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Ticino Tribunale penale cantonale 20.12.2019 72.2018.129

December 20, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·4,682 words·~23 min·6

Summary

Truffa in materia di tasse: per avere ingannato con astuzia l’Amministrazione federale delle contribuzioni, ottenendo una tassazione ingiustamente favorevole e defraudando l’ente pubblico in somma rilevante. Sottrazione imposta preventiva: per avere sottratto l’imposta preventiva alla Confederazione

Full text

Incarto n. 72.2018.129

Lugano, 20 dicembre 2019/bm

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali

composta da:                 giudice Mauro Ermani, Presidente

                                         Veronica Lipari, cancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       - Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)

                                         - Ministero Pubblico

contro                                IM 1,

rappresentato dall’avv. DF 1,

imputato di sottrazione d’imposta e truffa in materia di tasse, atto di rinvio a giudizio 27.7.2017 dell’AFC trasmesso a questa Corte con scritto 5 agosto 2018 dal Ministero pubblico.

Presenti:                     -   l’avv. __________ e __________, in rappresentanza dell’Amministrazione federale delle contribuzioni;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 11:47.

Sentiti:                       -   il rappresentante dell’AFC, avv. __________, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

Onorevole Presidente, stimato collega, gentili signore, egregi signori,

oggi è chiamato a giudicare i reati fiscali commessi dall'imputato nell'ambito della gestione delle società __________ rispettivamente __________ durante gli esercizi 2008 rispettivamente 2011. Devo fare tre premesse. La prima: l'odierna procedura ha esclusivamente per oggetto l'imposta preventiva. Le infrazioni alla LIFD non sono incluse. La seconda: per questioni di chiarezza utilizzerò le ragioni sociali attuali delle società secondo il Registro di commercio. Quando parlo di __________ intendo l'ex __________ e con __________ mi riferirò dunque alla precedente e omonima __________. Da ultimo sottolineo che codesta Corte può aggravare la pena rispetto alla decisione penale dell'amministrazione. Il divieto della reformatio in peius non vale infatti nella procedura giudiziaria (Sentenza del TF 6B_1304/2017, consid. 5.4). Mi permetto innanzitutto di riassumere brevemente i fatti e i punti essenziali. La presente procedura penale amministrativa per truffa in materia di tasse subordinatamente per sottrazione d'imposta preventiva è stata aperta l'11 ottobre 2013 nei confronti di __________ ed è stata estesa il 16 aprile dell'anno successivo a IM 1. Alla base di questa procedura vi sono due fattispecie: da un lato, la società __________ ha omesso di contabilizzare nel 2008 il ricavo di 4 milioni di Franchi proveniente dalla rescissione intempestiva del contratto di locazione con __________; questo importo è entrato nelle disponibilità dei coniugi IM 1; dall'altro, __________ ha occultato nel 2011 una parte della sua cifra d'affari tenendo una cassa parallela e permettendo in tal modo al signor IM 1 di prelevare una parte dei ricavi a contanti; l'importo incassato ammonta a 262’600 Franchi. Ai sensi dell'articolo 47 CP, per la commisurazione della pena vanno considerate le circostanze legate ai fatti commessi (objektive und subjektive Tatkomponenten) e, soltanto dopo la determinazione dell'intensità della colpa in relazione al reato e la determinazione della pena ad essa adeguata, le circostanze personali legate all'autore (Thterkomponenten). Innanzitutto occorre analizzare la questione del diritto applicabile per la fissazione e la scelta della pena. Il 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il nuovo diritto sanzionatorio. Secondo l'articolo 2 capoverso 2 CP, esso si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore (principio della lex mitior). A tale scopo, il vecchio e il nuovo diritto devono essere paragonati nel loro insieme, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie. Sulla base della concreta commisurazione della pena che affronterò più tardi, si giustifica una pena pecuniaria superiore a 180 aliquote giornaliere. Stando al diritto vigente, un equivalente grado di colpevolezza comporterebbe necessariamente l'irrogazione di una pena detentiva di corta durata. Sebbene la pena sarebbe sospesa con la condizionale, la pena detentiva rappresenta chiaramente una pena più severa rispetto alla pena pecuniaria. È dunque evidente che il diritto previgente risulti in concreto più favorevole all'imputato. La truffa in materia di tasse ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2 DPA in combinato disposto con l'articolo 333 capoverso 2 CP è punita con una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria fino a 360 aliquote giornaliere. In virtù dell'articolo 14 capoverso 3 DPA, il quadro edittale della corrispondente infrazione non subdolamente commessa, vale a dire la sottrazione d'imposta ai sensi dell'articolo 61 lettera a LIP, è applicabile anche alla truffa in materia di tasse, qualora sia più elevato. L'articolo 14 capoverso 3 DPA costituisce una lex specialis nei confronti dell'articolo 34 capoverso 1 CP e consente pertanto di esulare dal limite massimo di 360 aliquote giornaliere. Ai sensi della norma di conversione dell'articolo 333 capoverso 5 CP, il numero massimo di aliquote giornaliere equivale all'importo massimo di multa secondo il vecchio diritto diviso per 3'000 Franchi. Per la sottrazione d'imposta preventiva l'importo massimo della multa si eleva al triplo dell'imposta sottratta, senza importo massimo (art. 61 lett. a LIP). Per completezza occorre sottolineare che una parte della dottrina considera possibile infliggere per la truffa in materia di tasse una multa calcolata secondo l'articolo 61 LIP al posto della pena pecuniaria. Nella fattispecie, l'imputato ha sottratto con astuzia nell'esercizio 2008 di __________ un ammontare di imposta preventiva di 1'400'000 Franchi. Il quadro edittale per la sottrazione d'imposta ex articolo 61 lettera a LIP si estenderebbe fino a 4'200'000 Franchi. Tale importo corrisponderebbe a 1'400 aliquote giornaliere (CHF 4'200'000 / CHF 3'000; art. 333 cpv. 5 CP). L'imputato ha inoltre beneficiato nell'esercizio 2011 di __________ di una distribuzione dissimulata di utile di 262'600 Franchi. L'imposta preventiva sottratta corrispondente ammonta a 91'910 Franchi. Il quadro edittale concreto si estende fino a 275'730 Franchi. Passo ora alla commisurazione della pena in concreto, partendo dalle circostanze legate all'atto della truffa in materia di tasse. L'offesa al bene giuridico protetto è oggettivamente molto grave. L'ammontare d'imposta preventiva sottratta intenzionalmente dall'imputato s'eleva per il solo esercizio 2008 di __________ a 1'400'000 Franchi. IM 1, con l'aiuto del suo correo, ha agito in maniera molto raffinata: in primo luogo ha fatto versare l'indennizzo di 4 milioni di Franchi su un conto di una terza persona; in secondo luogo, ha utilizzato lo stratagemma fiscale della trasposizione (v. art. 20a cpv. 1 lett. b LIFD) tramite il quale è rientrato in possesso dei fondi puliti. Questo gli ha permesso di occultare la distribuzione dissimulata di utile ricevuta dalla __________ attribuendosi direttamente i ricavi oggetto del contratto con __________ che sarebbero spettati alla società. Con lo scopo di impedire che il reato venisse scoperto, egli ha utilizzato astuzia rimettendo all'AFC il conto annuale 2008 menzognero, un falso ideologico ai sensi del CP, e il formulario 103 che attestava che nessun dividendo era stato distribuito. Questo modus operandi denota senz'ombra di dubbio un'energia criminale considerevole. IM 1 ha agito dolosamente, cosa che è inerente alla truffa in materia di tasse. Egli ha agito per motivi puramente egoistici legati alla volontà di arricchirsi diminuendo al contempo il suo carico fiscale. L'imputato aveva un'attività lucrativa che gli assicurava dei buoni redditi. Basti considerare che la __________ all'epoca dei fatti aveva guadagnato una certa fama nella regione; la cifra d'affari si aggirava intorno ai 13,5 milioni di Franchi per l'esercizio 2008. Il movente del suo agire è dunque assolutamente ingiustificabile. Con riferimento alla possibilità per l'autore di evitare la commissione dei reati non occorre spendere parola alcuna. Infatti, nessuna circostanza esterna — al di fuori della volontà di ridurre rispettivamente di sopprimere il carico fiscale — l'ha spinto a commettere questo reato. IM 1 avrebbe con tutta facilità potuto contabilizzare correttamente l'importo ricevuto da __________ nella __________ e procedere ad una distribuzione di dividendi dichiarando l'imposta preventiva. Per quanto riguarda invece la sottrazione d'imposta preventiva, va rilevato che l'offesa al bene giuridico protetto è già mediamente grave. L'ammontare d'imposta preventiva sottratta intenzionalmente dall'imputato s'eleva per l'esercizio 2011 di __________ a 91'910 Franchi. La __________ incassava una parte dei ricavi in nero. I reali movimenti di cassa sono stati fortuitamente ritrovati dalla __________ addirittura nascosti nel controsoffitto della cucina. Era lo stesso IM 1 a indicare alla contabile quali importi registrare in contabilità. Così facendo egli è riuscito a occultare la distribuzione dissimulata di utile ricevuta dalla __________ prelevando direttamente a contanti una parte degli incassi. Va da sé che tale importo non è stato né dichiarato all'AFC né è stata spontaneamente pagata l'imposta preventiva. Non si può negare che questo modo d'agire denota un'energia criminale non trascurabile. IM 1 ha agito dolosamente. Egli ha agito con l'intento di non spendere soldi propri per pagare i portantini al mercato di __________ utilizzando invece i fondi della società. Questo movente pecuniario è inequivocabilmente egoistico e assai poco comprensibile, se si considera l'andamento degli affari nonché la fama della quale godeva __________. Per non ripetermi, rinvio a quanto già detto precedentemente a proposito della possibilità d'evitare l'infrazione. In conclusione la colpa dell'imputato per entrambi i reati non può essere sminuita. L'AFC resta dell'avviso che la colpa dell'imputato debba essere considerata grave. Per quanto riguarda le circostanze legate all'autore, l'AFC ravvede elementi degni di un'attenuazione della pena. Contrariamente a quanto asserito in sede d'opposizione, l'incensuratezza dell'imputato ha un effetto neutro nell'ambito della commisurazione della pena (DTF 136 IV 1, consid. 2.6). Per le condizioni personali dell'imputato e la sua particolare sensibilità alla pena rinvio a quanto già scritto. Per quanto riguarda il comportamento dopo l'atto e durante la procedura occorre rilevare che l'imputato ha adottato un atteggiamento relativamente cooperativo. Pur rispondendo alle domande della __________, l'imputato ha contestato i fatti e i reati fino all'inizio del 2016. L'ammissione dei fatti, avvenuta soltanto in sede d'opposizione è da considerare tardiva: una riduzione della pena non è giustificata. Un altro discorso vale per l'attenuante del sincero pentimento (art. 48 lett. d CP). Nonostante l'imputato dia l'impressione d'aver riconosciuto i fatti solo per ragioni tattiche sotto la pressione del decreto penale e non abbia dimostrato rimorso per i reati da lui commessi, va considerato il suo notevole sforzo nel pagare le imposte sottratte (basti vedere a tal proposito il mutuo ipotecario concessogli dalla Banca __________). Un'attenuazione della pena, sebbene non di forte entità, deve essere concessa. Venendo ora all'attenuante dell'articolo 48 lettera e CP: per quanto riguarda l'esercizio 2008 difetta il presupposto della buona condotta, dal momento che il signor IM 1 ha commesso ulteriori reati nel 2011, mentre per l'esercizio 2011 va costatato che i 2/3 del termine di prescrizione non sono ancora trascorsi. Ciononostante, pur non potendo applicare questa attenuante, il tempo trascorso dai reati deve essere considerato. Al momento della decisione penale, la truffa in materia di tasse era prossima alla prescrizione. Una forte riduzione della pena si giustifica. Per quanto riguarda la sottrazione d'imposta preventiva si giustifica una lieve riduzione della pena. Relativamente all'asserita violazione del principio di celerità va costatato quanto segue: L'inchiesta penale amministrativa riguardo l'imposta preventiva è stata aperta l’11 ottobre 2013 ed estesa il 16 aprile dell'anno successivo a IM 1. L'inchiesta è stata chiusa il 2 marzo 2015 (data del processo verbale finale). Su domanda dell'imputato, è stato accordato un termine fino al 15 aprile 2015 per prendere posizione sul processo verbale finale. Il decreto penale è stato emesso meno di un anno dopo, il 25 febbraio 2016. In data 12 aprile dello stesso anno è stata emessa la (seconda) decisione penale, qui attaccata. Il pagamento definitivo dell'imposta preventiva dovuta è avvenuto nel febbraio 2017. Il rinvio a giudizio ha avuto luogo il 27 luglio 2017. In conclusione, l'AFC non ravvede nessuna violazione del principio di celerità. Qualora, codesta Corte dovesse vederla diversamente, va comunque rilevato che l'AFC ha già tenuto conto del tempo trascorso, indifferentemente dal motivo. Tenuto conto delle circostanze legate all'atto e all'autore nonché del quadro edittale molto elevato, l'AFC ritiene dunque una pena pecuniaria di 250 aliquote giornaliere per la truffa in materia di tasse e una multa di 35'000 Franchi per la sottrazione d'imposta preventiva appropriata. L'ammontare dell'aliquota giornaliera è stata fissata utilizzando il formulario della Conferenza dei procuratori della Svizzera come segue: basandosi sulla dichiarazione fiscale 2011 dell'imputato, l'AFC ha ritenuto un reddito mensile (escluso il valore locativo) di 24'351 Franchi (292220.50 Franchi /12). Tenendo conto una deduzione a titolo di assicurazione malattia e di imposte, per il sostentamento delle figlie e della moglie, sebbene per quest'ultima ridotta visto che lavora, nonché di una deduzione straordinaria per i debiti fiscali, l'aliquota giornaliera viene come da prassi arrotondata e fissata a 300 Franchi. La situazione finanziaria dell'imputato non è da allora sostanzialmente cambiata. Il suo reddito da attività dipendente è lievemente aumentato se si considera la dichiarazione fiscale 2018. L'AFC si rimette al prudente giudizio di codesta Corte per il calcolo dell'importo dell'aliquota giornaliera. Vista l'assenza di una prognosi negativa, la sospensione condizionale per un periodo di prova di tre anni va concessa. Per motivi di prevenzione speciale, va pronunciata una pena pecuniaria complementare di 15'000 Franchi (ovvero 1/5 della pena di base) in applicazione dell'articolo 42 capoverso 4 CP. Tale pena pecuniaria, rappresentante 50 aliquote giornaliere di 300 Franchi, deve essere ovviamente dedotta dalla pena pecuniaria inflitta conformemente alla giurisprudenza. Per le rimanenti 200 aliquote giornaliere di 300 Franchi viene concessa la condizionale. In tal senso posso rassicurare il collega che non sussiste alcuna doppia punizione come paventato in sede d'opposizione. Per quanto attiene alle tasse e le spese nonché alle spese della procedura penale amministrativa, esse seguono la soccombenza. Dal momento che le spese della procedura penale amministrativa vengono incassate dall'AFC, tali spese dovranno essere fissate separatamente nella sentenza;

                                     -   l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

Con decisione 12 aprile 2016 l'AFC propone la condanna di IM 1 per sottrazione di imposta (art. 61 lett. a LIP) e truffa fiscale in materia di tasse (art. 14 cpv. 2 DPA).

Per quanto attiene alla truffa in materia di tasse la citata decisione propone una condanna ad una pena pecuniaria di 250 aliquote giornaliere di Fr. 300.-- ciascuna (per un totale di Fr. 75'000.--), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di anni tre, oltre ad una pena pecuniaria aggiuntiva ai sensi dell'art. 42 cpv. 4 CP di Fr. 15'000.--. Relativamente alla sottrazione di imposta la decisione in questione propone di sanzionare IM 1 con una multa di Fr. 35'000.--. L'AFC chiede infine che IM 1 venga condannato al pagamento delle spese di procedura per complessivi Fr. 2'500.--. Si ritiene tuttavia che la pena proposta non sia stata correttamente commisurata rispetto alle circostanze del caso concreto. Richiamato quanto già esposto nell'opposizione 21 marzo 2016 si ribadisce e si evidenzia in particolare quanto segue. Quanto alla pena pecuniaria proposta per il reato di truffa fiscale si rileva che a far tempo dal 1. gennaio 2018 la pena pecuniaria ammonta ad un massimo di 180 aliquote giornaliere (e non più a 360 aliquote giornaliere come in precedenza) (art. 34 cpv. 1 CP), circostanza che occorrerà tenere in considerazione avuto riguardo al principio della lex mitior (art. 2 cpv. 2 CP) applicabile anche dopo la decisione di prima istanza, quando il Giudice chiamato a decidere gode del potere di modificare il giudizio impugnato. Il Giudice stabilisce il numero delle aliquote giornaliere a seconda della colpevolezza dell'autore (art. 34 cpv. 1 CP) e ne fissa l'importo secondo la situazione personale ed economica dello stesso al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita e dei suoi obblighi familiari e assistenziali, nonché del minimo vitale (art. 34 cpv. 2 CP). Ai sensi dell'art. 47 CP il Giudice commisura la pena alla colpa dell'autore tenendo conto della sua vita anteriore, delle condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Inoltre, l'art. 48 lett. d CP prevede altresì che il Giudice attenua la pena se l'autore ha dimostrato con i fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui. Ciò detto si contesta avantutto che la colpa dell'imputato sia grave poiché avrebbe "agito intenzionalmente in modo subdolo" e "al solo scopo di arricchimento" (decisione penale, con-sid. 6, pag. 10). La colpa dell'autore non deve infatti essere confusa con la colpevolezza, vale a dire l'intenzionalità e la negligenza ai sensi dell'art. 18 CP. La colpa deve per contro essere valutata in base all’intera motivazione dell'atto punibile: "vi è colpa grave in caso di recidiva, di comportamento renitente del contribuente verso l'Autorità fiscale e inoltre, se il contribuente dispone di particolari conoscenze fiscali. (...) Anche il comportamento collaborativo del contribuente nell'ambito della determinazione dello stato di fatto deve essere considerato quale elemento di attenuazione della colpa" (Rapporto di inchiesta 2 marzo 2015, consid. 5.1.5., pag. 35). Nel caso di specie, avuto riguardo alla commisurazione della pena, occorre considerare che IM 1 era convinto che quanto consigliatogli dalla __________ ed in particolare da __________ fosse perfettamente lecito; che le sue conoscenze contabili erano sostanzialmente nulle; che l'imputato non ha mai negato i fatti; che ha fornito piena collaborazione; che ha dimostrato sincero pentimento sia collaborando fattivamente con gli organi inquirenti (DAPI), sia - come si dirà in seguito riparando integralmente il danno arrecato; il lungo periodo di tempo trascorso dai fatti e la violazione del principio di celerità; che IM 1 è incensurato; l'assenza di una prognosi sfavorevole (sent. impugnata, consid. 6., pag. 11). Nonostante la decisione penale impugnata segnali taluni aspetti relativi alle circostanze concrete (in parte dianzi citati) come di rilievo per la commisurazione della pena da infliggere all'imputato, questi aspetti non sono poi stati adeguatamente e correttamente considerati nell'ambito della sua commisurazione. È poi importante sottolineare come "l'ammontare globale dell'imposta sottratta è già reputato un deterrente per evitare future infrazioni fiscali" (Rapporto di inchiesta 2 marzo 2015, consid. 6.1.3.3.-, pag. 42) così che anche per questo motivo non si giustificano le sanzioni inflitte all'imputato che ha profuso notevolissimi sforzi per riparare il danno arrecato, facendo fronte al pagamento di Fr. 5'861'084.54. Si precisa inoltre che per far fronte al pagamento di questo ingente importo e per disporre della sostenibilità necessaria a contrarre un importante debito ipotecario, IM 1 (su richiesta della banca) ha dovuto procedere alla vendita di un immobile di sua proprietà alla __________. Questa operazione, economicamente svantaggiosa per l'imputato, è stata effettuata con l'esclusivo intento di riparare agli errori commessi ed ha comportato il pagamento di un'imposta sull'utile immobiliare di Fr. 159'239.95 (doc. 1). Per le medesime considerazioni si contesta inoltre che IM 1 non abbia dato "segno di particolare rimorso", ciò che è stato ritenuto, a torto, dal giudizio impugnato (sent. impugnata, consid. 6, pag. 10).

Visto quanto precede, la condanna per il reato di truffa in materia di tasse di 250 aliquote giornaliere da Fr. 300.-- cadauna, sospese per il periodo di anni tre, oltre ad una pena complementare ai sensi dell'art. 42 cpv. 4 CP di Fr. 15'000.--, pari al 20% della pena pecuniaria principale (sent. impugnata, pag. 11), che equivalgono complessivamente a 300 aliquote giornaliere, ovvero a poco meno del massimo secondo il vecchio tenore dell'art. 34 cpv. 1 CP, non è conforme ai disposti di legge e non è assolutamente condivisibile avuto riguardo alle circostanze concrete del caso di specie. Quanto alla pena pecuniaria complementare di Fr. 15'000.--pronunciata secondo i disposti dell'art. 42 cpv. 4 CP il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che il Giudice può decidere di pronunciare, in aggiunta ad una pena sospesa condizionalmente, una pena pecuniaria effettiva o una multa sia per infliggere una sanzione rappresentativa, sia per accrescere il potenziale coercitivo relativamente debole della pena pecuniaria sospesa condizionalmente, in un'ottica di prevenzione generale e speciale, quale monito indirizzato al condannato per renderlo attento alla serietà della situazione e alle conseguenze future nel caso non modificasse i suoi comportamenti (sent. TF 13 maggio 2008, consid. 7.1.1 [inc. no. 6B_152/2007]; sent. TF 17 marzo 2008, consid. 7.3 [inc. no. 6B_366/2007]). L'applicazione di detta norma non può tuttavia condurre ad un aggravio della pena complessiva né permettere una pena supplementare. Le pene combinate devono pertanto, prese complessivamente, essere adeguate alla colpa dell'autore (DTF 134 IV 1; sent. TF 13 maggio 2008, consid. 7.1.2 [inc. no. 6B_152/2007]). Richiamato quanto dianzi indicato, si chiede pertanto che la pena pecuniaria pronunciata nei confronti di IM 1 sia contenuta in un massimo di 100 aliquote giornaliere sospese condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Non si giustifica per contro la condanna dell'imputato a una pena pecuniaria complementare oltre a quella sospesa. Si contesta poi l'importo fissato dall'AFC in relazione alle aliquote giornaliere di Fr. 300.-- cadauna, cifra che l'Autorità ha stabilito indicando che sarebbe stata considerata la situazione personale ed economica di IM 1 secondo la dichiarazione d'imposta per l'anno 2011, che sarebbe stata l'ultima dichiarazione fiscale depositata a quel momento, tenendo altresì in considerazione i debiti fiscali e le multe in materia di imposte dirette dell'imputato a quel tempo non ancora assolte (sent. impugnata, consid. 6.-, pag. 10). Questo importo è però del tutto spropositato rispetto all'attuale situazione personale ed economica di IM 1 che, come precisato, si è pure fatto carico del pagamento dell'importo di Fr. 5'861'084.54 (comprensivi di Fr. 135'400.-- per multe) a tacitazione di ogni pretesa di natura fiscale, ciò che ha avuto una notevole ripercussione sulla sua situazione economica e che ha costretto l'imputato ad indebitarsi (doc. 2). Si precisa peraltro che IM 1 ha due figlie agli studi e pertanto a suo carico dal punto di vista economico, ciò che deve essere considerato nell'ambito della commisurazione dell'ammontare dell'aliquota giornaliera. L'importo delle aliquote giornaliere deve pertanto essere ridotto ed adeguato all'attuale situazione personale ed economica di IM 1 e non potrà ammontare a più di Fr. 100.--. Tutto quanto dianzi esposto deve valere anche con riferimento alla multa di Fr. 35'000.-- inflitta a IM 1 per sottrazione di imposta preventiva relativa all'esercizio contabile 2011 (sent. impugnata, pag. 12), che risulta anch'essa assolutamente sproporzionata e finanche iniqua. In ragione di quanto precede chiedo una riduzione della pena pecuniaria inflittagli in relazione al reato di frode fiscale in materia di tasse, che dovrà essere contenuta - tenendo appunto in considerazione la sua attuale situazione personale ed economica - in un massimo di 100 aliquote giornaliere da Fr. 100.-- cadauna (per un totale di Fr. 10'000.--), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di anni due. L'imputato chiede altresì che si abbia a prescindere da una pena complementare ai sensi dell'art. 42 cpv. 4 CP e che la multa per il reato di sottrazione di imposta venga contenuta in Fr. 5'000.--. Il tutto in considerazione anche del fatto che, come evocato e come sostenuto dalla stessa AFC, "l'ammontare globale dell'imposta sottratto è già reputato un deterrente per evitare future infrazioni fiscali" (Rapporto di inchiesta 2 marzo 2015, consid. 6.1.3.3.-, pag. 42).

Si chiede inoltre la rifusione di Fr. 5'000.—ai sensi dell'art. 429 CPP per le spese di patrocinio sostenute, importo comprensivo del dispendio orario per l'esame degli atti e l'allestimento dell'opposizione (10 ore), per i vari colloqui con il cliente (5 ore) e per la partecipazione all'odierno dibattimento;

                                     -   l’avv. __________ in replica precisa che il rapporto d’inchiesta citato dal collega è il rapporto che tratta l’art. 190 della LIFD e non è dunque qui rilevante. Occorre nel nostro caso fare riferimento al rapporto sull’imposta preventiva. Per quanto riguarda l’ammissione dei fatti, cito l’interrogatorio di cui all’atto no. 130.100.029, ove IM 1 ha dichiarato “contesto il reato che mi viene prospettato”, e l’interrogatorio di cui all’atto no. 130.100.028: “contesto il reato, da parte mia in perfetta buona fede ho sempre agito su consiglio di __________”. Per quanto riguarda il particolare pentimento, l’imputato nemmeno oggi in aula ha mostrato di aver imparato la lezione. Vero che ha fatto un grande sforzo per ripagare il danno, ma manca qualcosa dal punto di vista soggettivo. Mantiene la richiesta di un periodo di prova di 3 anni, considerata la gravità delle infrazioni commesse e per verificare che egli rimanga meritevole della condizionale. Un importo di fr. 100.- per ogni singola aliquota giornaliera non è realistico, mi rimetto comunque al giudizio della Corte. Anche una multa di soli fr. 5'000.- appare veramente poco realistica, considerato l’importo della sottrazione pari ad oltre fr. 91'000 nel 2011. Potrei ammettere una riduzione fino a fr. 25'000.-, ma non meno, tenuto conto di casi simili. Chiede il respingimento dell’istanza di risarcimento per spese legali;

                                     -   l’avv. DF 1 in duplica:

Ribadisco che il periodo di prova di 3 anni è ampiamente ingiustificato, bisogna pure considerare che egli ha tenuto buona condotta in tutti questi anni. Il fatto che IM 1 abbia inizialmente contestato il reato non significa che non abbia collaborato, egli si è limitato a spiegare quanto era successo ed il ruolo della fiduciaria __________ che si era occupata delle costruzioni societarie (non erano farina del suo sacco). IM 1 si è fatto in quattro per riuscire a salvare i posti di lavoro dell’azienda, che a quel momento erano più di 60, oggi sono diminuiti a 50. Invece di far fallire la società, che sarebbe stato semplice, si è adoperato per salvarla con l’aiuto di Banca __________. Oggi la situazione per lui è molto pesante dal punto di vista finanziario, dopo tutto quello che ha pagato sarebbe iniquo caricarlo ancora con un importo complessivo di fr. 50'000.-. Riconfermo quindi le richieste di cui sopra.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 34, 42, 44, 47, 49, 51 CP; 14 e 73 e segg. DPA; 61 LIP;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                         IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   truffa in materia di tasse

per avere,

ingannato con astuzia l’Amministrazione federale delle contribuzioni, ottenendo una tassazione ingiustamente favorevole e defraudando l’ente pubblico in somma rilevante,

e meglio,

per avere, nella sua qualità di amministratore di fatto e dirigente effettivo della società __________, omesso di dichiarare delle distribuzioni dissimulate per l’esercizio contabile 2008, firmando e rimettendo all’AFC i rendiconti 2008 e il formulario 103 che attestavano che la società __________ non aveva proceduto ad alcuna distribuzione di dividendi, quando invece aveva in realtà distribuito una prestazione in denaro per un importo considerevole,

sottraendo in tal modo l’imposta preventiva pari a CHF 1'400'000.- (dovuta sulle prestazioni valutabili in denaro di CHF 4'000'000);

                               1.2.   sottrazione d’imposta preventiva

per avere,

al fine di procacciare un profitto a sé o a un terzo, sottratto l’imposta preventiva alla Confederazione,

e meglio per avere, omettendo di dichiarare le distribuzioni dissimulate di utile corrisposte dalla società __________ per l’esercizio 2011, sebbene dei dividendi siano stati versati agli azionisti, sottratto l’imposta preventiva pari a CHF 91'910.- (dovuta sulle prestazioni valutabili in denaro di CHF 262'600.-);

e meglio come descritto nel rinvio a giudizio e precisato nei considerandi.

                                   2.   Di conseguenza,

ritenuta la violazione del principio di celerità,

avendo dimostrato sincero pentimento,

IM 1 è condannato

                                         alla pena pecuniaria di 180 (centottanta) aliquote giornaliere da fr. 250.- (duecentocinquanta) l’una, per un totale di fr. 45'000.- (quarantacinquemila), per il reato di truffa in materia di tasse;

alla multa di fr. 25'000.- (venticinquemila), per il reato di sottrazione d’imposta.

                                   3.   L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

                                   4.   La tassa di giustizia di fr. 500.- senza motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato. In caso di motivazione scritta (richiesta di motivazione ex art. 82 cpv. 2 lett. a CPP o annuncio d’appello), la tassa di giustizia sarà aumentata di fr. 3'000.-, importo a carico di chi ne avrà fatto domanda (da suddividere ulteriormente in parti uguali in presenza di più parti che ne faranno richiesta).

                                   5.   Le spese di procedura penale amministrativa di fr. 2’500.- sono a carico del condannato nella misura di 9/10. Il resto è a carico dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, che rifonderà inoltre a IM 1 l’importo di fr. 500.- a titolo di risarcimento parziale per spese legali (art. 429 CPP).

Distinta spese:              Tassa di giustizia                                  fr.           500.--

                                         Inchiesta preliminare                           fr.        2'500.--

                                         Multa                                                       fr.      25'000.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.             76.20

                                                                 fr.      28'076.20

                                                                 ============

                                         Distinta spese a carico di IM 1

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           500.--

Inchiesta preliminare (9/10)                fr.        2'250.--

Multa                                                       fr.      25'000.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.             76.20

                                                                 fr.      27'826.20

                                                                 ============

Il rimanente è a carico dell’Amministrazione federale delle contribuzioni

Intimazione a:          -  

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La cancelliera

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