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Ticino Tribunale penale cantonale 03.12.2019 72.2019.276

December 3, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·4,177 words·~21 min·6

Summary

Infrazione aggravata LStup: in parte in correità, rispettivamente in complicità, alienato e/o procurato in altro modo nonché detenuto complessivi 567.82 g di cocaina. Soggiorno illegale. Ripetuta guida senza autorizzazione: condotto ripetutam. un veicolo noleggiato nonostante il divieto di condurre

Full text

Incarto n. 72.2019.276

Lugano, 3 dicembre 2019/lc

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali

composta da:

giudice Francesca Verda Chiocchetti, Presidente

Ugo Peer, cancelliere

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       Ministero Pubblico

contro                             IM 1,

rappresentata dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva dal 6 agosto 2019 al 31 ottobre 2019 (87 giorni), in esecuzione anticipata della pena dal 1. novembre 2019;

IM 2,

rappresentato dall’avv. DUF 2

in carcerazione preventiva dal 6 agosto 2019 al 5 novembre 2019 (92 giorni);

imputati, a norma dell'atto d'accusa 245/2019 del 14 novembre 2019, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                  A)   IM 1

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

per avere,

senza essere autorizzata,

nel periodo estate 2017 – 06.08.2019,

a __________, __________, __________, __________, __________ ed in altre imprecisate località del Canton Ticino,

in parte in correità con IM 2 e/o in parte in correità, rispettivamente, in complicità con __________,

alienato e procurato in altro modo a terze persone almeno 472.6 grammi di cocaina,

nonché

detenuto, in parte destinati all’alienazione, 100.22 grammi di cocaina,

e meglio,

per avere

                               1.1.   nel periodo estate 2017 – dicembre 2017,

a __________, __________ ed in altre imprecisate località del Canton Ticino,

acquistandoli previamente da terze non meglio precisate persone, alienato complessivi 20 grammi di cocaina

e meglio

                            1.1.1.   a __________, nel corso dell’estate 2017, 15 grammi di cocaina a __________;

                            1.1.2.   a __________, nel corso del mese di dicembre 2017, 5 grammi di cocaina a IM 2;

                               1.2.   nel periodo febbraio 2018 – 06.08.2019,

a __________, __________, __________, __________ ed in altre imprecisate località del Canton Ticino,

agendo in parte in correità con __________ e/o in parte in correità, rispettivamente, in complicità con __________,

acquistandoli previamente in più occasioni da __________, o per il tramite di quest’ultimo, detenuto un quantitativo complessivo di circa 1'800.00 grammi di cocaina (di cui una parte consumata dai tre correi)

avendo infine alienato nonché procurato in altro modo nell’ambito dell’attività di vendita al dettaglio da loro messa in atto,

almeno 452.6 grammi di cocaina,

segnatamente

                            1.2.1.   nel periodo febbraio 2018 – 06.08.2019, alienato e procurato in altro modo almeno 417.6 grammi di cocaina, in parte in correità con IM 2 e/o in parte in correità, rispettivamente, in complicità con __________,

a __________, a __________, ad __________, a __________, a __________, a __________, a __________, a __________ e a __________;

                            1.2.2.   nel corso del mese di maggio 2019, alienato 5 grammi di cocaina a IM 2, in correità con __________;

                            1.2.3.   nel corso del periodo luglio 2019 – 06.08.2019, alienato 30 grammi di cocaina a __________, in correità con IM 2;

                               1.3.   in data 06.08.2019,

a __________, in Via __________,

in correità con IM 2, detenuto 100.22 grammi netti di cocaina (con grado di purezza al 50.6%), sostanza in parte destinata all’alienazione e in parte destinata al proprio consumo nonché a quello di IM 2,

sostanza previamente acquista per il tramite di __________;

fatti avvenuti: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate;

reato previsto: dall’art. 19 cpv. 2 lett. a richiamato il cpv. 1 lett. c, d Lstup;

                                   2.   infrazione alla LF sugli stranieri (soggiorno illegale)

per avere, almeno dal febbraio 2018 fino al 06.08.2019, a __________, __________, __________, __________ e in altre non meglio precisate località del Canton Ticino, senza essere autorizzata, soggiornato in Svizzera, presso le abitazioni, tra l’altro, di IM 2 e di __________ nell’ambito dell’attività di vendita al dettaglio di sostanza stupefacente;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 115 cpv. 1 lett. b LStrl;

                                   3.   guida senza autorizzazione, ripetuta

per avere, nel periodo 11.01.2019 – 06.08.2019, a __________, __________, __________ ed in altre imprecisate località del Canton Ticino, ripetutamente condotto la vettura Smart targata TI __________ da lei noleggiata, nonostante il divieto di condurre veicoli a motore a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato emanato in data 28.11.2018 dalla competente Autorità amministrativa e pubblicato su Foglio Ufficiale in data __________.2019;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr;

                                   4.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, nel periodo febbraio 2018 – 06.08.2019, a __________, __________, __________, __________ ed in altre imprecisate località del Canton Ticino, senza essere autorizzata, consumato almeno 275 grammi di cocaina,

sostanza proveniente dal quantitativo di 1'800.00 grammi di cocaina di cui al qui punto 1.2.;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 19a cifra 1 LStup;

                                  B)   IM 2

                                   5.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

per avere,

senza essere autorizzato,

nel periodo febbraio 2018 – agosto 2018 nonché nel periodo dicembre 2018 – 06.08.2019,

a __________, __________, __________, __________ ed in altre imprecisate località del Canton Ticino,

in correità con IM 1 e, in parte, in correità, rispettivamente, in complicità con __________,

acquistandoli previamente in più occasioni da __________, o per il tramite di quest’ultimo, un quantitativo complessivo di circa 1'560.00 grammi di cocaina (di cui una parte consumata dai tre correi),

alienato nonché procurato in altro modo, nell’ambito dell’attività di vendita al dettaglio da loro messa in atto,

almeno 295.00 grammi di cocaina a __________, a __________, a __________, a __________, a __________, a __________, a __________, a __________, a __________ e a __________;

fatti avvenuti: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate;

reato previsto: dall’art. 19 cpv. 2 lett. a richiamato il cpv. 1 lett. c Lstup;

                                   6.   incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali

per avere, nel periodo febbraio 2018 – agosto 2018 nonché nel periodo dicembre 2018 – 05.05.2019 così come nel periodo 04.06.2019 – fine luglio 2019, a __________ ed __________, facilitato il soggiorno illegale di IM 1, ospitandola presso il proprio domicilio nell’ambito dell’attività di vendita al dettaglio di sostanza stupefacente;

fatti avvenuti: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate;

reato previsto: dall’art. 116 cpv. 1 lett. a LStrl;

                                   7.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo dicembre 2017 - 06.08.2019, a __________, __________, __________, __________ ed in altre imprecisate località del Canton Ticino,

consumato 1'015.00 grammi di cocaina nonché 5 grammi di marijuana

e meglio

                               7.1.   a dicembre 2017, 5 grammi di cocaina acquistati da IM 1;

                               7.2.   nel periodo febbraio 2018 – agosto 2018 nonché nel periodo dicembre 2018 – 06.08.2019, 1'000.00 grammi di cocaina provenienti dal quantitativo di 1'560.00 grammi di cocaina di cui al qui punto 5;

                               7.3.   nel periodo settembre 2018 – novembre 2018, 10 grammi di cocaina acquistati da __________ nonché 5 grammi di marijuana acquistati da __________;

fatti avvenuti: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate;

reato previsto: dall’art. 19a cifra 1 LStup;

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputata IM 1, assistita dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1;

                                     -   l’imputato IM 2, assistito dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 2.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 17:20.

Evase le seguenti

questioni:                     Verbale del dibattimento

La Presidente propone alle parti di modificare l’atto d’accusa inserendo, per chiarezza, il punto 8 del tenore seguente:

“in data 06.08.2019, a __________, in Via __________, in correità con IM 1, detenuto 100.22 grammi netti di cocaina (con grado di purezza al 50.6%), sostanza in parte destinata all’alienazione e in parte destinata al proprio consumo nonché a quello di IM 1;

fatti avvenuti nelle circostanze di tempo e di luogo indicate;

reato previsto dall’art. 19 cpv. 2 lett. a richiamato il cpv. 1 lett. c, d LStup”.

Le parti si dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Sentiti:                       -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: quello della coppia IM 1 / IM 2 è un “amore malato”, una relazione che si fonda sulla cocaina. Essi hanno avuto fra le loro mani circa 2 kg di cocaina proveniente da __________. Dicono di avere capito i loro errori e di non necessitare un percorso terapeutico. Hanno spacciato stupefacente sia per far fronte ai costi derivanti dal consumo di droga, sia per provvedere al loro sostentamento. IM 1 ha noleggiato un’automobile Smart per meglio provvedere ai traffici di stupefacente. I due si sono separati per un breve periodo e IM 1 è andata a vivere presso __________. Tranne verso la fine del 2018, l’attività di spaccio di entrambi è stata continua. IM 1 è il personaggio forte della coppia. Era lei che contattava __________. IM 1 si è assunta le proprie responsabilità in sede d’inchiesta avendo riferito del proprio fornitore __________. IM 2 ha invece avuto paura di subire ritorsioni, in lui vi è stata una mancanza di coraggio. Nel 2017 IM 1 ha alienato cocaina a IM 2 nonché a __________. Da febbraio 2018 ad agosto 2019, fatta eccezione per una pausa di due o tre mesi, IM 1 e IM 2 fanno il loro business con la droga e continuano a consumare cocaina e marijuana. IM 1 nel 2019 litiga con IM 2 il quale va a vivere con __________. Poi i due imputati sono tornati a vivere assieme. Con specifico riferimento al punto 1 dell’atto d’accusa, a IM 1 sono imputate la detenzione di 100,22 grammi di cocaina nonché le alienazioni per complessivi 472 grammi di cocaina di cui 295 grammi venduti in correità con IM 2. È IM 1 che si rifornisce di droga, mentre IM 2 “prende parte al piano imprenditoriale”, ma è anche un forte consumatore. Entrambi devono rispondere d’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti. In relazione al punto 2 dell’atto di accusa, IM 1, visto il permesso scaduto, non era autorizzata a soggiornare in Svizzera, non avendo nessun motivo per rimanere sul territorio elvetico se non quello illegale dello spaccio di droga. D’altro canto, IM 2 deve rispondere d’incitazione al soggiorno illegale, avendo ospitato presso il proprio domicilio l’imputata, senza notificarla come previsto per legge. Né il fatto che non sapesse che il suo agire fosse illegale lo esime da colpa. Quanto alla ripetuta guida senza autorizzazione di cui al punto 3 dell’atto di accusa, IM 1 ha più volte guidato l’automobile presa a noleggio, malgrado il divieto di condurre veicoli a motore a titolo preventivo e cautelativo emanato nei suoi confronti il 28.11.2018 dalla preposta Autorità amministrativa e pubblicato sul Foglio Ufficiale in data __________.2019.

Entrambi gli imputati hanno dimostrato in passato di avere le capacità di prendere la vita nelle proprie mani. IM 1 è stata imprenditrice in __________ e IM 2 è stato miglior __________ del Cantone Ticino. Entrambi, invece di proseguire un percorso nella legalità, non hanno esitato a mettere a rischio la salute di numerose persone per fini egoistici. I fatti per cui oggi devono rispondere sono oggettivamente e soggettivamente gravi e prevedono una pena detentiva il cui minimo edittale è 12 mesi. IM 1, la quale è in carcere da agosto 2019, ha collaborato maggiormente rispetto a IM 2. Ella ha riferito del proprio fornitore, rilasciando agli inquirenti dichiarazioni non dovute ma apprezzate. L’imputata non si oppone all’espulsione dal territorio elvetico. Il PP postula che venga condannata alla pena detentiva di 22 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, nonché alla multa di CHF 300.-. Ne chiede, inoltre, l’espulsione dalla Svizzera per un periodo di 8 anni. Quanto a IM 2, il quale è nato e cresciuto in Svizzera, egli risponde per un periodo di spaccio inferiore, tuttavia pesa la sua mancata collaborazione in corso d’inchiesta nonché al dibattimento. La Pubblica accusa chiede sia condannato ad una pena detentiva di 19 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, nonché alla multa di CHF 1'000.-. Non domanda la revoca della sospensione condizionale della condanna inflittagli con decreto d’accusa del 14.05.2019 del Ministero pubblico del Cantone Ticino, ma postula che il periodo di prova sia prorogato di un anno;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputata IM 1, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni: non contesta i reati ascritti alla propria assistita con l’atto d’accusa 245/2019 del 14.11.2019. Evidenzia che IM 1 ha confessato i fatti posti a base delle imputazioni ed ha collaborato con gli inquirenti nel corso dell’inchiesta. Contesta l’asserita attività criminale indicata al punto 1.1 dell’atto d’accusa come risalente al 2017, precisando che prima di febbraio 2018 IM 1 non ha svolto alcuna attività delittuosa, in particolare alcuna vendita di cocaina. Premettendo l’oggettiva gravità dei fatti ascritti alla sua cliente, osserva che dal profilo soggettivo alcuni elementi devono indurre a moderare la colpa di IM 1: consumava cocaina con conseguente abbassamento dei suoi freni inibitori; non era un “dominus”, ma racimolava clienti per far fronte al suo consumo; non era una venditrice di stupefacenti “scafata”. A mente del difensore, vi è una responsabilità paritaria degli imputati. Entrambi provvedevano all’acquisto, alla vendita ed al confezionamento della cocaina. IM 1, è giunta in Svizzera nel __________ per stare vicino all’allora compagno. Ha poi perso l’attività lavorativa e si è ritrovata in difficoltà finanziarie. Ha attraversato un periodo difficile lontano da casa, senza la famiglia vicino. Per lei il rischio di cadere nel baratro era alto. Nel corso dell’inchiesta ha dimostrato un certo ravvedimento. Ha prestato agli inquirenti fattiva collaborazione fin dalle prime dichiarazioni. Ha permesso d’identificare il proprio fornitore.

È, poi, da tener conto sia ch’ella è incensurata, sia che il luogo di espiazione della pena è lontano dalla sua famiglia. La sua condotta dopo l’arresto è stata corretta. In carcere si è sempre comportata bene. IM 1, ad avvenuta espiazione della pena, intende trasferirsi in __________. Il difensore, tenuto conto della scemata responsabilità della sua assistita, del fatto che fa febbraio 2018 ha spacciato 265 grammi di cocaina, nonché dei suesposti elementi legati all’autrice, si rimette al giudizio della Corte sul quantum della pena, postulando in ogni caso che sia posta al beneficio della sospensione condizionale;

                                     -   l’avv. DUF 2, difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: premette che sono contestati i punti 6 ed 8 dell’atto di accusa, quest’ultimo inserito in questa sede per chiarezza. Sottolinea che IM 2 nel corso dell’inchiesta ha fornito un’ampia collaborazione agli inquirenti. Egli ha ammesso i fatti posti a base del punto 5 dell’atto di accusa. Il suo agire era dovuto al fatto che consumava una cospicua entità di cocaina, stupefacente in quantità impressionante che lo obnubilava al punto che non è riuscito a ricostruire con lucidità alcuni fatti oggetto d’indagine. La Polizia è, per sua fortuna, intervenuta prima che succedesse l’irreparabile, avendo egli messo con quel consumo in serio pericolo il suo stato di salute. Il ruolo di IM 2 è stato, pertanto, quello di grande consumatore di stupefacenti e non quello di grande spacciatore. Egli non aveva contatti con il fornitore __________, né con gli acquirenti. Quella di IM 2 è stata una posizione marginale rispetto a quella di IM 1. Egli ha agito su istruzioni di quest’ultima. L’attività di compravendita di cocaina era gestita infatti in prima persona da IM 1. IM 2 non sapeva dei 100 grammi di cocaina nell’appartamento. Il ruolo di IM 2 è sempre stato subordinato a quello di IM 1 che continuava i suoi traffici anche in assenza di lui. La grave colpa di IM 2 è dovuta alla quantità di cocaina a lui ascrivibile, non al ruolo ricoperto che, come detto, è stato minore. IM 1 vuole far credere ch’egli fosse maggiormente coinvolto in un destino comune. A dire di lei, loro vendevano sempre insieme. Ma questa versione è smentita dalle risultanze istruttorie. Egli si limitava a fare da autista e da manovalanza confezionando le dosi di cocaina. La difesa non contesta il ruolo di correo ricoperto da IM 2, un ruolo attivo che andava oltre la semplice complicità. Egli aveva un elevatissimo consumo di cocaina, che è ammontato ad oltre 1 kg in un anno e mezzo. Vi è stata un’escalation nel consumo che lo ha portato a perdere la capacità di valutare il carattere illecito del suo agire. Una dipendenza dalla droga molto forte alla quale ha messo fine il suo arresto. Venendo alla pena, la difesa chiede che si tenga conto di una scemata responsabilità almeno parziale, del fatto che IM 2 non ha mai agito per mero fine di lucro ma per procacciarsi la droga, nonché della difficile situazione economica in cui si trovava e che è poi sfociata nello sfratto. Anche qualora non fosse riconosciuta una scemata responsabilità, prosegue la difesa, bisognerà tenere conto che il suo assistito ha agito per tossicodipendenza. Con riferimento al punto 6 dell’atto di accusa, il difensore rileva che IM 1 abitava già in Svizzera. IM 2 era legato da una relazione sentimentale con lei e pensava che fosse ancora titolare di un valido permesso. Non era in chiaro sulla situazione giuridica in cui si trovava quest’ultima. Venendo alla pena, il difensore ritiene quella proposta dal PP esagerata. IM 2 ha collaborato con la giustizia ed ha agito unicamente per far fronte alla sua tossicodipendenza. Ne chiede una netta riduzione, la sospensione condizionale e che venga computato il carcere preventivo patito.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 40, 42, 44, 46, 47, 49, 51, 66a, 69, 70 CP;

19a n. 1, 19 cpv. 2 lett. a LStup in rel. con il cpv. 1 lett. c;

115 cpv. 1 lett. b e 116 cpv. 1 lett. a LStr;

115 cpv. 1 lett. b e 116 cpv. 1 lett. a LStrI;

95 cpv. 1 lett. b) LCStr,

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   IM 1 è autrice colpevole di:

                               1.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzata,

in parte in correità con IM 2 e/o in parte in correità, rispettivamente in complicità, con __________,

a __________, __________, __________, __________, __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, nel corso dell’estate 2017 e nel periodo febbraio 2018 – 6.8.2019, alienato e/o procurato in altro modo, nonché detenuto, complessivi 567.82 grammi di cocaina, ossia un quantitativo tale di stupefacente che sapeva avrebbe potuto mettere in pericolo direttamente o indirettamente la salute di molte persone;

e meglio per avere,

                            1.1.1.   alienato e/o procurato in altro modo, nel corso dell’estate 2017 e nel periodo febbraio 2018 – 6.8.2019, a __________, __________, __________, __________, __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, complessivi 467.60 grammi di cocaina;

                            1.1.2.   il 6.8.2019, presso la propria abitazione in via __________ a __________, detenuto 100.22 grammi netti di cocaina (grado di purezza del 50.6%), sostanza stupefacente destinata in parte all’alienazione e in parte al proprio consumo nonché a quello di IM 2;

                               1.2.   infrazione alla LF sugli stranieri (soggiorno illegale)

per avere soggiornato in Svizzera, senza essere autorizzata, da febbraio 2018 fino al 6.8.2019, presso le abitazioni, tra l’altro, di IM 2 e di __________, nell’ambito dell’attività di vendita al dettaglio di sostanza stupefacente;

                               1.3.   ripetuta guida senza autorizzazione

per avere, nel periodo 11.1.2019 – 6.8.2019, a __________, __________, __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, ripetutamente condotto il veicolo Smart targato TI __________ da lei noleggiato, nonostante il divieto di condurre veicoli a motore a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato emanato in data 28.11.2018 nei suoi confronti dalla competente autorità amministrativa;

                               1.4.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, nel periodo febbraio 2018 – 6.8.2019, a __________, __________, __________, __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, senza essere autorizzata, consumato 275 grammi di cocaina.

                                   2.   IM 2 è autore colpevole di:

                               2.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

in correità con IM 1 e, in parte, in correità, rispettivamente in complicità, con __________,

a __________, __________, __________, __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, nel periodo febbraio 2018 – agosto 2018, nonché nel periodo dicembre 2018 – 6.8.2019, alienato e/o procurato in altro modo nonché detenuto, complessivi 395.22 grammi di cocaina, ossia un quantitativo tale di stupefacente che sapeva avrebbe potuto mettere in pericolo direttamente o indirettamente la salute di molte persone;

e meglio per avere,

                            2.1.1.   alienato e/o procurato in altro modo, nel periodo febbraio 2018 –  agosto 2018, nonché nel periodo dicembre 2018 – 6.8.2019, a __________, __________, __________, __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, complessivi 295 grammi di cocaina;

                            2.1.2.   il 6.8.2019, presso l’abitazione in via __________ a __________ di IM 1, detenuto 100.22 grammi netti di cocaina (grado di purezza del 50.6%), sostanza stupefacente destinata in parte all’alienazione e in parte al proprio consumo nonché a quello di IM 1;

                               2.2.   incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali

per avere,

nel periodo febbraio 2018 – agosto 2018, nonché nel periodo dicembre 2018 – 5.5.2019, così come nel periodo 4.6.2019 – fine luglio 2019, a __________ e ad __________, facilitato il soggiorno illegale di IM 1, ospitandola presso il proprio domicilio nell’ambito dell’attività di vendita al dettaglio di sostanza stupefacente;

                               2.3.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, nel periodo dicembre 2017 – 6.8.2019, a __________, __________, __________, __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, senza essere autorizzato, consumato 1’015 grammi di cocaina e 5 grammi di marijuana;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   3.   IM 1 è prosciolta dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1.1.2. dell’atto di accusa.

                                   4.   Di conseguenza,

                               4.1.   IM 1

è condannata

                             4.1.1   alla pena detentiva di 20 (venti) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena anticipatamente espiata;

                            4.1.2.   al pagamento di una multa di fr. 300.- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP).

                               4.2.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e alla condannata IM 1 è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

                               4.3.   IM 2

trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa del 14.5.2019 del Ministero pubblico del Cantone Ticino,

è condannato

                             4.3.1   alla pena detentiva di 16 (sedici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

                            4.3.2.   al pagamento di una multa di fr. 600.- (seicento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 6 (sei) (art. 106 cpv. 2 CP).

                               4.4.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato IM 2 è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

                               4.5.   Non si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale della condanna inflitta a IM 2 con decreto d’accusa del 14.5.2019 del Ministero pubblico del Cantone Ticino ma il periodo di prova è prorogato di anni 1 (uno).

                                   5.   È ordinata l’espulsione di IM 1 dal territorio svizzero per un periodo di 8 (otto) anni, ai sensi dell’art. 66a cpv. 1 lett. o CP.

                                   6.   Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca, con distruzione dello stupefacente, di tutto quanto in sequestro.

                                   7.   IM 1 non è accordato alcun indennizzo e riparazione per torto morale ai sensi dell’art. 429 e 431 CPP.

                                   8.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.- (duemila) senza motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di 1/2 ciascuno.

In caso di motivazione scritta (richiesta di motivazione ex art. 82 cpv. 2 lett. a CPP o annuncio d’appello), la tassa di giustizia sarà aumentata di fr. 2'000.- (duemila) e posta a carico di chi ne avrà fatto domanda, limitatamente a quest’ultimo importo (da suddividere ulteriormente in parti uguali in presenza di più parti che ne faranno richiesta).

                                   9.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                               9.1.   Le note professionali 08.11.2019 e 03.12.2019 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario                      fr.           14'922.20

spese                          fr.                746.10

totale                           fr.           15'668.30

                               9.2.   Le note professionali 04.11.2019 e 03.12.2019 dell’avv. DUF 2 sono approvate per:

onorario                      fr.           12'375.00

spese                          fr.                618.75

trasferte                      fr.                160.00

IVA (7.7%)                 fr.             1'012.85

totale                           fr.           14'166.60

                               9.3.   La condannata IM 1 (avv. DUF 1) è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 15'668.30 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

                               9.4.   Il condannato IM 2 (avv. DUF 2) è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 14'166.60 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Distinta spese:              Tassa di giustizia                                  fr.        2'000.--

                                         Inchiesta preliminare                           fr.        3'884.10

                                         Multa                                                       fr.           900.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           136.20

                                                                 fr.        6'920.30

                                                                 ============

                                         Distinta spese a carico di IM 1 (1/2)

                                         Tassa di giustizia                                  fr.        1'000.--

Inchiesta preliminare                           fr.        1'942.05

Multa                                                       fr.           300.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.             68.10

                                                                 fr.        3'310.15

                                                                 ============

                                         Distinta spese a carico di IM 2 (1/2)

                                         Tassa di giustizia                                  fr.        1'000.--

Inchiesta preliminare                           fr.        1'942.05

Multa                                                       fr.           600.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.             68.10

                                                                 fr.        3'610.15

                                                                 ============

Intimazione a:          -  

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna

                                     -   Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       Il cancelliere

72.2019.276 — Ticino Tribunale penale cantonale 03.12.2019 72.2019.276 — Swissrulings