Incarto n. 72.2019.27
Lugano, 11 ottobre 2019/bm
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali
composta da giudice Marco Villa, Presidente
Sascha Benzoni, cancelliere
sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
contro IM 1,
rappresentato dall’avv. DUF 1,
imputato, a norma dell'atto d'accusa 20/2019 del 31.01.2019 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. guida in stato di inattitudine
per aver condotto l'autovettura Mercedes Benz, targata TI __________ (di proprietà di __________), essendo in stato di grave ubriachezza così come risulta dall’esame dell’alito tramite etilometro probatorio (risultato: 1.04 mg/l), malgrado fosse già stato condannato, da questo Ministero Pubblico, per analogo reato, in data 06.04.2009 (alcoolemia min. 2.08- max. 2.37 grammi per mille), l’08.04.2013 (min. 1.42 -max. 1.94 grammi per mille) e il 28.08.2017 (alcolemia accertata mediante etilometro probatorio: 0.98 mg/l);
fatti avvenuti: a __________ il 07.10.2018;
reato previsto: dall'art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr.;
2. guida senza autorizzazione
per aver condotto il veicolo surriferito sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata, dalla competente Autorità amministrativa in data 18.10.2017, per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti: a _____ il 07.10.2018;
reato previsto: dall'art. 95 cpv. 1 lett b. LCStr.;
Presenti: - il procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal difensore d’ufficio avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento:
martedì 3 settembre 2019 dalle ore 09:02 alle ore 09:04;
venerdì 11 ottobre 2019 dalle ore 09:33 alle ore 10:23.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento del 3.9.2019
Il Presidente costata l’assenza di IM 1.
Il Presidente costata che l’imputato è stato regolarmente citato con lettera raccomandata del 28.6.2019 (doc. TPC 2) presso lo studio legale del suo difensore d’ufficio presso il quale ha eletto domicilio (AI 4) e che non ha presentato giustificazioni alcuna per la sua assenza, che è da ritenersi ingiustificata.
Richiamato l’art. 366 cpv. 1 prima frase CPP, verrà prossimamente fissata una nuova udienza previo invio di nuove citazioni.
Verbale del dibattimento dell’11.10.2019
Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche all’atto d’accusa:
-- a pag. 1, alle generalità, richiamato l’AI 1, si aggiunge, dopo __________, __________;
-- a pag. 1, al punto 1, richiamato l’AI 1, si aggiunge, dopo Benz, A 190.
Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: apprezza che l’imputato si sia presentato oggi in aula ma precisa che per quanto riguarda la commisurazione della pena bisogna tenere conto in particolare della recidiva nonché del fatto che un’eventuale pena espiativa comprometterebbe la sua situazione lavorativa. Chiede la condanna a una pena detentiva di 10 mesi sospesa condizionalmente per un periodo di 4 anni;
- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: ritiene la pena proposta dal PP corretta e chiede, nonostante i precedenti, una riduzione del periodo di prova.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47, 49 CP;
91 cpv. 2 lett. a) e 95 cpv. 1 lett. b) LCStr;
80 segg., 84 segg., 135, 335 segg., 422 segg CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. IM 1 è autore colpevole di:
1.1. guida in stato di inattitudine
per avere, il 7.10.2018, a __________, condotto l’autovettura Mercedes Benz A 190, targata TI __________, con una concentrazione qualificata di alcol nell’alito o nel sangue (risultato dell’etilometro probatorio 1.04 mg/l);
1.2. guida senza autorizzazione
per avere, il 7.10.2018, a __________, condotto l’autovettura Mercedes Benz A 190, targata TI __________, sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa il 18.10.2017 a tempo indeterminato;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato alla pena detentiva di 10 (dieci) mesi.
3. L’esecuzione della pena detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
4. La tassa di giustizia di fr. 1’000.- (mille) senza motivazione scritta o di fr. 1’500.- (millecinquecento) con motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1.
5. Le spese per la difesa d’ufficio di IM 1, a suo carico, sono sostenute dallo Stato.
5.1. Le note professionali del 23.8.2019 e dell’11.10.2019 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:
onorario fr. 1'335.00
spese fr. 48.00
trasferte fr. 60.00
totale fr. 1'443.00
5.2. IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'443.00 (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente Il cancelliere
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 74.60
fr. 1'274.60
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