Incarto n. 72.2016.37
Lugano, 14 aprile 2016/lc
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Mendrisio
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero Pubblico
contro
IM 1, rappresentato dall’avv. DUF 1, 6902 Lugano
in carcerazione preventiva dal 5.11.2015 al 10.12.2015 (36 giorni) in anticipata esecuzione della pena dall'11.12.2015
imputato, a norma dell’atto d'accusa nr. 32/2016 dell'8.3.2016, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di 498.2 grammi netti di cocaina (grado di purezza: 81.3%) che sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
e meglio per avere,
senza essere autorizzato,
dopo avere preso in consegna il 04 novembre 2015 a __________ da un non meglio identificato cittadino kossovaro denominato __________ la predetta sostanza stupefacente, con l’incarico di consegnargliela a __________, e dopo avere chiesto un passaggio in macchina ad un conoscente incontrato casualmente alla stazione ferroviaria di __________, e intrapreso il viaggio a bordo della Fiat Punto nera targata __________ intestata a quest’ultimo,
importato in Svizzera, attraverso il valico doganale di __________, trasportato e detenuto la summenzionata sostanza stupefacente che veniva rinvenuta, il 05 novembre 2015, occultata sulla sua persona, durante un controllo da parte delle Guardie di Confine, al valico doganale di __________;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore colpevole del reato a lui ascritto come sopra.
di conseguenza IM 1 è condannato:
alla pena detentiva di 20 (venti) mesi, da scontare, dedotto il carcere preventivo sofferto di 36 (trentasei) giorni.
2. All’avv. DUF 1 , difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, con separata decisione soggetta a reclamo (art. 135 cpv. 3 CPP), un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato.
3. IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.
ed inoltre 4. Ordina la confisca di Euro 1'060.-- (art. 70 CP), rapporto di repertazione no. 195/2015.
5. Ordina la confisca e la distruzione (art. 69 cpv. 2 CP) di 498.2 grammi netti di cocaina (Rep. SAD 18579).
6. Ordina il dissequestro e la restituzione nelle mani di IM 1 di:
un telefono cellulare marca Samsung di colore blu GT-E1205Y, n° IMEI __________ con batteria – rep. no. 44966;
un telefono cellulare marca Samsung di colore nero GT-E-1280, n° IMEI __________ con batteria – rep. no. 44967;
un telefono cellulare marca Samsung di colore nero GT-E-1200I, n° IMEI __________ con batteria – rep. no. 44969;
carta SIM Lebara n°__________, valida per utenza __________ – rep. no. 44970;
carta SIM Lebara n°__________, valida per utenza __________ – rep. no. 44968;
scheda SIM Wind n ° __________ – rep. no. 44975;
supporto scheda SIM n°__________ – rep. no. 44973;
supporto scheda SIM n°__________ – rep. no. 44974;
blocchetto per appunti – rep. no. 44971;
foglietti vari – rep. no. 44972;
carta di credito __________ n°__________ – rep. no. 44976.
(c/o Servizio dei reperti, Bellinzona, incarto no. 20792)
7. Spese d’istruzione sostenute (art. 326 cpv. 1 lett. d CPP):
Indennità interprete verbale 06.11.2015 CHF 220.00
Kantonsspital ________ – analisi DNA CHF 1’244.00
CSI – controlli telefonici CHF 5'400.00
Polizia Scientifica __________ – analisi stupefacenti CHF 949.20
Indennità interprete verbale 22.01.2016 CHF 40.00
Polizia Scientifica __________ – analisi stupefacenti CHF 1’389.90
Indennità interprete verbale 04.02.2016 CHF 75.00
TOTALE CHF 9’318.10
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1;
- in qualità di interprete per la lingua __________.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 09:55.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Con l’accordo delle parti, l’atto d’accusa viene così modificato:
- punto 1 delle proposte (pag. 2):
" IM 1 è dichiarato autore colpevole del reato a lui ascritto come sopra.
Di conseguenza, IM 1 è condannato alla pena detentiva di 20 (venti) mesi, da scontare, dedotto il carcere preventivo sofferto.”;
- punto 2 delle proposte (pag. 2):
" All’avv. DUF 1, difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato, con la riserva di cui all’art. 135 cpv. 4 CPP.”
- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;
- considerato che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG; 135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22 TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto di accusa n. 32/2016 dell’8 marzo 2016 contro IM 1 con le relative proposte è approvato, con le seguenti modifiche:
- punto 1. delle proposte: “IM 1 è dichiarato autore colpevole del reato a lui ascritto come sopra. Di conseguenza, IM 1 è condannato alla pena detentiva di 20 (venti) mesi, da scontare, dedotto il carcere preventivo sofferto.”;
- punto 2. delle proposte: “All’avv. DUF 1, difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato, con la riserva di cui all’art. 135 cpv. 4 CPP.”
2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
3. Le spese per la difesa d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.
3.1. Le note professionali 9 marzo 2016 e 14 aprile 2016 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:
onorario fr. 4'740.00
spese fr. 475.50 esborsi fr. 90.00
totale fr. 5'305.50
3.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 5'305.50 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
4. Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.
Intimazione a:
Comunicazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 9'122.90
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 67.60
fr. 9'690.50
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