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Ticino Tribunale penale cantonale 20.02.2019 72.2018.266

February 20, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·641 words·~3 min·7

Summary

Imputato colpevole di: guida senza autorizzazione (licenza di condurre revocata dalla competente autorità amministrativa per un periodo indeterminato) e guida senza assicurazione per la responsabilità civile

Full text

Incarto n. 72.2018.266

Lugano, 20 febbraio 2019/sg

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente

Cristina Laghi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       Ministero Pubblico

contro

IM 1 rappresentato dall DUF1

imputato, a norma del decreto d’accusa 251/2018 del 15.10.2019 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di

                                   1.   guida senza autorizzazione

per aver condotto il ______ targato ______ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 19.08.2015, per un periodo indeterminato;

fatti avvenuti: a __________ il 30.06.2018;

reato previsto: dall'art. 95 cpv. 1 lett b. LCStr.;

                                   2.   guida senza assicurazione per la responsabilità civile

per aver condotto il _______surriferito sapendo o dovendo sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

fatti avvenuti: ___________ il 30.06.2018;

reato previsto: dall' art. 145 cifra 4 OAC;

Presenti:                     -   l’imputato IMPU_1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DUF1

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10.03.

Sentiti:                        -   l’avv. DUF1, difensore dell’imputato IMPU_1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: siamo qui per una questione di commisurazione della pena. Vi sono dei precedenti, ma quello che è impressionante è la proposta di pena per tali fatti. L’avvocato rileva di avere visto decreti con 20 aliquote per dei pestaggi con denti rotti, non vi è proporzione con le pene comminate nell’ambito della circolazione stradale. 180 aliquote sono assolutamente troppe, pur essendovi dei precedenti. Non capisce come la gente che è stata beccata tre o quattro volte con alcol nel sangue continua a poter guidare autoveicoli. Per farla breve, se consideriamo la sua situazione personale, la gravità della colpa oggettiva, che è uno degli elementi principali della commisurazione della pena, l’aspetto della recidiva non possiamo farglielo pagare 300 volte, in più non c’è spazio neppure per una sospensione condizionale, nonostante i criteri dell’art. 42 cpv. 2 CP siano abbastanza ampi. Chiede comprensione per questo uomo che lavora da tutta la vita, paga le imposte, ha fatto il militare, e ha avuto una situazione di partenza non facile. Chiede di contenere la pena il più possibile, anche per il fatto che questa volta non era sotto l’influsso di alcol. Chiede di contenere la pena in 30 o 40 aliquote.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.:                    34, 40, 42, 47, 49 CP;

95 LCStr;

145 OAC;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IMPU_1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   guida senza autorizzazione

per avere,

il 30 giugno 2018, a ___________,

condotto il _____ targato _____, sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa il 19 agosto 2015 per un periodo indeterminato;

                               1.2.   guida senza assicurazione per la responsabilità civile

per avere,

il 30 giugno 2018, a _________,

condotto il _____ targato ______, sapendo o dovendo sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   Di conseguenza,

IMPU_1 è condannato

alla pena pecuniaria di fr. 4’800.00 (quattromilaottocento), corrispondenti a 40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 120.00 (centoventi) cadauna.

                                   3.   La tassa di giustizia di fr. 250.00 senza motivazione scritta o di fr. 400.00 con motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato.

Intimazione a:

Comunicazione a: -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.           250.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.             75.20

                                                             fr.           525.20

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