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Ticino Tribunale penale cantonale 13.03.2020 72.2019.317

March 13, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·14,028 words·~1h 10min·4

Summary

Colpevole di appropriazione indebita aggravata ripetuta: avendo agito nella sua qualità di gerente di patrimoni e per procacciare a sé un indebito profitto, ripetutam. indebitamente impiegato a profitto proprio e di terzi valori patrimoniali che gli erano stati affidati, per tot di CHF 2'656'363.24

Full text

Incarto n. 72.2019.317

Lugano, 13 marzo 2020/lc

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Francesca Verda Chiocchetti, Presidente

GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere

Ugo Peer, cancelliere

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

e in qualità di accusatrice privata:  

ACPR 1 patrocinata dall’avv. RAAP 1

contro

IM 1, rappresentato dall’avv. DF 1

in carcerazione preventiva dal 3 giugno 2019 al 24 settembre 2019 (114 giorni),

in esecuzione anticipata della pena dal 25 settembre 2019;

imputato, a norma dell’atto d’accusa 277/2019 del 30 dicembre 2019, emanato dal

Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   appropriazione indebita (aggravata)

per avere,

nel periodo dal 12.03.2012 al 20.12.2016

a __________, __________, __________ e __________,

nella sua qualità di gestore di patrimonio

indebitamente e ripetutamente impiegato a profitto proprio o di terzi, valori patrimoniali affidatigli

e meglio nella sua veste di gestore patrimoniale di valori patrimoniali a lui affidati dai clienti __________, __________, __________, ACPR 1 e __________ e __________, indebitamente impiegato la somma complessiva equivalente a CHF 2'656'385.84 al cambio dell’epoca

e nel dettaglio

A danno di __________

                                1.1   in data 12.03.2012 a __________/__________ facendo trasferire ad __________, dalla relazione cifrata n° __________ denominata VIAGGI intestata a __________ presso __________ (poi divenuta __________) alla relazione cifrata n° __________ denominata CAMBIO presso __________ a lui intestata, e quindi prelevando per suoi scopi personali indebitamente impiegato i valori a lui affidati di complessivi CHF 495'197.90 al cambio dell’epoca, di cui titoli per CHF 492'013.40 e liquidità per CHF 3'184.50

A danno di __________

                                1.2   nel periodo dall’11.04.2013 all’01.06.2016, a __________ e a __________ prelevando dalla relazione ________ presso __________ intestata a __________, sulla quale aveva potere di firma individuale,

                                     -   in data 11.04.2013 EUR  15'060.00

                                     -   in data 02.05.2013 EUR  20'080.00

                                     -   in data 11.04.2014 EUR  16'064.00

                                     -   in data 22.04.2014 EUR    9'036.00

                                     -   in data 19.05.2014 EUR    9'036.00

                                     -   in data 23.06.2014 EUR    5'020.00

                                     -   in data 18.07.2014 EUR    8'032.00

                                     -   in data 23.03.2015 EUR  15'090.00

                                     -   in data 06.05.2015 EUR  15'090.00

                                     -   in data 08.06.2015 EUR  15'090.00

                                     -   in data 13.07.2015 EUR  15'090.00

                                     -   in data 17.08.2015 EUR  15'090.00

                                     -   in data 25.05.2016 EUR  15'090.00

trattenendo per ciascun prelievo metà della somma per suoi scopi personali nonché predisponendo la chiusura della relazione e trasferendo il saldo in data 01.06.2016 sulla relazione a lui intestata n° __________ presso __________ la somma di Euro 16'166.02, indebitamente impiegato EUR 86'434.00 equivalenti al cambio dell’epoca a CHF 98'370.40 e EUR 16'166.02, equivalenti al cambio dell’epoca a CHF 17'869.11, per un equivalente totale di CHF 116'239.51 al cambio dell’epoca

A danno di __________

                             1.3.1   in data 25.09.2014, a __________, prelevando dalla relazione __________ presso __________ intestata a __________ sulla quale disponeva di potere di firma individuale EUR 19'000.00 pari a CHF 22'948.20 al cambio dell’epoca, nonché

                             1.3.2   trasferendo in data 05.02.2016 il saldo residuo di EUR 5'246.18 pari a CHF 5'825.36 al cambio dell’epoca sulla relazione n° __________ a lui intestata presso __________,

indebitamente impiegato l’equivalente complessivo di CHF 28'773.56 al cambio dell’epoca

A danno di ACPR 1

                             1.4.1   nel periodo dal 18.11.2014 fino al 20.12.2016, a __________ e __________, prelevando dalla relazione n° __________ presso __________, intestata a ACPR 1, relazione sulla quale disponeva di potere di firma individuale, i seguenti importi

                                     -   in data 18.11.2014 EUR  20'080.00

                                     -   in data 07.01.2015 EUR  15'090.00

                                     -   in data 16.02.2015 EUR  15'090.00

                                     -   in data 21.05.2015 EUR  15'090.00

                                     -   in data 25.06.2015 EUR  15'090.00

                                     -   in data 03.08.2015 EUR  15'090.00

                                     -   in data 02.11.2015 EUR  15'090.00

                                     -   in data 07.12.2015 EUR  10'060.00

trattenendo per ciascun prelievo metà della somma per suoi scopi personali, indebitamente impiegato EUR 60'360.00 pari a CHF 66'574.93 al cambio dell’epoca, e prelevando

                                     -   in data 18.01.2016 EUR  15'090.00

                                     -   in data 08.02.2016 EUR  15'090.00

                                     -   in data 25.04.2016 EUR    6'036.00

                                     -   in data 14.07.2016 EUR  13'078.00

                                     -   in data 24.08.2016 EUR  13'078.00

                                     -   in data 06.09.2016 EUR  12'072.00

                                     -   in data 10.10.2016 EUR  15'090.00

                                     -   in data 08.11.2016 EUR  15'090.00

                                     -   in data 05.12.2016 EUR  15'090.00

trattenendo per sé l’interezza della somma indebitamente impiegato EUR 119'714.00 pari a CHF 130'570.79 al cambio dell’epoca, per complessivi EUR 180'074.00 equivalenti a CHF 197'145.72 al cambio dell’epoca nonché,

                             1.4.2   trasferendo in data 20.12.2016 il saldo della summenzionata relazione presso __________ alla relazione a lui intestata n° __________ sempre presso __________, indebitamente impiegato la somma EUR 1'235'414.99 pari a un importo di CHF 1'320'226.23 al cambio dell’epoca

indebitamente impiegato l’equivalente complessivo di CHF 1'517'371.95 al cambio dell’epoca

A danno di __________ e __________         1.5.1           nel periodo dal 29.12.2014 al 20.12.2016, a __________ e a __________, prelevando dalla relazione n° __________ presso __________ intestata a __________ e __________ sulla quale aveva potere di firma individuale

                                     -   in data 29.12.2014 EUR  50'200.00

                                     -   in data 07.01.2015 EUR  15'090.00

                                     -   in data 10.02.2015 EUR  15'090.00

                                     -   in data 06.05.2015 EUR  15'090.00

                                     -   in data 08.06.2015 EUR  15'090.00

                                     -   in data 13.07.2015 EUR  15'090.00

                                     -   in data 17.08.2015 CHF  10'000.00

                                     -   in data 02.11.2015 EUR  15'090.00

                                     -   in data 07.12.2015 EUR  10'060.00

                                     -   in data 18.01.2016 EUR  10'060.00

                                     -   in data 08.02.2016 EUR  15'090.00

                                     -   in data 25.05.2016 EUR    8'048.00

                                     -   in data 06.09.2016 EUR  13'078.00

                                     -   in data 10.10.2016 EUR  15'090.00

                                     -   in data 08.11.2016 EUR  15'090.00

                                     -   in data 05.12.2016 EUR  15'090.00

trattenendo per ciascun prelievo metà della somma per suoi scopi personali indebitamente impiegato CHF 5'000.00 ed EUR 121'173.00 pari a complessivi CHF 139'442.02 al cambio dell’epoca

                             1.5.2   nonché trasferendo in data 20.12.2016 il saldo residuo della relazione summenzionata presso __________ alla relazione n° __________ a lui intestata sempre presso __________,

indebitamente impiegato la somma di EUR 336'275.58 pari a CHF 359'360.90 al cambio dell’epoca

indebitamente impiegato l’equivalente complessivo di CHF 498'802.92 al cambio dell’epoca

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: art. 138 cifra 1 CP,

                                   2.   truffa, in alternativa ai punti 1.3.2 e 1.4.2

per avere, per procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia una persona affermando cose false o dissimilando cose vere, oppure confermandone subdolamente l’errore, inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui,

e meglio

                                2.1   a __________ in data 02.02.2016 inviando al consulente della relazione intestata a __________ presso __________ uno scritto nel quale la firma di __________ era stata apposta in bianco in precedenza, in cui veniva indicato, contrariamente al vero, di chiudere la relazione trasferendo il saldo alla relazione n° __________ a lui intestata presso __________, indotto il consulente a trasferire il 5.02.2012 a suo favore sulla summenzionata relazione EUR 5'246.18 pari a CHF 5'825.36 al cambio dell’epoca

                                2.2   nel corso del mese di dicembre 2016, a __________,

sapendo che il consulente di __________ __________ non avrebbe dubitato del suo agire, in forzadel rapporto amichevole e di fiducia instauratosi con il consulente bancario __________, che si occupava sia delle sue relazioni che della società __________ nonché delle relazioni dei suoi clienti, tra cui in particolare ACPR 1 e __________, ma anche __________ e __________, sulle quali egli aveva già diritto di firma individuale

aprendo dapprima in data 19.12.2016 presso __________ la relazione __________ a suo nome,

inviando quindi a __________ lo scritto “Geschftsbeziehung” di dta 13.12.2016, in cui veniva indicato contrariamente al vero di chiudere n° __________ presso __________, intestata a ACPR 1 con contestuale trasferimento della somma alla summenzionata di recente apertura relazione a lui intestata indicando come scopo “__________, adoperando a tal scopo una firma in bianco di ACPR 1 era stata apposta in bianco in precedenza,

vestendo il tutto presentando a __________ un contratto di consulenza “Beratungshonorar” avente quale oggetto la __________” (documentazione presentata anche per rapporto ai signori __________ di cui al punto 1.5.2)

indotto il consulente a trasferire in data 20.12.2016 alla relazione a lui intestata n° __________ sempre presso __________, la somma di EUR 1'235'414.99 pari a un importo di CHF 1'320'226.23 al cambio dell’epoca

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: art. 146 CP,

                                   3.   falsità in documenti

per avere, al fine di nuocere al patrimonio altrui o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto

abusato dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio

e meglio

                                3.1   a __________, in data 2.02.2016 aggiungendo su di un foglio in precedenza firmato in bianco da __________, il contenuto, ignoto alla signora, nel quale veniva indicato la volontà di chiudere la sua relazione presso _____ con trasferimento del saldo a una relazione intestata a IM 1, al fine di procedere così come descritto al punto 2.1

                                3.2   a __________ in data 12.12.2016 aggiungendo su di un foglio in precedenza firmato in bianco da ACPR 1, il contenuto, ignoto alla signora, nel quale veniva indicato la volontà di chiudere la sua relazione presso ______ con trasferimento del saldo a una relazione intestata a IM 1, al fine di procedere così come indicato nel punto 2.2

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: art. 251 cifra 1 CP;

Presenti:                   -   la Procuratrice pubblica PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1;

                                     -   l’avv. RAAP 1, patrocinatore di fiducia dell’accusatrice privata ACPR 1;

                                     -   in qualità di interprete per la lingua tedesca __________, i cui dati sono noti alla Corte.

Espletato il pubblico

dibattimento:               giovedì 12 marzo 2020, dalle ore 09:35 alle ore 18:10;

                                         venerdì 13 marzo 2020, dalle ore 17:10 alle ore 17:30.

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento

I.La Presidente propone alle parti di modificare i seguenti punti dell’atto d’accusa:

                                     -   il punto 1.4.1 nel senso di indicare “Eur 60'340.- pari a fr. 66'548.98” anziché “Eur 60'360.- pari a fr. 66'574.93” ed “per complessivi Eur 180'054.equivalenti a fr. 197'123.12” anziché “per complessivi Eur 180'074.equivalenti a fr. 197'145.72”;

                                     -   il punto 1.4.2 nel senso di indicare “pari a un importo di fr. 1'517'349.35”, anziché “pari a un importo di fr. 1'517'371.95”;

                                     -   a pag. 1, anziché indicare “la somma complessiva equivalente a fr. 2'656'385.84”, “la somma complessiva equivalente a fr. 2'656'363.24”;

                                     -   a pag. 4, anziché “art. 138 cifra 1 CP”, “art. 138 cifra 1 e 2 CP”;

                                     -   il punto 2.1 nel senso di indicare “5.2.2016” anziché “5.2.2012”;

                                     -   a pag. 5, al punto 2.2 nel senso di indicare “__________” anziché “__________”.

Le parti si dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

                                   II.   La Presidente propone alle parti di modificare il punto 3.2. dell’atto d’accusa nel senso di indicare “13.12.2016” anziché “12.12.2016”.

Le parti si dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Sentiti:                       -   la Procuratrice pubblica, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni: premette che “appropriazione indebita” nella lingua tedesca si dice “Veruntreuung”, parola che incorpora il termine “Treu” ovvero “fiducia”, sentimento principe di questo procedimento. A mente della PP la fiducia malriposta ha accompagnato ogni malversazione di questo incarto. In questa vicenda il denaro è stato affidato a chi è diventato un proprio amico, a chi era finanche visto come parte della propria famiglia. IM 1 partecipava a gioie e dolori delle proprie vittime. Una di esse, la signora ACPR 1, era diventata di fatto una madre per l’imputato. Ella diceva che era “il suo terzo figlio”. Lo conosceva da quasi 30 anni, così come da lunga data conosceva sua moglie ed i suoi figli. L’imputato ospitava le proprie vittime a __________ dove le “intortava”, dilettandole con corsi di cavallo. L’imputato, il cui suocero è un rinomato avvocato __________, si presentava bene e i clienti riponevano in lui piena fiducia, sentimento che si rafforzava negli anni. Le parti lese sono per di più suoi clienti di lungo corso coi quali l’imputato aveva instaurato un rapporto più che amichevole. IM 1 partecipava addirittura a matrimoni e funerali dei loro famigliari. Rapporto che era restato buono anche dopo il divorzio da sua moglie. __________ riferisce che ha conosciuto l’imputato nell’ambiente del _____. IM 1 si propone come una brava persona che risolve i problemi e che ha una personalità con un côté simpatico. S’interessa di musica, di teatro, di libri. È un buon interlocutore, capace di tenere compagnia. __________ ha ribadito più volte di avere riposto in lui piena fiducia, confidando nella sua lealtà. Familiarità e amicizia che caratterizzavano anche il rapporto con __________ Un rapporto di cieca fiducia che si trasformava in un rapporto professionale col conferimento di un mandato di gestione. Nel tempo la piena fiducia veniva tradita “goccia a goccia”. L’imputato, millantando scuse come l’aver troppo da fare e carpendo dai clienti compassione per il divorzio dalla moglie, si prendeva gioco di loro come ad esempio di __________, persona di cuore, oppure di ACPR 1, da lui chiamata __________, dimostratasi compassionevole per il fatto che l’imputato si stava separando dalla moglie. La PP si chiede quale sia la parola giusta per definire un agire così riprovevole e ricorda che viene chiamato sciacallo chi ruba in luoghi lasciati senza sorveglianza in seguito a calamità naturali come un terremoto. Anche IM 1 ha approfittato cinicamente delle disgrazie altrui compiendo un atto di sciacallaggio. Ha infatti compiuto senza scrupoli un atto spregevole di tale natura nel togliere tutto il patrimonio a una persona della quale sapeva essere prossima la morte. __________ era persona malata quando l’imputato ha eseguito due prelievi indebiti a sfavore di quest’ultimo, sottraendogli poi dopo la morte ulteriori fr. 400'000.facendo credere alla vedova che il denaro fosse investito in non si sa bene cosa, liquidità da ritenersi “fällig” ovvero esigibile, che potrà essere restituita. Va precisato a favore di IM 1, osserva la Pubblica accusa, che in avvio d’inchiesta “__________” è nome emerso grazie alle ammissioni dello stesso imputato. Si è trattato di un’iniziale collaborazione dell’imputato che non ha tuttavia avuto un seguito e che anzi è stata vanificata dal suo successivo comportamento processuale. La PP si chiede come può chiamarsi colui che, sapendo della morte di un cliente, con una lettera induce a trasferirne i soldi sulla sua relazione bancaria. Trattasi di lettera speculare a quella trovata per i __________. Dinanzi ad un tale scenario, la scusa del fisco germanico che terrorizzava i clienti cade. È l’imputato che ha deciso di sfruttare la situazione disagiata vissuta dai clienti, il fatto ch’essi avessero soldi in nero oppure che fossero stati colpiti da una disgrazia. IM 1 è stato un “losco sfruttatore delle disgrazie altrui”. Egli, a mente della Pubblica accusa, ha agito con premeditazione. Ha malversato a __________, a __________, a __________, a ACPR 1, a __________ e __________. Ha iniziato a delinquere dal 2012 quando non esistevano grandi problemi fiscali. Un agire spregiudicato per fine di lucro, per potersi mantenere un’automobile da fr. 100'000.-, per potere mantenere i figli e garantire alla moglie un elevato standard di vita prima e dopo il divorzio. I soldi li si prende seguendo la strategia del “buco tappa buco” da chi ha liquidità e anche da chi li ha investiti in titoli in quanto avrebbe comunque disinvestito. A mente della PP, la circostanza che IM 1 abbia agito come gestore patrimoniale nel delinquere, e che pertanto gli sia ascrivibile il reato di appropriazione indebita nella forma aggravata, è comprovata dal fatto ch’egli dal 2014 al 2018 ha addebitato sui conti dei clienti commissioni di gestione. L’applicazione in concreto della cifra 2 dell’art. 138 CP trova poi conferma nella presenza agli atti di un rendiconto fiduciario in ragione di un “Treuhandsmandat”. Vi è poi traccia di uno scambio di e-mail in cui si accenna ad investimenti in prodotti strutturati ovvero operazioni riconducibili, sottolinea la PP, ad una gestione patrimoniale. __________ chiama, del resto, l’imputato “Finanzmakler”. IM 1 ha trasferito i soldi di ACPR 1 da Singapore alla Svizzera, da __________ a __________, beneficiando così presso quest’ultimo istituto bancario di una procura individuale. Dal 2013 al 2015 IM 1 attinge un po’ da tutti i clienti per evitare di farsi scoprire, realizzando finanche la messinscena del servizio fotografico. ACPR 1 confrontata con questo progetto costruito ad arte ha dichiarato di non aver firmato alcuna “Geschäftsbeziehung”. Del progetto lei non sapeva nulla. __________ e __________ sono stati intortati per mesi con questa operazione imprenditoriale. IM 1 si lamenta che il tutto non sia decollato per colpa del team del progetto fotografico. Resta il fatto, sottolinea la PP, che l’imputato ha trasferito tutto il denaro sul conto “Pool” e per due anni “chi si è visto si è visto”. Se si analizza la messaggistica, si osserva che ACPR 1 chiamava i soldi “Flasche” e non traspare con chiarezza se i soldi si trovano presso __________ oppure presso __________. Resta il fatto che mai in questi messaggi IM 1 dice a ACPR 1 che era in divenire un progetto fotografico. Non si accenna chi fosse l’avente diritto economico di “__________” presso __________ oppure di “Orsacchiotto” presso __________. Agli atti (AI 46) è annesso un messaggio del 26.11.2017, ore 14.02, nel quale ACPR 1 ricorda a IM 1 che sono legati da un rapporto di amicizia che dura da 26 anni. Ha saputo da poco del conto “Pool” e gli chiede di darle informazioni. ACPR 1 è credibile. IM 1 “è abituato a mutare vestito, a mentire con tutti”, lui “sa intortare”, “__________ e __________ sono stati intortati per mesi”. A mente della PP, l’imputato “ha tradito quando prelevava, ma ha tradito anche in inchiesta”. Lui, in corso d’inchiesta, ha tenuto a dire di essere stato sfruttato in quanto i clienti avevano il nero e lui ci ha messo la faccia. Pure in questo caso, prosegue la PP, l’imputato non avrebbe potuto disporre come voleva del denaro essendo questo dello Stato germanico. Il magistrato, ritornando al comportamento processuale dell’imputato, gli rimprovera di essere stato autore di un vero e proprio “valzer di dichiarazioni”, e di avere detto tutto e il contrario di tutto, ad esempio in un caso avendo dapprima asserito di aver restituito fr. 15'000.-, per poi correggersi e dichiarare di avere ridato fr. 50'000.- per poi ancora ridurli a soli fr. 5'000.-. La PP ritiene che l’atto d’accusa è nei fatti comprovato. Non si può credere che i clienti sapessero ed accettassero l’uso del loro denaro per fini propri da parte di IM 1. La Pubblica accusa tiene a precisare che oltre alle falsità da lei indicate nell’atto di accusa relative, la prima, all’aggiunta su un foglio firmato in bianco da __________, all’insaputa della signora, di un ordine di chiusura della relazione bancaria di quest’ultima presso __________ e di trasferimento del saldo su una relazione intestata allo stesso imputato (punto 3.1) e, la seconda, all’aggiunta su un foglio firmato in bianco da ACPR 1, all’insaputa della signora, di un ordine di chiusura della relazione bancaria di quest’ultima presso __________ e di trasferimento del saldo su una relazione intestata allo stesso imputato (punto 3.2), ne andrebbero aggiunte delle altre. Il magistrato precisa di avere per errore ommesso di indicarne una terza ed una quarta (cfr. ad es. conferma telefonica a banca). Prosegue osservando che IM 1, a un dato momento della sua vita, si è trovato in difficoltà finanziarie. Egli non ha, tuttavia, voluto ridurre il suo standard di vita. Un livello elevato che gli serviva anche per restare in un certo ambiente elitario e per continuare ad avere clienti facoltosi. Egli ha scelto come clienti persone che, impaurite dall’autorità fiscale, non avrebbero controllato il suo operato. Ha un “modus operandi” simile con ogni suo mandante, “fa con tutti la medesima cosa” e “con alcuni s’inventa un progetto fotografico”. In diritto, la PP precisa di avere voluto lasciare spazio alla Corte prevedendo in alternativa ai punti 1.3.2 e 1.4.2 dell’atto di accusa le ipotesi di truffa indicate ai punti 2.1 e 2.2 dell’atto di accusa. Evidenzia, richiamando la dottrina del Basler Kommentar, che in questi casi d’inganno astuto, e di conseguente assenza di trasferimento del denaro per nullità del negozio giuridico, primeggia la truffa. Negli altri casi (1.1 – 1.2; 1.3.1; 1.4.1; 1.5.1 – 1.5.2 dell’atto d’accusa) è stata perpetrata appropriazione indebita nella sua forma aggravata (STF 6B_136/2008 e DTF 100 IV 30: “Treuhänder gehören zu der durch diesen Tatbestand erfassten Tätergruppe mit erhöhten Vertrauensanforderungen. Nach den tatsächlichen Feststellungen war er als Treuhänder tätig und genoss als solcher erhöhtes Vertrauen, ansonsten er bzw. die von ihm vertretenen Gesellschaften nicht für diese Vermögensverwaltung ausgewählt worden wären. Im massgeblichen Zeitraum stellten solche Geldaufbewahrungstätigkeiten einen bedeutenden, wenn auch nicht ausschliesslichen Teil seiner Erwerbstätigkeit dar”). Quanto alla falsità in documenti, il magistrato precisa che, fatta la precisazione di cui sopra, non occorre spendere particolari parole essendo dati pacificamente i relativi elementi costitutivi. Venendo alla pena, la PP rileva che aggrava la colpa di IM 1 non solo l’importanza della cifra di denaro di cui si è appropriato, pari a 2,6 milioni di franchi, ma anche il fatto che vi siano stati dei mesi in cui prelevava importi che andavano ben oltre lo stipendio medio di una persona, mesi in cui prelevava fr. 15'000.-, altri fr. 20'000.- e altri ancora fr. 30'000.-. Egli ha sfruttato la grande fiducia che i suoi clienti hanno riposto in lui. Ha agito con premeditazione e per mero scopo di lucro. Nel corso d’inchiesta, evidenzia la PP, rifiutarsi di rispondere alle domande degli inquirenti è un diritto. Se, tuttavia, si decide di mentire non si può poi pretendere che venga mitigata la pena rivendicando di avere assunto un comportamento collaborativo. Nell’ambito dell’interrogatorio di confronto con ACPR 1, IM 1 ha negato tutto, tacciandola finanche di essere maligna. Eloquente del deprecabile comportamento nel corso dell’istruttoria è poi il fatto che abbia asserito di non comprendere la lingua italiana e di necessitare di un interprete per la lingua tedesca, nonostante abbia frequentato il liceo nel Cantone Ticino e la sua famiglia viva in Ticino. L’imputato è arrivato anche a sostenere che quando ha fatto alcune ammissioni agli inquirenti era in uno stato di confusione, per poi ricredersi su questo punto, allorquando la PP gli ha ricordato che in quello stesso periodo delle ammissioni aveva scritto messaggi d’amore alla sua compagna e che per quelli egli non si riteneva caduto in confusione. Alla luce del concorso di reati (appropriazione indebita aggravata, truffa, falsità in documenti), ritenuta l’assenza di attenuanti, la PP chiede che sia inflitta a IM 1 la pena detentiva di 4 anni da espiare;

                                     -   l’avv. RAAP 1, rappresentante dell’accusatrice privata ACPR 1, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni: IM 1 ha fatto leva in modo bieco sull’amicizia della sua assistita, tentando di farla desistere dall’azione penale nei suoi confronti. Il delinquere dell’imputato ha avuto pesanti ripercussioni sulla situazione economica della sua assistita. È giusto, prosegue la patrocinatrice, che ACPR 1, in quanto parte lesa dal profilo patrimoniale costituitasi accusatrice privata, sia rappresentata in questo processo. IM 1 l’ha definita “causa di tutti i suoi mali”. ACPR 1 inoltrando denuncia a maggio 2019 ha permesso che le malversazioni dell’imputato venissero alla luce. Invero, il rapporto tra l’imputato e l’assistita andava ben oltre quello intercorrente fra un gestore patrimoniale e la propria cliente. Un’amicizia che risale a trent’anni fa, una frequentazione di lunga data, conoscenza che coinvolgeva anche le rispettive famiglie. ACPR 1 era legata a IM 1 da un rapporto di piena fiducia, ella riponeva in lui una “fiducia cieca” (AI 105, pag. 3). Nel 2005, ACPR 1 ha affidato il proprio patrimonio a IM 1, delegandogli la completa gestione del capitale. Fino al 2014 tutto procede bene, al netto di qualche perdita rendicondata. Nel 2014 l’imputato consiglia all’accusatrice priva di spostare i propri averi da Singapore al Canton Ticino presso __________. La cliente, vista l’inveterata fiducia verso di lui, acconsente. L’avv. RAAP 1 osserva che è doveroso precisare che la propria assistita è una cittadina germanica che non aveva dichiarato i suoi averi al fisco. Ella si sentiva rinfrancata che i suoi averi tornassero in Svizzera. È stata fatta oggetto di una procedura fiscale in Germania a seguito della quale ha saldato ogni pendenza con le autorità di quel Paese. IM 1 ha collegato l’apertura della relazione presso __________, istituto peraltro dove ACPR 1 non è mai stata, allo scambio di informazioni fiscali fra la Svizzera e la Germania. Così facendo, l’imputato ha detto l’ennesima bugia. Fin dal 2014 IM 1 ha temporeggiato con la sua cliente, dicendo che non aveva mai tempo per incontrarla. A “__________”, come confidenzialmente la chiamava, non dava più un rendiconto, non trasmetteva più estratti. I clienti erano intortati dal modo di fare dell’imputato, riponevano in lui una particolare fiducia, una piena fiducia e lui li ripagava accampando di volta in volta delle scuse per coprire i suoi misfatti. Verso la fine del 2017 ACPR 1 scopre che i soldi non si trovano più sul suo conto presso __________ ma sul conto intestato a IM 1. La decisione di denunciarlo è, pertanto, stata inevitabile. Visto il problema fiscale inerente a questi averi, la cosa è inesorabilmente venuta alla luce. IM 1 ha preso per il naso ACPR 1 per oltre un anno, comportamento che ha adottato anche con __________, il consulente fiscale dell’accusatrice privata. Alla richiesta di rendiconto della cliente, l’imputato ha risposto che i soldi si trovavano al loro posto presso __________, investiti in prodotti strutturati. Quello di IM 1 è stato un comportamento irrispettoso e triste. L’imputato ha fatto di tutto per evitare di essere oggi qui in aula. Ha tentato di giustificare i suoi agiti dicendo alla cliente che i soldi erano investiti in prodotti strutturati. La patrocinatrice chiede che i punti 1.4.1, 1.4.2 con alternativa 2.2 e 3.2, in fatto e in diritto, siano confermati, con contestuale condanna per i relativi reati. L’avv. RAAP 1, all’ipotesi che il mandato di gestione sia scaduto nel 2016, eccepisce che IM 1 ha sempre agito come gestore patrimoniale, anche dopo tale periodo. L’imputato gestiva gli averi che gli venivano affidati sulla base di un contratto di gestione. Gli atti comprovano questo fatto. __________, consulente di __________, lo indica a maggio/giugno 2014 come gestore patrimoniale esterno. ACPR 1 nutriva piena fiducia nei confronti di IM 1, gli aveva conferito un mandato conservativo per la gestione dei suoi averi e mai gli aveva dato il suo consenso ad attingere dagli stessi per uso personale. Le dichiarazioni in tal senso dell’accusatrice privata sono state lineari e coerenti sia nell’ambito del suo verbale d’interrogatorio, sia durante il verbale di confronto con l’imputato. D’altro canto, IM 1 ha ammesso la chiusura del conto con bonifico a favore della relazione a lui intestata e di avere prelevato in contanti i soldi della cliente. ACPR 1 non sapeva del conto “Pool”. Del resto, __________, il commercialista, conferma questa circostanza: “ACPR 1, saputa la cosa era molto arrabbiata”. La cliente voleva indietro il suo denaro. IM 1 afferma si averlo fatto per la sicurezza della cliente e adduce che ha agito in modo tracciabile, potendosi vedere la destinazione che aveva dato agli averi della stessa. __________, come detto, ha confermato che la cliente nulla sapesse del trasferimento dei suoi averi sul conto personale dell’imputato. Del resto, “non era con questo trasferimento che si sarebbero salvate capre e cavoli”. L’avv. RAAP 1 prende atto che le richieste di risarcimento da lei avanzate per conto della sua assistita sono state riconosciute dall’imputato. Postula, pertanto, l’accoglimento dell’istanza di risarcimento. Precisa che il danno economico subito da ACPR 1 è stato ingente. Ella è stata ferita da una persona che reputava amica. L’imputato ha assunto un comportamento deprecabile sia durante i fatti di cui all’atto di accusa, sia dopo l’emanazione dello stesso. IM 1 non si è mai scusato con ACPR 1. La lettera del 24.02.2020 è stata vissuta malissimo dall’accusatrice privata. L’avv. RAAP 1 chiede che l’atto di accusa sia confermato per quanto attiene ai punti concernenti la sua assistita con conseguenti condanne per l’imputato. Ribadisce, infine, la richiesta di ACPR 1 a che le siano riconosciute le pretese di risarcimento contenute nell’istanza presentata al dibattimento dalla legale, annessa al presente verbale quale doc. dib. 3, Precisa che l’importo di euro 60'360 va rivisto alla luce della correzione dell’atto di accusa fatte oggi in aula all’inizio del dibattimento;

                                     -   l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: premette che aveva preparato un’introduzione che, alla luce del taglio dato alla requisitoria dalla PP, muterà ritendo sia importante focalizzare l’attenzione sulle seguenti considerazioni. È vero che IM 1 dovrà rispondere di appropriazioni indebite ovvero di un reato in cui l’autore si appropria di qualcosa ai danni di una persona della quale ha leso la fiducia. La Pubblica accusa, tuttavia, nel suo intervento ha dimenticato di trattare il trascorso e la personalità dell’imputato. Nella requisitoria sono analizzati solo gli ultimi anni di IM 1. L’imputato ha sbagliato, tuttavia, prosegue il difensore, nel suo prima verbale di arresto abbiamo già delle sue ammissioni di colpevolezza. È vero che IM 1 non è stato lineare però, di fondo, se leggiamo i verbali agli atti, IM 1 riconosce di aver sbagliato. Il difensore comprende l’arrabbiatura di chi ha perso i soldi. Evidenzia, tuttavia, come al momento dei fatti in discussione ci trovavamo in un periodo dove un po’ tutti i gestori patrimoniali non solo erano preposti alla gestione dei patrimoni loro affidati, ma venivano sollecitati a trovare una soluzione anche in altri ambiti. Ciò ha comportato che anche diversi gestori patrimoniali si sono trovati nei pasticci. Nel caso di specie, IM 1 ha subito la pressione di chi si trovava nei guai perché in affanno col fisco germanico. Il difensore, diversamente da quanto sostenuto in requisitoria dalla PP, ribadisce che l’imputato non ha mentito ma ha riconosciuto le sue colpe. Egli è un incensurato di 60 anni che ha sbagliato. Il suo agire va, tuttavia, contestualizzato. La difesa passa, di seguito, in rassegna le imputazioni a carico dell’imputato. Premette che non sono contestati i punti 1.3.1 e 1.3.2 dell’atto di accusa. Quanto ai punti 1.4.1 e 1.4.2 dell’atto di accusa, essi sono ammessi in diritto con precisazioni. Con riferimento al punto 1.1 __________ non si è costituito accusatore privato. Non è contestato il trasferimento bancario dalla relazione “Viaggi” intestata al cliente presso __________ alla relazione “Cambio” presso __________ intestata allo stesso imputato, così come non sono contestati i prelevamenti per scopi personali da parte di quest’ultimo. Resta il fatto che IM 1, nel suo verbale del 19.06.2019 a pag. 2 righe 39-41, ha dichiarato che “avevamo concordato che io gli avrei restituito i soldi, cosa che ho fatto progressivamente. Mi resta da saldare circa Euro 150'000.- ”. D’altro canto, IM 1, nel verbale del 18.09.2019 a pag. 5 righe 18-20, ha pure affermato agli inquirenti che “__________ mi aveva detto di fare ciò che volevo, di trasferire i soldi anche sul mio conto e poi di far ritornare i soldi alla __________. Anche di questa cosa la vedova ne era al corrente”. Dal profilo procedurale, resta il fatto che non vi è stato alcun confronto fra il cliente e l’imputato. __________ ha inviato una e-mail in cui si asserisce che l’importo dovuto è esigibile a fine 2020. Né è utile fare un confronto con la vedova __________ per sapere quali siano stati i termini dell’accordo. In applicazione del principio “in dubio pro reo” deve quindi ritenersi accertata l’esigibilità per fine 2020. Ne deriva il proscioglimento di IM 1 dal reato di cui al punto 1.1 dell’atto di accusa. A titolo sussidiario, il difensore, ritenuto il mancato confronto con la vedova __________, e sempre in applicazione del principio “in dubio pro reo”, chiede che l’importo malversato sia contenuto ad Euro 150'000.-, essendo quanto ascritto in eccedenza da ritenersi restituito. In relazione al punto 1.2 dell’atto di accusa, ovvero quello relativo a presunte malversazioni per fr. 116'239,51 ai danni di __________, il rapporto fiduciario fra questi e l’imputato era stato saldato e durante il prossimo incontro si sarebbe dovuto fare il punto della situazione. Non sono date, pertanto, in questo caso né dal profilo oggettivo né da quello soggettivo gli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita. __________ si è detto impossibilitato a venire in Svizzera. Agli inquirenti non è stato possibile interrogarlo. Anche in questo caso, prosegue la difesa, vi è stato un accordo che ha stabilito l’esigibilità per fine 2020. Del resto, __________ non si è costituito accusatore privato. IM 1 ha ammesso che non ha saldato tutto e che andranno analizzati i relativi conteggi. Resta il fatto che, tenuto conto della versione più favorevole all’imputato, questi, a mente del difensore, va prosciolto anche per i fatti di cui dal punto 1.2 dell’atto di accusa. Venendo ai punti 1.3.1 e 1.3.2 dell’atto di accusa, __________ era al corrente sia del prelevamento da parte dell’imputato del suo denaro, sia del conseguente trasferimento dello stesso sul conto __________ in Svizzera. Il difensore rinvia al riguardo al verbale di confronto 09.07.2019 pag. 3 righe 38-41. Ribadisce, tuttavia, che questi due punti dall’atto di accusa non sono contestati. Con riferimento al punto 1.4 dell’atto di accusa, il difensore non contesta in linea di principio il reato di appropriazione indebita ascritto al suo assistito. Rileva tuttavia che non era certo quando l’imputato avrebbe dovuto restituire i soldi. ACPR 1 ha chiesto la restituzione del proprio denaro dopo l’incontro con __________. L’appropriazione indebita riconosciuta da IM 1 ai danni di questa accusatrice privata ammonta, a detta dell’avv. DF 1, a fr. 787'821.-. È quindi da limitarsi a questo importo rispetto a quello indicato nell’atto di accusa. I punti 1.5.1 e 1.5.2 dell’atto di accusa non sono contestati dall’imputato. La difesa rileva, tuttavia, che __________ e __________ non si sono costituiti accusatori privati. Osserva, inoltre, che nell’atto di accusa non è stato preso in considerazione l’importo restituito in contanti di Euro 40'000.-. Vi è poi stata un’ulteriore restituzione da parte di IM 1 a __________ e __________ pari a fr. 48'000.-. Vista l’assenza di un confronto fra l’imputato ed i clienti, in applicazione del principio “in dubio pro reo”, l’importo complessivo malversato va ridotto, a mente del difensore, a fr. 398'000.-. Quanto al reato di truffa di cui al punto 2 dell’atto di accusa, indicato dalla Pubblica accusa in alternativa ai punti 1.3.2 e 1.4.2 dell’atto di accusa, il difensore rileva che in concreto non vi è inganno astuto e di conseguenza non è realizzato il reato di cui all’art. 146 CP né verso __________, consulente di __________, né verso ACPR 1, né verso __________. Le malversazioni ammesse dall’imputato sono per intero da qualificarsi come appropriazioni indebite e non come truffe. Con riferimento al punto 3 dell’atto di accusa, il difensore eccepisce che IM 1, sia nel caso di cui al punto 3.1 sia in quello di cui al punto 3.2, ha consegnato a __________ per la chiusura delle relazioni presso quell’istituto bancario con trasferimento dei rispettivi saldi su un suo conto, “meri scritti”. Non si trattava di scritti con valore probatorio accresciuto, né di documenti ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP. Non era, inoltre, intenzione dell’imputato creare un documento falso ai sensi dell’art. 251 CP. Il difensore chiede, pertanto, che il suo assistito sia prosciolto da questo reato. Venendo alla commisurazione della pena, la difesa premette che IM 1 “non intende nascondersi dietro a un dito”. L’imputato, ieri, ha preso contatto con il figlio di ACPR 1 per porgergli le sue scuse. Non contesta le pretese risarcitorie avanzate dall’accusatrice privata. L’avv. DF 1 evidenzia di avere cercato di trovare una soluzione economica con l’avv. RAAP 1 per tacitare ACPR 1, tuttavia l’attuale difficile situazione finanziaria dell’imputato e il suo stato di detenzione non aiutano in tal senso. A livello concreto non c’è la possibilità di una soluzione economica. Qualora uscisse dal carcere e ritrovasse un lavoro potrebbe meglio affrontare questo aspetto. Il difensore rileva che il suo assistito è incensurato. IM 1 ha ammesso di avere illecitamente attinto ai soldi dei suoi clienti. Lo ha fatto, prosegue la difesa, per far fronte ai costi elevati per mantenere la ex moglie, priva di attività lavorativa, ed i figli agli studi. Ora intende cercare di cambiare vita e di dedicarsi dal profilo professionale ad altri settori come __________ oppure come __________. Il suo stato di carcerazione non gli ha permesso, per ovvi motivi, di portare un contratto di lavoro perfezionato in tal senso, tuttavia egli si è prodigato per trovare un’occupazione (doc. dib. 4). IM 1 intende tornare ad __________ e desidera anche riappacificarsi con la sua ex moglie. A mente della difesa, facendo una comparazione con altri casi affini (segnatamente 72.2004.31 e 72.2007.83), tenuto conto del valore sottratto, le pene detentive inflitte in precedenti giudizi sono variate dai 14 mesi e i 2 anni e 6 mesi. L’avv. DF 1 si dice, pertanto, sorpreso dalla richiesta da parte della Pubblica accusa di una pena di 4 anni di detenzione che ritiene eccessiva. Ricorda che una tale pena è stata erogata a carico di un notaio che, seppur al beneficio delle attenuanti del lungo tempo trascorso e della grave angustia, aveva pur sempre indebitamente sottratto la considerevole cifra di 10 milioni di franchi. La difesa evidenzia che nella commisurazione della pena da infliggere a IM 1 andrà, tra l’altro, considerato l’importo malversato e l’ammissione resa fin dai primi verbali d’interrogatorio. L’avv. DF 1 precisa che il fatto che in alcuni casi il proprio assistito sia caduto in confusione non deve andare a discapito di quest’ultimo. Ricorda che l’imputato è in prigione da giugno del 2019. Tutto ciò considerato, postula una pena detentiva di 24 mesi, posta per intero al beneficio della sospensione condizionale. Non si oppone alla fissazione di un periodo di prova di lunga durata. Ribadisce che l’imputato non si oppone alle pretese civili avanzate dell’accusatrice privata ACPR 1.

Considerato,                  in fatto ed in diritto

                                    I.   Vita, situazione finanziaria e precedenti penali dell’imputato

                                   1.   Queste le informazioni date agli inquirenti da IM 1 sulla sua situazione personale:

“…OMISSIS…”

(VI PP 03.6.2019, Al 11, p. 2 - 4).

A queste dichiarazioni l’imputato, in un successivo interrogatorio, ha aggiunto tra l’altro di ritenere che la moglie abbia sospeso la procedura di divorzio, dal momento che gli ha scritto una lettera proponendogli di dimenticare tutto e di tornare assieme. Sempre a dire dell’interrogato, anche il figlio __________, nel fargli visita, gli avrebbe chiesto di ritornare a casa (VI PP 18.9.2019, Al 138, p. 4).

                                   2.   Al dibattimento, IM 1 ha confermato quanto dichiarato in sede d’inchiesta, precisando che la procedura di divorzio con sua moglie è giunta a conclusione nel primo trimestre di questo anno. È, pertanto, stata pronunciata una sentenza di divorzio. Sulle sue prospettive di vita, egli si è così espresso:

" R: Ci sono due possibilità concrete. Innanzitutto di rientrare nella Svizzera tedesca a fine maggio, mi sono trasferito in __________ e ho la possibilità di stare più vicino ai miei figli e poi con la mia ex moglie ho comunque un buon rapporto. Per quanto riguarda la questione professionale, ho completamente chiuso col vecchio mondo. Mi sono sempre interessato di __________. E mi sono interessato di fare un corso di __________ per avere una formazione in questo campo. C’è la possibilità di fare un corso a __________. Sono in attesa di ricevere una risposta per avere un mandato nel settore __________ per __________. E poi vorrei fare il __________.”

(VI dib., p. 1-2).

                                   II.   Circostanze dell’arresto e prosieguo d’inchiesta

                                   3.   Il 6 maggio 2019 ACPR 1 ha sporto denuncia penale nei confronti di IM 1 per i reati di appropriazione indebita (art. 138 cifra 1 CP), truffa (art. 146 cpv. 1 CP), amministrazione infedele (art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP) e falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP), sostenendo che questi si è indebitamente appropriato di denaro da lei affidatogli in gestione. A mente della denunciante, IM 1 ha, all’insaputa della cliente, trasferito l’intero patrimonio di quest’ultima pari a Euro 1'235'414.99, giacente presso __________, a favore di un’altra relazione presso il medesimo istituto, relazione a lui intestata, per poi attingervi indebitamente. Fra la documentazione sequestrata dagli inquirenti presso __________ a seguito della denuncia vi è il formulario A dal quale IM 1 risulta avente diritto economico dei predetti averi. Gli estratti conto attestano che il patrimonio di ACPR 1 è stato eroso mediante disinvestimenti e prelievi a contanti riducendosi a luglio 2018 a fr. 35'000 con chiusura della relazione al 9 luglio 2018. Dalla documentazione sequestrata presso __________ è risultato, inoltre, che a partire dal 2015, ovvero quando l’imputato disponeva già di una procura generale sulla relazione di ACPR 1, sono stati eseguiti dei prelievi per oltre fr. 200'000, nonostante la cliente abbia dichiarato agli inquirenti di avere da lui ricevuto complessivamente, in tre o quattro occasioni, importi che variano fra fr. 4'000 a fr. 10'000.-, Sulla relazione bancaria intestata all’imputato, in sede istruttoria è emerso inoltre che egli ha trasferito anche il patrimonio dei signori __________ pari a circa Euro 340'000.- apparendo anche in questo caso avente diritto degli averi.

Il 3 giugno 2019 IM 1 è stato fermato dalla Polizia cantonale presso la sua residenza di __________ a seguito dell’emanazione in data 29 maggio 2019 da parte della PP PP 1 di un mandato di accompagnamento coattivo per essere sentito in qualità di imputato.

Nel prosieguo dell’inchiesta, stando alla tesi accusatoria, sono emerse ulteriori potenziali vittime di indebiti prelievi di denaro da parte dell’imputato. I clienti hanno, inoltre, contestato di aver beneficiato delle restituzioni di denaro così come ipotizzate dall’imputato e di aver autorizzato questi a trasferire gli importi dati in gestione a favore del conto a lui intestato.

Messo a confronto con le risultanze dell’istruttoria nel corso dell’intera inchiesta, IM 1 ha rilasciato agli inquirenti solo delle parziali ammissioni.

                                   4.   In data 5 giugno 2019 il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha accolto la richiesta di carcerazione preventiva formulata dalla PP il giorno precedente, constatando la presenza di sufficienti e concreti indizi di colpevolezza a carico di IM 1 e considerando sussistere sia un pericolo di collusione sia un pericolo di fuga (AI 24). Il rischio di inquinamento delle prove e il pericolo di recidiva hanno poi indotto il predetto giudice a prorogare la carcerazione preventiva in data 17 luglio 2019 fino all’8 ottobre 2019 (AI 98).

Su istanza del difensore dell’imputato, il 24 settembre 2019 la PP ha autorizzato l’esecuzione anticipata della pena detentiva a partire dal giorno successivo (AI 144).

                                   5.   Con l’atto d’accusa 277/2019 del 30 dicembre 2019, la PP ha rinviato a giudizio IM 1 per i reati citati in ingresso (doc. TPC 1).

                                  III.   Principi applicabili all’accertamento dei fatti

                                   6.   Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ed., Zurigo/San Gallo 2018, ad art. 10, n. 5, pag. 22; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2014, ad art. 10, n. 47, pag. 181 e segg.) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 22; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 39, n. 22, pag. 157 e § 62, n. 4, pag. 288; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 22; Hofer, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 185).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come

sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

                                   7.   In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; STF 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami, Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b), ovvero su circostanze di fatto certe dalle quali si può trarre, dopo un processo d’induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso, una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4). Fra questi indizi vi è la chiamata di correo, e cioè la confessione che riguarda, oltre che il confidente, anche altre persone: come ogni confessione, la chiamata in correità è, infatti, soltanto un indizio e non una testimonianza e/o una prova, provenendo essa da persona interessata e non libera (REP 1990, 353, consid. VI1; 1980, 192, consid. 3; 1980, 147, consid. 4; CCRP 9 luglio 1974 in causa G. e coimputati, p. 101 e segg.; 20 agosto 1985 in re Pi; M. Mini, I motivi di ricorso e la cognizione della CCRP: un tentativo di sintesi giurisprudenziale, uno scorcio sulle novità della revisione e qualche interrogativo, in RDAT II/1995 pag. 405 e seg.).

                                   8.   Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

(DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 23-24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 193-194; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

                                 IV.   Fatti in parte contestati e relativi accertamenti della Corte

                                   9.   IM 1 è solo in parte reo confesso avendo ammesso al dibattimento, così come già nel corso dell’inchiesta, solo una parte dei fatti contestatigli dalla Pubblica accusa. Di seguito, sono argomentati gli accertamenti fattuali della Corte con riferimento ai singoli capi d’imputazione.

Ascritta appropriazione indebita a danno di __________ (punto 1.1 AA)

                                10.   IM 1 non contesta di aver trasferito gli averi di __________ dalla relazione bancaria “Viaggi” intestata al cliente presso __________ alla relazione “Cambio” presso la __________ intestata allo stesso imputato. Egli neppure contesta che abbia prelevato da quest’ultimo conto per scopi personali.

L’imputato ha dichiarato, nel verbale del 18.09.2019 a pag. 5 righe 18-20, che “__________ mi aveva detto di fare ciò che volevo, di trasferire i soldi anche sul mio conto e poi di far ritornare i soldi alla __________. Anche di questa cosa la vedova ne era al corrente”. A suo dire, __________ era d’accordo in merito al trasferimento dei soldi sul suo conto, vale a dire quello intestato a IM 1, ma non sapeva invece dei prelevamenti poi indicati nell’atto di accusa. Ciò perché era morto. Lo stesso vale, sempre stando alle dichiarazioni dell’imputato, per i prelevamenti eseguiti mentre era in vita. IM 1 è stato chiaro: “li ho fatti senza che lui lo sapesse”.

L’imputato ha cercato, in aula, inizialmente di addurre una giustificazione: siccome aveva a suo dire arricchito il cliente e la moglie, questi gli avevano detto “fai quello che vuoi, per noi non è importante”.

Sennonché, questa libertà non si concilia con l’accordo di restituzione fatto, poi, con la vedova. L’imputato, nel suo verbale del 19.06.2019 a pag. 2 righe 40-41 (AI 57), ha dichiarato che con ella “avevamo concordato che io gli avrei restituito i soldi, cosa che ho fatto progressivamente. Mi resta da saldare circa Euro 150'000.- ”.

Si aggiunga che l’imputato ha dichiarato che al momento dei prelevamenti non aveva la disponibilità per restituire i soldi al cliente.

Certo, al dibattimento ha affermato che avendo concordato il termine al 31.12.2020, se non fosse stato in carcere, avrebbe avuto a disposizione 19 mesi per ridare il denaro. Ha spiegato che nel mondo della finanza le cose vanno molto veloci, sono come 5 anni ordinari.

Ma il punto è proprio questo. L’accordo è stato fatto con la vedova dopo la morte di __________, nel 2016, dopo i prelevamenti.

Ora, IM 1 non poteva escludere in alcun modo, al momento in cui ha eseguito i medesimi, che il cliente chiedesse la restituzione del suo capitale, così come d’altra parte fatto poi da __________. In quel periodo non c’era già l’accordo con scadenza al 2020. Nel momento in cui ha eseguito i prelevamenti, egli lo ha fatto sapendo che non poteva far fronte a un’eventuale domanda di restituzione. Sue ipotesi future di guadagno, e va sottolineato, mere ipotesi, non possono certo sanare quanto appena esposto.

Nulla muta quanto dichiarato dall’imputato al dibattimento, ossia che non vi sarebbe stato alcun problema a trovare un accordo per posticipare la data della restituzione.

Infatti, confrontato con l’email di __________ alla PP (doc. TPC 13), l’imputato ha così risposto:

“Non so come intendesse questa questione dell’'angelegt' ma io do per scontato che ritenesse la scadenza del 31.12.2020 come il momento in cui avrebbe dovuto disporre dei soldi. Non era importante come era investito il denaro, se in oro o altre cose”.

È lo stesso imputato che parla di “investito”, “se in oro o altre cose”. Certamente, non si tratta di un investimento il consumo del capitale per proprie spese personali.

Va precisato, poi, che l’imputato non poteva ragionevolmente credere di attribuirsi la disposizione, a suo piacimento, del capitale del cliente per il semplice fatto che un rimborso complessivo non era, a suo avviso, compatibile con l’esigenza di tutelare il patrimonio dal fisco tedesco. Ciò già solo per il fatto che lo Stato tedesco poteva in ogni momento decidere per un condono e questo avrebbe potuto comportare la dichiarazione fiscale dei valori.

A tutto ciò si aggiunge che durante l’inchiesta IM 1 aveva affermato di avere capito di avere sbagliato dal profilo penale e che è corretto che i soldi li avrebbe dovuti lasciare sul conto e prendere al massimo le sue commissioni. Dopo avrebbe dovuto valutare con la vedova per la nuova situazione fiscale.

Confrontato con tale sua dichiarazione, al dibattimento l’ha confermata.

Per quanto concerne l’importo eventualmente restituito alla vedova, va detto chiaramente che, al contrario di quanto affermato dalla difesa, lo stesso avrebbe valenza solo a livello di determinazione della colpa, non per fissare l’importo di cui IM 1 si è indebitamente appropriato. Infatti, il reato di appropriazione indebita è un “Tätigkeitsdelikt”. In altre parole, esso è già dato al momento in cui è effettuata l’appropriazione.

In fase d’inchiesta, come visto, l’imputato ha asserito: “Mi resta da saldare circa Euro 150'000.-”. Al dibattimento IM 1 ha inizialmente affermato di aver restituito a __________ Eur 150'000.-. Confrontato con il contenuto dell’email di cui si è già detto, ove la vedova asserisce di nulla avere ricevuto dall’imputato, questi ha dichiarato, dopo lunga riflessione, di non essere sicuro dell’importo che ha restituito e si è scusato per questo.

La Corte ha quindi reputato non esservi stata restituzione alcuna.

La contestazione procedurale sollevata dalla difesa solo in arringa sul mancato confronto fra IM 1 e la vedova della parte lesa cade nel vuoto, avendo, come visto, la Corte fondato il proprio giudizio di colpevolezza sulle dichiarazioni dello stesso imputato nonché sui riscontri oggettivi, fra cui gli estratti bancari, suffraganti queste ultime.

Confronto, del resto, che per questa come per le altre imputazioni di cui si dirà in seguito, non è stato chiesto dalla difesa né nell’ambito dell’istanza di notifica delle prove né al dibattimento.

I fatti di cui al punto 1.1 dell’atto di accusa sono, pertanto, qui accertati così come ascritti all’imputato.

Ascritta appropriazione indebita a danno di __________ (punto 1.2 AA)

                                11.   IM 1, con riferimento all’imputazione di cui al punto 1.2 dell’atto di accusa, contesta la realizzazione degli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo. L’imputato afferma che il rapporto fiduciario fra lui e __________ era stato saldato per poi precisare che in un prospettato incontro, mai avvenuto, i due avrebbero dovuto fare il punto della situazione, ritenendo possibile che esistesse ancora un residuo da ridare. L’esigibilità dell’importo da restituire, sempre a mente dell’imputato, era inoltre stata da entrambi concordata per fine 2020, circostanza che sarebbe, sempre secondo IM 1, suffragata dal fatto che __________ non si è costituito accusatore privato nel procedimento in discussione. IM 1, pur non disconoscendo di non aver estinto per intero il suo debito di restituzione, eccepisce l’assenza in istruttoria di un’analisi dei relativi conteggi, ciò che a suo dire impone, tenuto conto della versione a lui più favorevole, il proscioglimento per i fatti di cui dal punto 1.2 dell’atto di accusa.

Alla domanda se il cliente era al corrente che tratteneva degli importi per sé, l’imputato ha risposto: “non lo so. Era una situazione “Win - Win”, di vantaggio per tutte e due le parti. Da un lato io avevo la mia libertà e dall’altro essi avevano il loro vantaggio. Questo secondo la mia percezione. L’importante è che i soldi venivano restituiti il giorno “x”. Non so se lui sapesse oppure se addirittura non gli interessasse”.

Questo è quanto dichiarato da IM 1, ovvero che si è trattato di una sua “percezione”. Ha sostenuto di non sapere se il suo cliente fosse al corrente delle trattenute dell’imputato.

IM 1 giustifica i suoi prelevamenti affermando che avrebbe sempre rispettato le scadenze e che, come già ricordato, a __________ avrebbe restituito tutto, potendo tutt’al più sussistere un residuo dovuto.

Ora, anche qui, vale quanto spiegato per il cliente __________. Al momento dei prelievi l’imputato non poteva escludere che __________ gli chiedesse la restituzione del capitale.

Ma vi è di più. Al dibattimento la Corte ha ricordato all’imputato che durante l’inchiesta, alla domanda della PP che gli aveva fatto notare che si era appropriato della metà dei prelievi e poi di quanto trasferito sul conto postale, ha risposto: confermo di aver preso questi soldi e non dovevo farlo. IM 1 ha risposto: “genau”.

Quanto alla restituzione dell’importo di fr. 116'239.51, l’imputato ha affermato in un primo tempo di aver proceduto alla medesima. Fattogli notare che ancora nello scritto doc. TPC 15 __________ ha affermato di non avere ricevuto il versamento, ha tuttavia risposto che se ci sono delle differenze, le appianeremo nel prossimo incontro. Sulla base delle stesse dichiarazioni dell’imputato, non si può quindi credere che tale restituzione sia avvenuta.

Il fatto che __________ si sia detto impossibilitato a venire in Svizzera e che, pertanto, non sia stato possibile agli inquirenti interrogarlo, nulla cambia ai fini del predetto accertamento fattuale, essendo questo fondato su quanto detto dallo stesso imputato e sui riscontri oggettivi, segnatamente i relativi estratti bancari. Ciò che permesso di prescindere dal predetto confronto.

I fatti di cui al punto 1.2 dell’atto di accusa sono, pertanto, qui accertati così come ascritti all’imputato.

Ascritta appropriazione indebita a danno di __________ (punti 1.3.1 e 1.3.2 AA)

                                12.   IM 1 è reo confesso avendo ammesso in inchiesta e poi confermato al dibattimento i fatti contestatigli dalla Pubblica accusa, precisando tuttavia che __________ era a conoscenza sia del prelevamento da parte dell’imputato del suo denaro, sia del conseguente trasferimento dello stesso sul conto __________ in Svizzera come confermato dalla cliente nel verbale di confronto 09.07.2019 pag. 3 righe 36-41 (AI 92).

L’attendibilità della confessione di IM 1 è suffragata dalle risultanze processuali, segnatamente dalla sostanziale linearità e coerenza delle dichiarazioni dell’imputato, dalla versione di __________ nonché dalla documentazione bancaria agli atti.

Ne deriva che la Corte ha accertato i fatti così come esposti al punto 1.3 dell’atto di accusa.

Per il resto, nessuna risultanza istruttoria induce a ritenere che l’imputato abbia nel frattempo restituito anche solo una parte del denaro affidatogli da __________.

Ascritta appropriazione indebita a danno di ACPR 1 (punti 1.4.1 e 1.4.2 AA)

                                13.   IM 1 ammette in linea di principio il reato di appropriazione indebita contestatogli al punto 1.4 dell’atto di accusa, pur precisando che non gli era certo quando avrebbe dovuto procedere alla restituzione del denaro e che la richiesta del denaro da parte di ACPR 1 è avvenuta solo dopo l’incontro che c’è stato alla presenza di __________. L’imputato ne limita lo scoperto a fr. 787'821.-.

Anche in questo caso l’attendibilità dalle sostanziali ammissioni di colpevolezza da parte dell’imputato è suffragata dalle emergenze istruttorie, segnatamente dalla versione di ACPR 1 nonché dalla documentazione bancaria agli atti.

Pure con riferimento a questa cliente non trova accoglimento la richiesta dell’imputato di detrarre dall’importo del reato di appropriazione indebita quanto si dovesse accertare aver nel frattempo restituito IM 1 a questa cliente. Tale argomentazione non può essere seguita per le stesse motivazioni esposte sopra per il cliente __________, alle quali si rinvia.

Resta il fatto che nella commisurazione della pena si è ad ogni modo tenuto conto delle restituzioni eseguite in favore di ACPR 1, pari a 19 lingotti d’oro da 500 grammi l’uno e complessivi Eur 300'034.84.

I fatti di cui ai punti 1.4.1 e 1.4.2 dell’atto di accusa sono, pertanto, qui accertati così come ascritti all’imputato, con le sole modifiche, apportate con l’accordo delle parti ed evidenziate in ingresso nel presente giudizio, limitate agli importi ivi indicati ovvero per il punto 1.4.1 “Eur 60'340.- pari a fr. 66'548.98” anziché “Eur 60'360.- pari a fr. 66'574.93” e “per complessivi Eur 180'054.- equivalenti a fr. 197'123.12” anziché “per complessivi Eur 180'074.- equivalenti a fr. 197'145.72” nonché per il punto 1.4.2 “pari a un importo di fr. 1'517'349.35”, anziché “pari a un importo di fr. 1'517'371.95”.

Ascritta appropriazione indebita a danno di __________ e __________ (punti 1.5.1 e 1.5.2 AA)

                                14.   IM 1 non contesta i fatti di cui ai punti 1.5.1 e 1.5.2 dell’atto di accusa, pur evidenziando la circostanza che __________ e __________ non si sono costituiti accusatori privati. Eccepisce, tuttavia, che l’imputazione non considera l’importo ch’egli ha restituito in contanti di Euro 40'000.-, né un’aggiuntiva sua restituzione pari a fr. 48'000.-. Per l’imputato, inoltre, vista l’assenza di un confronto con questi clienti, in applicazione del principio “in dubio pro reo” l’importo complessivo malversato va ridimensionato a fr. 398'000.-.

Trattasi di un riconoscimento di colpevolezza del tutto credibile, essendo le ammissioni dell’imputato confermate in modo inequivocabile dalle risultanze d’inchiesta, segnatamente dallo scambio di messaggi dell’imputato con i clienti __________ nonché dalla pertinente documentazione bancaria in atti.

Da respingere è la richiesta da parte di IM 1 di scomputare dall’importo del reato di appropriazione indebita quanto egli ha a suo dire restituito ai clienti. Si richiamano anche in questo caso, fatti i debiti mutamenti, le argomentazioni già sviluppate da questa Corte per il cliente __________.

È nell’ambito della commisurazione della pena da infliggere all’imputato che si è tenuto conto delle restituzioni eseguite in favore di __________ e __________, pari a 3 lingotti d’oro da 500 grammi l’uno ed Euro 30'000.-.

Infine, è vero che i clienti __________ e __________ non sono stati interrogati dagli inquirenti e che non vi è stato un loro confronto con IM 1. Tuttavia questa Corte, come per gli altri clienti indicati nell’atto d’accusa, ha potuto prescindere da tale confronto ai fini del presente accertamento fattuale, poggiando quest’ultimo sulle ammissioni di colpevolezza dello stesso imputato confortate dalle emergenze istruttorie.

I fatti di cui al punto 1.5.1 e 1.5.2 dell’atto di accusa sono, di conseguenza, qui accertati così come ascritti all’imputato.

Ascritta falsità in documenti di cui ai punti 3.1 e 3.2 AA

                                15.   Per quanto concerne l’accusa di falsità in documenti, IM 1 ha riconosciuto sia di avere aggiunto il 2 febbraio 2016 a __________, su un foglio precedentemente firmato in bianco da __________, il contenuto, ch’ella ignorava, in cui si indicava la volontà di quest’ultima di estinguere la relazione presso __________ e di trasferire il saldo su una relazione a lui intestata, sia di avere aggiunto il 13 dicembre 2016 a __________ su un foglio precedentemente firmato in bianco da ACPR 1, il contenuto a lei ignoto in cui si indicava la volontà di quest’ultima di chiudere la relazione presso __________ e di trasferire il saldo a favore di una relazione a lui intestata.

L’imputato ha, pure, riconosciuto di avere fatto uso di entrambi i documenti, trasmettendoli al consulente __________.

Ne consegue che, nella sostanza, trovano conferma i fatti di cui ai punti 3.1 e 3.2 dell’atto di accusa.

                                  V.   In diritto

                                16.   In merito ai capi d’imputazione si ricorda, in diritto, come:

                              16.1   giusta l’art. 12 cpv. 2 CP commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente ritenuto che a tal fine basta che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio;

                              16.2   giusta l’art. 138 cifra 1 CP chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. L’appropriazione indebita a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte. Ai sensi della cifra 2 del disposto testé menzionato il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria se ha commesso il fatto in qualità di membro di un’autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell’esercizio di una professione, di un’industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l’autorizzazione da un’autorità.

                             16.3.   Giusta l’art. 251 cifra 1 CP chiunque al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d’inganno, di un tale documento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

                                 VI.   Colpevolezza

                                17.   la Corte ha deciso quanto segue.

                              17.1   In merito all’imputazione di cui al punto 1 dell’AA, IM 1 è stato riconosciuto colpevole di appropriazione indebita aggravata ripetuta per avere,

avendo agito nella sua qualità di gerente di patrimoni e per procacciare a sé un indebito profitto, ripetutamente indebitamente impiegato a profitto proprio e di terzi valori patrimoniali che gli erano stati affidati, per complessivi fr. 2'656'363.24 al cambio dell’epoca.

Questa sua condanna si basa essendo pacificamente realizzate le condizioni oggettive e soggettive di legge, sulla base delle risultanze processuali cosi come evidenziate ai considerandi da 9 a 14.

Il reato di appropriazione indebita è stato realizzato da IM 1 nella sua forma aggravata, avendo l’imputato agito come gestore di patrimonio. Qualificazione invero neppure contestata dalla difesa.

Basti qui ricordare l’esistenza delle commissioni di gestione, il rendiconto con l’indicazione “Treuhandsmandat”, nonché i riferimenti a investimenti in prodotti strutturati.

Quanto al reato di truffa (punto 2 dell’AA), proposto dalla PP in via alternativa ai punti 1.3.2 e 1.4.2, è vero che in caso di concorso, qualora l’affidamento dei valori si fondi su un atto giuridico nullo, va ritenuto il reato di truffa, tuttavia, nel caso concreto, l’affidamento era preesistente al trasferimento del patrimonio fondato sul falso materiale e la validità di tale affidamento non è venuta meno a seguito del medesimo.

                              17.2   Venendo all’imputazione di cui al punto 3 dell’atto di accusa, l’agire di IM 1 ha realizzato gli elementi costitutivi previsti dall’art. 251 cifra 1 CP sia dal profilo soggettivo che da quello oggettivo.

Siamo in presenza di scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica. Si tratta, inoltre, chiaramente di un falso materiale eseguito con dolo, nell’ambito del quale non è richiesto un valore probatorio accresciuto del documento falsificato.

L’imputato è, quindi, stato riconosciuto colpevole di falsità in documenti per avere, a __________, il 2 febbraio 2016 e il 13 dicembre 2016, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusato dell’altrui firma autentica e meglio rispettivamente di quella di __________ nonché di quella di ACPR 1 per formare documenti suppositizi, nonché fatto uso, a scopo d’inganno, di tali documenti come meglio descritto al considerando 15.

                                VII.   Colpa, prognosi, pena

                                18.   In merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda come:

                              18.1   giusta l’art. 40 cpv. 1 CP la durata minima della pena detentiva è di tre giorni rimanendo salva una pena detentiva più breve pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 36 segg. CP) o di una multa (art. 106 CP) non pagate ricordato come giusta il cpv. 2 di detta norma la durata massima della pena detentiva è di venti anni e che la pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente;

                              18.2   ai sensi dell’art. 43 CP il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore. La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena. La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte da eseguire;

                              18.3   giusta l’art. 47 cpv. 1 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali oltre che dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita ritenuto che conformemente al cpv. 2 di detta norma la colpa del reo è determinata secondo il grado di lesione o l’esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti tenuto conto delle circostanze interne ed esterne nonché secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione;

                              18.4   giusta l’art. 49 cpv. 1 CP se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata ma non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena;

                              18.5   giusta l’art. 51 CP il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento ritenuto che un giorno di carcere corrisponde ad un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria (art. 34 segg. CP).

                                19.   La colpa di IM 1 con riferimento al reato di appropriazione indebita aggravata ripetuta è tendenzialmente alta.

Dal profilo oggettivo, l’entità dell’appropriazione indebita, pari a complessivi fr. 2'656'363.24, è cospicua. L’agire illecito si è, inoltre, protratto su diversi anni, dal 2012 al 2016, ed è stato di una certa intensità sia considerato l’importante numero di operazioni indebite sia considerato il numero non trascurabile di clienti malversati.

Venendo all’aspetto soggettivo, la Corte non crede che IM 1 abbia intessuto relazioni interpersonali con i clienti, perlopiù facoltosi, già con lo scopo di approfittarne. Prova ne è che, prima del reato, preesisteva da lungo tempo un rapporto di amicizia con gli stessi. Resta il fatto ch’egli ha agito con dolo abusando della consolidata e cieca fiducia riposta in lui da chi lo reputava come “un familiare”. L’imputato ha, quindi, avuto gioco facile nel far leva sui sentimenti mal riposti di coloro che subivano il suo ascendente. Egli ha dimostrato così una certa assenza di scrupoli, in un caso spingendosi finanche a sottrarre denaro anche dopo la morte del cliente, approfittando cinicamente delle disgrazie altrui.

In relazione al reato di falsità in documenti, la colpa di IM 1 è di contro stata considerata di grado medio, ritenute le circostanze e le modalità dell’agire e considerato il numero di episodi imputati che è tutto sommato circoscritto.

Sempre nella commisurazione della pena, con riferimento ai fattori legati all’autore (Täterkomponenten), va detto che l’imputato aveva gli strumenti per condurre una vita onesta. Egli, dopo aver fatto carriera in banca, oltre a beneficiare di una solida situazione patrimoniale a __________, era arrivato a ricoprire presso __________ la posizione di “associate director” nel settore della consulenza alla clientela provata. Nonostante fosse nella condizione di proseguire sulla via della legalità, ha scelto di agire nell’illegalità.

A suo favore, si è tenuto conto della parziale collaborazione processuale come pure del fatto ch’egli abbia restituito a ACPR 1, 19 lingotti d’oro da 500 grammi l’uno e complessivi Eur 300'034.84 ed in favore di __________ e __________, 3 lingotti d’oro da 500 grammi l’uno ed Euro 30'000.-.

Ciò premesso, alla luce del quadro edittale e del concorso tra i reati, IM 1 è stato condannato alla pena detentiva di tre anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena anticipatamente espiata.

                                20.   Venendo alla disamina di un’eventuale sospensione della pena detentiva, ove esistono, sulle prospettive di recupero dell’autore, dei fondati dubbi che, tuttavia, non giustificano ancora, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale.

In concreto l’imputato, sebbene sia nel corso dell’inchiesta sia al dibattimento ha sconfessato in più occasioni perfino se stesso, ha in parte riconosciuto le proprie colpe, dimostrando una certa presa di coscienza della gravità degli atti commessi.

Egli ha, inoltre, restituito una parte del maltolto, ciò che induce questa Corte a sostenerne la prognosi con l’effetto educatore e, contemporaneamente, dissuasivo di una pena parzialmente sospesa.

La parte di pena da espiare è stata fissata in 18 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena anticipatamente espiata. Per il rimanente, essa è sospesa con un periodo di prova di 3 anni.

                               VIII.   Pretese civili

                                21.   Le pretese civili avanzate al dibattimento dall’AP ACPR 1, non contestate dall’imputato, sono state integralmente accolte.

                                 IX.   Indennità ai sensi degli artt. 429 e 431 CPP

                                22.   Alla luce dell’esito del giudizio, non è concessa alcuna indennità a IM 1 ai sensi degli art. 429 e 431 CPP.

                                  X.   Sequestri e confische

                                23.   È ordinato, a passaggio integrale della presente sentenza, il dissequestro del telefono cellulare marca Iphone 6S Plus IMEI __________ con carta SIM inserita (reperto no. 74236), dell’Ipad Air con custodia IMEI __________ (reperto no. 74237), del PC HP Pavillon all-in-one __________ (reperto no. 74794), con la precisazione che i predetti dispositivi saranno da restituire previa cancellazione dei dati della memoria e delle schede con anticipo dei costi da parte dell’imputato.

In applicazione dell’art. 192 cpv. 1 CPP, è ordinato il mantenimento agli atti dei reperti probatori 74785, 74786, 74787, 74788, 74789, 74790, 74791, 74792, 74793, 74795, 74796, 74797, 74798, 74800, 74801, 74802, mentre la mappetta trasparente contenente doc. cartacea __________ (reperto 74799) è dissequestrata a favore dell’avente diritto.

                                 XI.   Retribuzione del difensore d’ufficio

                                24.   Giusta l’art. 135 cpv. 2 CPP l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione del difensore d’ufficio al termine del procedimento, fermo restando come ai sensi del cpv. 4 di detta norma non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP) rispettivamente a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (art. 135 cpv. 4 lett. b CPP).

                                25.   Quo alla determinazione della retribuzione degli onorari del difensore d’ufficio (art. 132 CPP) si richiama l’art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, secondo cui l’onorario del patrocinatore che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- all’ora (di seguito solo h, DTF 132 I 201 consid. 8.7, STF 1P.161/2006 del 25.9.2006 consid. 3.2, 2P.17/2004 del 6.6.2006 consid. 8.5 e sentenza della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6b), nonché il cpv. 3 di suddetta norma secondo cui l’onorario del praticante legale è calcolato sulla base della tariffa di fr. 90.- / h. In forza alla pluriannuale giurisprudenza dell’allora Giudice dell’istruzione e dell’arresto quale autorità di tassazione delle note professionali prima dell’1.1.2011 la retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell'importanza della pratica, dell'impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d'ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (DTF 122 I 1 consid. 3a, STF 6B.273/2009 del 2.7.2009 consid. 2.1, 6B.960/2008 del 22.1.2009 consid. 1.1 e sentenza della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6c). In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (sentenze della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6d e del Consiglio di moderazione del 19.11.1996 in re avvocato, di seguito solo avv., B.). Inoltre, non vengono rimunerati interventi oltre lo stretto necessario o che sono da considerare eccessivi, rammentato come nell’assistenza giudiziaria lo Stato non deve assumersi prestazioni di sostegno morale o di aiuto sociale (STF 6B.464/2007 del 12.11.2007 consid. 4, sentenze della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6e e del Consiglio di moderazione del 21.6.1995 in re avv. B. e dell’8.11.1996 in re avv. B.). Relativamente alle spese l’art. 6 cpv. 1 e 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili prevede che al patrocinatore d’ufficio può essere riconosciuto un rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopiatura e di apertura e archiviazione incarto così come le altre spese sopportate nell’interesse del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, quelle di trasferta.

                                26.   Si premette che l’avv. __________, patrocinatore d’ufficio dell’imputato prima che in rappresentanza di quest’ultimo subentrasse quale difensore di fiducia l’avv. DF 1, non ha interposto reclamo alla Corte dei reclami penali (art. 135 cpv. 3 lett. a e 396 cpv. 1 CPP) avverso la decisione di retribuzione del suo onorario nonché delle sue spese e trasferte da parte della Corte.

Si ricorda che l’avv. __________ ha presentato la nota professionale 13 dicembre 2019, che è stata tassata per fr. 14'808.50, e meglio per fr. 13'095.- a titolo di onorari, per fr. 654.75 a titolo di spese e per fr. 1’058.75 a titolo di IVA (7,7%).

Il condannato IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 14'808.50.

                                XII.   Tassa di giustizia e spese

                                27.   Gli oneri processuali sono posti per intero a carico del condannato.

Visti gli art.                     12, 40, 43, 44, 47, 49, 51, 138 cifra 1 e 2, 251 cifra 1 CP;

135, 192, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                                1.1   appropriazione indebita aggravata, ripetuta

per essersi,

avendo agito nella sua qualità di gerente di patrimoni e per procacciare a sé un indebito profitto,

ripetutamente indebitamente impiegato a profitto proprio e di terzi valori patrimoniali che gli erano stati affidati, per complessivi fr. 2'656'363.24 al cambio dell’epoca, e meglio per avere

                            1.1.1.   in data 12.3.2012 a __________/__________ facendo trasferire a __________, dalla relazione cifrata n° __________ denominata VIAGGI intestata __________ presso __________ (poi divenuta __________) alla relazione cifrata n° 10 __________ denominata CAMBIO presso __________ a lui intestata, e quindi prelevando per suoi scopi personali indebitamente impiegato i valori a lui affidati di complessivi fr. 495'197.90 al cambio dell’epoca, di cui titoli per fr. 492'013.40 e liquidità per fr. 3'184.50;

                            1.1.2.   nel periodo dall’11.4.2013 all’1.6.2016, a __________ e a __________ prelevando dalla relazione __________ presso __________ intestata a __________, sulla quale aveva potere di firma individuale,

                                     -   in data 11.4.2013 Eur 15'060.-

                                     -   in data 2.5.2013 Eur 20'080.-

                                     -   in data 11.4.2014 Eur 16'064.-

                                     -   in data 22.4.2014 Eur 9'036.-

                                     -   in data 19.5.2014 Eur 9'036.-

                                     -   in data 23.6.2014 Eur 5'020.-

                                     -   in data 18.7.2014 Eur 8'032.-

                                     -   in data 23.3.2015 Eur 15'090.-

                                     -   in data 6.5.2015 Eur 15'090.-

                                     -   in data 8.6.2015 Eur 15'090.-

                                     -   in data 13.7.2015 Eur 15'090.-

                                     -   in data 17.8.2015 Eur 15'090.-

                                     -   in data 25.5.2016 Eur 15'090.trattenendo per ciascun prelievo metà della somma per suoi scopi personali nonché predisponendo la chiusura della relazione e trasferendo il saldo in data 1.6.2016 sulla relazione a lui intestata n° __________ presso __________ la somma di Eur 16'166.02, indebitamente impiegato Eur 86'434.equivalenti al cambio dell’epoca a fr. 98'370.40 e Eur 16'166.02, equivalenti al cambio dell’epoca a fr. 17'869.11, per un equivalente totale di CHF 116'239.51 al cambio dell’epoca;

                             1.1.3   in data 25.9.2014, a __________, prelevando dalla relazione __________ presso __________ intestata a __________ sulla quale disponeva di potere di firma individuale Eur 19'000.- pari a CHF 22'948.20 al cambio dell’epoca, nonché trasferendo in data 5.2.2016 il saldo residuo di Eur 5'246.18 pari a fr. 5'825.36 al cambio dell’epoca sulla relazione n° __________ a lui intestata presso __________, indebitamente impiegato l’equivalente complessivo di CHF 28'773.56 al cambio dell’epoca;

                             1.1.4   nel periodo dal 18.11.2014 fino al 20.12.2016, a __________ e __________, prelevando dalla relazione n° __________ presso __________, intestata a ACPR 1, relazione sulla quale disponeva di potere di firma individuale, i seguenti importi:

                                     -   in data 18.11.2014 Eur 20'080.-

                                     -   in data 7.1.2015 Eur 15'090.-

                                     -   in data 16.2.2015 Eur 15'090.-

                                     -   in data 21.5.2015 Eur 15'090.-

                                     -   in data 25.6.2015 Eur 15'090.-

                                     -   in data 3.8.2015 Eur 15'090.-

                                     -   in data 2.11.2015 Eur 15'090.-

                                     -   in data 7.12.2015 Eur 10'060.trattenendo per ciascun prelievo metà della somma per suoi scopi personali, indebitamente impiegato Eur 60'340.- pari a fr. 66'548.98 al cambio dell’epoca, e prelevando

                                     -   in data 18.1.2016 Eur 15'090.-

                                     -   in data 8.2.2016 Eur 15'090.-

                                     -   in data 25.4.2016 Eur 6'036.-

                                     -   in data 14.7.2016 Eur 13'078.-

                                     -   in data 24.8.2016 Eur 13'078.-

                                     -   in data 6.9.2016 Eur 12'072.-

                                     -   in data 10.10.2016 Eur 15'090.-

                                     -   in data 8.11.2016 Eur 15'090.-

                                     -   in data 5.12.2016 Eur 15'090.trattenendo per sé l’interezza della somma, indebitamente impiegato Eur 119'714.- pari a fr. 130'570.79 al cambio dell’epoca, per complessivi Eur 180'054.- equivalenti a fr. 197'123.12 al cambio dell’epoca nonché, trasferendo in data 20.12.2016 il saldo della summenzionata relazione presso __________ alla relazione a lui intestata n° __________ sempre presso __________, indebitamente impiegato la somma Eur 1'235'414.99 pari a un importo di fr. 1'320'226.23 al cambio dell’epoca, indebitamente impiegato l’equivalente complessivo di fr. 1'517'349.35 al cambio dell’epoca;

                             1.1.5   nel periodo dal 29.12.2014 al 20.12.2016, a __________ e a __________, prelevando dalla relazione n° __________ presso __________ intestata a __________ e __________ sulla quale aveva potere di firma individuale

                                     -   in data 29.12.2014 Eur 50'200.-

                                     -   in data 7.1.2015 Eur 15'090.-

                                     -   in data 10.2.2015 Eur 15'090.-

                                     -   in data 6.5.2015 Eur 15'090.-

                                     -   in data 8.6.2015 Eur 15'090.-

                                     -   in data 13.7.2015 Eur 15'090.-

                                     -   in data 17.8.2015 fr. 10'000.-

                                     -   in data 2.11.2015 Eur 15'090.-

                                     -   in data 7.12.2015 Eur 10'060.-

                                     -   in data 18.1.2016 Eur 10'060.-

                                     -   in data 8.2.2016 Eur 15'090.-

                                     -   in data 25.5.2016 Eur 8'048.-

                                     -   in data 6.9.2016 Eur 13'078.-

                                     -   in data 10.10.2016 Eur 15'090.-

                                     -   in data 8.11.2016 Eur 15'090.-

                                     -   in data 5.12.2016 Eur 15'090.trattenendo per ciascun prelievo metà della somma per suoi scopi personali, indebitamente impiegato fr. 5'000.- ed Eur 121'173.pari a complessivi fr. 139'442.02 al cambio dell’epoca, nonché trasferendo in data 20.12.2016 il saldo residuo della relazione summenzionata presso __________ alla relazione n° __________ a lui intestata sempre presso __________, indebitamente impiegato la somma di Eur 336'275.58 pari a CHF 359'360.90 al cambio dell’epoca, indebitamente impiegato l’equivalente complessivo di fr. 498'802.92 al cambio dell’epoca;

                                1.2   falsità in documenti

per avere,

a __________,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

abusato dell’altrui firma autentica per formare un documento suppositizio, nonché fatto uso, a scopo d’inganno, di tali documenti,

e meglio,

                             1.2.1   a __________, in data 2.2.2016, aggiungendo su di un foglio in precedenza firmato in bianco da __________, il contenuto, ignoto alla signora, nel quale veniva indicata la volontà di chiudere la sua relazione presso __________ con trasferimento del saldo a una relazione intestata a IM 1, e fatto uso di questo documento inviandolo lo stesso giorno al consulente __________ di __________;

                             1.2.2   a __________, in data 13.12.2016, aggiungendo su di un foglio in precedenza firmato in bianco da ACPR 1, il contenuto, ignoto alla signora, nel quale veniva indicata la volontà di chiudere la sua relazione presso __________ con trasferimento del saldo a una relazione intestata a IM 1, e fatto uso di questo documento inviandolo al consulente __________ di __________;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   Di conseguenza,

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 3 (tre) anni,

da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena anticipatamente espiata.

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 18 (diciotto) mesi, con un periodo di prova di anni 3 (tre). Per il resto è da espiare.

                                   4.   IM 1 è inoltre condannato a versare all’accusatrice privata ACPR 1, a titolo di risarcimento danni, Eur 759'790.15 oltre interessi al 5% dal 18.11.2014 su Eur 10’040.-, dal 7.1.2015 su Eur 7’545.-, dal 16.2.2015 su Eur 7’545.-, dal 21.5.2015 su Eur 7’545.-, dal 25.6.2015 su Eur 7’545.-, dal 3.8.2015 su Eur 7’545.-, dal 02.11.2015 su Eur 7’545.-, dal 7.12.2015 su Eur 5’030.-, dal 18.1.2016 su Eur 15'090.-, dall’8.2.2016 su Eur 15'090.-, dal 25.4.2016 su Eur 6’036.-, dal 14.7.2016 su Eur 13'078.-, dal 24.8.2016 su Eur 13'078.-, dal 6.9.2016 su Eur 12’072.-, dal 10.10.2016 su Eur 15'090.-, dall’ 8.11.2016 su Eur 15'090.e dal 05.12.2016 su Eur 15'090.-, e, a titolo di indennità per spese legali, fr. 25’512.45 oltre interessi al 5% a far tempo dall’emanazione della sentenza.

                                   5.   A IM 1 non è accordato alcun indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi degli art. 429 e 431 CPP.

                                   6.   È ordinato, a passaggio integrale della presente sentenza, il dissequestro di quanto segue:

                                     -   telefono cellulare marca Iphone 6S Plus IMEI __________ con carta SIM inserita (reperto no. 74236);

                                     -   Ipad Air con custodia IMEI __________ (reperto no. 74237);

                                     -   PC HP Pavillon all-in-one __________ (reperto no. 74794);

con la precisazione che i predetti dispositivi saranno da restituire previa cancellazione dei dati della memoria e delle schede con anticipo dei costi da parte dell’imputato.

                                   7.   In applicazione dell’art. 192 cpv. 1 CPP, è ordinato il mantenimento agli atti dei seguenti reperti probatori:

                                     -   cartone contenente documentazione cartacea (reperto 74785);

                                     -   fascicolo appeso ACPR 1 (reperto 74786);

                                     -   fascicolo appeso __________ (reperto 74787);

                                     -   fascicolo appeso documentazione cartacea mista __________ (reperto 74788);

                                     -   fascicolo appeso documentazione cartacea mista __________ (reperto 74789);

                                     -   fascicolo appeso documentazione bancaria ACPR 1 (reperto 74790);

                                     -   mappetta trasparente onorari società __________ (reperto 74791);

                                     -   mappetta rossa copia contratto affitto __________ (reperto 74792);

                                     -   fascicolo appeso contenente doc. cartacea inerente alla società __________ (reperto 74793);

                                     -   fascicolo appeso contenente doc. cartacea __________ (reperto 74795);

                                     -   fascicolo appeso contenente doc. cartacea __________ (reperto 74796);

                                     -   mappetta gialla contenente doc. bancaria __________ (reperto 74797);

                                     -   contratto

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