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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.08.2000 10.2000.23

August 25, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·641 words·~3 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 10.2000.00023

Lugano 25 agosto 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 4 agosto 2000 presentata da

__________ e __________ (patrocinati dall'avv. __________)  

relativa alla sentenza di divorzio pronunciata tra le parti il 20 giugno 2000 dal presidente del Tribunale distrettuale di __________ (Bezirksgerichtspresidiums __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev’essere accolta l’istanza di delibazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 20 giugno 2000 il presidente del Tribunale distrettuale di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto da __________ e __________, omologando la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio da essi stipulata;

                                         che nella convenzione sugli effetti accessori del divorzio __________ ha dichiarato di cedere a __________ la sua quota di comproprietà sulla proprietà per piani n. __________, pari a 81/1000 della particella n. __________ RFD di __________;

                                         che il 4 agosto 2000 le parti hanno chiesto per mezzo del presidente del Tribunale distrettuale di __________ la delibazione della sentenza di divorzio nel Cantone Ticino;

                                         che il 17 agosto 2000 il patrocinatore delle parti ha comunicato che le parti rinunciavano alla discussione indetta per il 31 agosto 2000;

                                         che nulla osta, ciò premesso, all'emanazione della sentenza, come si preannunciava nella citazione al contraddittorio;

e considerando

in diritto:                        che secondo l’art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall’autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);

                                         che il dispositivo n. 2 con cui il presidente del Tribunale distrettuale di __________ ha omologato la clausola n. 1a della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio in merito al noto trapasso immobiliare, invitando l’ufficiale del registro fondiario del Distretto di __________ a iscrivere il trasferimento del bene, è il solo suscettibile di essere eseguito nel Ticino;

                                         che le altre clausole della convenzione riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d’ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d’ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;

                                         che il noto dispositivo ha acquisito forza di giudicato il 25 giugno 2000, come risulta dall’attestato apposto dal Tribunale distrettuale di __________ in calce all'esemplare della sentenza prodotta ai fini della delibazione;

                                         che nulla induce a dubitare circa la competenza dell’autorità adita, verificata d’ufficio dal tribunale medesimo (art. 144 vCC; DTF 111 II 403 consid. 4a), le parti risultando per altro domiciliate – quanto meno al momento del divorzio – nel Comune di __________;

                                         che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando appunto la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio da loro presentata al tribunale per l’approvazione;

                                         che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 CPC;

                                         che i costi dell’attuale procedura vanno a carico degli istanti in ragione di metà ciascuno, nessuno dei due potendosi considerare soccombente a norma dell’art. 148 cpv. 1 CPC;

                                         che non si giustifica di assegnare ripetibili, nessuna delle parti potendosi ritenere vincente;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L’istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza emanata fra le parti il 20 giugno 2000 dal presidente del Tribunale distrettuale di __________ (Bezirksgerichtspresidiums __________) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia               fr. 200.–

                                         b) spese                                 fr.   50.–

                                                                                         fr. 250.–

                                         sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione all'avv. __________.

                                         Comunicazione al Tribunale distrettuale di __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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