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Ticino Tribunale penale cantonale 20.03.2019 72.2018.169

March 20, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·1,248 words·~6 min·5

Summary

Percorrere una galleria alla velocità di 187 km/h dove vige un limite di 100 km/h configura un'infrazione ex art. 90 cpv. 3 LCStr. Tale agire è fonte di pericoli particolari, a causa del brusco cambiamento delle condizioni di visibilità e della sensazione che la carreggiata sia divenuta più stretta

Full text

Incarto n. 72.2018.169

Lugano, 20 marzo 2019/bm

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

  La Corte delle assise correzionali di Lugano

composta da:

giudice Francesca Verda Chiocchetti, Presidente

Ugo Peer, vicecancelliere

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       Ministero Pubblico

contro

IMPU_1 rappresentato dall’avv. DUF1

imputato, a norma dell'atto d'accusa 142/2018 dell'8.8.2018 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

grave infrazione alle norme della circolazione

per avere, il 13.02.2018 a ____________, violato intenzionalmente norme elementari della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,

e meglio per aver circolato alla guida del veicolo ______ TI ______, alla velocità di 187 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “__________”, malgrado il prescritto limite di 100 Km/h, superando quindi di almeno 87 Km/h la velocità massima consentita;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. d LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.;

Presenti:                     -   la Procuratrice pubblica PP 2 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IMPU_1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DUF1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 11:05.

Evase le seguenti

questioni:                     Verbale del dibattimento

La Presidente propone alle parti le seguenti modifiche dell’atto di accusa:

--a pag. 1, nel “per avere”, richiamato il doc. AI 1, aggiungere “sull’autostrada A2 in direzione nord, galleria ____________ (nicchia 1/4)”;

--a pag. 1, anziché indicare l’art. 4a cpv. 1 lett. b ONC, mettere “art. 4a cpv. 5 prima frase ONC”.

Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Sentiti:                        -   la Procuratrice pubblica, per la sua requisitoria, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni: chiede la conferma dell’atto di accusa con le modifiche di cui all’odierno dibattimento. Ripercorre di seguito i fatti dell’imputazione che, precisa, non essere stati contestati dall’imputato. Qualifica la colpa IMPU_1 come oggettivamente grave. Evidenzia che l’imputato, con la sua elevata velocità raggiunta mentre stava discutendo animatamente con la sua ragazza, avrebbe potuto cagionare feriti gravi e finanche la morte di persone. La sua colpa è, d’altro canto, mitigata dal fatto che il traffico quella sera inoltrata era nella norma, nonché dalla circostanza che l’asfalto era asciutto. A mente della PP, l’imputato che, stando alla sua deposizione dinanzi agli inquirenti, non si sarebbe reso conto della velocità di percorrenza, non ha condotto il proprio veicolo con la necessaria attenzione. La Pubblica Accusa, con riferimento agli elementi legati all’autore, si sofferma poi sui precedenti penali di IMPU_1, fra cui quelli specifici (“ben due su quattro”) in materia di LCStr, riassumendo i relativi decreti di accusa. Precisa che nel corso del tempo l’agire illecito dell’imputato è tendenzialmente aumentato, non solo in termini di numero di reati, ma anche con riferimento alla gravità degli stessi. Ciò evidenzia ch’egli non ha imparato nulla dai suoi errori passati. A favore dell’imputato vi è il fatto ch’egli ha da subito collaborato con gli inquirenti, ammettendo i fatti. A mente della PP, la prognosi per l’imputato non è positiva. Essa non è tuttavia tale da indurre la Pubblica Accusa ad opporsi alla sospensione condizionale della pena, ma si impone un periodo di prova di maggiore durata rispetto a quello minimo previsto dalla legge che ella quantifica in tre anni. La PP postula, alla luce di quanto sopra, che sia inflitta a IMPU_1 una pena detentiva di sedici mesi, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni;

                                     -   l’avv. DUF1, difensore dell’imputato IMPU_1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: ripercorre gli elementi costitutivi dell’art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr contestualizzando la norma nel progetto Via Sicura varato dal legislatore. La Confederazione, prosegue il patrocinatore, ha inasprito in modo grave le pene in materia di LCStr e da tale inasprimento, a suo dire, col tempo hanno preso le distanze più voci autorevoli del ramo. In concreto, ad attenuare la colpa dell’imputato vi è il fatto ch’egli ha da subito ammesso le sue responsabilità, nonostante avesse potuto mentire, avvalendosi del fatto che al momento dei fatti non fosse pienamente riconoscibile visto il suo travestimento da carnevale (“era truccato e indossava un cappello”). A suo favore, prosegue la difesa, vi è poi la circostanza ch’egli non si è accorto del superamento del limite di velocità in quanto era coinvolto in un’animata discussione con la sua fidanzata. È, poi, vero che a suo carico vi sono dei precedenti specifici, ma, sostiene il difensore, per oltre cinque anni non ha più delinquito. I trascorsi penali dell’imputato sono per lo più relegabili a leggerezze giovanili. Per l’avvocato, l’eccesso di velocità di cui si discute è un evento eccezionale nella vita del suo assistito: egli aveva in quei frangenti talmente litigato con la sua ragazza che in seguito si sono lasciati. IMPU_1 merita di avere una nuova chance. Egli, dopo alcune traversie dal profilo lavorativo, oggi ha trovato un nuovo impiego che svolge con impegno. La difesa riconosce che la PP, con la sua richiesta di pena, “non ha infierito particolarmente”. Precisa, tuttavia, che andava esaminata diversamente la fattispecie dal profilo soggettivo, tenendo conto della recente giurisprudenza del Tribunale federale. A dire del patrocinatore, non è data intenzionalità nell’agire dell’imputato, dovendosi tutt’al più rimproverargli una negligenza nel non essersi accorto dell’eccessiva andatura. Per la difesa trova in concreto applicazione l’art. 90 cpv. 2 LCStr che non fissa una pena minima, ma una massima di tre anni. Chiede, pertanto, che la pena detentiva sia limitata a 10 mesi, sospesi condizionalmente. Non si oppone a che la durata della sospensione condizionale superi quella minima prevista dalla legge e sia fissata in tre anni come richiesto dalla Pubblica Accusa in requisitoria.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 40, 42, 44, 47, 106 CP;

90 cpv. 3 e 4 LCStr;

82, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                         IMPU_1

                                   1.   è autore colpevole di:

grave infrazione alle norme della circolazione stradale

per avere,

il 13.02.2018 a ___________, sull’autostrada A2 in direzione nord, galleria ___________ (nicchia 1/4), correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,

e meglio, per aver circolato alla guida del veicolo __________ targato _____, alla velocità di 187 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “___________”, malgrado il prescritto limite di 100 km/h, superando quindi di 87 km/h la velocità massima consentita;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   Di conseguenza,

IMPU_1 è condannato

                               2.1.   alla pena detentiva di 13 (tredici) mesi;

                               2.2.   al pagamento di una multa di fr. 1'500.-, la quale in caso di mancato pagamento sarà commutata in una pena detentiva pari a 12 (dodici) giorni (art. 106 CP).

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).

                                   4.   La tassa di giustizia di fr. 500.- senza motivazione scritta o di fr. 1'000.- con motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato.

Intimazione a:

Comunicazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       Il vicecancelliere

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Multa                                                   fr.        1'500.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.             67.45

                                                             fr.        2'267.45

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