Incarto n. 72.2017.31
Lugano, 13 giugno 2018/lc
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Marco Villa, Presidente
Jasmine Decristophoris, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
contro
IM 1 rappresentato dall’avv. DF 1
imputato, a norma dell'atto d'accusa 22/2017 del 23 febbraio 2017, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (in parte in complicità)
siccome riferita ad un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere poter mettere in pericolo, direttamente o indirettamente, la salute di molte persone;
e meglio
1.1 per avere, nel corso del mese di settembre 2015, a __________ ed in altre imprecisate località, soprattutto del __________, in almeno 4 occasioni, senza essere autorizzato, fungendo da autista a __________ (cittadino __________ dedito allo spaccio di eroina sul territorio del Cantone), trasportato, all’interno della propria autovettura, un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 160 (centosessanta) grammi, ottenendo quale ricompensa denaro (quantificato da lui in complessivi CHF 400.00) ed eroina (quantificata da lui in un minino di 2 grammi e massimo di 4 grammi);
1.2. nonché
per aver, nel corso del mese di settembre 2015, a __________, aiutato tale __________ (trafficante __________) e __________ nel trasporto e nella vendita di un imprecisato quantitativo di eroina, consegnando il cellulare comprensivo di carta SIM ad __________ affinché quest’ultimo potesse entrare in contatto con detto __________ e quindi trasportare per conto di lui altri cittadini __________ ingaggiati da __________ per la vendita di eroina in Ticino;
2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, nel corso degli ultimi 3 anni, a __________ ed in altre imprecisate località della Svizzera, senza essere autorizzato, consumato un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 10 grammi;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 19 cpv. 2 let. a e 19 cvp. 1 let. b e c LStup; art. 19a LStup.
Presenti: - il procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:15.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche all’atto d’accusa:
- a pag. 1, alle generalità, si sostituisce __________ con __________ e si aggiunge, prima di residente, che è cittadino __________, attualmente domiciliato a __________ in __________, si sostituisce __________ con impiegato e separato con divorziato;
- a pag. 1, al punto 1.2., richiamato l’art. 19 cpv. 1 lett c) LStup, si sostituisce due volte vendita con alienazione;
- a pag. 2, al punto 2, si sostituisce nel corso degli ultimi 3 anni con nel periodo 13.6.2015 / 3.10.2016;
- a pag. 2, ai reati, si aggiunge n. 1 dopo 19a nonché art. 19 cpv. 3 lett. b) LStup e art. 25 CP dopo LStup;
- a pag. 2, ai sequestri, richiamato l’AI 17 allegato 23, dopo Samsung, si aggiunge GT-19300 Imei 353818054661614.
Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: Chiedo la conferma dell’AA con le modifiche dibattimentali. Ciò che conta ora è il futuro dell’imputato. Si è ripreso bene e ha ripreso in mano la sua vita. Ha collaborato quindi, richiamando la mia precedente proposta di pena, chiedo una pena detentiva di 14 mesi, sospesa per un periodo di prova di 3 anni. Per quanto concerne la revoca per i fatti militari di cui alla sentenza del 13.6.2014 del Tribunale militare 8, ci si rimette al giudizio della Corte;
- l’avv. DF 1, difensore dell’imputato, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: Ci si associa alla richiesta del PP, visto che sono passati due anni dalla precedente proposta di pena, si chiede che la pena sia di 14 mesi, sospesa per un periodo di prova di 2 anni senza revoca.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 25, 40, 42, 44, 46, 47, 48a e 106 CP;
19 lett. b) e c), cpv. 2 lett. a) e cpv. 3 lett. b) nonché 19a n. 1 LStup;
80 segg., 84 segg., 263 segg., 335 segg., 422 segg CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. IM 1 è autore colpevole di:
1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato, nel corso del mese di settembre del 2015, a __________ e nel __________, in quatto occasioni, ripetutamente trasportato all’interno della sua autovettura un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 160 grammi, destinati all’alienazione;
1.2. complicità in infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, nel corso del mese di settembre del 2015, a __________, aiutato terzi nel trasporto e nell’alienazione di un imprecisato quantitativo di eroina, consegnando un cellulare comprensivo di carta Sim a __________ affinché lo usasse per contattare un non meglio identificato __________ tramite il quale accompagnò un cittadino albanese nella sua attività d’alienazione di eroina nel __________;
1.3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 13.6.2015 / 3.10.2016, a __________ e in altre località, consumato un imprecisato quantitativo di eroina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi;
2.2. al pagamento di una multa di fr. 100.- (cento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
3. L’esecuzione della pena detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.
4. Non è ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna inflitta a IM 1 con sentenza del 13.6.2014 del Tribunale militare 8, Berna, ma l’imputato viene formalmente ammonito.
5. È ordinata la confisca a IM 1 di:
5.1. 1 cellulare Samsung GT-19300 Imei 353818054661614;
5.2. 1 carta Sim corrispondente al numero __________.
6. Non è riconosciuto a IM 1 alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 / 431 CPP.
7. Relativamente alla tassazione della nota professionale del 22.12.2016 dell’avv. __________, richiamati gli atti istruttori 33 e 34 dell’Inc. MP 2015.7549, IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr 3'242.80 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
8. La tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 2'572.--
Multa fr. 100.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 65.55
fr. 3'237.55
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