Incarto n. 10.2000.00014
Lugano, 20 ottobre 2000/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 25 aprile 2000 presentata da
__________ e __________ (patrocinati dall'avv. __________)
relativa alla sentenza del 7 febbraio 2000 con cui il Tribunale di __________ (Romania) ha pronunciato l'adozione di __________, da parte degli istanti;
chiamata in causa la
Delegazione tutoria di __________,
premesso che il 25 aprile 2000 i coniugi __________ e __________ si sono rivolti alla Camera civile di appello per ottenere che la sentenza predetta sia riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera;
preso atto che il 10 ottobre 2000 gli istanti hanno dichiarato di ritirare la domanda, la sentenza dovendo essere trascritta nei registri svizzeri dello stato civile da parte dell'autorità cantonale di vigilanza (art. 32 cpv. 1 LDIP);
ritenuto che nelle particolari circostanze del caso appare giustificato rinunciare al prelievo di oneri processuali;
richiamato l'art. 352 cpv. 2 CPC,
pronuncia: 1. L’istanza è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono tasse né spese.
3. Intimazione:
– avv. __________;
– Delegazione tutoria di __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario