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Ticino Tribunale penale cantonale 08.06.2016 72.2016.95

June 8, 2016·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·636 words·~3 min·4

Summary

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti: per avere importato, trasportato e detenuto 249,17 g netti di cocaina con grado di purezza media del 70,5%

Full text

Incarto n. 72.2016.95

Lugano, 8 giugno 2016/lc

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Mendrisio

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

Veronica Lipari, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       Ministero Pubblico

contro

IM 1 rappresentato dall’avv. DF 1

in carcerazione preventiva dal 22.3.2016 al 18.5.2016 (58 giorni) in esecuzione anticipata della pena dal 19.5.2016

imputato, a norma dell'atto d'accusa 82/2016 del 23.05.2016, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di sostanza stupefacente che l’autore sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________, a __________, presso il valico doganale di __________ in uscita, ed in altre località della Svizzera,

il 22 marzo 2016,

importato, trasportato e detenuto, entrando in Svizzera da __________, 249.17 grammi netti di cocaina con grado di purezza media del 70.5%, confezionati in un involucro e occultati all’interno del cruscotto dell’automobile,

sostanza presa in consegna nei pressi di __________ da due cittadini tunisini non meglio identificati, tali __________ e __________, e destinata verosimilmente alla vendita in Tunisia,

per un compenso dichiarato di EURO 2'500.00;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 19 cpv. 2 LStup;

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1;

                                     -   in qualità di interprete per la lingua francese, __________.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:30 alle ore 15:05.

Le parti rinunciano alla fase di discussione e, di comune accordo, propongono alla Corte

una pena detentiva di 17 (diciassette) mesi, integralmente sospesa condizionalmente per

un periodo di prova pari a 3 (tre) anni.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 40, 42, 44, 47, 51, 69, 70 CP; 19 LStup;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________, a __________, presso il valico doganale di __________ in uscita, ed in altre località della Svizzera,

il 22 marzo 2016,

importato, trasportato e detenuto, entrando in Svizzera da __________, 249.17 grammi netti di cocaina con grado di purezza media del 70.5%, confezionati in un involucro e occultati all’interno del cruscotto dell’automobile,

sostanza presa in consegna nei pressi di __________ da due cittadini tunisini non meglio identificati, tali __________ e __________, e destinata verosimilmente alla vendita in Tunisia,

per un compenso dichiarato di EURO 2'500.00;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   Di conseguenza,

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 17 (diciassette) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).

                                   4.   È ordinato il dissequestro di tutto quanto in sequestro, così come indicato nell’AA, ad eccezione della sostanza stupefacente (rep. 2016/23467), per cui è ordinata la confisca e la distruzione, e del denaro sequestrato, sul quale è mantenuto il sequestro a copertura della tassa di giustizia e delle spese procedurali.

                                   5.   La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

Intimazione a:          -  

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.        6'685.10

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.             66.75

                                                             fr.        7'251.85

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