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Ticino Tribunale penale cantonale 27.11.2017 72.2017.97

November 27, 2017·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·957 words·~5 min·6

Summary

Ripetuta guida senza autorizzazione (95 cpv. 1 lett. a LCStr)

Full text

Incarto n. 72.2017.97

Lugano, 27 novembre 2017/ns

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

  La Corte delle assise correzionali di Riviera

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente

Christiana Lepori, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo Palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale      Ministero Pubblico

contro

IM 1 e domiciliata a  rappresentata da DF 1

imputata, a norma del decreto d’accusa 107/2017 dell'08.05.2017, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di

ripetuta guida senza autorizzazione

per aver ripetutamente condotto:

1.1  a __________ il 05.01.2017, la vettura __________ targata    ________;

                                1.2   a __________ il 01.04.2017, la vettura __________ targata;

senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo ed in altre imprecisate località e date precedenti;

reato previsto: dall'art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr.;

Presenti:                     -   l’imputata, assistita dal suo difensore d’ufficio, avv. DF 1;

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:32 alle ore 10:51.

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento

Il Presidente prospetta alle parti la seguente modifica del decreto d’accusa:

- punto 3. “Ordina la confisca della vettura targata (…)”.

Le parti dichiarano di accettare la modifica proposta.

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, ha comunicato di rinunciare chiedendo la conferma del DA impugnato;

                                     -   l’avv. DF 1, difensore dell’imputata IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

I fatti per cui viene giudicata la signora IM 1 e la loro qualificazione sono chiari. Ella ha spiegato le circostanze difficili della sua vita, un ambiente familiare non proficuo e gli abusi subiti ancora minorenne.

In questo rapporto familiare difficile si innesta anche quello, anomalo, con la guida di veicoli a motore. Balza all’occhio la commissione seriale di questi reati, non tipici di una donna. L’inizio del suo rapporto con la guida è stato reso possibile dal compagno della madre, che ha cercato, con questo segreto, di coprire gli abusi commessi nei confronti dell’imputata. A 13 anni c’è stato un altro episodio particolare. Si è messa alla guida per recarsi dal fu, direttore dell’Istituto, sottraendo il veicolo di un’educatrice.

La Sezione della circolazione per i fatti suesposti ha inizialmente rifiutato di ammetterla ai corsi per ottenere la licenza. Ciò ha indotto la signora IM 1, erroneamente, a credere di non poter mai avere la patente.

Nel colloquio con la psicologo del traffico, la signora IM 1 ha descritto la propria situazione come un buco nero. Dopo l’episodio di aprile, ella ha iniziato l’iter per ottenere la licenza, ciò che la Sezione della circolazione ha indicato come possibile dopo un periodo di 6 mesi.

La signora IM 1 si è sottoposta con buona volontà alla valutazione peritale. Ella ha superato l’esame teorico, svolto le lezioni di guida e le possibilità che l’11.12.2017 ella possa passare l’esame pratico sono buone.

Ella si è messa sulla via giusta, riconoscendo i propri errori. Quanto appena descritto non può non essere considerato nella commisurazione della pena, alla pari del suo sincero pentimento.

Si chiede quindi una riduzione del numero di aliquote, in che misura lo si lascia alla prudente valutazione del Giudice. Parimenti, in considerazione delle ridotte entrate della singora IM 1, si giustifica una riduzione dell’aliquota giornaliera a CHF 20.00 cadauna.

La signora IM 1 ha pure dato la sua disponibilità a svolgere un LPU. La quantificazione viene anche in questo caso lasciata al prudente giudizio del Giudice.

Si chiede la sospensione condizionale della pena. Sebbene non si possa negare che la signora IM 1 abbia commesso più infrazioni, ora la sua situazione è cambiata.

Ella si era messa alla guida quando abbisognava della vettura.

Si ricordano nuovamente le circostanze in cui la signora IM 1 ha iniziato a guidare, per poi pensare di non poter mai più ottenere la licenza. Da quando ha compreso di poter risolvere i problemi legati alla guida, ella si è sottoposta alla perizia, all’esame teorico e si appresta ora a fare il pratico.

Ella ha compreso l’irragionevolezza del suo agire. Questa presa di coscienza risulta dalla perizia allestita dallo psicologo del traffico, di cui l’avv. DF 1 cita un passaggio.

Per quanto attiene alla confisca, si mantiene la richiesta di restituzione di tutto quanto sequestrato all’avente diritto.

Si chiede quindi la riduzione del numero delle aliquote giornaliere indicato nel decreto, unitamente alla diminuzione dell’importo delle stesse.

Si chiede il dissequestro e la restituzione del veicolo, delle targhe di controllo e della licenza di circolazione.

Si chiede altresì la possibilità di disporre LPU.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.:                     12, 37, 47, 69 CP;

90 cpv. 1, 90a LCStr, 95 cpv. 1 lett. a LCStr;

82, 267, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                         IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   ripetuta guida senza autorizzazione

per avere,

ripetutamente condotto:

a __________ il 05.01.2017, la vettura targata;

a __________ il 01.04.2017, la vettura targata;

senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

e meglio come descritto nel decreto d’accusa.

                                   2.   Di conseguenza,

IM 1 è condannata

a prestare 600 (seicento) ore di lavoro di pubblica utilità.

                                   3.   È ordinato il dissequestro della vettura targata, della relativa licenza di circolazione e delle targhe di controllo, sequestrati dalla Polizia cantonale l’1.04.2017, con restituzione all’avente diritto.

                                   4.   La nota professionale dell’avv. DF 1 è approvata per:

onorario       CHF   1'485.00

spese            CHF        46.30

totale             CHF   1'531.30

                                4.1   La condannata IM 1 è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 1'531.30 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

                                   5.   La tassa di giustizia di fr. 750.00 con motivazione scritta o di fr. 500.00 senza motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico della condannata.

Intimazione a:           

Comunicazione a:   

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             77.35

                                                             fr.           777.35

                                                             ============

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