sentenza del 29 novembre 1999 il Tribunale distrettuale di __________ ha integrato la sentenza di divorzio, pronunciando – con l'adesione di __________ – la revoca della restrizione ordinata a suo tempo;
che il 25 gennaio 2000 __________ ha chiesto la delibazione anche di tale sentenza nel Cantone Ticino;
che l'udienza del 17 febbraio 2000 indetta da questa Camera per il contraddittorio è andata deserta, di modo che occorre procedere – conformemente a quanto era stato indicato nella citazione – sulla base degli atti;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino – come questa Camera ha già avuto modo di ricordare il 21 dicembre 1999 – se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);
che in concreto la sentenza integrativa ha acquisito forza di giudicato il 14 dicembre 1999, la cancelleria del tribunale avendo attestato tale circostanza in calce al primo foglio dell'esemplare prodotto dall'istante ai fini della delibazione;
che sulla competenza dell'autorità adita non sussistono dubbi, come si è già rilevato nel giudizio precedente, l'attore risultando domiciliato – quanto meno al momento del divorzio – nel Comune di __________;
che le parti sono state regolarmente citate in giudizio, tant'è che il convenuto ha assentito esplicitamente alla revoca della nota restrizione;
che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 CPC;
che gli oneri dell'attuale procedura – ridotti per le particolarità del caso – vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi opposto alla delibazione e non potendosi quindi considerare soccombente nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;
che l'istante potrà eventualmente rivalersi della spesa sull'ex marito, nella misura in cui risultasse che impegnandosi a onorare gli emolumenti legati al trapasso di proprietà nel registro fondiario (clausola n. 4.1 della convenzione sugli effetti accessori del divorzio, quartultimo capoverso) il marito intendesse assumere anche i costi legati al giudizio di delibazione;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza emanata fra le parti il 29 novembre 1999 dal Tribunale distrettuale di __________ (Bezirksgericht __________) è riconosciuta e dichiarata esecutiva nel Cantone Ticino.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________;
– __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario