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Ticino Tribunale penale cantonale 03.06.2020 72.2019.245

June 3, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·9,565 words·~48 min·4

Summary

Ripetutam. detenuto, alienato e procurato in altro modo a terzi almeno 303 g di cocaina e 5 g di hashish.Intenzionalmente consumato almeno 7 g di cocaina nonché detenuto 0.11 g netti di cocaina, 9.66 g netti di hashish e 28.63 g netti di marijuana, stupefacente destinato al proprio consumo personale

Full text

Incarto n. 72.2019.245

Lugano, 3 giugno 2020/lc

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere

Veronica Lipari, cancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

contro                             IM 1,

rappresentato dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva dal 2 luglio 2019 al 20 agosto 2019 (50 giorni),

in esecuzione anticipata della pena dal 21 agosto 2019;

imputato, a norma dell’atto d’accusa 211/2019 del 26 settembre 2019, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (quantità)

per avere,

senza essere autorizzato,

nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e il 02.07.2019,

a __________,

ripetutamente detenuto, alienato e procurato in altro modo a terzi almeno 303 grammi di cocaina (con grado di purezza solo parzialmente noto) e 5 grammi di hashish,

sapendo o dovendo presumere che un simile quantitativo metteva direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

e meglio per avere,

                               1.1.   nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e il 02.07.2019, a __________, alienato almeno 293.81 grammi di cocaina (con grado di purezza non noto), di cui 15 grammi a __________, 18 grammi a __________, 30 grammi a __________, 25 grammi a __________, 20 grammi a __________, 18 grammi a __________, 7 grammi a __________, 16 grammi a __________, 15 grammi a __________, 12 grammi a __________, 48 grammi a __________, e 60.81 grammi a consumatori locali non meglio identificati, stupefacente suddiviso in confezioni da 0.7 grammi vendute a CHF 100.00 l’una, da 0.3 grammi a CHF 50.00 e da 0.15 grammi a CHF 20.00, nonché 6 grammi a __________, 1 grammo a __________, 1 grammo a __________ e 1 grammo a __________, procurandoglieli gratuitamente;

                               1.2.   in un imprecisato giorno nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e il 02.07.2019, a __________, alienato 5 grammi di hashish a __________ vendendoglieli a CHF 50.00;

                               1.3.   il 02.07.2019, a __________ presso il __________, detenuto 9.19 grammi netti di cocaina (con grado di purezza del 40.5%), sostanza stupefacente destinata a terze persone;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 19 cpv. 1 lett. c, d LStup in combinazione con l’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup;

                                   2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo compreso tra il 01.09.2018 e il 02.07.2019,

a __________ e in altre imprecisate località del Canton Ticino,

intenzionalmente consumato almeno 7 grammi di cocaina,

nonché per avere, il 02.07.2019, a __________ presso la propria abitazione, detenuto 0.11 grammi netti di cocaina, 9.66 grammi netti di hashish e 28.63 grammi netti di marijuana, stupefacente destinato al proprio consumo personale;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 19a cifra 1 LStup in parte in combinazione con l’art. 19 cpv. 1 lett. d LStup;

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:35 alle ore 15:15.

Le parti di comune accordo rinunciano alla fase di discussione, e avanzano una

proposta di pena comune che consiste in una pena detentiva di 28 mesi, di cui 14 da

espiare e 14 sospesi condizionalmente per 4 anni, a valersi quale pena unica, come

pure una multa di fr. 200.- per la contravvenzione, nonché la pronuncia dell’espulsione

per 5 anni. L’imputato è in chiaro su quali sarebbero gli effetti di una simile sanzione e si

dichiara d’accordo, qualora la Corte dovesse accoglierla.

Considerato,                  in fatto ed in diritto

                                   1.   Curricula vitae

                               1.1.   L’imputato, cittadino __________ domiciliato prima dell’arresto a __________, nel corso del primo verbale reso in Polizia in data 02.07.2019, ha fornito una breve descrizione della propria situazione personale, ove ha specificato di essere arrivato in Svizzera nel 2005 e di aver qui frequentato le scuole medie, per poi svolgere l’apprendistato come __________, senza tuttavia ottenere il relativo diploma, e di essere dunque stato licenziato rimanendo disoccupato per circa 4 anni. Al momento dell’arresto egli lavorava da circa 4 mesi all’interno di un bar di __________, ove era assunto a ore, percependo uno stipendio netto di CHF 3'000.-:

“…OMISSIS…”.

(VI PG, 02.07.2019, p. 2, allegato al Rapporto di arresto, AI 1).

                            1.1.1.   Anche dinanzi al Procuratore pubblico, l’imputato è stato interrogato in merito al proprio vissuto, ove ha precisato che in Svizzera, oltre alla madre, vive anche sua zia, mentre in Portogallo vivono il __________, i __________ ed i __________, che IM 1 sentirebbe di rado, oltre ad un “fratellastro” con il quale non avrebbe invece rapporti:

“…OMISSIS…”

(VI PP 02.07.2019, p. 2, AI 3).

In merito ai legami con i propri parenti che vivono in Portogallo, in sede di verbale finale, diversamente da quanto dichiarato in precedenza, IM 1 ha affermato di avere con essi contatti regolari e di avere anche pensato di tornare a vivere con loro:

“ADR che con i miei parenti in Portogallo ho contatti regolari, ho anche già pensato che se dovessi venire espulso dalla Svizzera potrei raggiungerli e vivere lì anche perché in Portogallo ho vissuto __________”.

(VI PP 11.09.2019, p. 2, AI 30).

                            1.1.2.   Con specifico riferimento alla situazione finanziaria dell’imputato, dall’estratto del registro delle esecuzioni del 04.07.2019 (allegato all’incarto dell’Ufficio della migrazione, AI 10), si rileva una condizione tutto sommato stabile, ritenuto come non vi sono attestati di carenza beni a suo carico, e così come si evince anche dallo scritto della Città di __________ di data 02.10.2018, che, vista la richiesta di rilascio del permesso C da parte del medesimo IM 1, ha attestato che egli non è a carico della pubblica assistenza, che è in regola con il pagamento di tasse e imposte e che non ha interessato l’autorità di polizia comunale, rilasciando pertanto parere favorevole al rilascio di tale permesso.

                                   2.   I precedenti penali

Dall’estratto del casellario giudiziario in atti (AI 2), risultano a carico di IM 1 ben cinque precedenti penali:

                                     -   in data 18.01.2012, l’imputato è stato condannato con decreto d’accusa per reati legati al traffico ed al consumo di stupefacenti, alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere a fr. 30.- l’una, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, oltre alla multa di fr. 500.-;

                                     -   in data 30.10.2012, l’imputato è stato nuovamente condannato con decreto d’accusa per i reati di furto, delitto previsto dalla legge sugli stupefacenti e contravvenzione alla legge sugli stupefacenti e alla LF sulle ferrovie, alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere a fr. 30.- l’una, pena parzialmente complementare a quella inflitta in data 18.01.2012 con revoca anche della precedente sospensione condizionale della pena;

                                     -   in data 23.09.2013, l’imputato è stato nuovamente condannato con decreto d’accusa, ancora per i reati di furto, delitto previsto dalla legge sugli stupefacenti e contravvenzione alla legge sugli stupefacenti, alla pena detentiva di 30 giorni, pena parzialmente complementare a quella inflitta in data 30.10.2012;

                                     -   in data 24.11.2014, l’imputato è stato ancora una volta condannato con decreto d’accusa e sempre per delitto previsto dalla legge sugli stupefacenti e contravvenzione alla legge sugli stupefacenti, alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere a fr. 30.- l’una, oltre alla multa di fr. 100.-, pena parzialmente complementare alle precedenti condanne;

                                     -   in data 15.12.2017, infine, l’imputato è stato condannato con sentenza della Corte delle assise correzionali, per i reati di atti sessuali con fanciullo, delitto previsto dalla legge sugli stupefacenti, contravvenzione alla legge sugli stupefacenti e ricettazione, alla pena detentiva di 10 mesi, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni, oltre alla multa di fr. 200.-, pena parzialmente complementare alle precedenti condanne.

Con riferimento ai propri precedenti penali, nonché alle conseguenze della commissione di ulteriori reati nel corso del periodo di prova, in sede di verbale finale, IM 1 ha ammesso che in occasione dell’ultima condanna del 15.12.2017 gli era stato spiegato, “in lungo e in largo”, il significato della sospensione condizionale della pena, dichiarando dunque che era perfettamente consapevole che, in caso di nuova condanna, avrebbe dovuto scontare anche i 10 mesi di pena detentiva sospesi con detta sentenza (VI PP, 11.09.2019, p. 2, AI 30).

                                   3.   Avvio delle indagini e circostanze dell’arresto

                               3.1.   In data 02.07.2019, la Polizia della Città di __________ interveniva presso il __________ a seguito di una segnalazione per disturbi alla quiete pubblica provenienti dall’interno dell’esercizio pubblico.

Intervenuti sul posto, gli agenti vi individuavano immediatamente l’imputato intento a discutere animatamente con __________, con la quale aveva in passato intrattenuto una relazione sentimentale, la quale ha inizialmente asserito di essere stata anche malmenata dall’uomo. Al riguardo la donna, nel verbale d’interrogatorio di data 14.08.2019 (VI PG 14.08.2019, allegato al Rapporto d’inchiesta, AI 29), ha raccontato del litigio avuto la sera del 02.07.2019, in occasione del quale sarebbe stata anche picchiata dall’uomo, seppur “non in modo grave”, ma a cui non ha voluto far seguire alcuna denuncia.

Al momento dell’intervento presso il __________, la medesima donna aveva anche riferito agli agenti intervenuti sul posto che IM 1 era solito trafficare cocaina all’interno del bar, motivo per cui è stata disposta la perquisizione del locale, ove sono stati rinvenuti 9.19 grammi di cocaina e 3.25 grammi di marijuana, sostanza sottoposta a sequestro.

Sulla sua persona, invece, sono stati trovati CHF 1'100.- oltre a Euro 125, denaro che, a mente dell’imputato, dovevano servire per il pagamento dell’affitto e della cassa malati.

Informata la Sezione Anti Droga, da un controllo effettuato si è appreso che il nominativo di IM 1, persona già nota nel mondo del traffico di stupefacenti, era emerso anche nell’ambito dell’inchiesta a carico di tali __________ e __________, entrambi arrestati per spaccio di cocaina.

                               3.2.   Tradotto presso gli Uffici di Polizia per essere sottoposto ad interrogatorio, dopo aver in un primo momento cercato di minimizzare i fatti, l’imputato ha poi ampiamente ammesso le proprie responsabilità, descrivendo il suo coinvolgimento nel traffico di cocaina gestito dal duo __________ – __________.

A seguito del verbale d’interrogatorio è stata eseguita anche la perquisizione domiciliare dell’abitazione di IM 1, ove è stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente, ovvero 0.11 grammi di cocaina, 9.66 grammi di hascisc e 25.38 grammi di marijuana, quantitativi che l’uomo ha dichiarato essere destinati al proprio consumo personale.

                               3.3.   Nel corso dell’inchiesta l’imputato, collaborando alle indagini, ha descritto i quantitativi venduti nonché le modalità dell’alienazione, identificando anche i vari acquirenti della sostanza.

In definitiva, IM 1 ha ammesso di avere alienato, oltre a 5 grammi di hascisc, complessivi 303 grammi di cocaina, di cui 210 acquistati da __________ e il rimanente da tale __________, cittadino __________.

L’imputato ha poi ammesso di consumare saltuariamente cocaina, quantificando detto consumo in circa 7 grammi nel periodo compreso tra il 01.09.2018 ed il 02.07.2019. Ciò che va ad aggiungersi alla detenzione delle sostanze rinvenute all’interno della sua abitazione e destinate, come da questi dichiarato, al suo consumo personale.

                               3.4.   IM 1, al termine del verbale d’interrogatorio di data 02.07.2019, è stato arrestato su ordine del Procuratore Pubblico, che, al contempo, ha inoltrato istanza di carcerazione preventiva al Giudice dei Provvedimenti Coercitivi (AI 6), il quale ha disposto la sua carcerazione sino al 2 settembre 2019 (AI 7).

Nel verbale di data 20.08.2019 (AI 27), l’imputato ha chiesto di essere posto in regime di anticipata espiazione di pena, ciò a cui è stato autorizzato in pari data (AI 28). 

                                   4.   I reati contestati nell’atto d’accusa

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti.

L’imputazione di cui al punto 1 dell’atto d’accusa fa riferimento all’alienazione, nel periodo compreso tra il 01.01.2019 ed il 02.07.2019, di complessivi 303 grammi di cocaina e 5 grammi di hascisc.

                               4.1.   Come anticipato, l’imputato ha ricostruito i quantitativi alienati individuando anche i singoli acquirenti, i quali, sentiti a loro volta a verbale, hanno confermato le dichiarazioni di IM 1.

Nello specifico, in merito alle singole cessioni, l’imputato ha affermato che:

“Vorrei fare una premessa, in realtà ritengo di aver cominciato a vendere circa 6 mesi fa nelle modalità sopradescritte, in merito al quantitativo complessivo sarà sicuramente maggiore rispetto a quanto dichiarato prima.

Nominativo

Periodo

Luogo

Sostanza quantità  

__________ Salvato nella mia rubrica come __________.

Negli ultimi 6 mesi

Presso

il

__________

12 grammi cocaina

di

__________, salvato nella mia rubrica come __________

Negli ultimi 6 mesi

Presso

il

__________

6 grammi di cocaina  

__________, salvato nella mia rubrica come __________

Negli ultimi 6 mesi

Presso

il

__________

18 grammi cocaina

di

__________, salvato nella mia rubrica come __________

Negli ultimi 6 mesi  

Presso  

il

__________

18 grammi cocaina

di

__________, salvato nella mia rubrica come __________

Negli ultimi 6 mesi

Presso  

il

__________

4 grammi di cocaina

__________, salvato nella mia rubrica come __________

Negli ultimi 6 mesi

Presso  

il

__________

48 grammi cocaina

__________, salvato nella mia rubrica  come __________

Negli ultimi 6 mesi

Presso    

il

__________

24 grammi cocaina

__________, salvato nella mia rubrica come __________

Negli ultimi 6 mesi

Presso    

il

__________

12 grammi cocaina

di

__________, salvato nella mia rubrica come __________

Negli ultimi 6 mesi

Presso    

il

__________

48 grammi cocaina

di

__________, salvato nella mia rubrica come __________

Negli ultimi 6 mesi

Presso    

il

__________

48 grammi cocaina

__________, salvato nella mia rubrica come __________

Negli ultimi 6 mesi

Presso

il

__________

24 grammi     di cocaina e 5 grammi di hashish

__________, salvato nella mia rubrica come __________  

Negli ultimi 6 mesi

Presso  

il

__________

24 grammi cocaina

__________

Negli ultimi 6 mesi

Presso  

il

__________

50 grammi cocaina

Vorrei precisare che i grammi di cui ho parlato prima sono da considerare lordi, di sostanza saranno stati circa 0.7 grammi.

Ricapitolando nel corso degli ultimi mesi ho venduto 336 grammi lordi di cocaina e 5 grammi di hashish, presso il __________”.

(VI PG, 02.07.2019, p. 5-6, allegato al Rapporto d’arresto, AI 1).

                            4.1.2.   I singoli acquirenti, confrontati con il dire dell’imputato, hanno sostanzialmente tutti confermato le sue dichiarazioni, rivedendo leggermente al ribasso i quantitativi acquistati, con l’eccezione di __________, il quale, invece, ha dichiarato un quantitativo maggiore, affermando di avere acquistato da IM 1 12 grammi di cocaina, anziché 4 grammi come da questi dichiarato.

Posti a confronto tra loro, i due si sono riconfermati nelle rispettive posizioni:

“__________

La verbalizzante mi chiede se confermo di avere acquistato cocaina dal qui presente IM 1.

R di sì, mi ha venduto cocaina nei primi sei mesi del 2019.

ADR che acquistavo confezioni da 0.3 grammi l’una pagandole CHF 50.00 e delle volte anche confezioni che pagavo CHF 20.00 rispettivamente CHF 30.00 l’una, non so quanto contenevano di cocaina in questi ultimi due casi. In media prendevo due confezioni alla settimana, quindi 8 al mese, per questo in sei mesi ritengo di avere acquistato da IM 1 almeno 12 grammi di cocaina. Ho fatto una quantificazione complessiva al ribasso perché alcune volte come detto acquistavo confezioni che pagavo CHF 20.00 o CHF 30.00 e che quindi contenevano meno di 0.3 grammi l’una. Acquisti che avvenivano o direttamente al __________ o in Piazza __________.

ADR che percepisco CHF 1'300.00 al mese dall’assistenza e quindi riuscivo a spendere CHF 100.00, alla settimana a volte un po’ meno, in cocaina. Preciso che ho una curatrice che mi aiuta nella gestione dei soldi che ricevo.

IM 1

Ho sentito quanto dichiarato da __________ e come già spiegato nel corso dell’inchiesta ritengo di avergli venduto 4 grammi di cocaina, preciso che a volte aveva solo CHF 20.00 e gli vendevo quindi 0.15/0.2 grammi non di più. Raramente gli ho venduto confezioni da 0.3 grammi a CHF 50.00. Contesto le sue dichiarazioni quando dice che settimanalmente si riforniva da me. Non veniva così regolarmente ad acquistare cocaina, per contro spesso ci si incontrava in giro per __________.

ADR che non so dire per quale motivo __________ ha reso quelle dichiarazioni. Come già spiegato lo conosco da molti anni, giocavamo anche a calcio insieme e non ci sono motivi di inimicizia tra di noi.

AD che la maggior parte delle vendite sono avvenute al __________, può darsi che una volta ci siamo incontrati in Piazza.

__________Ho sentito quanto dichiarato da IM 1 e mi riconfermo nelle mie odierne dichiarazioni. È vero che non ho tanti soldi ma è altrettanto vero che ogni due o tre giorni acquistavo almeno CHF 20.00 di cocaina per questo ritengo che settimanalmente è corretto dire che compravo in media 0.6 grammi dal qui presente e che quindi in 6 mesi mi ha venduto almeno 12 grammi. Preciso che acquistavo anche da due ragazzi __________ dei quali ho già riferito, da loro spendevo di più nel senso che acquistavo cocaina per CHF 100.00 a volta, secondo me quella degli __________ era più pura rispetto a quella che vendeva IM 1. Non sempre però potevo permettermi di spendere CHF 100.00 a volta e questo perché la curatrice mi consegna CHF 40.00 il lunedì, altri CHF 40.00 il mercoledì e CHF 70.00 il venerdì.

AD confermo che tra me e IM 1 non ci sono mai stati problemi.

IM 1

Ho sentito quanto dichiarato da __________ e mi riconfermo nelle mie odierne dichiarazioni”.

(VI PP, 12.09.2019, p. 3-4, AI 32).

La questione non ha per finire, avuto alcuna rilevanza, ritenuto che al dibattimento l’imputato ha per finire ammesso i quantitativi indicati nell’atto d’accusa.

                            4.1.3.   Confrontato con le dichiarazioni dei singoli acquirenti in merito ai quantitativi effettivamente acquistati, l’imputato si è conformato alle loro dichiarazioni, sempre con la sola eccezione di __________, riducendo, di fatto, il quantitativo di cocaina precedentemente indicato, in quanto, a mente dell’imputato, egli avrebbe fornito soltanto delle “stime” approssimative dei singoli quantitativi alienati:

" Gli interroganti, in base alle mie ultime dichiarazioni, mi fanno prendere atto, che alle persone summenzionate ho venduto un complessivo di 210 grammi di cocaina. Per cui è corretto affermare che nel periodo compreso tra gennaio 2019 sino al giorno del mio arresto ho venduto complessivi 260 grammi di cocaina, compresi i 50 grammi venduti a persone delle quali non ricordo il nome.

Vorrei dire inoltre che i 50 grammi che ho venduto a ignoti sono di più, nella misura di almeno 100 grammi. Per alcune di queste persone non ricordo i nomi, mentre per altre preferisco non farli.

Riassumendo è corretto quindi quantificare il mio spaccio in complessivi 310 grammi di cocaina e di 5 di hascisc” 

(VI PG, 07.08.2019, p. 11, AI 24).

                               4.2.   In merito all’approvvigionamento della cocaina, e con più specifico riferimento alla posizione di __________ e __________, l’imputato ha dichiarato di essere stato avvicinato dai due cittadini __________, i quali gli avrebbero proposto di vendere lo stupefacente per loro conto, ciò che egli avrebbe accettato di fare. Secondo gli accordi presi con i due fornitori, una volta completata la vendita, l’imputato avrebbe dovuto consegnare loro il denaro provento dello spaccio, decurtato del proprio guadagno. La cocaina gli veniva consegnata, di regola, dai medesimi fornitori all’interno dell’esercizio pubblico ove lavorava e dove rivendeva poi la sostanza immettendola sul mercato. La cocaina, che aveva una purezza elevata – compresa tra l'85% e l'86% – gli veniva consegnata all’interno di una busta, e spettava poi all’imputato stesso suddividere e confezionare le singole dosi da vendere:

" Gli interroganti mi chiedono di definire in maniera più dettagliata il mio

29 approvvigionamento di sostanze stupefacenti da __________ e __________.

Rispondo che inizierei col dire che ho saputo da uno dei miei acquirenti che ora preferisco non dirvi chi è, che a __________ vi erano due cittadini __________ attivi nello spaccio di cocaina, loro prevalentemente giravano al __________.

Di fatto io in quel periodo vendevo cocaina per __________, ad ogni modo gli __________ dopo poco hanno iniziato a frequentare altri bar di __________, sino a che sono arrivati a dove lavoravo io al __________.

Ho semplicemente fatto 1+1 __________ al bar uguale spaccio, loro non hanno mai fatto vedere che spacciavano, ma io da barista stavo attento a tutto, in sostanza non ho mai visto nessun genere di scambio.

Successivamente penso sia stato nel corso del mese di Aprile 2019 quando __________ mi ha proposto di vendere della cocaina per suo conto, io prima di lui mi sono sempre approvvigionato da __________.

ADR che come accordi erano che lui mi dava i primi 50 grammi di cocaina e io in cambio avrei dovuto venderla per poi ridargli i soldi guadagnati. La prima volta mi faceva CHF 70 il grammo ed in seguito per le altre volte dato che vendevo abbastanza in fretta mi faceva CHF 60 il grammo.

ADR che complessivamente lui mi ha consegnato in 4 occasioni 210 grammi di cocaina.

ADR che è sempre stato __________ a consegnarmela al __________ oppure in un'occasione presso la chiesa parrocchiale di __________. Più o meno mi faceva la consegna una volta al mese. Lui ogni 2 o 3 giorni veniva al bar e ogni tanto mi chiedeva come ero messo con il quantitativo e i soldi. Ad ogni modo non era pressante.

ADR che se avevo bisogno io lo contattavo telefonicamente ad un numero italiano salvato nella mia rubrica sotto il nome di "amico tipo Italia e tipo Italia". Capitava raramente che li contattassi in quanto loro venivano regolarmente al bar.

L'ultima volta che gli ho contattati è stato molto probabilmente il giorno in cui Ii avete presi, penso questo perché lui mi rispondeva subito al telefono o dopo poco, inoltre non erano passati neppure al bar. Di fatto io ho subito pensato che Ii avessero arrestati, non ho sbagliato.

Gli interroganti mi chiedono il rapporto che intercorreva tra me __________ e __________.

Rispondo che io con __________ mi relazionavo unicamente per questioni di cocaina mentre con __________ vi era un’amicizia da bar nel senso che ci giocavo spesso a freccette al bar. Con quest'ultimo non ho mai intrattenuto conversazioni o affari legati alla compravendita di sostanze stupefacenti.

Gli interroganti mi chiedono se il giorno 27.06.2019 io ero in attesa di ricevere della cocaina da __________ e __________.

Rispondo che io non mi ero messo d'accordo per riceverla ma appena lo avrei incontrato gliela chiedevo. Di fatto però generalmente loro si tenevano aggiornati sul quantitativo che avevo ancora a disposizione, quindi molto probabilmente è possibile che loro mi stessero per portare il solito carico.

ADR che la cocaina era generalmente contenuta in un sacchetto da sottovuoto trasparente con delle righe grigie sopra, un'altra volta invece mi è stata semplicemente consegnata all'interno di un sacchetto trasparente da cucina. La cocaina era sempre sotto forma di sassi, un po' umidi.

Gli interroganti mi fanno prendere atto che, dato il mio approvvigionamento di cocaina da __________, ho venduto complessivi 210 grammi di cocaina con una purezza compresa tra l'85% e l'86%.

Rispondo che come detto io non sapevo la purezza e ne prendo atto”.

(VI PG, 07.08.2019, p. 11-12, AI 24).

                            4.2.1.   Con specifico riferimento, invece, all’approvvigionamento della cocaina da __________, l’imputato ha dichiarato di averlo conosciuto sempre all’interno del __________ e che, analogamente a quanto capitato con i due fornitori __________, sarebbe stato il medesimo __________ a proporgli di vendere cocaina per suo conto. Anche le modalità della consegna e della vendita erano sostanzialmente le medesime, ovvero era il fornitore che periodicamente si recava all’interno dell’esercizio pubblico per la consegna della sostanza ed il recupero del provento dello spaccio:

“Gli interroganti mi chiedono di definire in maniera più dettagliata il mio approvvigionamento di sostanze stupefacenti da __________.

Rispondo che lui l'ho conosciuto al __________ per il tramite della mia ex collega __________, questo avveniva nel corso dell'anno 2019 nel mese di gennaio.

Non ricordo con esattezza se fosse stato lui a chiedermi se ero interessato a vendere della cocaina per conto suo o se mi fossi proposto io a lui.

II periodo di quando ho iniziato a vendere cocaina per conto di __________, è dal mese di febbraio 2019.

Lui ad ogni modo mi consegnava circa 20 grammi di cocaina al mese, per un totale di 5 volte quindi per un complessivo di 100 grammi di cocaina.

Il tutto si è anche accavallato con gli acquisti che facevo da __________.

Da lui acquistato cocaina per CHF 70.- o 80.- il grammo, io con lui guadagnavo meno rispetto che con gli __________.

ADR che ho voluto mantenere entrambi i fornitori per il fatto che volevo vedere chi dei due mi conveniva di più sotto il lato finanziario e in secondo luogo volevo vedere chi vendeva la roba migliore. I feedback dei miei acquirenti non erano tutti uguali, anzi c'era chi preferiva una rispetto che un'altra. lo non ci capivo molto sotto questo aspetto ad ogni modo quella di __________ ricordo che bruciava molto nel naso.

ADR che la mia ultima deduzione è stata che la cocaina degli __________ era migliore e di fatto ho detto a __________ di non darmi più nulla. Ma nel medesimo periodo lui che io sappia ha avuto problemi con altre persone. lo ad ogni modo gli ho detto chiaramente che mi sarei approvvigionato dagli __________. Lui inizialmente mi ha fatto qualche storia ma niente di che.

Gli interroganti mi chiedono come avvenivano i contatti __________.

Anche lui veniva al bar, non ho mai avuto il suo numero.

ADR che quando stava con la __________ arrivava con la sua auto, trattasi di un SUV di colore bianco targata Italia. Mentre se era solo arrivava con un'auto sportiva cabrio di colore scuro se non erro con targhe ticinesi.

ADR che non ho nessuna idea di dove abiti, so solo che ha avuti grossi problemi con la polizia”.

(VI PG, 07.08.2019, p. 15, AI 24).

                            4.2.2.   In sede di verbale finale, IM 1 ha precisato di non avere mai tagliato la sostanza che gli veniva consegnata, soprattutto quella dei fornitori __________ che era di una qualità migliore rispetto a quella ricevuta da __________, limitandosi a confezionarla, generalmente, in quantitativi da 0.7 grammi che rivendeva poi a CHF 100.-:

“ADR che la cocaina che acquistavo da __________ era in confezioni da 30/40/50 e forse anche 60 grammi che pagavo CHF 70.00 al grammo, poi io la confezionavo in singole dosi da 0.7 grammi che vendevo a CHF 100.00 l’una. Da __________ come già dichiarato ho acquistato complessivi 210 grammi di cocaina. E’ possibile che all’inizio dell’inchiesta quando ho riferito delle confezioni da 5 o 10 grammi che acquistato ho fatto confusione tra __________ e __________, solo da quest’ultimo prendevo sacchetto da 5/10 grammi che pagavo CHF 400.00 rispettivamente CHF 750.00. Da __________ ho acquistato cocaina per 5 mesi e in media prendevo 20 grammi al mese per questo ritengo di aver da lui acquistato circa 100 grammi.

ADR che principalmente la cocaina la vendevo in confezioni da 0.7 grammi a CHF 100.00 e raramente in confezioni da 0.3 grammi a CHF 50.00.

ADR che come dichiarato in polizia, la cocaina non l’ho mai tagliata, prova ne è che né a casa né al bar avevo sostanze da taglio. Quella che acquistavo da __________ era di buona qualità mentre posso dire che quella di __________ non era altrettanto buona, sapeva di medicinali, questo è il mio parere anche se non sono un intenditore”.

(VI PP, 11.09.2019, p. 2, AI 30).

                            4.2.3.   Circa poi l’approvvigionamento della marijuana, l’imputato si è limitato a dichiarare che tale sostanza gli sarebbe stata regalata, affermando di non ricordarsi tuttavia il nome della persona che gliela avrebbe regalata:

“Gli interroganti mi chiedono nuovamente la provenienza della marijuana rinvenuta presso il mio domicilio.

Rispondo che la marijuana in questione mi è stata regalata. L'erba arriva dalla Valle __________ ma non ricordo che me l'ha regalata.

Gli interroganti mi fanno notare che è inverosimile che io mi ricordi la 2 provenienza della marijuana con tanto di zona ma non della persona che me l'ha regalata.

Rispondo che davvero non mi ricordo chi me l'ha regalata, vi ho detto tutto non avrei motivo di nascondervi questo, per qualche grammo di marijuana”.

(VI PG, 07.08.2019, p. 15-16, AI 24).

                            4.2.4.   In definitiva, IM 1 ha ammesso di avere alienato un quantitativo complessivo di 303 grammi di cocaina oltre a 5 grammi di hascisc (VI PG, 07.08.2019, p. 16, AI 24).

                            4.2.5.   Anche al dibattimento, l’imputato ha nuovamente confermato la vendita delle predette sostanze così come indicato nell’atto d’accusa (VI dibattimentale, 03.06.2020, p. 2, allegato 1 al verbale del dibattimento).

Contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                               4.3.   L’imputazione di cui al punto 2 dell’atto d’accusa fa riferimento al consumo, nel periodo compreso tra il 01.01.2019 ed il 02.07.2019, di complessivi 7 grammi, oltre alla detenzione dello stupefacente rinvenuto all’interno dell’abitazione dell’imputato al momento del fermo, ovvero di 0.11 grammi di cocaina, 9.66 grammi di hascisc e 28.63 grammi di marijuana, interamente finalizzato al proprio consumo personale.

                            4.3.1.   L’imputato, al riguardo, ha dichiarato di non essere solito consumare stupefacenti, prediligendo l’assunzione di sostanze alcoliche. Egli ha affermato di avere nell’ultimo periodo assunto circa 7 grammi di cocaina e di non avere nemmeno consumato la marijuana e l’hascisc che pure deteneva in casa – trattandosi, a suo dire, di stupefacente “stravecchio” – e che comunque era finalizzato al proprio consumo personale:

“Gli interroganti mi chiedono di quantificare i miei consumi di sostanze stupefacenti della mia ultima denuncia risalente il 21.12.2018 sino al giorno del mio arresto.

Rispondo che io non consumo quasi nulla ma bevo molto alcool, ad ogni modo il mio ultimo consumo di cocaina è avvenuto la sera del mio arresto.

Se devo essere onesto io mi faccio qualche riga ogni tanto ma veramente si tratta di pochissima roba.

Se dovessi quantificarlo posso dire che dalla mia ultima denuncia ho consumato complessivi 7 grammi di cocaina. Non ho più consumato marijuana di fatto quella che avete trovato era "stravecchia".

(VI PG, 07.08.2019, p. 16, AI 24).

                                   5.   Diritto e accertamento della Corte

                                   a.   L'art. 19 cpv. 1 let. b e d LStup punisce chiunque, senza essere autorizzato, detiene, trasporta, importa o fa transitare stupefacenti. Punito è pure chi fa preparativi per commettere una di queste infrazioni.

Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in pericolo la salute di molte persone (let. a), se agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti (let. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole (let. c), se offre fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze (let. d). La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai 12 grammi di eroina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc. 6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc. 6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B 632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna 1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.). II caso aggravato è dato anche quando non sono raggiunti i quantitativi sopra indicati, se la droga fornita ai consumatori, in ragione della sua purezza eccezionale o del tipo di taglio, è di natura tale da creare un pericolo per la vita di molte persone. In una simile evenienza è necessario che l'autore conosca la pericolosità eccezionale della sostanza o che ne accetti l'eventualità (Bernard Corboz, op. cit., ad art. 19 LStup, n. 92, pag. 920). Dal punto di vista soggettivo, l’autore deve sapere di detenere, trasportare, importare o far transitare stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913). Inoltre, affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LStup, è necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da lui commessa possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute (DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente. È irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).

                                   b.   Giusta l’art. 19a della LF sugli stupefacenti, chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un’infrazione giusta l’articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa.

Nei casi poco gravi si può abbandonare il procedimento o prescindere da ogni pena. Può essere pronunciato un avvertimento.

Si può prescindere dall’azione penale se l’autore, per aver consumato stupefacenti, sottostà o si sottopone a un’assistenza sorvegliata dal medico. L’azione penale è eseguita se l’autore si sottrae all’assistenza o al trattamento.

Se l’autore è tossicomane, il giudice può ordinare il collocamento in una casa di salute. L’articolo 44 del Codice penale svizzero è applicabile per analogia.

                               5.1.   I fatti indicati nell’atto d’accusa sono ammessi e riconosciuti dall’imputato, oltre che comprovati attraverso numerosi riscontri versati agli atti e confermati da tutti i soggetti coinvolti a diverso titolo nel traffico di stupefacenti.

Anche dal profilo giuridico, la Corte non ha rilevato questioni meritevoli di dover essere trattate, con la conseguenza che l’atto d’accusa è stato integralmente confermato.

La questione, pertanto, attiene alla sola commisurazione della pena, sulla quale le parti, nelle more del dibattimento, hanno pure trovato tra loro un accordo che hanno di conseguenza sottoposto all’attenzione della Corte, che prevede la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 28 mesi, di cui 14 da espiare e 14 sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni, oltre all’espulsione dal territorio svizzero per la durata di 5 anni.

                                   6.   Commisurazione della pena

                                   c.   Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

                               6.1.   A qualificare la colpa di IM 1 v’è il quantitativo di cocaina da lui detenuto e alienato, che dal profilo oggettivo realizza pacificamente l’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti. All’alienazione di cocaina va poi aggiunta anche la, seppur modica, vendita di 5 grammi di hascisc.

Di rilievo, a sfavore dell’imputato, v’è che non si è trattato di un’unica operazione, bensì di una serie molto numerosa, se rapportata ad un periodo di tempo relativamente breve, di atti di cessione posti in essere nei confronti di una pluralità di acquirenti, tanto che IM 1 si approvvigionava da ben due diversi fornitori di cocaina.

Tutta la sostanza che gli veniva consegnata era immediatamente immessa sul mercato, col che egli ha indistintamente posto in pericolo la salute di molte persone.

Di rilievo v’è anche il fatto che l’imputato non si limitava alla mera vendita della sostanza, ma si occupava anche del suo confezionamento attraverso i bilancini rinvenuti all’interno della sua abitazione. Dunque, periodicamente, veniva rifornito dai suoi fornitori all’interno dell’esercizio pubblico ove lavorava, che costituiva la base logistica del traffico di cocaina da lui posto in essere, suddivideva poi in dosi la sostanza ricevuta e procedeva quindi alla vendita al dettaglio.

Una volta terminata l’attività di cessione, erano ancora i suoi fornitori che lo raggiungevano sempre all’interno del medesimo bar, per riscuotere il provento del traffico e nuovamente rifornirlo.

                               6.2.   Ma se la responsabilità oggettiva dell’imputato in relazione ai fatti commessi è grave, è sotto il profilo soggettivo che raggiunge il suo culmine.

IM 1, con i suoi agiti, ha dimostrato una notevole determinazione nel delinquere, continuando nella perpetrazione dell’attività di spaccio, di due differenti sostanze stupefacenti, incurante delle precedenti condanne subite. Anche dopo l’ultima condanna del 15.12.2017, per il medesimo reato e con la quale ha subito una pena detentiva di 10 mesi sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni, anziché interrompere la propria condotta criminosa, ha perseverato, operando attivamente nell’alienazione degli stupefacenti e cessando dal suo agire solo a seguito dell’arresto.

Ciò appare ancor più grave, sempre dal punto di vista soggettivo, se si pon mente al fatto che egli, sempre per reati legati al traffico di stupefacenti, oltre all’ultima sentenza appena citata, aveva già subito altre quattro condanne, dal che si desume un’evidente propensione a delinquere in capo all’imputato.

A ciò si aggiunga che egli non versava nemmeno in condizioni economiche particolarmente disagiate, ritenuto che, come rilevato, non aveva debiti a cui far fronte e, nel momento in cui è stato arrestato, aveva anche un lavoro da cui percepiva CHF 3'000.- netti al mese, preferendo tuttavia sfruttare tale occopuazione per la perpetrazione della propria attività di spaccio, anziché curarsi di conservare il nuovo posto di lavoro ottenuto dopo un lungo periodo di disoccupazione.  

                               6.3.   In favore dell’imputato la Corte ha ravvisato quale unica attenuante, la collaborazione fornita in corso d’inchiesta, ove, dopo qualche piccola resistenza iniziale, ha subito collaborato con gli inquirenti ammettendo le proprie responsabilità, facendo altresì i nominativi di numerosi acquirenti della sostanza, che hanno in gran parte confermato le sue dichiarazioni, oltre ad aver indicato anche i nomi dei suoi fornitori, raccontato nel dettaglio le modalità di consegna e di vendita dello stupefacente.

A ciò aggiungasi una certa sensibilità alla pena dovuta sia al particolare momento di crisi sanitaria determinata dalla diffusione del COVID-19, che ha determinato le Autorità competenti a sospendere la quasi totalità delle attività all’interno del carcere nonché le visite dei familiari, nonchè alle conseguenze dell’espulsione di cui si dirà in seguito.

                               6.4.   La prognosi su quello che sarà il comportamento futuro di IM 1 non può che essere infausta, preso atto che le numerose condanne subite – anche ad una pena detentiva sospesa condizionalmente – non sono servite a trattenere l’imputato dai suoi agiti e ciò in relazione anche a quelle che sono le sue prospettive future, assai fumose, quanto al momento in cui potrà uscire dal carcere. Egli si troverebbe verosimilmente e nuovamente alla costante ricerca di un lavoro e senza che vi sia al riguardo alcuna prospettiva concreta. Di fatto, dunque, si verrebbe a trovare nella medesima situazione vissuta in epoca antecedente l’arresto, aggravata dal fatto che non potrà più contare sul lavoro che svolgeva prima e che la presente sentenza di condanna e la lunga carcerazione sofferta non lo agevoleranno certamente nella ricerca di un’occupazione stabile.

                               6.5.   Tutto ciò considerato, la Corte ha ritenuto corretta la proposta di pena formulata dalle parti ed ha condannato l’imputato, a valere quale pena unica con la precedente sentenza di data 15.12.2017, giusta l’art. 49 CP, alla pena detentiva di di 28 mesi, oltre alla multa di fr. 200.-, che in caso di mancato pagamento per colpa sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva pari a 2 giorni.

                               6.6.   Al riguardo occorre ancora rilevare che, in aggiunta alla pena detentiva sopra indicata, è stata pronunciata anche l’espulsione di IM 1 dalla Svizzera, di cui si dirà a breve. Tale circostanza rende una totale espiazione della pena detentiva inflitta, inutile e finanche sproporzionata, ritenuto come la pronuncia dell’espulsione allontanerà evidentemente l’imputato dagli ambienti criminali frequentati sino a questo momento obbligandolo a ricostruire, si spera nella legalità e con l’aiuto dei familiari, la propria vita lontano dalla Svizzera.

Di talché, l’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 14 mesi, con un periodo di prova di anni 4, mentre per il resto è da espiare.

                                   7.   Espulsione

                                   d.   Giusta l'art. 66a cpv. 1 lett. a) e n) CP, il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per assassinio (art. 112) e infrazione intenzionale all’art. 118 cpv. 3 LStr, a prescindere dall'entità della pena inflitta.

Ai sensi del cpv. 2 di questa norma, il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciarla, se l’espulsione costituisce per lo straniero un grave caso di rigore personale e l’interesse pubblico all’espulsione non prevale sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene, in ogni modo, conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.

Secondo il chiaro tenore letterale della norma, in caso di condanna a uno o più reati menzionati dall’art. 66a cpv. 1 CP l’espulsione è la regola e la sua rinuncia un’eccezione subordinata alla realizzazione delle due condizioni cumulative di cui all’art. 66 cpv. 2 CP (STF 6B_371/2018 consid. 2.1).

Le disposizioni sull’espulsione si applicano anche al tentativo (Brun/Fabbri, Die Landesverweisung – neue Aufgaben und Herausforderungen für die Strafjustiz, in: recht-Zeitschrift für juristische Weiterbildung und Praxis, p. 231-250). 

Il Tribunale federale, in STF 1B_364/2017 del 12 settembre 2017 consid. 4.3, ha già avuto modo di precisare che sul tema del grave caso di rigore previsto dall'art. 66a cpv. 2 CP non esiste ancora alcuna giurisprudenza dell'Alta Corte.

Secondo la dottrina, nell'esaminare la proporzionalità dell'espulsione rispetto ai diritti di cui all'art. 8 CEDU (e dell'art. 10 Convenzione sui diritti del fanciullo), dovranno essere considerati i seguenti criteri:

                                     -   la gravità del reato e la colpa dell'autore, nonché, di conseguenza, la durata della pena (STF 2C_27/2017 del 7 settembre 2017 consid. 4.1 e rinvii);

                                     -   la durata del soggiorno del prevenuto in Svizzera (maggiore è la durata, meno sarà proporzionata la misura dell’espulsione);

                                     -   il tempo trascorso dal compimento del reato e il comportamento tenuto dopo i fatti dal prevenuto;

                                     -   i legami sociali, familiari e culturali del condannato e della sua famiglia con la Svizzera e con il Paese estero verso cui l’espulsione sarà ordinata;

                                     -   la solidità della situazione familiare del prevenuto (durata del matrimonio ed altri elementi da cui si evince il carattere effettivo della vita familiare);

                                     -   l’interesse dei figli, segnatamente le difficoltà con le quali dovranno confrontarsi tenuto conto anche della loro età;

                                     -   lo stato di salute del prevenuto;

                                     -   i pregiudizi che possano colpire il prevenuto in caso di espulsione verso il suo paese di origine (Perrier Depeursinge, in Revue Pénale Suisse, RPS 135/2017, L’expulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, n. 6 lett. a e rinvii).

                               7.1.   A norma dell’art. 66a lett o) CP, lo straniero che si rende responsabile del reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti deve essere espulso.

Occorre, ciò nondimeno, esaminare se siano dati gli estremi che impongano la rinuncia all'espulsione ex art. 66a cpv. 2 CP, stante anche la situazione personale del condannato.

Nella ponderazione degli interessi, la Corte ha considerato gli elementi della vita privata che legano IM 1 al territorio elvetico, rispettivamente la sua integrazione nel medesimo territorio. Al riguardo si rileva che l’imputato è giunto in Svizzera quando aveva __________ anni, ove ha frequentato le scuole medie, non riuscendo tuttavia a terminare l’apprendistato come __________. Dal punto di vista lavorativo, IM 1 non ha mai avuto un’occupazione stabile, vivendo piuttosto di lavori precari, intervallati anche da lunghi periodi di disoccupazione. Al riguardo va anche detto che la precaria situazione lavorativa dell’imputato non ha comportato un accumulo di debiti, come spesso si verifica in casi di questo tipo, non risultando alcun attestato di carenza beni a suo carico.

Con riferimento ai suoi legami affettivi, si rileva che in Svizzera vive la madre, con lui non convivente, nonché la zia, non registrandosi tuttavia alcun legame sentimentale stabile del medesimo imputato, non essendo egli sposato né risultando altrimenti sentimentalmente e stabilmente legato ad alcuno.

                               7.2.   L’aspetto più problematico e preoccupante dell’imputato attiene alle numerose condanne ricevute. La prima risale a quando IM 1 non aveva ancora compiuto 20 anni, epoca in cui era già attivo nel traffico di stupefacenti, da cui, di fatto, non è mai uscito, nonostante le numerose condanne inflitte. Nemmeno una condanna a 10 mesi di detenzione, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni ed inflitta oltre che per traffico di droga anche per il reato di atti sessuali con fanciullo, hanno detratto l’imputato dal nuovamente tornare a spacciare e nonostante, come rilevato, la sua situazione finanziaria fosse tutto sommato normale. 

Dall’età di 19 anni, dunque, l’imputato gravita all’interno del mondo della droga, senza che ne sia mai voluto realmente uscire, alienando sostanze stupefacenti per puro lucro, ritenuto come nonostante egli faccia a sua volta uso di droga, non può dirsi certo un tossicodipendente. Egli in 8 anni, dal 2012 al 2020, ha subito 6 condanne penali, a pene anche detentive e per reati anche particolarmente odiosi, ma senza con ciò mai realmente decidersi a cambiare vita. Anzi, non appena trovato un posto di lavoro, seppur a chiamata ma che gli garantiva un’entrata di 3'000.- CHF netti al mese, egli ne ha subito approfittato per vendere in modo più agevole la cocaina, sfruttando le diverse conoscenze che nel frattempo aveva coltivato. 

La prognosi dell’imputato è dunque negativa e la sua pericolosità sociale può ritenersi accertata, tanto che la pena detentiva inflittagli nell’ambito del presente procedimento, è pari a 28 mesi, ciò che corrisponde ad una colpa almeno medio grave. 

                               7.3.   Considerati tutti gli elementi del caso di specie, nonché l’assenza di prospettive concrete una volta terminata l’espiazione della pena, per questa Corte è l’interesse pubblico all’espulsione a prevalere manifestamente sull’interesse privato di IM 1 alla permanenza in Svizzera, ritenuto anche che nel suo Paese d’origine egli potrà contare sull’appoggio dei suoi familiari ivi residenti con i quali, come da lui stesso sostenuto, avrebbe sempre mantenuto un buon rapporto.

Non esistono, infine, particolari elementi ostativi alla sua espulsione, quali un avverso stato di salute o seri pregiudizi a suo carico.

                               7.4.   Quanto alla durata dell’espulsione, va detto che la stessa, in applicazione del principio di proporzionalità, deve essere determinata, in primo luogo, in funzione della durata della pena inflitta (STF 2C_27/2017 del 7 settembre 2017 consid. 4.1; STF 2C_910/2015 dell’11 aprile 2016 consid. 5.2).

Per questi motivi, tutto ben ponderato, la Corte, ritenuta corretta l’indicazione concordemente fornita dalle parti, ha condannato IM 1 all’espulsione dal territorio svizzero per la durata di 5 (cinque) anni.

                                   8.   Costi processuali e confische

                               8.1.   L’imputato è altresì condannato al pagamento della tassa di giustizia, quantificata in fr. 2'000.-, e delle spese processuali.

                               8.2.   Con riferimento agli oggetti in sequestro, la Corte ha ordinato la confisca e la distruzione di tutta la sostanza stupefacente in sequestro, nonché la confisca dei due bilancini elettrici (rep. 72243 e rep. 72244).

                            8.2.1.   È altresì ordinato il sequestro conservativo sugli importi di CHF 1'100.- ed EUR 125, a garanzia del pagamento di tassa e spese di giustizia.

                            8.2.2.   È ordinato il dissequestro dei due telefoni cellulari, della scheda SD e della scheda SIM (Huawei, rep. 72237 e Samsung, rep. 72238, SD San Disk, rep. 72240 e SIM Lebara, rep. 72239) previa cancellazione delle memorie, i quali costi saranno da anticipare dal condannato, nonché dei due cavi elettrici per ricarica dei cellulari (rep. 72241 e rep. 72244).

                                   9.   La nota professionale dell’avvocato

                                   e.   Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.

Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.

Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).

All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).

L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore 08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).

Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).

Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10 dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla stessa.

                               9.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1, adeguata alla durata del pubblico dibattimento, è stata approvata per fr. 11’273.-comprensiva di onorario e spese.

Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 11’273.- non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Visti gli art.                     12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 106 CP; 19 e 19a LStup;

103, 135, 192, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e il 02.07.2019,

a __________,

ripetutamente detenuto, alienato e procurato in altro modo a terzi almeno 303 grammi di cocaina (con grado di purezza solo parzialmente noto) e 5 grammi di hashish,

sapendo o dovendo presumere che un simile quantitativo metteva direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone;

                               1.2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo compreso tra il 01.09.2018 e il 02.07.2019,

a __________ e in altre imprecisate località del Canton Ticino,

intenzionalmente consumato almeno 7 grammi di cocaina,

nonché per avere, il 02.07.2019, a __________ presso la propria abitazione, detenuto 0.11 grammi netti di cocaina, 9.66 grammi netti di hashish e 28.63 grammi netti di marijuana, stupefacente destinato al proprio consumo personale;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   Di conseguenza,

IM 1 è condannato

                               2.1.   alla pena detentiva di 28 (ventotto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valersi quale pena unica giusta l’art. 49 CP, vista la revoca di cui al pt. 3;

                               2.2.   alla multa di fr. 200.- (duecento) la quale in caso di mancato pagamento sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva pari a giorni 2 (due);

                               2.3.   l’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 14 (quattordici) mesi, con un periodo di prova di anni 4 (quattro). Per il resto è da espiare.

                                   3.   È ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di 10 mesi di cui alla sentenza 15.12.2017 delle Assise correzionali di __________ (72.2015.155).

                                   4.   È ordinata l’espulsione di IM 1 dal territorio svizzero per un periodo di 5 (cinque) anni, ai sensi dell’art. 66a CP.

                                   5.   È ordinato il sequestro conservativo sugli importi di CHF 1'100.- ed EUR 125.-, a garanzia del pagamento di tassa e spese di giustizia.

                                   6.   È ordinata la confisca e la distruzione di tutta la sostanza stupefacente, e la confisca dei due bilancini elettrici (rep. 72243 e rep. 72244).

                                   7.   È ordinato il dissequestro dei due telefoni cellulari, della scheda SD e della scheda SIM (Huawei, rep. 72237 e Samsung, rep. 72238, SD San Disk, rep. 72240 e SIM Lebara, rep. 72239) previa cancellazione delle memorie, i quali costi saranno da anticipare dal condannato, nonché dei due cavi elettrici per ricarica dei cellulari (rep. 72241 e rep. 72244).

                                   8.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

                                   9.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                               9.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario                      fr.      10'284.00

spese                          fr.           989.00

totale                           fr.      11'273.00

                               9.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 11'273.00 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:          -

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                    -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

                                     -   Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente                                                          La cancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.        2'000.--

Inchiesta preliminare                       fr.        1'256.10

Multa                                                   fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.           129.05

                                                             fr.        3'585.15

                                                             ============

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