Incarto n. 72.2019.133 72.2019.134
Lugano, 6 settembre 2019/sg
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali
composta da: giudice Marco Villa, Presidente
Sascha Benzoni, cancelliere
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
contro IM 1
rappresentato dall’avv. DF 1
imputato, a norma del decreto d’accusa 4189/2018 del 27.9.2019 emanato dall’allora Procuratore PP, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di
1. ripetuta guida senza autorizzazione
per aver ripetutamente condotto il ciclomotore Piaggio targato TI __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 19.05.2016, per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti: ad __________ il 02.06.2018 ed in altre imprecisate località e date precedenti;
reato previsto: dall'art. 95 cpv. 1 lett b. LCStr.;
2. ripetuta guida senza assicurazione per la responsabilità civile
per aver ripetutamente condotto il ciclomotore surriferito senza il contrassegno richiesto, sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
fatti avvenuti: ad __________ il 02.06.2018 ed in altre imprecisate località e date precedenti;
reato previsto: dall' art. 145 cifra 4 OAC;
ed inoltre, imputato, a norma del decreto d’accusa 80/2019 dell’8.1.2019 emanato dall’allora Procuratore pubblico PP, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di
ripetuta guida senza autorizzazione
per aver ripetutamente condotto il ciclomotore Piaggio targato TI __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 19.05.2016, per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti: a __________ l’11.09.2018;
reato previsto: dall'art. 95 cpv. 1 lett b. LCStr.;
Presenti: - l’imputato IM 1, assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:01 alle ore 15:25.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente, richiamato l’art. 356 cpv. 3 CPP, ricorda all’imputato che può ritirare l’opposizione al decreto d’accusa fino alla conclusione delle arringhe.
Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche ai due decreti d’accusa in opposizione:
4189/2018 del 27 settembre 2018
-- a pag. 1, al punto 1, richiamato il verbale d’interrogatorio PS 3.6.2018 dell’imputato a pag. 2, si aggiunge, dopo Piaggio, SIV 1;
-- a pag. 1, ai fatti del punto 1, richiamato il verbale d’interrogatorio PS 3.6.2018 dell’imputato a pag. 3 da riga 6 (“D: In seguito…”) a riga 19 (“…lavoro come __________”), si aggiunge, dopo __________, __________, __________ e __________ nonché si modifica il 2.6.2018 e date precedenti con nel periodo 1.12.2016 / 2.6.2018;
-- a pag. 1, ai fatti del punto 2, richiamato l’art. 145 n. 4 OAC e il verbale d’interrogatorio PS 3.6.2018 dell’imputato a pag. 3 da riga 6 (“D: In seguito…”) a riga 19 (“…lavoro come ______”), si corregge senza il contrassegno richiesto, sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta assicurazione con per il quale non è stata stipulata l’assicurazione prescritta sulla responsabilità civile, si aggiunge, dopo __________, __________, __________ e __________ nonché si modifica il 2.6.2018 e date precedenti con nel periodo 1.1.2018 / 2.6.2018;
80/2019 dell’8 gennaio 2019
-- a pag. 1, al punto 1, richiamato il verbale d’interrogatorio PS 11.9.2018 dell’imputato a pag. 1, si stralcia, all’imputazione, ripetuta e si aggiunge, dopo Piaggio, SIV 1.
I presenti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e i due decreti d’accusa in opposizione sono modificati di conseguenza.
Il Presidente dà la parola all’avv. DF 1, difensore dell’imputato, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: spiega che i fatti sono ammessi e che le imputazioni non sono contestate. Le pene proposte nei due decreti di accusa però non sono, a suo dire, adeguate. Nonostante il comportamento dell’imputato, il difensore afferma che non è da escludere una sospensione condizionale della pena pecuniaria, accompagnata comunque da una multa. Ricorda che l’imputato ha commesso le infrazioni unicamente perché doveva rendersi sul posto di lavoro o per fare la spesa, comunque non per futili motivi. Chiede la condanna a una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere sospesa condizionalmente per un lasso di tempo che lascia decidere alla Corte e una multa, il cui importo deve anch’esso essere deciso dalla Corte. Chiede altresì il prolungamento del periodo di prova relativo al decreto d’accusa del 17.2.2017 per la cui durata postula 1 anno.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art.: 12, 34 segg., 44, 46 cpv. 2, 47 e 49 CP;
95 cpv. 1 lett. b) LCStr;
145 n. 4 OAC;
80 segg., 84 segg., 335 segg., 352 segg., 422 segg e 429 CPP nonché 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. IM 1 è autore colpevole di:
1.1. ripetuta guida senza autorizzazione
per avere, ad __________, __________, __________ e __________, nel periodo 1.12.2016 / 2.6.2018 e l’11.9.2018, ripetutamente condotto il ciclomotore Piaggio SIV 1, targato TI __________, sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata il 19.5.2016 per tempo indeterminato;
1.2. ripetuta guida senza assicurazione per la responsabilità civile
per avere, ad __________, __________, __________ e __________, nel periodo 1.1.2018 / 2.6.2018, ripetutamente condotto il ciclomotore Piaggio SIV 1, targato TI __________, per il quale non è stata stipulata l’assicurazione prescritta sulla responsabilità civile;
e meglio come descritto nei decreti d’accusa in opposizione 4189/2018 del 27 settembre 2018 e 80/2019 dell’8 gennaio 2019 nonché precisato nei considerandi.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di fr. 1’650.- (milleseicentocinquanta), corrispondenti a 55 (cinquantacinque) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 55 (cinquantacinque) giorni (art. 34 segg. CP);
2.2. al pagamento di una multa di fr. 300.- (trecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Non è revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 130.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'600.- decretata nei confronti di IM 1 con decreto d’accusa del 17.2.2017 del Ministero pubblico del Cantone Ticino, ma il periodo di prova è prolungato di 1 (un) anno.
4. La tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) senza motivazione scritta o di fr. 1’000.- (mille) con motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1.
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente Il cancelliere
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Multa fr. 300.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 68.75
fr. 1'068.75
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