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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.02.2000 10.2000.3

February 15, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·590 words·~3 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n.: 10.2000.00003

Lugano 15 febbraio 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 24 gennaio 2000 presentata da

__________ (patrocinato dall’avv. __________)  

riguardante la sentenza emanata il 16 dicembre 1999 dal presidente del Tribunale distrettuale di __________ (Bezirksgericht __________, Einzelrichter im ordentlichen Verfahren) nella causa di divorzio che ha opposto l’istante a

__________;  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev’essere accolta l’istanza di delibazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 16 dicembre 1999 il presidente del Tribunale distrettuale di __________ ha pronunciato il divorzio tra __________ e __________, omologando la convenzione sulle conseguenze accessorie in cui la moglie accettava di assegnare le particelle n. __________ e __________ RFD __________ in proprietà esclusiva del marito, con assunzione da parte di quest’ultimo del relativo carico ipotecario (punto f);

                                         che il 24 gennaio 2000 __________ ha chiesto la delibazione di tale sentenza nel Cantone Ticino;

                                         che le parti hanno rinunciato a comparire davanti alla Camera per il contraddittorio, di modo che nulla osta all'emanazione della sentenza;

e considerando

in diritto:                        che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);

                                         che il dispositivo n. 2 lett. f con cui il Tribunale distrettuale di __________ ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio in merito al citato trapasso immobiliare è il solo suscettibile di esecuzione nel Ticino;

                                         che gli altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d’ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d’ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;

                                         che la sentenza in questione ha acquisito forza di giudicato il giorno stesso della sua emanazione, come risulta dall'attestazione in calce all’esemplare della sentenza prodotta ai fini della delibazione;

                                         che nulla induce a dubitare circa la competenza dell’autorità adita, verificata d’ufficio dal Tribunale stesso (art. 144 vCC; DTF 111 II 403 consid. 4a), l’attrice risultando per altro domiciliata – quanto meno al momento del divorzio – nel Comune di __________;

                                         che le parti sono state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando appunto la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio da loro presentata al Tribunale per l’approvazione;

                                         che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 CPC;

                                         che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell’istante (il quale ha dichiarato di assumersi i costi relativi: punto f della convenzione), tanto più che la convenuta ha aderito alla delibazione e non può quindi considerarsi soccombente nel senso dell’art. 148 cpv. 1 CPC;

                                         che per gli stessi motivi non si giustifica attribuire ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 lett. f della sentenza emanata tra le parti il 16 dicembre 1999 dal presidente del Tribunale distrettuale di __________ (Bezirksgericht __________) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________;

                                         – __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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