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Ticino Tribunale penale cantonale 29.10.2019 72.2019.178

October 29, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·1,603 words·~8 min·5

Summary

Lesioni semplici qualificate nei confronti della figlia, facendo uso di un oggetto pericoloso (mestolo da cucina in legno) colpito ripetutamente la bambina prima sulle natiche poi sulla vulva. Violazione del dovere d’assistenza o educazione ripetuta verso la figlia. Vie di fatto qualificate ripetute

Full text

Incarto n. 72.2019.178

Lugano, 29 ottobre 2019/ns

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte delle assise correzionali  

      composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente

Cristina Laghi, cancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale

Ministero Pubblico

e in qualità di accusatore privato:

ACPR 1, patrocinata dall’avv. RAAP 1  

contro

IM 1, rappresentata dall’avv. DUF 1  

in carcerazione preventiva dal 20.10.2017 al 28.02.2018 (132 giorni)

imputata, a norma dell'atto d'accusa 153/2019 del 15 luglio 2019 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   lesioni semplici, qualificate

in alternativa lesioni gravi, tentate

in ulteriore alternativa mutilazione di organi genitali femminili, tentata

per avere, il 19 ottobre 2017, a __________, in via __________, sul letto della camera da letto matrimoniale del proprio domicilio,

agendo nei confronti della propria figlia ACPR 1 (__________), incapace di difendersi e della quale aveva la custodia e il dovere di cura,

facendo uso di un oggetto pericoloso e meglio di un mestolo da cucina in legno,

colpito, ripetutamente, dapprima le natiche e poi la vulva,

cagionandole,

oltre a un ematoma sul versante interno di entrambe le cosce, una piccola escoriazione puntiforme alla radice della coscia sinistra e sulla natica sinistra un ematoma di 2x2 cm,

la lacerazione completa del piccolo labbro a destra con sanguinamento,

una lieve tumefazione con escoriazione al grande labbro destro,

e il potenziale deficit di sensibilità all’atto sessuale,

e meglio come indicato nei certificati medici e negli accertamenti peritali agli atti;

in alternativa

tentando in questo modo, di mutilare intenzionalmente un organo importante, rispettivamente di produrre la perdita dell’uso di tale organo, di altro grave danno al corpo e alla salute fisica e mentale di ACPR 1 (__________),

in ulteriore alternativa

tentando, in questo modo, di mutilare l’organo sessuale femminile di ACPR 1 (__________), pregiudicandone considerevolmente e in modo permanente la funzionalità, danneggiandola;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 123 cifra 2 cpv. 1 e 3 CP, in alternativa dall’art. 122 CP, in ulteriore alternativa dall’art. 124 cpv. 1 CP;

                                   2.   violazione del dovere d'assistenza o educazione, ripetuta

per avere,

nel periodo dal 21 febbraio 2017 al 19 ottobre 2017,

violato il proprio dovere di assistenza verso la figlia ACPR 1 (__________),

e meglio per avere,

                               2.1.   agito come indicato al punto 1. dell’atto di accusa;

                               2.2.   agito come indicato al punto 3. dell’atto di accusa.

esponendone in tal modo a pericolo lo sviluppo fisico e psichico, così come emerge dalle valutazioni peritali in atti;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 219 cpv. 1 CP;

                                   3.   vie di fatto, qualificate, ripetute

per avere,

nel periodo dal 21 febbraio 2017 al 19 ottobre 2017,

a __________, in via __________,

commesso ripetutamente vie di fatto, senza cagionare un danno al corpo o alla salute, della figlia ACPR 1 (__________), incapace di difendersi e della quale aveva la custodia e doveva avere cura, e meglio per avere,

                               2.1.   nel periodo dal 21 febbraio 2017 al 19 ottobre 2017, in due occasioni, tiratole i capelli con l’intento di farle del male, provocandole del dolore;

                               2.2.   nel periodo dal 21 febbraio 2017 al 19 ottobre 2017, colpitala in cinque occasioni con il mestolo in legno della cucina sul sedere, sopra i vestiti, provocandole del dolore e del rossore sulla pelle,

                               2.3.   nel periodo dal 21 febbraio 2017 al 19 ottobre 2017, colpitala in cinque occasioni con delle manate sul palmo della mano, in un numero imprecisato di occasioni, provocandole del dolore e del rossore sulla pelle;

                                2.4   nel periodo dal 21 febbraio 2017 al 19 ottobre 2017, colpitala in numerose occasioni, sculacciandola sul sedere provocandole del rossore sulla pelle;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 126 cifra 2 lett. a) CP.

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputata IM 1, assistita dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

                                     -   l’avv. RAAP 1, patrocinatrice d’ufficio (GP) dell’accusatrice privata ACPR 1;

                                     -   in qualità di interprete per la lingua __________, __________, i cui dati sono noti alla Corte, la quale viene resa edotta sugli obblighi nell’ambito della traduzione come pure sulle comminatorie di pena previste dall’art. 307 cpv. 1 CP in caso di falsa traduzione.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:36 alle ore 10:31.

Evase le seguenti

questioni:                     Verbale del dibattimento

Il PP osserva che è stato trovato un accordo tra accusa, difesa e AP, che riguarda la conferma dei fatti e dei reati di cui all’atto d’accusa, con la precisazione che per quanto attiene al punto 1 si chiede la conferma del reato di lesioni semplici qualificate, e in ragione del sincero pentimento a seguito del risarcimento del danno, una pena detentiva di 20 (venti) mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni da associare a un trattamento ambulatoriale.

L’avv. RAAP 1 e l’avv. DUF 1 confermano tale accordo.

Le parti rinunciano pertanto alla discussione.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.:                     12, 22, 42, 44, 47, 48, 49, 51, 69, 70, 122, 123, 124, 126, 219 CP;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autrice colpevole di:

                               1.1.   lesioni semplici qualificate

per avere,

il 19 ottobre 2017, a __________, agendo nei confronti della figlia ACPR 1, incapace di difendersi e della quale aveva la custodia e doveva aver cura, facendo uso di un oggetto pericoloso, e meglio di un mestolo da cucina in legno, colpito ripetutamente la bambina dapprima sulle natiche e poi sulla vulva, cagionandole un ematoma sul versante interno di entrambe le cosce, una piccola escoriazione puntiforme alla radice della coscia sinistra, un ematoma di 2x2 cm sulla natica sinistra, la lacerazione completa del piccolo labbro a destra con sanguinamento, una lieve tumefazione con escoriazione al grande labbro destro e il potenziale deficit di sensibilità all’atto sessuale;

                               1.2.   violazione del dovere d’assistenza o educazione ripetuta

per avere,

nel periodo dal 21 febbraio 2017 al 19 ottobre 2017, agendo come indicato ai punti 1.1 e 1.3 del presente dispositivo, violato ripetutamente il proprio dovere di assistenza verso la figlia ACPR 1, esponendone in tal modo a pericolo lo sviluppo fisico e psichico;

                               1.3.   vie di fatto qualificate ripetute

per avere,

nel periodo dal 21 febbraio 2017 al 19 ottobre 2017, a __________, commesso ripetutamente vie di fatto, senza cagionare un danno al corpo o alla salute, ai danni della figlia ACPR 1, incapace di difendersi e della quale aveva la custodia e doveva avere cura, e meglio per avere,

                            1.3.1.   in 2 occasioni, tiratole i capelli, provocandole dolore;

                            1.3.2.   in 5 occasioni, colpitala con un mestolo in legno sul sedere, sopra i vestiti, provocandole dolore e rossore sulla pelle;

                            1.3.3.   in 5 occasioni, colpitala con delle manate sul palmo della mano, provocandole dolore e rossore sulla pelle;

                            1.3.4.   in numerose occasioni, sculacciato la bambina sul sedere provocandole rossore sulla pelle;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   IM 1 è prosciolta dalle imputazioni di lesioni gravi tentate e mutilazione di organi genitali femminili tentata di cui al punto 1 dell’atto d’accusa, essendo stato ritenuto il reato di lesioni semplici qualificate.

                                   3.   Di conseguenza,

avendo agito in stato di scemata imputabilità,

considerata l’attenuante del sincero pentimento,

IM 1 è condannata

                               3.1.   alla pena detentiva di 20 (venti) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

                               3.2.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

                                   4.   IM 1 è inoltre condannata a versare all’accusatrice privata ACPR 1 fr. 7'139.30 a titolo di risarcimento delle spese legali, da devolvere allo Stato del Cantone Ticino in quanto beneficiaria di gratuito patrocinio, e fr. 10'000.00 a titolo di indennità per torto morale. Per il rimanente della sua pretesa, l’accusatrice privata è rinviata al competente foro civile.

                                   5.   È ordinato il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP.

                                   6.   È ordinato il dissequestro di tutto quanto sotto sequestro. 

                                   7.   La tassa di giustizia di fr. 500.00 (cinquecento) senza motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico della condannata. In caso di motivazione scritta (richiesta di motivazione ex art. 82 cpv. 2 lett. a CPP o annuncio d’appello), la tassa di giustizia sarà aumentata di fr. 500.00 (cinquecento), importo a carico di chi ne avrà fatto domanda (da suddividere ulteriormente in parti uguali in presenza di più parti che ne faranno richiesta).

                                   8.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                               8.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario               fr.   3'583.80

spese                   fr.         48.00

IVA (7,7%)           fr.      279.65

totale                    fr.   3'911.45

                               8.2.   La condannata è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 3’911.45 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

                                   9.   Le spese per il gratuito patrocinio dell’accusatrice privata sono sostenute dallo Stato.

                               9.1.   La nota professionale dell’avv. RAAP 1 è approvata per:

onorario               fr.   6'797.50

spese                   fr.      341.80

totale                    fr.   7'139.30

                               9.2.   La condannata è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 7'139.30 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 138 cpv. 1 e 135 cpv. 4 CPP), come indicato al punto 4 del presente dispositivo.

Intimazione a:          -  

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La cancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.        7'426.45

Perizie                                                fr.        7'940.30

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.             92.95

                                                             fr.      15'959.70

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