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Ticino Tribunale penale cantonale 10.10.2019 72.2019.146

October 10, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·606 words·~3 min·3

Summary

Imputato colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, per avere circolato alla guida di un autoveicolo alla velocità di 103 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, superando quindi di almeno 53 km/h la velocità massima consentita

Full text

Incarto n. 72.2019.146

Lugano, 10 ottobre 2019/bm

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali

composta da:                 giudice Manuela Frequin Taminelli, Presidente

Stefano Stillitano, cancelliere

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       Ministero Pubblico

contro                             IM 1,

rappresentato dall’avv. DUF 1,

imputato, a norma dell'atto d'accusa 126/2019 del 13.6.2019 emanato dal Procuratore

pubblico PP 1, di

                                         infrazione grave qualificata alle norme della circolazione

per avere, a __________, via __________, in data 5 dicembre 2018, violato intenzionalmente norme elementari della circolazione stradale correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,

e meglio,

per avere circolato alla guida dell’autoveicolo marca BMW 330d xDrive targato TI __________ alla velocità di 103 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar GATSO RS-GS11 F/R, superando quindi di almeno 53 km/h la velocità massima consentita:

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’ art. 90 cpv. 3 e 4 lett. b. in rel. con gli artt. 27 cpv. 1, 32 cpv.2 LCStr, 4a cpv.1 lett. a. ONC e 22 cpv.1 OSStr.;

Presenti:                    --   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                   --   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 09:55.

Le parti dichiarano di rinunciare, con l’accordo della Presidente, alla discussione orale, ritenuto come le stesse convengano sulla responsabilità penale dell’imputato, così come sulla quantificazione della pena, per la cui esatta determinazione si rimettono al giudizio della Corte.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 40, 42, 44, 47 CP;

27, 32, 90 LCStr; 4a ONC; 22 OSStr.

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   grave infrazione alle norme della circolazione

per avere, a __________, via __________, in data 5 dicembre 2018, circolato alla guida dell’autoveicolo marca BMW 330d xDrive targato TI __________ alla velocità di 103 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar GATSO RS-GS11 F/R, superando quindi di almeno 53 km/h la velocità massima consentita, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   Di conseguenza, IM 1 è condannato alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

                                   4.   La tassa di giustizia di fr. 500.- senza motivazione scritta o di fr. 1'500.- con motivazione scritta, e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.

                                   5.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                               5.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario                      fr.       2’124.90

spese                          fr.          212.50

IVA (7,7%)                  fr.          180.00

totale                           fr.       2’517.40

                               5.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2’517.40 non appena le sue condizioni glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:          -  

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       Il cancelliere

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.             71.45

                                                             fr.           771.45

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