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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.06.2000 10.2000.12

June 16, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·791 words·~4 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n.: 10.2000.00012

Lugano 16 giugno 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 23 marzo 2000 presentata da

__________ (patrocinata dall'avv. __________)  

relativa alla sentenza del 31 maggio 1999 con la quale il Tribunale civile di Novara ha pronunciato la separazione personale tra lei e il marito

__________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 31 maggio 1999 il Tribunale civile di Novara ha pronunciato la separazione personale tra __________, cittadino italiano, e __________, cittadina svizzera;

                                         che il 23 marzo 2000 __________ ha chiesto la delibazione di tale sentenza nel Cantone Ticino;

                                         che le parti hanno rinunciato al contraddittorio orale davanti a questa Camera con dichiarazione del 22 maggio 2000;

e considerando

in diritto:                        che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili pronunciate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);

                                         che spetta invece all'autorità cantonale di vigilanza autorizzare l'iscrizione di decisioni o di documenti stranieri relativi allo stato civile di cittadini svizzeri nei corrispondenti registri (art. 32 LDIP e 137 OSC; DTF 99 Ib 241 consid. 2);

                                         che la sentenza emessa dal Tribunale civile di Novara riguarda bensì una cittadina svizzera, motivo per cui nel nostro paese esistono atti di stato civile, ma non può considerarsi una decisione in quest'ultima materia, la separazione personale non essendo iscritta nei registri svizzeri dello stato civile (v. art. 115 e 130 OSC);

                                         che in concreto la procedura di delibazione giusta l'art. 29 LDIP è quindi ammissibile;

                                         che l'esecutività in Svizzera di sentenze emanate in Italia sulla separazione dei coniugi (art. 158 del Codice civile italiano, art. 711 quarto comma e 737 del Codice di procedura civile italiano) è retta dalla Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni conchiusa all'Aia il 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3), entrata in vigore per la Svizzera il 17 luglio 1976 e per l'Italia il 19 febbraio 1986 (legge del 10 giugno 1985, n. 301);

                                         che non è più applicabile in tale ambito, per contro, la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541) conchiusa a Roma il 3 gennaio 1933, sia perché l'art. 18 della Convenzione dell'Aia riserva solo i trattati che contengono disposizioni – specifiche – sul riconoscimento di divorzi e separazioni (FF 1975 II 1349 in fondo), sia perché la stessa Convenzione italo-svizzera “non deroga alle disposizioni degli accordi che regolano la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle sentenze per quanto riguarda le materie speciali” (art. 13);

                                         che sussidiariamente, nella misura in cui non lede la Convenzione dell'Aia o risulta più favorevole di quest'ultima al riconoscimento delle decisioni estere, fa stato in Svizzera la legge federale sul diritto internazionale privato (art. 17 della Convenzione in relazione agli art. 1 cpv. 2, 25 segg. e 65 LDIP);

                                         che secondo l'art. 2 n. 1 della Convenzione dell'Aia le separazioni straniere sono riconosciute in qualsiasi altro Stato contraente se al momento della domanda di separazione il convenuto vi aveva la propria dimora abituale;

                                         che tale condizione è adempiuta nel caso in esame, il marito (convenuto) risiedendo ora come allora a __________;

                                         che non risultano motivi di competenza, di mancata convocazione in giudizio o di ordine pubblico per cui il riconoscimento dovrebbe essere negato (art. 6, 8 e 10 della Convenzione);

                                         che per il resto la sentenza emessa dal Tribunale di Novara è definitiva, come risulta dalla dichiarazione di passaggio in giudicato del 16 marzo 2000 rilasciata dalla cancelleria del Tribunale  medesimo;

                                         che in definitiva la sentenza 31 maggio 1999 del Tribunale di Novara adempie tutti i requisiti per il riconoscimento previsti dalla Convenzione dell'Aia e può essere quindi delibata;

                                         che i costi dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi opposto alla delibazione e non potendosi quindi considerare soccombente giusta l'art. 148 cpv. 1 CPC;

                                         che non si giustifica di assegnare ripetibili, nessuna delle parti potendosi ritenere vincente;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza del 31 maggio 1999 con cui il Tribunale di Novara ha pronunciato la separazione personale tra __________ e __________ è riconosciuta e dichiarata esecutiva.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________;

                                         – __________ (per rogatoria).

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

10.2000.12 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.06.2000 10.2000.12 — Swissrulings