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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.04.2002 10.1995.100

April 2, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·5,253 words·~26 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 10.1995.00100

Lugano 2 aprile 2002/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa promossa direttamente in appello (responsabilità per atto illecito) con petizione del 14 novembre 1995 da

__________ (ora patrocinata dall'avv. dott. __________)  

contro  

__________ (rappresentata dall'agenzia di __________ e ora patrocinata dall'avv. __________)  

per ottenere la condanna della convenuta al pagamento di fr. 548 634.40 con accessori, di cui fr. 528 634.40 a titolo di risarcimento danni e fr. 20 000.– per torto morale, pretesa avversata dalla convenuta;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta la petizione;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'attrice il 18 febbraio 1999;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 10 marzo 1988 __________, alla guida della propria automobile sulla strada cantonale a __________, è rimasta coinvolta in un incidente nel quale ha riportato contusioni alla schiena e al braccio sinistro. Secondo gli accertamenti della polizia cantonale, l'incidente è stato causato da __________, il quale, uscendo con la propria vettura da un piazzale, ha urtato un terzo veicolo guidato da __________, che si è scontrato con l'automobile di __________. __________ era assicurato contro la responsabilità civile presso __________.

                                  B.   In seguito all'incidente __________ – casalinga e, dall'autunno del 1989, operaia alla ditta __________ – ha subìto tre interventi chirurgici al polso sinistro e ha avuto vari periodi d'inabilità lavorativa, per i quali __________ ha versato complessivamente fr. 17 497.60 a titolo di risarcimento danni. Il 25 febbraio 1995 __________ ha fatto intimare alla compagnia d'assicurazioni un precetto esecutivo per l'importo di fr. 250 000.–, al quale l'escussa ha presentato opposizione il 28 febbraio 1995. L'11 ottobre 1995 __________ ha fatto spiccare un secondo precetto esecutivo di fr. 400 000.–, cui la compagnia assicurativa ha nuovamente introdotto opposizione il 16 ottobre successivo.

                                  C.   Il 14 novembre 1995 __________ ha convenuto direttamente in appello __________ per ottenere il pagamento di fr. 548 634.40 con interessi al 5% dal 10 marzo 1988 al 30 ottobre 1995 su fr. 34 642.40, dall'11 ottobre 1995 su fr. 493 992.– e dal 10 marzo 1988 su fr. 20 000.–. Inoltre essa ha postulato il rigetto definitivo dell'opposizione ai due precetti esecutivi citati. Con risposta del 29 gennaio 1996 la convenuta ha proposto di respingere la petizione e, in via preliminare, ha eccepito la prescrizione delle pretese sorte prima del 1990. Nei successivi allegati scritti le parti hanno confermato il loro punto di vista, la convenuta sollecitando altresì l'intersecazione di una frase contenuta nella replica della controparte.

                                  D.   All'udienza preliminare del 2 luglio 1996 l'attrice ha consentito a intersecare il passaggio litigioso, dopodiché le parti hanno offerto numerose prove, fra cui una perizia sulle conseguenze dell'infortunio subìto dall'attrice, che il giudice delegato ha ammesso. Il 18 febbraio 1999 __________ ha instato per ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria, cui la convenuta si è opposta in un memoriale del 17 maggio 1999. Esperita l'istruttoria, durante la quale il dott. __________ della Clinica universitaria ortopedica __________ ha rilasciato il 9 dicembre 1999 il suo referto peritale, le parti hanno presentato il rispettivo memoriale conclusivo nel quale hanno mantenuto invariate le loro domande. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 9 marzo 2001.

Considerando

in diritto:                  1.   La convenuta eccepisce preliminarmente la prescrizione delle pretese avversarie sorte prima del 1990. Per l'art. 83 cpv. 1 prima frase LCStr l'azione di risarcimento o di riparazione derivante da infortuni cagionati da veicoli a motore o da velocipedi si prescrive in due anni dal giorno in cui la parte lesa conobbe il danno e la persona responsabile, ma in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell'infortunio. Per quanto riguarda il danno, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che l'interessato deve conoscere tutte le circostanze – esistenza del danno medesimo, la sua natura e le sue componenti – atte a motivare e sostanziare una causa civile (DTF dell'11 febbraio 1986 pubblicata in: JdT 1986 pag. 425 n. 26; DTF 93 II 502 consid. 2 con rinvii). Ai fini della decorrenza del termine di prescrizione il danno non deve inoltre essere considerato – per principio – come la somma di diversi pregiudizi, ma come unità (DTF 92 II 3 consid. 2 a 7, 89 II 417 consid. 1a). Se il relativo ammontare dipende da una situazione che evolve, quand'anche in mo­do regolare, la prescrizione non decorre in nessun caso prima che siffatta evoluzione sia terminata e che la parte lesa abbia potuto valutare il pregiudizio definitivo (DTF 89 II 417 consid. 1b).

                                         Nella fattispecie la compagnia d'assicurazioni riconosce che l'incidente del 10 marzo 1988 ha cagionato all'attrice – fra l'altro – un'inabilità lavorativa dal 14 febbraio al 5 marzo 1994 (sotto, consid. 5). Essa contesta bensì l'indennità rivendicata dalla controparte al riguardo, ma solo poiché ritiene di avere già fatto fronte al proprio obbligo di risarcimento (sotto, consid. 3). Che il pregiudizio subìto dall'attrice si sia evoluto, di per sé, almeno fino al 5 marzo 1994 non fa dubbio. Ne discende che il termine non è iniziato a decorrere – stando alla giurisprudenza del Tribunale federale – prima del 5 marzo 1994, di modo che al momento dell'introduzione dell'azione, il 14 novembre 1995, la prescrizione biennale non si era compiuta. L'eccezione sollevata dalla convenuta si rivela pertanto destituita di fondamento. Ciò posto, nulla osta all'esame delle domande di petizione.

                                   2.   Per l'art. 58 cpv. 1 LCStr il detentore è civilmente responsabile della morte, della lesione corporale o del danno materiale cagionati da un veicolo a motore in esercizio. Risarcibili a norma della predetta disposizione sono soltanto il pregiudizio corporale – conseguente cioè alle lesioni corporali di una persona o al decesso – e quello materiale, derivante dalla distruzione di un oggetto; è esclusa per converso la riparazione del danno puramente economico (esempi in: Brehm, La responsabilité civile automobile, Berna 1999, n. 216 pag. 90; Bussy/Rusconi, Commentaire du Code suisse de la circulation routière, 3ª edizione, n. 1.6 ad art. 58 e n. 2 ad art. 62 LCStr con richiami di dottrina e di giurisprudenza). Rientrano ad ogni buon conto nella nozione di pregiudizio corporale – fra l'altro – le spese di cura, la perdita di guadagno e l'intralcio all'avvenire economico della parte lesa (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.2 ad art. 62 LCStr), così come il torto morale patito dalla vittima o dai suoi familiari (art. 62 cpv. 1 LCStr; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.4 ad art. 62 LCStr). Dandosi responsabilità del detentore nel senso dell'art. 58 LCStr, la parte lesa può agire direttamente contro l'assicuratore nei limiti della copertura stipulata nel contratto d'assicurazione (art. 65 cpv. 1 LCStr). Il modo e la misura del risarcimento sono disciplinati dagli art. 42 segg. CO (art. 62 cpv. 1 LCStr).

                                   3.   In concreto la convenuta non ha mai negato la responsabilità del proprio assicurato nell'incidente della circolazione (cfr. in particolare memoriale di risposta, ad 1). Ritiene nondimeno, come si è accennato poc'anzi, di avere già tacitato ogni pretesa con il versamento di complessivi fr. 17 497.60 a titolo di risarcimento danni (doc. _; risposta, ad 8a). Controverso rimane dunque, in sostanza, il problema di sapere se l'infortunio abbia causato all'attrice un pregiudizio superiore alle indennità già versate dalla compagnia.

                                   4.   L'attrice postula anzitutto la rifusione di fr. 34 642.40 per non aver potuto svolgere l'attività di casalinga durante i periodi d'inabilità al lavoro. A suo parere, il tempo da essa dedicato all'economia domestica dev'essere quantificato in almeno 36 ore settimanali, le quali vanno remunerate – sempre stando all'attrice – con un compenso orario di fr. 22.70 (petizione, pag. 12 a metà). Tenuto conto di una retribuzione di circa fr. 120.– il giorno e dei periodi d'incapacità lavorativa attestati dai medici curanti (134 giorni d'inabilità totale, 601 giorni d'inabilità al 50%), il pregiudizio economico assomma a complessivi fr. 52 140.– (petizione, pag. 13). Dedotte le indennità già percepite di fr. 17 497.60, l'attrice fa valere in definitiva una pretesa di fr. 34 642.40 oltre interessi al 5% dal 10 marzo 1988 al 16 ottobre 1995. La convenuta obietta, in sintesi, di avere già ottemperato a tutte le richieste avanzate dall'attrice per incapacità lavorativa, sia riguardo all'attività di casalinga sia al lavoro svolto per la ditta __________. Reputa inoltre che l'interessata abbia rinunciato a ulteriori pretese con la firma degli accordi di risarcimento acquisiti agli atti, i quali non contemplano indennità manifestamente insufficienti nel senso dell'art. 87 cpv. 2 LCStr. Contesta per finire i giorni d'inabilità lavorativa indicati dalla controparte, ammettendo unicamente quelli risultanti dai predetti accordi d'indennità.

                                         a)  Per quel che riguarda anzitutto gli accordi intercorsi fra le parti, dal fascicolo processuale risulta che il 19 gennaio 1989 l'attrice ha sottoscritto una dichiarazione – in parte prestampata e in parte redatta a mano – che prevedeva, fra l'altro, quanto segue (doc. _):

                                              Accordo d'indennità

                                              Rimborso spese aiuto domestico fino 23.12.88

                                              Il (la) sottoscritto (a) conferma di aver convenuto con __________ a risarcimento delle proprie pretese, la somma di Fr. 1425.– (…).

                                              Nello stesso tempo dichiara che con il pagamento della convenuta somma è tacitato (a) in modo completo di tutte le pretese e che rinuncia con ciò ad ogni altra richiesta sulla base del sinistro summenzionato contro chicchessia, specialmente contro

                                              come pure nei confronti della __________.

                                              In un secondo “accordo d'indennità” dell'11 aprile 1990, che prevedeva il versamento di fr. 1400.– a titolo di “rimborso spese aiuto domestico 7.2.90 – 31.3.90”, la rinuncia a far valere ulteriori pretese derivanti dall'incidente è stata estesa al responsabile dell'infortunio (doc. _). Il 1° ottobre 1990 l'attrice ha sottoscritto dipoi un terzo accordo, in cui ha dichiarato di aver convenuto con la compagnia assicurativa un indennizzo di fr. 2500.– in favore della __________ per non meglio precisati danni (doc. _). In tale documento, tuttavia, la frase prestampata inerente alla rinuncia a far valere altre pretese è stata barrata. Il 15 dicembre 1993 e il 17 febbraio 1994 l'attrice ha firmato due nuovi accordi, relativi al pagamento di fr. 3092.10 (a titolo di “rimborso perdite di guadagno e spese mediche”) e di fr. 991.30 (per “rimborso perdite di guadagno 50% dal 12.2.94 al 6.3.1994”), in cui la rinuncia a far valere altre pretese nei confronti della convenuta è stata parimenti stralciata (doc. _).

                                         b)  Dai documenti appena citati si evince che l'attrice, in occasione dei versamenti effettuati dalla compagnia assicurativa, ha dichiarato a due riprese di rinunciare a ogni ulteriore pretesa nei confronti della convenuta, l'ultima volta l'11 aprile 1990. Essa non ha contestato nemmeno le argomentazioni della controparte, secondo cui gli accordi d'indennità vincolavano la parte lesa (risposta, pag. 7 in basso; replica, pag. 11 a 13), né ha preteso che le dichiarazioni di rinuncia da lei firmate fossero viziate da errore o altrimenti invalide. Invano si cercherebbe poi nell'incarto un qualsiasi elemento atto a concludere che l'interessata ignorasse le conseguenze dell'infortunio sulla sua capacità lavorativa nel periodo precedente la firma degli “accordi d'indennità”. Ne discende che, con i versamenti ricevuti fino all'11 aprile 1990 (per complessivi fr. 10 828.–: doc. _), essa ha rinunciato a far valere ulteriori pretese nei confronti della compagnia assicurativa per conseguenze dell'infortunio sorte fino a tale data. Contrariamente al parere della convenuta, la rinuncia non si estende tuttavia ai pregiudizi che si sono manifestati dopo di allora, ove appena si consideri che – come detto – negli accordi successivi all'11 aprile 1990 la dichiarazione di rinuncia prestampata è stata stralciata (doc. _). Giovi per altro ricordare che, secondo il Tribunale federale, una ricevuta a saldo – cui sono assimilabili le dichiarazioni sottoscritte dall'attrice – libera l'assicuratore solo dalle nuove pretese di cui l'assicurato ha potuto rendersi conto al momento della firma (DTF 100 II 45 consid. 1 con riferimenti). Ciò non è manifestamente il caso – né la convenuta pretende – per le conseguenze dell'infortunio successive alla firma dell'ultima rinuncia, l'11 aprile 1990.

                                   5.   L'attrice sostiene di essere stata inabile al lavoro – dopo l'aprile del 1990 – dal 23 agosto al 27 settembre 1993 (36 giorni d'incapacità totale), dal 14 febbraio al 14 marzo 1994 (29 giorni d'incapacità al 50%), dal 15 marzo al 15 dicembre 1994 (275 giorni d'incapacità al 50%), dal 16 dicembre 1994 al 15 gennaio 1995 (31 giorni d'incapacità totale) e dal 16 gennaio al 16 ottobre 1995 (270 giorni d'incapacità al 50%). La convenuta contesta, come detto, i giorni d'inabilità lavorativa indicati dalla controparte, ammettendo unicamente quelli risultanti dai doc. _ (risposta, pag. 8 a metà), ossia – per il periodo successivo all'aprile del 1990 – dal 23 agosto al 27 settembre 1993 (36 giorni d'incapacità totale) e dal 14 febbraio al 5 marzo 1994 (20 giorni d'incapacità al 50%). Per quel che riguarda il periodo dal 16 dicembre 1994 al 15 gennaio 1995 la compagnia assicurativa non nega l'inabilità lavorativa in quanto tale (cfr. anche duplica, pag. 4 verso il basso; conclusioni, pag. 6 in alto), ma sostiene che essa era dovuta a un intervento chirurgico al polso destro anziché all'arto sinistro ferito nell'incidente. A suo parere, il pregiudizio patito dall'attrice non è quindi riconducibile a tale evento.

                                         a)  In concreto non emerge dal fascicolo processuale alcun elemento atto a dimostrare che l'attrice sia rimasta inabile al lavoro nei periodi contestati dalla convenuta (dal 6 marzo al

                                              15 dicembre 1994 e dal 16 gennaio al 16 ottobre 1995). Le affermazioni dell'attrice appaiono del resto poco attendibili se si pensa che in un certificato allestito dal dott. __________ il 13 settembre 1995 (doc. _), da lui confermato all'udienza del 17 febbraio 1988 (act. VII/c, pag. 3 in fine), sono stati riepilogati i giorni in cui la paziente è risultata inabile al lavoro, senza che vi sia traccia dei periodi in questione. Anche il dott. __________, che ha visitato l'interessata il 23 novembre 1994, ha riferito come “in quel momento [fine novembre del 1994] non vi era nella signora __________ un'incapacità lavorativa riferita al problema del polso sinistro” (udienza del 17 febbraio 1998: act. VII/c, pag. 5 in alto). Certo, il dott. __________ ha dichiarato, in uno scritto del 30 marzo 1995, che l'attrice soffriva di un'invalidità valutabile nel 50% (doc. _). A parte il fatto però che il medico non ha certificato un periodo d'inabilità al lavoro, ma ha diagnosticato un'invalidità permanente, quanto figura nello scritto contrasta con altre risultanze istruttorie (sotto, consid. 6b) e non basta a provare l'incapacità lavorativa dell'attrice nei periodi da essa indicati.

                                         b)  Quanto all'inabilità dal 16 dicembre 1994 al 15 gennaio 1995 per problemi al polso destro, nulla consente di desumere che tali disturbi siano dovuti all'incidente del 10 marzo 1988, nel quale l'attrice ha riportato solo ferite al braccio sinistro e alla schiena (doc. _, 5° foglio verso il basso). Il dott. __________ ha anzi escluso “una componente infortunistica per quanto riguarda la sofferenza del nervo mediano a destra”, riconducendo il disturbo “a diversi fattori: ormonali, sovrappeso, lavori manuali in casa in qualità di casalinga” (deposizione del 17 febbraio 1998: act. VII/c, pag. 4 in basso). Ciò è stato confermato anche dal dott. __________, secondo cui il disturbo patito al polso destro, da egli definito “frequente e banale”, può essere causato da “lavori manuali con sforzi ripetitivi” (deposizione dell'11 novembre 1997: act. VII/b, pag. 4 a metà). L'attrice non ha dunque dimostrato a sufficienza un nesso di causalità naturale tra l'incidente del 10 marzo 1988 e l'inabilità al lavoro dal 16 dicembre 1994 al 15 gennaio 1995.

                                         c)  Dato quanto precede, alla convenuta sono opponibili soltanto i periodi d'inabilità lavorativa da essa riconosciuti, dal 23 agosto al 27 settembre 1993 (36 giorni d'incapacità totale) e dal 14 febbraio al 5 marzo 1994 (20 giorni d'incapacità al 50%). E siccome nei memoriali introduttivi la compagnia non ha contestato le argomentazioni dell'attrice in merito allo svolgimen­to dell'attività di casalinga o al calcolo della retribuzione giornaliera di fr. 120.– (risposta, ad 8a; duplica, pag. 5), le allegazioni dell'attrice vanno considerate ammesse (art. 184 cpv. 2 CPC). Ne consegue che le critiche avanzate nel memoriale conclusivo (pag. 13 in basso) appaiono ormai tardive. La convenuta non ha neppure revocato in dubbio l'obbligo di risarcire, per principio, siffatto pregiudizio. La rifusione del danno dovuto all'incapacità di svolgere mansioni di casa è per altro riconosciuta dalla più recente giurisprudenza, e ciò a prescindere dai costi effettivamente sopportati, ad esempio, per un aiuto domestico (DTF 127 III 405 consid. 4b con rinvii).

                                         d)  In conclusione il danno patito dall'attrice per la mancata attivi­tà di casalinga dal 23 agosto al 27 settembre 1993 e dal 14 febbraio al 5 marzo 1994 assomma a complessivi fr. 5520.– (36 giorni d'incapacità totale e 20 giorni d'incapacità al 50% retribuiti fr. 120.– il giorno). Dedotte le indennità già versate dalla compagnia assicurativa per la perdita di guadagno in tali periodi, pari a fr. 3941.80 (fr. 2950.50 dal 23 agosto al 27 set­tembre 1993: doc. _ e risposta, pag. 7 nel mezzo; fr. 991.30 dal 14 febbraio al 5 marzo 1994: doc. _), il credito dell'attrice si attesta, in definitiva, a fr. 1578.20. A tale importo vanno aggiunti interessi al 5% da una data intermedia ai periodi d'inabilità lavorativa (Brehm in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 101e ad art. 41 CO), che può essere ragionevolmente fissata il 1° dicembre 1993.

                                   6.   L'attrice adduce inoltre che l'incidente della circolazione le ha cagionato un'invalidità permanente del 50% e fa valere, per questo titolo, un mancato guadagno annuo di fr. 21 600.– che, capitalizzato secondo le tabelle di Stauffer/Schätzle (tavola 20a, coefficiente 22.87) conduce a una perdita di guadagno futura da essa valutata in complessivi fr. 493 992.– (petizione, pag. 14 a metà). La convenuta nega che la controparte sia afflitta da qualsiasi invalidità permanente e sostiene che i disturbi lamentati dall'attrice non trovano riscontro agli atti e, comunque sia, non sono tali da ostacolare lo svolgimento del suo lavoro. Essa contesta infine il calcolo del pregiudizio esposto nella petizione.

                                         a)   Il referto allestito dal dott. __________, della Clinica universitaria ortopedica __________, permette di accertare che i disturbi lamentati dall'attrice non impediscono a quest'ultima di svolgere normalmente l'attività di casalinga (perizia del 6 dicembre 1999, pag. 6, risposta n. 6). Il perito ha rilevato bensì che, in caso di lavori ripetitivi e pesanti, possono insorgere dolori tali da rendere necessarie alcune pause (loc. cit.), ma che ciò non influisce apprezzabilmente sulla facoltà dell'interessata di svolgere un lavoro a tempo pieno, pianificando adeguatamente le diverse attività in modo da evitare la ripetizione di sforzi massimi o di compiti che implicano l'apertura e la chiusura completa della mano sinistra (pag. 7, risposta n. 2). Ne ha concluso, lo specialista, che per l'attività di casalinga può sussistere “tutt'al più” un'invalidità del 10% (pag. 6, risposta n. 7; pag. 8, risposta n. 8). L'indicazione di un limite massimo teorico di invalidità non basta tuttavia a dimostrare un'invalidità effettiva. La valutazione astratta del 10% non è quindi sufficiente sotto il profilo dell'art. 42 CO (applicabile per il rinvio dell'art. 62 cpv. 1 LCStr).

                                         b)   Sentito come testimone, il dott. __________ ha dichiarato che “attualmente la situazione è molto difficile, poiché [l'attrice] ha difficoltà a trovare lavoro”, sicché a suo avviso la paziente è inabile al lavoro “in misura pressoché totale” (deposizione del 18 settembre 1997: act. VII/a, pag. 2 verso il basso). Tali affermazioni contraddicono però quanto figura nello scritto 30 marzo 1995 dello stesso medico, in cui questi valutava il grado d'invalidità “intorno al 50%” (doc. _, in fondo). Inoltre la sua deposizione è smentita dalla circostanza che il 1° settembre 1997 l'interessata ha cominciato a lavorare per la __________ in qualità di operaia a metà tempo (dichiarazione del datore di lavoro, dell'11 marzo 1998, nel fascicolo “istanza edizione documenti”; contratto di lavoro annesso al certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria, nel fascicolo XI). Simultaneamente, per di più, l'attrice ha esercitato altre attività accessorie remunerate (dichiarazione di __________, del 3 marzo 1997 con ricevute nel fascicolo “istanza edizione documenti”; deposizione di __________, del 7 luglio 1998: act. VII/e, pag. 3). Lo stesso dott. __________ ha ammesso, per altro, che le sue informazioni sulle difficoltà per l'attrice di trovare lavoro si fondavano su asserzioni di quest'ultima (verbale citato, pag. 2 in basso). Le sue affermazioni poi contrastano in modo evidente con gli accertamenti del perito giudiziario, che – come si è visto – ha valutato il grado d'invalidità nel 10% al massimo (referto, pag. 6 risposta 7). La testimonianza predetta, vaga e contraddetta da altre risultanze istruttorie, non basta pertanto a dimostrare una parziale invalidità dell'attrice.

                                         c)   Né potrebbe entrare in linea di conto nella fattispecie – per ipotesi – l'art. 42 cpv. 2 CO. Tale norma prescrive che il danno di cui non può essere provato il preciso importo è stabilito dal prudente criterio del giudice, avuto riguardo all'ordinario andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato. La disposizione ha tuttavia carattere eccezionale ed è applicabile unicamente quando il danno non possa essere dimostrato nel suo ammontare per mancanza di prove sull'entità esatta del pregiudizio o per l'impossibilità di esigere ragionevolmente l'assunzione delle prove necessarie (DTF 105 II 89 consid. 3 con richiami di giurisprudenza; Rep. 1988 pag. 287; Brehm, op. cit., n. 47 ad art. 42 CO). In concreto l'attrice ha ottenuto l'esecuzione della perizia richiesta. E il perito non ha accertato l'impossibilità di determinare il grado d'invalidità. L'ha semplicemente valutato, tutt'al più, nel 10%. Avesse voluto insistere per far accertare una sua invalidità effettiva, l'attrice avrebbe dovuto postulare – se mai – un complemen­to di perizia (art. 252 cpv. 2 CPC). Invece essa si limita a contestare le risultanze del referto (memoriale conclusivo, punto 5), ma ciò non è sufficiente per constatare una sua futura perdita di guadagno. Su questo punto la petizione è destinata perciò all'insuccesso.

                                   7.   Oltre alla rifusione del danno, l'attrice chiede un'indennità di fr. 20 000.– per torto morale. Sostiene di avere sofferto gravemente per le conseguenze dell'incidente, che l'hanno costretta a sopportare quattro interventi chirurgici, vari mesi d'inabilità al lavoro, dolori cronici all'arto ferito e un'invalidità permanente del 50%. La convenuta, da parte sua, nega che le sofferenze dell'attrice – definite passeggere e di lieve entità – possano giustificare una qualsiasi indennità a titolo di riparazione morale, la quale soggiace per giurisprudenza a condizioni restrittive ed è concessa solo in casi eccezionali.

                                         a)   L'art. 47 CO, applicabile per il rinvio dell'art. 62 cpv. 1 LCStr, dispone che nel caso di lesione corporale il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, può attribuire al danneggiato un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione. Il versamento di tale indennità si giustifica solo ove la vittima abbia subìto lesioni che eccedono, per la loro intensità, quanto una persona dev'essere ragionevolmente in grado di sopportare (Brehm, op. cit., n. 29 e 161 ad art. 47 CO con riferimenti). Secondo dottrina e giurisprudenza, un intervento chirurgico o a una degenza ospedaliera adempiono, per principio, i requisiti dell'art. 47 CO (II CCA, sentenza del 30 ottobre 1996 in re G., consid. 3; cfr. anche Schnyder in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, 2ª edizione, n. 12 ad art. 47 CO con rinvio). L'oggettiva gravità della lesione deve nondimeno essere soggettivamente risentita dall'interessato come una sofferenza fisica o morale, circostanza ch'egli deve rendere plausibile (Brehm, op. cit., n. 21 ad art. 47 CO).

                                         b)   Ravvisandosi i presupposti per una riparazione morale, nella fissazione dell'indennità il giudice fruisce di ampio potere d'apprezzamento (art. 4 CC). L'entità della somma non soggiace a regole generali, ma dev'essere stabilita in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto, tenendo conto – in particolare – del genere e della gravità del pregiudizio, dell'intensità e della durata delle conseguenze sulla personalità della vittima, come pure del grado di colpa dell'autore (cfr. Rep. 1998 pag. 247 consid. 6.1, 1990 pag. 219 in basso con rinvio). Nulla vieta tuttavia al giudice d'ispirarsi alle sentenze emanate in casi analoghi (DTF 127 IV 219 consid. 2e). Occorre altresì ponderare un tendenziale aumento delle indennità per torto morale concesse dalla recente giurisprudenza (Rep. 1998 pag. 247 consid. 6.1).

                                               Il Tribunale federale, chiamato a statuire nel caso di un infortunio sul lavoro che ha reso necessaria un'operazione ai legamenti crociati del ginocchio e ha cagionato alla parte lesa un'incapacità lavorativa di nove mesi, oltre a un lieve grado d'invalidità, ha riconosciuto alla vittima una riparazione morale di fr. 4000.– (DTF inedita del 20 aprile 1998 citata in: Hütte/Ducksch, Die Genugtuung, 3ª edizione, VIII/6 1998 segg.). Lo stesso Tribunale federale, nel caso di una ferita alla gamba che ha comportato un intervento chirurgico, una degenza ospedaliera di tre settimane e un'inabilità al lavoro di sei mesi, ha ritenuto appropriata un'indennità di fr. 2000.– (DTF 123 II 210). Il Tribunale d'appello, esaminato un caso di ferite che avevano richiesto una degenza ospedaliera di oltre un mese, postumi durevoli di lieve entità e parecchi mesi d'inabilità lavorativa, ha fissato un'indennità per torto morale di fr. 3000.– (II CCA, sentenza del 6 agosto 1993 in re S., consid. 7). Ancora il Tribunale d'appello, nel caso di un trauma facciale causato da un'aggressione che ha provocato una perdita di conoscenza iniziale, disturbi alla vista, la perdita di tre denti, cure dentarie complesse e una degenza ospedaliera di 6 giorni, ha assegnato alla parte lesa un'indennità di fr. 4000.– (II CCA, sentenza del 16 agosto 1994 in re P., consid. 4).

                                         c)   In concreto l'attrice ha riportato, in seguito all'incidente della circolazione, ferite alla schiena e al braccio sinistro (doc. _, 5° foglio verso il basso) che hanno reso necessari tre interventi chirurgici al polso sinistro (doc. _), hanno comportato più periodi d'inabilità lavorativa (doc. _) e continuano a cagionare dolori (perizia, pag. 4 in basso), pur senza renderla invalida (vedi consid. 5). L'attrice ha inoltre ampiamente spiegato e circostanziato le sofferenze patite a causa dell'infortunio, degli interventi chirurgici, dei lunghi periodi di degenza e dei dolori fisici persistenti all'arto leso (petizione, pag. 5 in alto, 7 verso il basso e 9 a metà; replica, pag. 5 a metà; memoriale conclusivo, pag. 3 nel mezzo). Le doglianze dell'attrice per i dolori al polso sono state per altro confermate dalle deposizioni dei colleghi di lavoro presso la ditta __________ (testimonianza di __________, del 18 giugno 1997: act. VII, pag. 2 nel mezzo e di __________, del 18 giugno 1997: act. VII, pag. 3 nel mezzo). Dal rapporto di polizia del 29 marzo 1988 emerge per altro un'indubbia colpa dell'assicurato nell'incidente, che si è immesso su una strada principale senza rispettare la precedenza dei veicoli che ivi transitavano (doc. _, 6° foglio verso il basso). Tutto ben ponderato, si giustifica pertanto di riconoscere all'attrice una riparazione per torto morale di fr. 4000.–. A tale indennità si aggiungono gli interessi al saggio del 5% dal 10 marzo 1988, data dell'infortunio (Brehm, op. cit., n. 101g ad art. 41 CO).

                                   8.   In conclusione, la pretesa dell'attrice per il pregiudizio causato dall'incidente della circolazione del 10 marzo 1988 ammonta a

                                         fr. 5578.20 (fr. 1578.20 per risarcimento danni, fr. 4000.– per torto morale), con interessi al 5% dal 10 marzo 1988 sull'importo di fr. 4000.– e dal 1° dicembre 1993 sull'importo di fr. 1578.20. L'opposizione sollevata dalla convenuta ai precetti esecutivi del 27 febbraio e dell'11 ottobre 1995 deve quindi essere rigettata in tale misura.

                                   9.   Gli oneri processuali seguono la pressoché totale soccombenza dell'attrice (art. 148 cpv. 1 CPC), la quale si vede riconoscere solo fr. 5578.20 dei fr. 548 634.40 chiesti con la petizione, rinunciandosi a riscuotere l'esigua quota che andrebbe a carico della convenuta. La tassa di giustizia (art. 17 cpv. 1 e 23 cpv. 1 LTG) è fissata in funzione del valore litigioso, che è quello della domanda (fr. 548 634.40). Le ripetibili sono commisurate orientativamente al dettato dell'art. 9 cpv. 1 TOA (art. 150 CPC; Rep. 1985 pag. 104 consid. 5). La pratica, non elementare dal profilo giuridico, ha richiesto una ragguardevole mole di lavoro per i patrocinatori della convenuta, sicché appare giustificato far capo all'aliquota medio-alta del 6% (fr. 33 000.– arrotondati). A ciò vanno aggiunte spese per presumibili fr. 2000.– (art. 3 TOA), onde un'indennità di fr. 35 000.– per ripetibili. Non si giustifica per converso l'applicazione dell'art. 12 TOA, sia perché i supple­menti previsti in tale norma entrano in considerazione solo ove il massimo della tariffa ad valorem non basti a rimunerare adegua­ta­mente l'avvocato (Rep. 1983 pag. 104 consid. 4) – ipotesi estranea alla fattispecie – sia perché la causa direttamente in appello non ha imposto ai legali della convenuta maggiori difficoltà rispetto a una causa analoga promossa davanti al Pretore (Rep. 1984 pag. 67 consid. 3b).

                                10.   La domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'attrice merita accoglimento, avendo essa reso verosimile l'impossibilità di far fronte alle spese di causa (art. 155 CPC) e la lite non risultando d'acchito sprovvista di ogni probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC). In esito all'attuale sentenza l'interessata ottiene bensì un risarcimento di fr. 5578.20, ma deve rifondere alla convenuta fr. 35 000.– per ripetibili, sicché nulla le rimane per coprire i propri oneri. Il beneficio dell'assistenza giudiziaria, ad ogni buon conto, non ha effetto retroattivo. Per quanto riguarda le prestazioni dei patrocinatori, ciò significa che solo gli atti da loro compiuti dopo la presen­ta­zio­ne della domanda, avvenuta il 18 febbraio 1999, sono assunti dall'ente pubblico (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 158 con rinvii). Quanto agli oneri processuali, l'attrice ha versato il

                                         25 novembre 1995 un anticipo di fr. 9000.– per le spese giudiziarie presunte. In tale misura la richiesta di assistenza giudiziaria è dunque priva d'oggetto (per analogia: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Losanna 1992, n. 6 ad art. 152, pag. 124 nel mezzo con richiamo; I CCA, sentenza del 22 ottobre 1996 nella causa G., consid. 12). Contrariamente a quan­to reputano Cocchi/Trezzini (op. cit., pag. 477, nota 566), il Consiglio di moderazione non ha mai “deciso il contrario”. Nella sentenza da loro citata (del 31 maggio 1996 nella causa avv. G., consid. 6) esso ha stabilito soltanto che non va posto in deduzio­ne dell'onorario spettante al patrocinatore d'ufficio quanto il clien­te era stato tenuto a versare come anticipo per le spese giudiziarie presunte (e che la Pretura aveva rimborsato al cliente di propria iniziativa). Il che è tutt'altra cosa. Nella fattispecie, per quan­to riguarda gli oneri processuali, il beneficio dell'assistenza giudiziaria si riferisce dunque alla dispensa dal pagamento di quanto eccede l'ammontare dell'anticipo prestato.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   La petizione è parzialmente accolta, nel senso che:

                                         a)  “La __________ ” è tenuta a versare a __________ la somma di fr. 5578.20 con interessi al 5% dal 10 marzo 1988 sull'importo di fr. 4000.– e dal 1° dicembre 1993 sull'importo di fr. 1578.20.

                                         b)  È rigettata in via definitiva l'opposizione della convenuta ai precetti esecutivi n. __________ del 27 febbraio 1995 e n. __________ dell'11 ottobre 1995 a lei notificati, limitatamente al capitale e agli interessi indicati nel dispositivo che precede.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia     fr.   9 000.—

                                         b)  perizia                       fr.   2 214.80

                                         c)  disborsi e spese      fr.      550.—

                                                                                fr. 11 764.80

                                         sono posti a carico di __________, che rifonderà alla controparte fr. 35 000.– per ripetibili.

                                   3.   __________ è posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria dal 18 febbraio 1999, nel senso che la differenza tra l'anticipo da lei versato (fr. 9000.–) e il totale degli oneri processuali a suo carico è assunto dallo Stato del Cantone Ticino. __________ è posta al beneficio del gratuito patrocinio degli avvocati dott. __________ e dott. __________, dal 18 febbraio 1999, per gli atti compiuti dai due legali dopo tale data.

                                   4.   Intimazione:

–   avv. dott. __________;

–   avv. __________;

–   avv. dott. __________ (limitatamente al dispositivo n. 3).

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

10.1995.100 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.04.2002 10.1995.100 — Swissrulings