Incarto n. 72.2019.220
Lugano, 6 settembre 2019/sg
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Mendrisio
composta da: giudice Mauro Ermani, Presidente
Veronica Lipari, cancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero Pubblico
controIM 1
rappresentato dall’avv. DUF1
in carcerazione preventiva dal 14 aprile 2019 al 12 giugno 2019 (60 giorni); posto in anticipata esecuzione della pena dal 13 giugno 2019
imputato a norma dell’atto d'accusa ___________ del 27.8.2019 emanato dal Procuratore pubblico PP1, di
1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome relativa ad un quantitativo di sostanza stupefacente che sapeva o doveva presumere poter mettere in pericolo direttamente o indirettamente la salute di molte persone
per avere, a _________, _________, __________, ___________ e altre località imprecisate del canton __________, nel periodo febbraio – 14 aprile 2019, senza essere autorizzato, agendo in correità con ___________, trasportato, importato in _____________ e detenuto ai fini dell’alienazione a terze persone, nonché alienato, un quantitativo complessivo di circa 180.00 grammi lordi di cocaina,
e meglio,
1.1. per avere, a __________ e a ____________, nel periodo febbraio – 14 aprile 2019, agendo in correità con ______________ presso il cui appartamento veniva ospitato e il quale reperiva i contatti degli acquirenti, alienato a terze persone al prezzo di CHF 100.00 al grammo, rispettivamente ceduto gratuitamente, almeno complessivi 50.00 grammi lordi di cocaina, di cui
a ______________, nel periodo febbraio – marzo 2019, alienato complessivi 4.00 grammi lordi;
a ______________, nel periodo febbraio – aprile 2019, alienato complessivi 2.00 grammi lordi;
a ____________, nel periodo febbraio – aprile 2019, alienato complessivi 12.00 grammi lordi,
a ____________, nel periodo febbraio - aprile 2019, alienato complessivi 15.00 grammi lordi;
a __________, nel periodo febbraio – aprile 2019, alienato complessivi 6.00 grammi lordi;
a ____________ nel periodo febbraio – aprile 2019, alienato 1.00 grammo lordo di cocaina e nel periodo fine marzo – aprile 2019 ceduto gratuitamente complessivi 10.00 grammi lordi di cocaina;
1.2 per avere, a __________, via __________, in data 14 aprile 2019, senza essere autorizzato, in correità con ____________, a bordo dell’autovettura marca ___________ targata ______________, trasportato e detenuto ai fini dell’esportazione in ___________, celati sotto il sedile del passeggero anteriore, complessivi 86.53 grammi netti di cocaina (130.00 grammi lordi), sostanza suddivisa in due sacchetti del peso netto di 64.79 grammi (grado di purezza 89%), e di 21.74 grammi (grado di purezza 40.1%), sostanza facente parte di un quantitativo iniziale di circa 150.00 grammi lordi previamente – verso la fine del mese di marzo - acquistato in ___________, in correità con ____________, a credito al prezzo di EURO 7'500.00, e destinata all’alienazione a terze persone sul nostro territorio,
2. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, a __________, in data 14 aprile 2019, senza essere autorizzato, in correità con __________, detenuto ai fini dell’alienazione, presso l’appartamento di quest’ultimo presso il quale veniva ospitato a far tempo dal mese di febbraio 2019, complessivi 2'109.00 grammi lordi di marijuana, sostanza previamente acquistata in Italia e destinata all’alienazione sul nostro territorio;
3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, a __________ e in altre imprecisate località del canton ______, nel periodo febbraio – 14 aprile 2019, senza essere autorizzato, consumato un quantitativo imprecisato di cocaina ma almeno complessivi 10.00 grammi (sostanza proveniente dal quantitativo di 150.00 grammi acquistato in __________ e indicato al punto 1.2 del presente atto di accusa);
reati previsti: dagli art. 19 cpv. 1 lett. b, c in relazione con il cpv. 2 lett. a LStup, art. 19 cpv.1 lett.d LStup, art. 19 a LStup;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IMPU_1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui scritti come sopra.
di conseguenza IMPU_1 è condannato:
alla pena detentiva di 15 (quindici) mesi;
dedotto il carcere preventivo sofferto di 60 (sessanta) giorni.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).
È pure
condannato 2. All’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 5 (cinque) anni (art. 66a cpv.1 lett.o CP).
3. Alla multa di CHF 300.00, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CP).
4. All’avv. DUF1, difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato, con la riserva di cui all’art. 135 cpv. 4 CPP.
5. IMPU_1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.
ed inoltre
6. Ordina la confisca di un telefono cellulare Samsung n. _____________________ con relativa carta SIM ____________________, un telefono cellulare Samsung rotto (rep.n. __________), CHF 200.00 e EURO 215.00 (art. 69 o 70 CP).
7. Ordina la confisca e la distruzione di 86.53 grammi netti di cocaina (rep. SAD n. _____________, c/o Polizia scientifica ____________) (art. 69 cpv. 2 CP).
8. Ordina il dissequestro, nelle mani dell’imputato, di un autoveicolo ______________ targato ____________ (rep.n._________).
Presenti: - il Procuratore pubblico PP1, in rappresentanza del Ministero Pubblico,
- l’imputato IMPU_1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF2 (al posto dell’avv. DUF1).
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:35 alle ore 14:55.
- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;
- considerato che le sanzioni appaiono adeguate;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG; 135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22 TG sulle spese;
decide: 1. L’atto di accusa n. __________ del 27 agosto 2019 contro IMPU_1 con le relative proposte è approvato con la seguente aggiunta al pt. 1. dell’atto d’accusa:
“(…) L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CPP). Con riferimento al precedente penale di cui al DAC ____________ del 22 agosto 2018, non si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena di 30 aliquote giornaliere da fr. 100.- l’una, ma il condannato è formalmente ammonito ex art. 46 cpv. 2 CP.”
2. La tassa di giustizia di fr. 500.- e i disborsi sono posti a carico del condannato.
3. Le spese per la difesa d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.
3.1. La nota professionale dell’avv. DUF1 è approvata per:
onorario Fr. 8’239.50
spese Fr. 470.80
IVA Fr. 670.70
totale Fr. 9’381.00
3.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone ___________ l’importo di Fr. 9’381.00 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a:
Comunicazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La cancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 5'194.40
Multa fr. 300.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 60.60
fr. 6'055.--
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