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Ticino Tribunale penale cantonale 05.09.2018 72.2016.215

September 5, 2018·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·947 words·~5 min·4

Summary

Colpevole di coazione sessuale: per avere costretto la vittima a subire degli atti sessuali, usando violenza tale da renderla inetta a resistere

Full text

Incarto n. 72.2016.215

Lugano, 5 settembre 2018/bm

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Lugano

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

Stefano Stillitano, vicecancelliere

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       Ministero Pubblico

e in qualità di accusatore privato:

ACPR 1 (generalità agli atti) patrocinata dall’ avv.  RAAP 1 

contro

 IM 1 rappresentato dall’avv.  DUF 1 

in carcerazione preventiva dal 10.6.2016 al 23.6.2016 (14 giorni),

imputato, a norma dell'atto d'accusa 183/2016 dell'1.12.2016 emanato dal Procuratore pubblico  PP 1, di

                                   1.   coazione sessuale

per avere,

in data 3 aprile 2016,

a __________, presso il suo appartamento in via __________,

costretto una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando violenza rispettivamente rendendola inetta a resistere,

e meglio,

dapprima aiutando con dei lavori nell’orto, ACPR 1, donna con un ritardo dello sviluppo mentale e epilessia parziale, seguita dall’__________,

invitandola quindi a casa sua per pranzo,

chiedendole, quindi dopo pranzo, di aiutarlo a rifare il letto,

indi nella camera da letto, proponendole di provare la bicicletta, facendola cambiare offrendole il training della defunta moglie,

e dopo che ACPR 1, sudata, per lo sforzo, si era tolta il training, rimanendo in mutande e canottiera,

gettandola su letto, e mettendosi sopra di lui, schiacciandola, mentre lei gli diceva di non farle del male, quindi alzandole la canotta toccandole i seni dicendole che bei seni che e baciandole sul viso, sul pancia, sino all’inguine, fermandosi quando la stessa gli disse che aveva le mestruazioni dicendole se non avevi le mestruazioni ti leccavo anche sotto”,

quindi ancora in salotto mentre ACPR 1 cercava di andarsene, dicendole ancora di toccargli il pene, al suo rifiuto, presole la mano mettendola sul pene, gridandole poi prima che ACPR 1 uscisse che lo lasciava nella merda;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dagli art. 189 cpv. 1 CP.

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

                                     -   l’avv. RAAP 1, patrocinatore d’ufficio (GP) dell’accusatrice privata ACPR 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 11:30.

Evase le seguenti

questioni:                     Verbale del dibattimento

La Presidente chiede alla PP se è d’accordo di specificare l’atto d’accusa nel modo seguente: “usando violenza tale da renderla inetta a resistere”.

La PP dichiara di essere d’accordo con la specificazione proposta.

L’avv. DUF 1 dichiara di essere d’accordo con la specificazione proposta.

L’avv. RAAP 1 dichiara di essere d’accordo con la specificazione proposta.

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: l’accusa chiede la conferma integrale dell’AA con la correzione apportata in aula. Ritiene adeguata, considerata l’odierna ammissione dell’imputato, una proposta di pena detentiva di 13 mesi, sospesa per 2 anni;

                                     -   l’avv. RAAP 1, rappresentante dell’accusatrice privata ACPR 1, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni: l’accusatrice privata si associa alle conclusioni del PP e prende atto dell’avvenuto riconoscimento da parte dell’imputato dei CHF 3'000.- chiesti a titolo di risarcimento del torto morale subito dalla vittima;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: la difesa si dichiara d’accordo con la pena proposta dalla PP e con il periodo di sospensione condizionale della stessa.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                       12, 40, 42, 44, 47, 51, 189 CP;

 82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                          IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   coazione sessuale

per avere,

in data 3 aprile 2016, a __________, presso il proprio appartamento in via __________, usando violenza tale da renderla inetta a resistere, costretto ACPR 1 a subire degli atti sessuali

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   Di conseguenza, IM 1 è condannato alla pena detentiva di 13 (tredici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

                                   4.   IM 1 è inoltre condannato a versare all’accusatrice privata ACPR 1 CHF 3’000.- a titolo di indennità per torto morale.

                                   5.   È ordinato il sequestro conservativo in quanto mezzo di prova del telefono Nokia Imei (nr. Reperto 48040) e della carta SIM (nr. Reperto 48041).

                                   6.   La tassa di giustizia di CHF 500.- senza motivazione scritta o di CHF 1'500.- con motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.

                                   7.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                               7.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario                      fr.       4’315.00

spese                          fr.       1’860.10

IVA (8%)                     fr.          390.95

IVA (7,7%)                  fr.             99.16

totale                           fr.       6’664.26

                               7.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6’664.26 non appena le sue condizioni economiche glielo permettono (art. 135 cpv. 4 CPP).

                                   8.   Le spese per il gratuito patrocinio dell’accusatore privato sono sostenute dallo Stato.

                               8.1.   La nota professionale dell’avv. RAAP 1 è approvata per:

onorario                      fr.       1’920.00

spese                          fr.             85.30

IVA (8%)                     fr.             62.40

IVA (7,7%)                  fr.             94.33

totale                           fr.       2’162.03

                               8.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2’162.03 non appena le sue condizioni economiche glielo permettono (art. 426 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:          

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       Il vicecancelliere

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.             73.75

                                                             fr.           773.75

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