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Ticino Tribunale penale cantonale 14.04.2016 72.2016.37

April 14, 2016·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·1,033 words·~5 min·2

Summary

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti. Procedura abbreviata

Full text

Incarto n. 72.2016.37

Lugano, 14 aprile 2016/lc

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte delle assise correzionali di Mendrisio

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

Anna Grümann, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP

proposta dal                   Ministero Pubblico

contro

IM 1, rappresentato dall’avv. DUF 1, 6902 Lugano

in carcerazione preventiva dal 5.11.2015 al 10.12.2015 (36 giorni) in anticipata esecuzione della pena dall'11.12.2015

imputato, a norma dell’atto d'accusa nr. 32/2016 dell'8.3.2016, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di 498.2 grammi netti di cocaina (grado di purezza: 81.3%) che sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

e meglio per avere,

senza essere autorizzato,

dopo avere preso in consegna il 04 novembre 2015 a __________ da un non meglio identificato cittadino kossovaro denominato __________ la predetta sostanza stupefacente, con l’incarico di consegnargliela a __________, e dopo avere chiesto un passaggio in macchina ad un conoscente incontrato casualmente alla stazione ferroviaria di __________, e intrapreso il viaggio a bordo della Fiat Punto nera targata __________ intestata a quest’ultimo,

importato in Svizzera, attraverso il valico doganale di __________, trasportato e detenuto la summenzionata sostanza stupefacente che veniva rinvenuta, il 05 novembre 2015, occultata sulla sua persona, durante un controllo da parte delle Guardie di Confine, al valico doganale di __________;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup;

atto d’accusa contemplante le seguenti

proposte:                1.   IM 1 è dichiarato autore colpevole del reato a lui ascritto come sopra.

di conseguenza IM 1 è condannato:

alla pena detentiva di 20 (venti) mesi, da scontare, dedotto il carcere preventivo sofferto di 36 (trentasei) giorni.

                                   2.   All’avv. DUF 1 , difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, con separata decisione soggetta a reclamo (art. 135 cpv. 3 CPP), un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato.

                                   3.   IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.

ed inoltre                 4.   Ordina la confisca di Euro 1'060.-- (art. 70 CP), rapporto di repertazione no. 195/2015.

                                   5.   Ordina la confisca e la distruzione (art. 69 cpv. 2 CP) di 498.2 grammi netti di cocaina (Rep. SAD 18579).

                                   6.   Ordina il dissequestro e la restituzione nelle mani di IM 1 di:

un telefono cellulare marca Samsung di colore blu GT-E1205Y, n° IMEI __________ con batteria – rep. no. 44966;

un telefono cellulare marca Samsung di colore nero GT-E-1280, n° IMEI __________ con batteria – rep. no. 44967;

un telefono cellulare marca Samsung di colore nero GT-E-1200I, n° IMEI __________ con batteria – rep. no. 44969;

carta SIM Lebara n°__________, valida per utenza __________ – rep. no. 44970;

carta SIM Lebara n°__________, valida per utenza __________ – rep. no. 44968;

scheda SIM Wind n ° __________ – rep. no. 44975;

supporto scheda SIM n°__________ – rep. no. 44973;

supporto scheda SIM n°__________ – rep. no. 44974;

blocchetto per appunti – rep. no. 44971;

foglietti vari – rep. no. 44972;

carta di credito __________ n°__________ – rep. no. 44976.

(c/o Servizio dei reperti, Bellinzona, incarto no. 20792)

                                   7.   Spese d’istruzione sostenute (art. 326 cpv. 1 lett. d CPP):

Indennità interprete verbale 06.11.2015                     CHF         220.00

Kantonsspital ________ – analisi DNA                      CHF             1’244.00

CSI – controlli telefonici                                                CHF      5'400.00

Polizia Scientifica __________ – analisi stupefacenti             CHF                                        949.20

Indennità interprete verbale 22.01.2016                     CHF           40.00

Polizia Scientifica __________ – analisi stupefacenti             CHF                                        1’389.90

Indennità interprete verbale 04.02.2016                     CHF           75.00

TOTALE                                                                            CHF             9’318.10

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1;

                                     -   in qualità di interprete per la lingua __________.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 09:55.

Evase le seguenti

questioni:                     Verbale del dibattimento

Con l’accordo delle parti, l’atto d’accusa viene così modificato:

                                     -   punto 1 delle proposte (pag. 2):

" IM 1 è dichiarato autore colpevole del reato a lui ascritto come sopra.

Di conseguenza, IM 1 è condannato alla pena detentiva di 20 (venti) mesi, da scontare, dedotto il carcere preventivo sofferto.”;

                                     -   punto 2 delle proposte (pag. 2):

" All’avv. DUF 1, difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato, con la riserva di cui all’art. 135 cpv. 4 CPP.”

-     Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

-     accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

-     ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

-     considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

-     considerato che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli art.:          50, 61 LOG; 135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

decreta:                   1.   L’atto di accusa n. 32/2016 dell’8 marzo 2016 contro IM 1 con le relative proposte è approvato, con le seguenti modifiche:

                                     -   punto 1. delle proposte: “IM 1 è dichiarato autore colpevole del reato a lui ascritto come sopra. Di conseguenza, IM 1 è condannato alla pena detentiva di 20 (venti) mesi, da scontare, dedotto il carcere preventivo sofferto.”;

                                     -   punto 2. delle proposte: “All’avv. DUF 1, difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato, con la riserva di cui all’art. 135 cpv. 4 CPP.”

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

                                   3.   Le spese per la difesa d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.

                               3.1.   Le note professionali 9 marzo 2016 e 14 aprile 2016 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario                      fr.        4'740.00

spese                          fr.           475.50 esborsi                        fr.             90.00

totale                           fr.        5'305.50

                               3.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 5'305.50 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

                                   4.   Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.

Intimazione a:             

Comunicazione a:     

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.        9'122.90

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.             67.60

                                                             fr.        9'690.50

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