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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.12.2000 10.2000.34

December 15, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·813 words·~4 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n.: 10.2000.00034

Lugano 15 dicembre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 7 novembre 2000 presentata da

__________ (patrocinato dall'avv. __________)  

relativa alla sentenza (final decree) del 7 dicembre 1998 con cui la Corte del primo distretto giudiziario della Contea di Santa Fe (First Judicial Court County of Santa Fe, State of New Mexico) ha pronunciato il divorzio tra l'istante e

__________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 7 dicembre 1998 la Corte del primo distretto giudiziario della Contea di Santa Fe (First Judicial Court County of Santa Fe, State of New Mexico) ha pronunciato il divorzio tra __________, con la doppia nazionalità austriaca e germanica, e __________, cittadina statunitense, approvando la convenzione sulle conseguenze accessorie (Marital Settlement Agreement) e attribuendo ai genitori l'autorità parentale e la custodia congiunta sulla figlia minorenne __________, come previsto negli accordi stipulati tra i coniugi (Parenting Plan);

                                         che il 7 novembre 2000 __________ ha chiesto la delibazione di tale sentenza;

                                         che __________ e __________ hanno comunicato a questa Camera di rinunciare al contraddittorio orale, onde l'inutilità di procedere a ulteriori convocazioni;

e considerando

in diritto:                        che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo l'art. 29 LDIP, le decisioni civili pronunciate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);

                                         che la relativa istanza è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg. CPC);

                                         che in concreto il caso va esaminato sotto il profilo della LDIP, entrata in vigore il 1° gennaio 1989, non risultando né l'esistenza di un trattato sul vicendevole riconoscimento delle sentenze tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2a edizione, Basilea 1997, n. 1bis ad art. 25, pag. 76), né avendo questi ultimi aderito alla Convenzione dell'Aia del 1° agosto 1970 sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni, entrata in vigore per la Svizzera il 17 luglio 1976 (RS 0.211.212.3);

                                         che nella fattispecie occorre pertanto applicare sia gli art. 25 segg. LDIP relativi ai presupposti generali del riconoscimento e dell'esecuzione di decisioni straniere in genere (in particolare sulla competenza dello Stato che le ha pronunciate, sulla definitività della decisione e sull'assenza dei motivi di rifiuto), sia l'art. 65 LDIP che, in materia di divorzio o di separazione, concreta le premesse generali (Schnyder, Das neue IPR-Gesetz, 2a edizione, 1990, pag. 36-37);

                                         che nella fattispecie la competenza del tribunale estero (art. 25 LDIP) è data in base ai combinati disposti degli art. 26 lett. a e 65 cpv. 2 LDIP, il coniuge convenuto avendo accettato incondizionatamente la competenza del Tribunale di Santa Fe e chiedendo egli stesso la delibazione della sentenza in Svizzera;

                                         che entrambe le parti erano comparse davanti al giudice distrettuale;

                                         che la convenuta non si oppone, in questa sede, alla delibazione della sentenza di divorzio;

                                         che al riconoscimento della sentenza in oggetto non osta l'ordine pubblico svizzero (art. 27 cpv. 1 LDIP), tale riserva mirando a impedire che attraverso il riconoscimento esplichino effetti nello Stato richiesto norme estere che contrastino con la legislazione di quest'ultimo (DTF 98 Ia 533 consid. 3b), ciò che non può dirsi in concreto;

                                         che per il resto la sentenza emessa il 7 dicembre 1998 dalla First Judicial Court County of Santa Fe, State of New Mexico è passata in giudicato, come risulta dall'attestato apposto il 9 novembre 2000 dal cancelliere della Corte distrettuale sull'esemplare prodotto per la delibazione;

                                         che la sentenza in questione può dunque essere delibata, a eccezione delle disposizioni sugli alimenti in favore della figlia, il riconoscimento di sentenze comportanti oneri pecuniari spettando – per diritto federale – al giudice competente per il rigetto definitivo dell'opposizione (art. 512 CPC);

                                         che i costi dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, la convenuta non essendosi opposta alla delibazione e non potendosi quindi considerare soccombente a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza del 7 dicembre 1998 con cui la Corte del primo distretto giudiziario della Contea di Santa Fe (First Judicial Court County of Santa Fe, State of New Mexico) ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra __________ e __________ è riconosciuta e dichiarata esecutiva per quanto riguarda il divorzio, l'autorità parentale e la custodia congiunta di __________.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico di __________. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________;

                                         – __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

10.2000.34 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.12.2000 10.2000.34 — Swissrulings