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Ticino Tribunale penale cantonale 14.11.2018 72.2018.51

November 14, 2018·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·2,462 words·~12 min·5

Summary

Donna delle pulizie colpevole di avere, in più occasioni, ripetutamente sottratto cose mobili altrui con una refurtiva denunciata di CHF 244'600.00, parzialmente recuperata e restituita. Sincero pentimento

Full text

Incarto n. 72.2018.51

Lugano, 14 novembre 2018/lc

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali

composta da:

giudice Marco Villa, Presidente

Jasmine Decristophoris, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       Ministero Pubblico

e in qualità di accusatore privato:

ACPR 1

contro

IM 1, rappresentata dall’avv. DUF 1

imputata, a norma dell'atto d'accusa 39/2018 del 5 marzo 2018, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   Ripetuto furto aggravato (per mestiere)

subordinatamente ripetuto furto

per avere,

nel periodo gennaio 2011 - 09.02.2017, in più occasioni, nel luganese, segnatamente presso le abitazioni in cui ha lavorato quale donna delle pulizie, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene,

operando in modo professionale, sistematico, regolare e secondo un preciso piano,

ripetutamente sottratto, gioielli, monete preziose e altro, per un valore complessivo di refurtiva denunciata di almeno CHF 264'600.00;

e meglio,

                               1.1.   nel corso del periodo gennaio 2011 - marzo 2016, a __________, in via __________, presso l’abitazione e ai danni di __________, in più occasioni non meglio quantificate, sottratto un imprecisato numero di banconote da CHF 1'000.00 e monete da CHF 5.00, 1 pelliccia di ermellino, 1 paio di stivali marca Hermès e 1 vestito da donna, per un valore complessivo denunciato di refurtiva di circa CHF 20'000.00; refurtiva non recuperata;

                               1.2.   nel corso del periodo inizio gennaio 2017 - 09.02.2017, a __________, in via __________, presso l’abitazione e ai danni dei coniugi ACPR 1, in almeno 3 occasioni distinte, sottratto, da una cassaforte (prestando cura a non lasciare impronte e meglio utilizzando dei guanti) e da un’antica cassettiera, 50 banconote da CHF 1'000.00, 470 monete d’oro (del valore denunciato di CHF 171'000.00), 1 collana d’oro giallo (del valore denunciato di CHF 5'000.00), 1 orologio da tasca placcato oro (del valore denunciato di CHF 3'500.00), 1 anello solitario oro bianco con brillanti (del valore denunciato di CHF 9'000.00), 1 anello oro bianco con brillanti e perla (del valore denunciato di CHF 5'000.00), 1 anello in oro rosso e pietra nera (del valore non indicato) e 1 moneta d’oro commemorativa del __________ (del valore denunciato di CHF 100.00), per un importo complessivo denunciato di almeno CHF 244'600.00;

refurtiva in parte rivenduta presso una gioielleria del __________ ed in parte recuperata, presso la di lei abitazione (nella misura di CHF 41’400.00 ed Euro 14'370), nonché presso l’abitazione della nipote a __________, nel quartiere __________ (nella misura di 253 monete d’oro) e già riconsegnata ai proprietari; 

(agli accusatori privati ACPR 1 sono state consegnate 253 monete d’oro del valore complessivo denunciato di circa CHF 92'000.00, 1 anello oro bianco con brillanti e perla del valore denunciato di circa CHF 5'000.00 e denaro per CHF 64'300.00 ed Euro 14'370);

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dagli art. 139 cifra 1 e 2 CP;

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputata IM 1, assistita dal difensore d’ufficio avv. DUF 1;

                                     -   l’accusatore privato ACPR 1 accompagnato dalla moglie __________.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:34 alle ore 13:03.

Evase le seguenti

questioni:                     Verbale del dibattimento

Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche dell’atto d’accusa:

                                   --   alle generalità dell’imputata si aggiunge __________ prima di __________ e si stralcia part-time;

                                   --   a pag. 1, al punto 1, all’intestazione del reato, si stralcia il primo ripetuto;

                                   --   a pag. 2, al punto 1.2, richiamato il verbale d’interrogatorio PP 12.6.2017 a pag. 14 dell’imputata, si corregge CHF 92'000.00 con fr. 92'092.- e CHF 64'300.- con fr. 63'900.-;

                                   --   a pag. 3, alle intimazioni, agli accusatori privati, richiamato il doc. TPC 17, si stralcia e __________.

Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Sentiti:                       -   il Procuratore pubblico, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: chiedo la conferma dell’AA con le modifiche dibattimentali. L’imputata è già stata condannata per aver rubato presso i luoghi in cui aveva effettuato le pulizie. La refurtiva (denaro e oggetti preziosi) a danno dei coniugi ACPR 1 non è stata integralmente restituita visto che, nel frattempo, IM 1 l’aveva già rivenduta e/o regalata ai suoi famigliari. L’incoerenza e le bugie dell’imputata hanno reso difficile l’accertamento fattuale.

Nonostante ciò, le parziali ammissioni e il lavoro degli inquirenti hanno permesso di ricostruire in modo abbastanza chiaro le responsabilità dell’imputata. IM 1 ha ammesso i furti solo quanto è stata confrontata con la “prova provata” e ciò anche per quanto attiene i fatti pregressi al presente AA. Pacifico per l’accusa che tutta la merce denunciata in precedenza agli odierni fatti sia stata sottratta dall’imputata. Nonostante ciò, IM 1 non ha perso il vizio, è tornata a rubare e ha coinvolto la sorella e la nipote. Non ci sono prove oggettive e riscontri probatori quo al punto 1.1 dell’AA, ma il modus operandi è identico a quello adoperato a danno dei coniugi ACPR 2 ed è inoltre pacifico che nessun altro poteva entrare nell’abitazione della signora __________, a parte l’imputata. Per tali motivi si chiede il riconoscimento dell’aggravata. IM 1 ha sfruttato il rapporto di fiducia instauratosi con i signori ACPR 1. Ha da subito negato i fatti contestatigli e ha chiesto alla sorella di spostare la borsa dall’armadio. Ha coinvolto la sorella e la nipote e ha cancellato i messaggi che potessero denotare il loro coinvolgimento nel furto. L’attività furtiva è avvenuta a più riprese. Ciò denota una forte determinazione e risolutezza da parte dell’imputata. Essa ha frugato nell’appartamento dei signori ACPR 1, ha sottratto tutto ciò che aveva un valore e ha rivenduto parte della merce. Tutto ciò attesta l’aggravante del mestiere. IM 1 in corso di inchiesta, ha comunque mantenuto un atteggiamento reticente, non dicendo sempre e tutta la verità e rilasciando delle dichiarazioni poco credibili e non lineari. Più circostanze indizianti accertano la responsabilità dell’imputata per quanto attiene il furto di cui al pto. 1.1 dell’AA (l’imputata era l’unica ad avere le chiavi di casa, non vi è stato scasso nell’abitazione e il modus operandi dei furti è conforme alla linea adottata per i furti ai coniugi ACPR 1). L’imputata ha contestato il furto del solitario. Anche in questo caso, IM 1 ha fornito delle dichiarazioni fantasiose e poco credibili. Richiamate la dottrina e giurisprudenza vigenti in materia, nonché le risultanze istruttorie, pacificamente dati i presupposti dell’aggravante. La gravità dei fatti è importante. IM 1 non si è ravveduta e ha continuato in questa attività nonostante i suoi precedenti, approfittando dei rapporti di fiducia con la famiglia ACPR 1. L’accusa crede allo stress finanziario dell’imputata in merito ai debiti lasciati dalla sua famiglia, ma anche vero che quest’ultima non aveva bisogno di soldi per vivere o per far fronte alle spese elementari della famiglia. Tuttavia, in considerazione del comportamento dell’imputato a seguito dei fatti e dei risarcimenti a favore dell’AP ACPR 2, si chiede una pena detentiva di 20 mesi, sospesa condizionalmente, la cui durata del periodo di prova deve comunque essere lunga, anche di 5 anni. Si chiede la proroga del periodo di prova di 1 anno per quanto attiene la sospensione condizionale della pena di cui alla precedente condanna, l’ordine di un’assistenza riabilitativa e il riconoscimento delle pretese di risarcimento. Si chiede da ultimo che venga riconosciuto il caso di rigore ex art. 66a cpv. 2 CP;

                                     -   l’AP ACPR 1: riconfermo le mie pretese di risarcimento;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputata, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: per quanto attiene il punto 1.1 dell’AA, appare evidente lo scarso valore probatorio dei riscontri agli atti. __________, vista l’età e l’assunzione di medicamenti, era solita ad accusare i suoi dipendenti di furto in merito agli oggetti da lei poi in seguito ritrovati. Le dichiarazioni di quest’ultima non sono dunque affidabili, posto anche come nel caso si tratta di dichiarazioni riportate. Si chiede dunque il proscioglimento da questo capo di imputazione, non avendo l’accusa minimamente adempiuto al suo onere probatorio. Per quanto attiene il punto 1.2 dell’AA, circa il solitario, l’imputata ha sempre asserito di non averlo mai visto e, rispettivamente, rubato. Tale circostanza è inoltre confermata da Iuliucci, il quale nel corso del suo verbale di interrogatorio, ha affermato che tale anello non gli è mai stato mostrato e/o ceduto. Si chiede dunque il proscioglimento limitatamente al solitario e all’anello di perle, ritenuto come quest’ultimo sia stato restituito alla signora ACPR 1 e che la medesima non ha mai sporto denuncia in merito al suo smarrimento. Richiamata la giurisprudenza e la dottrina vigente, nel caso non può essere data l’aggravante del mestiere. Il furto a danno dei signori ACPR 1 è stato perpetuato in 2/3 occasioni e in un lasso di tempo breve, senza alcuna regolarità. Il modus operandi nemmeno ha dimostrato una certa destrezza. La signora IM 1 era l’unica ad avere le chiavi dell’appartamento ed era dunque logico che, vista l’assenza di scasso, la colpa sarebbe ricaduta su di lei. Non vi è dunque un piano o un agire premeditato. L’imputata ha agito in un momento di pazzia. Anche lo smerciamento della refurtiva denota l’assenza di destrezza da parte dell’imputata. Quest’ultima non ha rubato per arricchirsi ma per far fronte alla pressione finanziaria e per aiutare i parenti, i quali avevano anche difficoltà economiche. Si è dunque trattato di furto ma nella forma semplice. Nella commisurazione della pena, occorre tenere conto della collaborazione dell’imputata. Ella ha ammesso le proprie colpe, confessando i furti e accompagnando gli inquirenti a recuperare la refurtiva. Ad essa va inoltre riconosciuta l’attenuante del sincero pentimento. IM 1 si è subito scusata con l’AP e ha fatto tutto quanto in suo potere per riparare al danno provocato, incrementando la sua attività lavorativa e risarcendo pian piano l’AP. Per questi motivi si chiede una riduzione della pena proposta dall’accusa e che la medesima venga integralmente sospesa. Non ci si oppone al fatto che il periodo di prova sia lungo. Si riconosce a favore dell’AP ACPR 1 un importo di fr. 30'720.- quale risarcimento danni, corrisposto mediante versamenti mensili. Non ci si oppone all’assistenza riabilitativa e alla confisca degli oggetti sequestrati.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

Visti gli art.                     10, 12, 40, 42, 44, 47, 48 lett. d), 66a segg., 66abis, 93, 94, 95  nonché 139 n. 1 e 2 CP;

80 segg., 84 segg., 135, 263 segg., 335 segg., 422 segg. e 429 CPP nonché 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   IM 1 è autrice colpevole di:

                               1.1.   ripetuto furto

per avere, a __________, nel periodo gennaio 2017 / 9.2.2017, in più occasioni, ripetutamente sottratto cose mobili altrui a danno di ACPR 1 con una refurtiva denunciata di fr. 244'600.- parzialmente recuperata e restituita;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   IM 1 è prosciolta dalle imputazioni di:

                               2.1.   furto aggravato di cui al punto 1 dell’atto d’accusa limitatamente all’aggravata;

                               2.2.   furto aggravato subordinatamente furto di cui al punto 1.1 dell’atto d’accusa;

                                   3.   Di conseguenza, avendo dimostrato nei fatti sincero pentimento, IM 1 è condannata alla pena detentiva di 10 (dieci) mesi.

                                   4.   L’esecuzione della pena detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                   5.   Non é ordinata l’espulsione dal territorio svizzero di IM 1 giusta l’art. 66abis CP.

                                   6.   È ordinata a IM 1 per un periodo di prova di 3 (tre) anni:

                               6.1.   un’assistenza riabilitativa ai sensi dell’art. 93 CP mirante al controllo della corretta esecuzione della norma di condotta di cui al punto 6.2 del presente dispositivo e alla continuazione del rimborso rateale del danno subito da ACPR 1 e ACPR 2;

                               6.2.   la norma di condotta ai sensi dell’art. 94 CP per l’esecuzione di un trattamento ambulatoriale psichiatrico / psicoterapeutico e farmacologico presso un medico di sua fiducia;

                               6.3.   richiamato l’art. 95 cpv. 3, 4 e 5 CP IM 1 è resa attenta che se si sottrae all’assistenza riabilitativa o disattende la norma di condotta o se essa si rivela inattuabile o non più necessaria, il giudice o l’autorità preposta all’esecuzione delle pene può:

                                         --     prorogare della metà la durata del periodo di prova;

                                         --     porre fine all’assistenza riabilitativa o riorganizzarla;

                                         --   modificare o abrogare la norma di condotta o impartirne di nuove;

                                         --   revocare la sospensione condizionale della pena detentiva o ordinare il ripristino dell’esecuzione della pena o della misura qualora vi sia seriamente d’attendersi che il condannato commetterà nuovi reati.

                               6.4.   IM 1 è espressamente informata del tenore dell’art. 295 CP avente come nota marginale la violazione dell’assistenza riabilitativa e delle norme di condotta secondo il quale chiunque si sottrae all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta impartite dal giudice o dall’autorità d’esecuzione è punito con la multa.

                                   7.   All’accusatore privato ACPR 1 vengono attribuiti fr. 600.- a diminuzione delle sue pretese di risarcimento nei confronti della condannata.

                                   8.   IM 1 è condannata a versare a titolo di risarcimento danni all’accusatore privato ACPR 1 fr. 30’720.-.

                               8.1.   Per ogni sua pretesa nei confronti di IM 1 l’accusatore privato ACPR 1 é rinviato al competente foro civile.

                                   9.   __________ non è riconosciuta accusatrice privata ai sensi dell’art. 118 cpv. 1 CPP.

                                10.   E’ ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro.

                                11.   A IM 1 non viene accordato alcun indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi dell’art. 429 CPP.

                                12.   La tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) senza motivazione scritta, rispettivamente di fr. 1'000.- (mille) con motivazione e le spese procedurali sono poste a carico della condannata, ad eccezione di fr. 250.-.

                                13.   Le spese per la difesa d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

                             13.1.   Le note professionali del 2.3.2018 e del 14.11.2018 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario sino al 31.8.2018                               fr.             735.00

spese e trasferte sino al 31.8.2018               fr.             138.30

onorario dall’1.9.2018                                      fr.          1'740.00

spese e trasferte dall’1.9.2018                       fr.                98.60

IVA dall’1.9.2018                                              fr.             141.55

totale                                                                   fr.          2'853.45

                             13.2.   IM 1 è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2'853.45 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

                                14.   Relativamente alla tassazione della nota professionale del 23.10.2017 della MLaw __________, IM 1 è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 3'670.70 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:          -  

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.        2'204.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.             97.10

                                                             fr.        2'801.10

./. a carico dello Stato                      fr.           250.-fr.        2'551.10

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